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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35376/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di tentativo di furto aggravato.

A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile.

La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il C nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] j Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di tentativo di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013 ) Rv. 256130 - 01). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2025 Il C nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] j Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 35376/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris