CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 24693/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva disposta la consegna del predetto [OSCURATO:PERSONA] nel Principato di Monaco in esecuzione del mandato di arresto ai fini estradizionali. 2. Premesso che il ricorso per cassazione, in assenza di norme specifiche, è soggetto alle disposizioni generali sulle impugnazioni, di guisa che, ai sensi dell'art. 585, commi 1 e 2, lett. a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni, anche là dove il Giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (ex nnultis Sez. 6, n 45127 del 22/10/2014, Makeiv, Rv. 260720-01)., 3. Rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente e il difensore di fiducia hanno ricevuto notifica della sentenza impugnata rispettivamente in data 23 e 21 aprile 2026, mentre il ricorso è stato presentato il successivo 14 maggio 2026; 3.1. ritenuto, dunque, che il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e che è pertanto inammissibile per tardività. 4. Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M