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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 24693/2026

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Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva disposta la consegna del predetto [OSCURATO:PERSONA] nel Principato di Monaco in esecuzione del mandato di arresto ai fini estradizionali.

2. Premesso che il ricorso per cassazione, in assenza di norme specifiche, è soggetto alle disposizioni generali sulle impugnazioni, di guisa che, ai sensi dell'art. 585, commi 1 e 2, lett. a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni, anche là dove il Giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (ex nnultis Sez. 6, n 45127 del 22/10/2014, Makeiv, Rv. 260720-01).,

3. Rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente e il difensore di fiducia hanno ricevuto notifica della sentenza impugnata rispettivamente in data 23 e 21 aprile 2026, mentre il ricorso è stato presentato il successivo 14 maggio 2026;

3.1. ritenuto, dunque, che il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e che è pertanto inammissibile per tardività.

4. Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva disposta la consegna del predetto [OSCURATO:PERSONA] nel Principato di Monaco in esecuzione del mandato di arresto ai fini estradizionali. 2. Premesso che il ricorso per cassazione, in assenza di norme specifiche, è soggetto alle disposizioni generali sulle impugnazioni, di guisa che, ai sensi dell'art. 585, commi 1 e 2, lett. a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni, anche là dove il Giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (ex nnultis Sez. 6, n 45127 del 22/10/2014, Makeiv, Rv. 260720-01)., 3. Rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente e il difensore di fiducia hanno ricevuto notifica della sentenza impugnata rispettivamente in data 23 e 21 aprile 2026, mentre il ricorso è stato presentato il successivo 14 maggio 2026; 3.1. ritenuto, dunque, che il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e che è pertanto inammissibile per tardività. 4. Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24693/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris