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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 21375/2022

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I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 30129/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via A .

Bertoloni n. 55 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che con l’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura in calce a l ricorso; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 149, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che con l'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1 950 /201 7 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal cons.

LOREDANANAZZICONE.

RILEVATO -che è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1950/2017, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha contrapposto ricorso incidentale; - che l e parti ha nno depositato rinuncia congiunta agli atti del processo; RITENUTO -che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894); - che le parti hanno concordato anche in ordine a lle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391, comma 4, c.p.c.); P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 30129/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via A . Bertoloni n. 55 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che con l’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura in calce a l ricorso; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 149, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che con l'avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1 950 /201 7 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal cons. LOREDANANAZZICONE. RILEVATO -che è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1950/2017, cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha contrapposto ricorso incidentale; - che l e parti ha nno depositato rinuncia congiunta agli atti del processo; RITENUTO -che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894); - che le parti hanno concordato anche in ordine a lle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391, comma 4, c.p.c.); P.Q.M. La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma, nell
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