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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 28295/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12316/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7543/2021 depositata il 12/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] agiva in via monitoria per ottenere la restituzione della somma di euro 93 mila, relativa ad un prestito effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nonché della di lei madre, [OSCURATO:PERSONA], non citata in giudizio), producendo a sostegno della domanda la dichiarazione unilaterale, sottoscritta da entrambe le donne.

Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso del Casieri, emetteva decreto ingiuntivo, che veniva opposto dalla Cillari, deducendo: di non aver ricevuto le somme ingiunte; che si era prescritto il diritto del Casieri (per avvenuto decorso del termine decennale); che la firma apposta sulla dichiarazione posta a base del ricorso monitorio era apocrifa.

Si costituiva il Casieri, deducendo di aver effettuato un prestito a favore della Cillari, operatrice immobiliare, come risultava dalla dichiarazione sottoscritta in data 24/10/2002 dalla medesima (oltre che da tale [OSCURATO:PERSONA]), con la quale la stessa si era impegnata alla restituzione delle somme entro sei mesi dalla sottoscrizione, qualora non fosse stato reperito l’immobile che era stato da lui richiesto.

Il giudice di primo grado: dapprima, a seguito dell’istanza di verificazione proposta dal convenuto, espletava ctu grafologica, dalla quale risultava l’autografia della sottoscrizione della menzionata dichiarazione; quindi, con sentenza n. 991/2021, ha accolto l’opposizione della Cillari, sul rilievo che il Casieri aveva prodotto soltanto una dichiarazione firmata dalla opponente, ma non aveva provato l’avvenuta erogazione delle somme, né le modalità di restituzione della somma; ed ha, inoltre, condannato parte opposta alla refusione, in favore di parte opponente, delle spese processuali (a carico della quale poneva in via definitiva le spese relative alla espletata ctu).

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Casieri. lamentandone l’erroneità sotto plurimi profili.

In particolare, sosteneva che la prodotta ricognizione di debito, sulla quale il credito azionato si fondava, era di per sé sufficiente a provare la fondatezza della sua domanda, pur in assenza di altro elemento di prova in ordine alla traditio delle somme di denaro, al titolo, alle modalità di restituzione e, più in generale, ai fatti costitutivi del credito.

Si costituiva la Cillari, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, reiterando integralmente le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, compresa l’eccezione di prescrizione del credito (che era rimasta assorbita nell’ambito della decisione di primo grado).

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7543/2021, in accoglimento dell’impugnazione ed in totale riforma della sentenza del giudice di primo grado, rigettava l’opposizione della Ciliari al decreto ingiuntivo e, per l’effetto, condannava quest’ultima al pagamento, in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procuratori antistatari dell’appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 13.430,00 per il primo grado e in € 7.462,00 per il grado di appello, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge (IVA e CPA).

2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Cillari.

Nessuna difesa è stata svolta dalla parte intimata.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni ed il Difensore di parte ricorrente non ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi.

1.1. Con il primo motivo (da pag. 10) denuncia Omessa pronuncia (rif.

Art. 360, n. 3 e 4 c.p.c. in relazione all’articolo 112 c.p.c. avuto riguardo all’art. 2946 c.c.) Si duole che la corte di merito non si è pronunciata sulla censura di prescrizione, da essa formulata, in violazione dell’articolo 112 c.p.c. con mancata delibazione in ordine ai presupposti applicativi della norma di cui all’art. 2946 c.c.

Sottolinea che: a) secondo la ricostruzione avversaria, le somme ingiunte sarebbero state a lei consegnate dal Casieri in data 24 ottobre 2002; b) il provvedimento monitorio era stato notificato invano in data 25 giugno 2013 e l’atto di precetto in data 25giugno 2014; c) lei non aveva mai ricevuto le raccomandate, che la controparte sostiene di averle spedito ai fini della interruzione della prescrizione, senza tuttavia provare il suo assunto (a mezzo della produzione delle cartoline di ricevimento relative all’invio presso un valido indirizzo a lei relativo); d) di essere venuta a conoscenza del procedimento monitorio (e, di conseguenza, del contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo) soltanto ad esito della notifica dell’atto di precetto (nel quale erano riportati i dati della procedura ingiuntiva); e) di aver prodotto certificato storico dal quale risulta quale era la sua effettiva residenza alla asserita data di notifica del decreto ingiuntivo; f) che il giudice di primo grado aveva revocato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo rilevando espressamente che la notifica era avvenuta in luogo diverso da quello della sua residenza e che l’atto era stato ritirato da persona che si era qualificata come suo padre mentre non lo era, ma che dette circostanze non avevano formato oggetto di appello da parte della controparte.

1.2. Con il secondo motivo (da pag. 15), la ricorrente, denuncia, in via subordinata rispetto al primo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (rif.

Art. 360, n. 5 c.p.c. .

Si duole che nell’ambito del giudizio, sin dall’opposizione a decreto ingiuntivo e fino all’udienza di precisazione delle conclusioni del 15 dicembre 2019, si era dibattuto sulla questione della prescrizione, ma questa non era stata trattata dalla corte territoriale,seppure riproposta in sede di appello.1.3.

Con il terzo motivo (da pag. 16), la ricorrente, in via subordinata rispetto ai motivi che precedono, denuncia: Omessa pronuncia (rif.

Art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 112 c.p.c. ed in ordine all’art. 2946 c.c.) -motivazione apparente .

1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in via ulteriormente subordinata rispetto ai motivi nn. 1, 2 e 3: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: articolo 1306 cod. civ. in relazione all’art. 1988 cod. civ.-Erronea interpretazione e conseguente applicazione della norma dettata sulla promessa di debito per come interpretata dalla Suprema Corte di cassazione --(rif.

Art. 360, n. 3 c.p.c.) - l’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, primo e secondo comma, 1322, 1343, 1418 e 2697 del codice civile .

2. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha da anni precisato(Cass. n. 10966/2004) che: La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado .

E, sulla stessa linea, è stato di recente ribadito proprio da questa Sezione (ord. n . 9505/2024; in precedenza, già Cass. ord. n. 24658/2017) che: In tema di impugnazioni, qualora l’eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l’eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure .

Orbene, nel caso di specie, la Cillari, nel costituirsi nel giudizio di appello (come risulta dall’estratto della comparsa di costituzione, riportato a pag. 11 ss. del ricorso), ha reiterato integralmente le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado e, tra queste, in particolare, l’eccezione di prescrizione del credito (per avvenuto integrale decorso del termine decennale senza il verificarsi di validi atti interruttivi).

Su di essa non gravava l’onere di proporre appello incidentale, proprio perché l’eccezione di prescrizione era rimasta assorbita e, comunque, non oggetto di esame nella sentenza di primo grado, che aveva integralmente accolto la sua opposizione.

Senonché nella sentenza impugnata nulla viene riferito in ordine all’eccezione di prescrizione.

Ne consegue che, impregiudicati ogni altra questione in rito ed il merito, sul punto la sentenza impugnata deve essere cassata.

3. Gli altri motivi, siccome proposti in via espressa come subordinati al mancato accoglimento del primo, restano assorbiti.

P. Q. M. La Corte: -accoglie il primo motivo di ricorso, e, per l’effetto, assorbiti tutti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata quanto alla censura accolta e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12316/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7543/2021 depositata il 12/11/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] agiva in via monitoria per ottenere la restituzione della somma di euro 93 mila, relativa ad un prestito effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nonché della di lei madre, [OSCURATO:PERSONA], non citata in giudizio), producendo a sostegno della domanda la dichiarazione unilaterale, sottoscritta da entrambe le donne. Il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso del Casieri, emetteva decreto ingiuntivo, che veniva opposto dalla Cillari, deducendo: di non aver ricevuto le somme ingiunte; che si era prescritto il diritto del Casieri (per avvenuto decorso del termine decennale); che la firma apposta sulla dichiarazione posta a base del ricorso monitorio era apocrifa. Si costituiva il Casieri, deducendo di aver effettuato un prestito a favore della Cillari, operatrice immobiliare, come risultava dalla dichiarazione sottoscritta in data 24/10/2002 dalla medesima (oltre che da tale [OSCURATO:PERSONA]), con la quale la stessa si era impegnata alla restituzione delle somme entro sei mesi dalla sottoscrizione, qualora non fosse stato reperito l’immobile che era stato da lui richiesto. Il giudice di primo grado: dapprima, a seguito dell’istanza di verificazione proposta dal convenuto, espletava ctu grafologica, dalla quale risultava l’autografia della sottoscrizione della menzionata dichiarazione; quindi, con sentenza n. 991/2021, ha accolto l’opposizione della Cillari, sul rilievo che il Casieri aveva prodotto soltanto una dichiarazione firmata dalla opponente, ma non aveva provato l’avvenuta erogazione delle somme, né le modalità di restituzione della somma; ed ha, inoltre, condannato parte opposta alla refusione, in favore di parte opponente, delle spese processuali (a carico della quale poneva in via definitiva le spese relative alla espletata ctu). Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il Casieri. lamentandone l’erroneità sotto plurimi profili. In particolare, sosteneva che la prodotta ricognizione di debito, sulla quale il credito azionato si fondava, era di per sé sufficiente a provare la fondatezza della sua domanda, pur in assenza di altro elemento di prova in ordine alla traditio delle somme di denaro, al titolo, alle modalità di restituzione e, più in generale, ai fatti costitutivi del credito. Si costituiva la Cillari, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, reiterando integralmente le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, compresa l’eccezione di prescrizione del credito (che era rimasta assorbita nell’ambito della decisione di primo grado). La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7543/2021, in accoglimento dell’impugnazione ed in totale riforma della sentenza del giudice di primo grado, rigettava l’opposizione della Ciliari al decreto ingiuntivo e, per l’effetto, condannava quest’ultima al pagamento, in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procuratori antistatari dell’appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 13.430,00 per il primo grado e in € 7.462,00 per il grado di appello, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge (IVA e CPA). 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la Cillari. Nessuna difesa è stata svolta dalla parte intimata. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni ed il Difensore di parte ricorrente non ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione della decisione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo (da pag. 10) denuncia Omessa pronuncia (rif. Art. 360, n. 3 e 4 c.p.c. in relazione all’articolo 112 c.p.c. avuto riguardo all’art. 2946 c.c.) Si duole che la corte di merito non si è pronunciata sulla censura di prescrizione, da essa formulata, in violazione dell’articolo 112 c.p.c. con mancata delibazione in ordine ai presupposti applicativi della norma di cui all’art. 2946 c.c. Sottolinea che: a) secondo la ricostruzione avversaria, le somme ingiunte sarebbero state a lei consegnate dal Casieri in data 24 ottobre 2002; b) il provvedimento monitorio era stato notificato invano in data 25 giugno 2013 e l’atto di precetto in data 25giugno 2014; c) lei non aveva mai ricevuto le raccomandate, che la controparte sostiene di averle spedito ai fini della interruzione della prescrizione, senza tuttavia provare il suo assunto (a mezzo della produzione delle cartoline di ricevimento relative all’invio presso un valido indirizzo a lei relativo); d) di essere venuta a conoscenza del procedimento monitorio (e, di conseguenza, del contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo) soltanto ad esito della notifica dell’atto di precetto (nel quale erano riportati i dati della procedura ingiuntiva); e) di aver prodotto certificato storico dal quale risulta quale era la sua effettiva residenza alla asserita data di notifica del decreto ingiuntivo; f) che il giudice di primo grado aveva revocato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo rilevando espressamente che la notifica era avvenuta in luogo diverso da quello della sua residenza e che l’atto era stato ritirato da persona che si era qualificata come suo padre mentre non lo era, ma che dette circostanze non avevano formato oggetto di appello da parte della controparte. 1.2. Con il secondo motivo (da pag. 15), la ricorrente, denuncia, in via subordinata rispetto al primo motivo: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (rif. Art. 360, n. 5 c.p.c. . Si duole che nell’ambito del giudizio, sin dall’opposizione a decreto ingiuntivo e fino all’udienza di precisazione delle conclusioni del 15 dicembre 2019, si era dibattuto sulla questione della prescrizione, ma questa non era stata trattata dalla corte territoriale,seppure riproposta in sede di appello.1.3. Con il terzo motivo (da pag. 16), la ricorrente, in via subordinata rispetto ai motivi che precedono, denuncia: Omessa pronuncia (rif. Art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 112 c.p.c. ed in ordine all’art. 2946 c.c.) -motivazione apparente . 1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in via ulteriormente subordinata rispetto ai motivi nn. 1, 2 e 3: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: articolo 1306 cod. civ. in relazione all’art. 1988 cod. civ.-Erronea interpretazione e conseguente applicazione della norma dettata sulla promessa di debito per come interpretata dalla Suprema Corte di cassazione --(rif. Art. 360, n. 3 c.p.c.) - l’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, primo e secondo comma, 1322, 1343, 1418 e 2697 del codice civile . 2. Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha da anni precisato(Cass. n. 10966/2004) che: La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado . E, sulla stessa linea, è stato di recente ribadito proprio da questa Sezione (ord. n . 9505/2024; in precedenza, già Cass. ord. n. 24658/2017) che: In tema di impugnazioni, qualora l’eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l’eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure . Orbene, nel caso di specie, la Cillari, nel costituirsi nel giudizio di appello (come risulta dall’estratto della comparsa di costituzione, riportato a pag. 11 ss. del ricorso), ha reiterato integralmente le deduzioni e le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado e, tra queste, in particolare, l’eccezione di prescrizione del credito (per avvenuto integrale decorso del termine decennale senza il verificarsi di validi atti interruttivi). Su di essa non gravava l’onere di proporre appello incidentale, proprio perché l’eccezione di prescrizione era rimasta assorbita e, comunque, non oggetto di esame nella sentenza di primo grado, che aveva integralmente accolto la sua opposizione. Senonché nella sentenza impugnata nulla viene riferito in ordine all’eccezione di prescrizione. Ne consegue che, impregiudicati ogni altra questione in rito ed il merito, sul punto la sentenza impugnata deve essere cassata. 3. Gli altri motivi, siccome proposti in via espressa come subordinati al mancato accoglimento del primo, restano assorbiti. P. Q. M. La Corte: -accoglie il primo motivo di ricorso, e, per l’effetto, assorbiti tutti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata quanto alla censura accolta e - rinvia la causa, anche per le spese del presente giudi
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