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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14199/2026

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nzio Luigi,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PatriPierluigi, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -nonché-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delledel Consiglio e del ministro pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 24 luglio 2023 n. 5334;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4516/2024N.R.G.: 4516/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 14199/2026Data pubblicazione 14/05/20261.

Nel 2017 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate,esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1982 ed il 1987;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive.2.

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per maturata prescrizione e laCorte d’appello, con l’impugnata sentenza, rigettò il gravame.3.

La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione:-) da [OSCURATO:PERSONA] ed altri dieci ricorrenti, con ricorso fondato su duemotivi;-) da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi.Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso del “gruppo Finazzi”:Col primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri dieci ricorrenti(d’ora innanzi, “il gruppo Finazzi”) è censurata la statuizione di decorrenzadella prescrizione dal 27.10.1999.N.R.G.: 4516/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 4516/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 14199/2026Data pubblicazione 14/05/20261.1.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., alla lucedel consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favoredei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…)nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto ildiritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro,risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv.630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01;Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).1.2.

Reputa doveroso il Collegio aggiungere, a conforto di quanto si dirà piùoltre circa la temerarietà del ricorso, che il difensore degli odierni ricorrentiha già sottoposto identica questione a questa Corte, con ricorsisistematicamente rigettati: tra questi, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 30154del 15/11/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 16299 del 17/06/2025; Sez. 3,Ordinanza n. 15567 del 04/06/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14983 del28/05/2024.2.

Il secondo motivo di ricorso del “gruppo Finazzi”.Il motivo in esame concerne la posizione del solo [OSCURATO:PERSONA].N.R.G.: 4516/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 4516/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 14199/2026Data pubblicazione 14/05/2026Con tale motivo è censurata la statuizione di rigetto della domanda per avereconseguito una specializzazione non contemplata dalle direttive(neuropsichiatria infantile).2.1.

La censura è fondata.Non è conforme a diritto l’affermazione della sentenza impugnata, secondocui la specializzazione in neuropsichiatria infantile “non rientra nell’elenco dicui agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362”.Essa infatti è inclusa nell’elenco di cui all’art. 7, comma 2, della Direttiva75/362.2.2.

Non è d’ostacolo all’accoglimento del secondo motivo di ricorso lacircostanza che la Direttiva 75/362 prevedesse per la specializzazione inneuropsichiatria, quale standard minimo comune degli Stati membri, unadurata di cinque anni, mentre il ricorrente ha dichiarato che il corso da luifrequentato ebbe durata quadriennale.Infatti questa Corte ha già stabilito che il danno da mancata attuazione dellaDirettiva 1976/82 (ovvero la mancata remunerazione) non è escluso dalconseguimento d’una specializzazione prevista dalle Direttive, ma di duratainferiore: ciò in quanto se non vi fu adeguamento della durata dei corsi dispecializzazione alla durata minima stabilita dalle Direttiva anche questo fuun inadempimento dello Stato, sicché se si escludesse il risarcimento in taleipotesi la negligenza del legislatore diverrebbe premio a se stessa (Cass. n.19748 del 2019; Cass. n. 1059 del 2019; Cass., Sez.

L., Sentenza n. 10611del 22/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16663 del 09/08/2016; Sez. 3, Sentenzan. 20411 del 11/10/2016).La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata con rinvio riguardo alrapporto processuale relativo a [OSCURATO:PERSONA].3.

Il primo motivo del ricorso Omazzi.N.R.G.: 4516/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 4516/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 14199/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ripropone laquestione dell’exordium praescriptionis ed è inammissibile ex art. 360-bis n.1 c.p.c. per le ragioni già indicate al §

1.1.4. Il secondo motivo del ricorso Omazzi.Il motivo censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso lalegitimatio ad causam dei tre ministeri indicati in epigrafe, e va dichiaratoinammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c..5.

Il terzo motivo del ricorso Omazzi.Il terzo motivo lamenta la mancata compensazione delle spese ed èmanifestamente infondato, avendo il giudice di merito correttamenteapplicato il principio della soccombenza, né la scelta di non compensare lespese è sindacabile in sede di legittimità (Cass. sez., un.

S.U. n. 14989 del2005).6.

Le spese del presente giudizio di legittimità quanto al rapporto processualeoggetto di rinvio sono rimesse al giudice dl rinvio.Riguardo ai residui rapporti processuali seguono la soccombenza, ai sensidell’art. 385, primo comma, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.A tal fine il valore della causa va determinato in base al petitum, maggioratodi interessi e rivalutazione come richiesto in primo grado, ai sensi dell’art. 10c.p.c..Il risultato deve essere infine maggiorato nella misura stabilita dall’art. 4,comma 2, d.m. 55/14.Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.7.

La palese ed inescusabile infondatezza dei ricorsi, nella parte in cui sonostati rigettati, rende manifesto che sono stati proposti quanto meno conabuso del processo ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. (se non con doloo colpa grave ai sensi del primo comma della medesima norma), e giustificala condanna dei ricorrenti nella misura indicata nel dispositivo.N.R.G.: 4516/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 4516/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 14199/2026Data pubblicazione 14/05/2026L’abuso del processo non è escluso dalla circostanza - invocata dal difensoredel “gruppo Finazzi” nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. - che con ordinanzadi questa Corte n. 9101 del 2022 le questioni agitate dal ricorso siano staterimesse alla discussione in pubblica udienza, anziché essere decise de planoin camera di consiglio.Non solo infatti quell’ordinanza interlocutoria non ha determinato alcunripensamento sul consolidato orientamento di questa Corte, come emergedalla sentenza n. 28130 del 2022, che ha deciso all’esito di pubblica udienzasul relativo ricorso; ma soprattutto il ricorso oggi deciso è stato propostoquasi due anni dopo quest’ultima sentenza.

E’ dunque arduo comprenderequale incertezza potesse mai esservi sull’esito dell’impugnazione, e comepossa elevarsi ad “indice di incertezza” una mera ordinanza interlocutoria nonseguita da alcun révirement.P.q.m.(-) accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra Sezionedella Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàconcernenti la posizione del suddetto ricorrente;(-) dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Morelli SbarraGloria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GrazioliRuggero, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MorelliSbarra Gloria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in solido alla rifusione in favoredella Presidenza del Consiglio delle spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano nella somma di euro 25.000, oltre spese prenotate a debitose dovute;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GrazioliRuggero, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MorelliSbarra Gloria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento in favoreN.R.G.: 4516/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 4516/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 14199/2026Data pubblicazione 14/05/2026della Presidenza del Consiglio della somma di euro 12.500 ex art. 96, terzocomma, c.p.c.;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenzadel Consiglio delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonella somma di euro 4.200, oltre spese prenotate a debito se dovute;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dellaPresidenza del Consiglio della somma di euro 2.100 ex art. 96, terzo comma,c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 17 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzio Luigi,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PatriPierluigi, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -nonché-) [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delledel Consiglio e del ministro pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 24 luglio 2023 n. 5334;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4516/2024N.R.G.: 4516/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 14199/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Nel 2017 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate,esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1982 ed il 1987;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive.2. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per maturata prescrizione e laCorte d’appello, con l’impugnata sentenza, rigettò il gravame.3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione:-) da [OSCURATO:PERSONA] ed altri dieci ricorrenti, con ricorso fondato su duemotivi;-) da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su tre motivi.Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso del “gruppo Finazzi”:Col primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri dieci ricorrenti(d’ora innanzi, “il gruppo Finazzi”) è censurata la statuizione di decorrenzadella prescrizione dal 27.10.1999.N.R.G.: 4516/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 4516/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 14199/2026Data pubblicazione 14/05/20261.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., alla lucedel consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favoredei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…)nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto ildiritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro,risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv.630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01;Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).1.2. Reputa doveroso il Collegio aggiungere, a conforto di quanto si dirà piùoltre circa la temerarietà del ricorso, che il difensore degli odierni ricorrentiha già sottoposto identica questione a questa Corte, con ricorsisistematicamente rigettati: tra questi, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 30154del 15/11/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 16299 del 17/06/2025; Sez. 3,Ordinanza n. 15567 del 04/06/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14983 del28/05/2024.2. Il secondo motivo di ricorso del “gruppo Finazzi”.Il motivo in esame concerne la posizione del solo [OSCURATO:PERSONA].N.R.G.: 4516/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 4516/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 14199/2026Data pubblicazione 14/05/2026Con tale motivo è censurata la statuizione di rigetto della domanda per avereconseguito una specializzazione non contemplata dalle direttive(neuropsichiatria infantile).2.1. La censura è fondata.Non è conforme a diritto l’affermazione della sentenza impugnata, secondocui la specializzazione in neuropsichiatria infantile “non rientra nell’elenco dicui agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362”.Essa infatti è inclusa nell’elenco di cui all’art. 7, comma 2, della Direttiva75/362.2.2. Non è d’ostacolo all’accoglimento del secondo motivo di ricorso lacircostanza che la Direttiva 75/362 prevedesse per la specializzazione inneuropsichiatria, quale standard minimo comune degli Stati membri, unadurata di cinque anni, mentre il ricorrente ha dichiarato che il corso da luifrequentato ebbe durata quadriennale.Infatti questa Corte ha già stabilito che il danno da mancata attuazione dellaDirettiva 1976/82 (ovvero la mancata remunerazione) non è escluso dalconseguimento d’una specializzazione prevista dalle Direttive, ma di duratainferiore: ciò in quanto se non vi fu adeguamento della durata dei corsi dispecializzazione alla durata minima stabilita dalle Direttiva anche questo fuun inadempimento dello Stato, sicché se si escludesse il risarcimento in taleipotesi la negligenza del legislatore diverrebbe premio a se stessa (Cass. n.19748 del 2019; Cass. n. 1059 del 2019; Cass., Sez. L., Sentenza n. 10611del 22/05/2015; Sez. 3, Sentenza n. 16663 del 09/08/2016; Sez. 3, Sentenzan. 20411 del 11/10/2016).La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata con rinvio riguardo alrapporto processuale relativo a [OSCURATO:PERSONA].3. Il primo motivo del ricorso Omazzi.N.R.G.: 4516/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 4516/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 14199/2026Data pubblicazione 14/05/2026Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ripropone laquestione dell’exordium praescriptionis ed è inammissibile ex art. 360-bis n.1 c.p.c. per le ragioni già indicate al § 1.1.4. Il secondo motivo del ricorso Omazzi.Il motivo censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso lalegitimatio ad causam dei tre ministeri indicati in epigrafe, e va dichiaratoinammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c..5. Il terzo motivo del ricorso Omazzi.Il terzo motivo lamenta la mancata compensazione delle spese ed èmanifestamente infondato, avendo il giudice di merito correttamenteapplicato il principio della soccombenza, né la scelta di non compensare lespese è sindacabile in sede di legittimità (Cass. sez., un. S.U. n. 14989 del2005).6. Le spese del presente giudizio di legittimità quanto al rapporto processualeoggetto di rinvio sono rimesse al giudice dl rinvio.Riguardo ai residui rapporti processuali seguono la soccombenza, ai sensidell’art. 385, primo comma, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.A tal fine il valore della causa va determinato in base al petitum, maggioratodi interessi e rivalutazione come richiesto in primo grado, ai sensi dell’art. 10c.p.c..Il risultato deve essere infine maggiorato nella misura stabilita dall’art. 4,comma 2, d.m. 55/14.Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.7. La palese ed inescusabile infondatezza dei ricorsi, nella parte in cui sonostati rigettati, rende manifesto che sono stati proposti quanto meno conabuso del processo ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. (se non con doloo colpa grave ai sensi del primo comma della medesima norma), e giustificala condanna dei ricorrenti nella misura indicata nel dispositivo.N.R.G.: 4516/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 4516/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 14199/2026Data pubblicazione 14/05/2026L’abuso del processo non è escluso dalla circostanza - invocata dal difensoredel “gruppo Finazzi” nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. - che con ordinanzadi questa Corte n. 9101 del 2022 le questioni agitate dal ricorso siano staterimesse alla discussione in pubblica udienza, anziché essere decise de planoin camera di consiglio.Non solo infatti quell’ordinanza interlocutoria non ha determinato alcunripensamento sul consolidato orientamento di questa Corte, come emergedalla sentenza n. 28130 del 2022, che ha deciso all’esito di pubblica udienzasul relativo ricorso; ma soprattutto il ricorso oggi deciso è stato propostoquasi due anni dopo quest’ultima sentenza. E’ dunque arduo comprenderequale incertezza potesse mai esservi sull’esito dell’impugnazione, e comepossa elevarsi ad “indice di incertezza” una mera ordinanza interlocutoria nonseguita da alcun révirement.P.q.m.(-) accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra Sezionedella Corte d’appello di Roma, comunque in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitàconcernenti la posizione del suddetto ricorrente;(-) dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Morelli SbarraGloria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GrazioliRuggero, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MorelliSbarra Gloria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in solido alla rifusione in favoredella Presidenza del Consiglio delle spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano nella somma di euro 25.000, oltre spese prenotate a debitose dovute;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GrazioliRuggero, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MorelliSbarra Gloria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento in favoreN.R.G.: 4516/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 4516/2024Numero sezionale 1017/2026Numero di raccolta generale 14199/2026Data pubblicazione 14/05/2026della Presidenza del Consiglio della somma di euro 12.500 ex art. 96, terzocomma, c.p.c.;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenzadel Consiglio delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanonella somma di euro 4.200, oltre spese prenotate a debito se dovute;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dellaPresidenza del Consiglio della somma di euro 2.100 ex art. 96, terzo comma,c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 17 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 14199/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris