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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07123/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del Tribunale di Lanciano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lanciano dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 96, comma 1 lett. g) , 112, 159 d.lgs 81/2008 - perché quale legale rappresentante della ditta C.F Costruzioni soc.coop. non redigeva in relazione ai lavori di adeguamento di un edificio da destinare a residenza per anziani, ove erano in corso opere in cemento armato, il piano di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1 lett. h) e non installava, a regola d'arte e con buon materiale, opere provvisionali per tali lavori, tanto che il vano ascensore dove le maestranze stavano lavorando ne era privo (capi a e b)- e lo condannava alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui al capo a) ed euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui al capo b).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 21 d.lgs 758/1994.

Argomenta che il Tribunale nel valutare la procedura di notificazione ot all'interessato della annmissioneAl pagamento in via amministrativa 4 aveva violato l'art. 21 d.lgs 758/1994, in quanto aveva ritenuta la stessa correttamente effettuata presso il cantiere al dipendente [OSCURATO:PERSONA], ivi presente) e con comunicazione a mezzo di conversazione telefonica con il ricorrente; secondo i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, tale notificazione non era idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 350, comma 6, 191 e 62 cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva basato la motivazione sull'avvenuta conoscenza da parte dell'imputato della ammissione al pagamento in via amministrativa su una prova inutilizzabile, costituita dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'ufficiale di P.G, che aveva riportato dichiarazioni rese dall'indagato.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati.2.

Va osservato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza; l'accertamento in ordine alla sua esecuzione, inoltre, comporta un'indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità (Sez.3, n. 45737 del 23/02/2017, Rv. 271410 - 01; Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014, dep.10/02/2015, Rv. 264062 - 01).

3. Ribadito tale principio, va rilevato che, nella specie, la motivazione della sentenza evidenzia che, sulla base della documentazione prodotta dal P.M., il verbale di prescrizione con il quale si dava atto che l'imputato aveva provveduto alla eliminazione delle violazioni riscontrate e si concedeva il termine per il pagamento della somma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 758 del 1994, risultava consegnato, a mezzo di militare della Stazione dei C.C. di Pizzoferrato, presso il cantiere di cui all'imputazione a [OSCURATO:PERSONA], dipendente del ricorrente, il quale lo sottoscriveva per avvenuta ricezione; l'operante, inoltre, avvisava contestualmente, a mezzo telefono, il ricorrente della avvenuta consegna del verbale al proprio dipendente.

3. Risulta, pertanto, infondato il primo motivo di ricorso, in quanto le modalità di comunicazione del verbale di ammissione al pagamento della sanzione / amministrativa, sono state ritenute dal Giudice di merito, con motivazione adeguata e logica e conforme al suesposto principio di diritto, idonee a raggiungere il risultato di notiziare il ricorrente; trattasi di valutazione in fatto, adeguatamente e logicamente motivata, che si sottrae al sindacato di legittimità.

4. Del pari infondato è l'ulteriore motivo di ricorso, emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata che la prova in ordine alla avvenuta comunicazione all'imputato del verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa è stata basata sulla documentazione in atti (avvenuta consegna del verbale in questione presso il cantiere del ricorrente a dipendente che ne sottoscriveva la ricezione); le dichiarazioni del teste escusso sono state valorizzate esclusivamente in ordine alla circostanza di fatto riferita e, cioè, che l'imputato era anche stato contattato telefonicamente al momento della consegna del verbale al dipendente; da tale circostanza di fatto, quindi, il Giudice di merito ha congruamente desunto che l'imputato aveva avuto piena conoscenza dell'avvenuta notifica.5.

Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del Tribunale di Lanciano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lanciano dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 96, comma 1 lett. g) , 112, 159 d.lgs 81/2008 - perché quale legale rappresentante della ditta C.F Costruzioni soc.coop. non redigeva in relazione ai lavori di adeguamento di un edificio da destinare a residenza per anziani, ove erano in corso opere in cemento armato, il piano di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1 lett. h) e non installava, a regola d'arte e con buon materiale, opere provvisionali per tali lavori, tanto che il vano ascensore dove le maestranze stavano lavorando ne era privo (capi a e b)- e lo condannava alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui al capo a) ed euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui al capo b). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 21 d.lgs 758/1994. Argomenta che il Tribunale nel valutare la procedura di notificazione ot all'interessato della annmissioneAl pagamento in via amministrativa 4 aveva violato l'art. 21 d.lgs 758/1994, in quanto aveva ritenuta la stessa correttamente effettuata presso il cantiere al dipendente [OSCURATO:PERSONA], ivi presente) e con comunicazione a mezzo di conversazione telefonica con il ricorrente; secondo i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, tale notificazione non era idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 350, comma 6, 191 e 62 cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva basato la motivazione sull'avvenuta conoscenza da parte dell'imputato della ammissione al pagamento in via amministrativa su una prova inutilizzabile, costituita dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'ufficiale di P.G, che aveva riportato dichiarazioni rese dall'indagato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati.2. Va osservato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza; l'accertamento in ordine alla sua esecuzione, inoltre, comporta un'indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità (Sez.3, n. 45737 del 23/02/2017, Rv. 271410 - 01; Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014, dep.10/02/2015, Rv. 264062 - 01). 3. Ribadito tale principio, va rilevato che, nella specie, la motivazione della sentenza evidenzia che, sulla base della documentazione prodotta dal P.M., il verbale di prescrizione con il quale si dava atto che l'imputato aveva provveduto alla eliminazione delle violazioni riscontrate e si concedeva il termine per il pagamento della somma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 758 del 1994, risultava consegnato, a mezzo di militare della Stazione dei C.C. di Pizzoferrato, presso il cantiere di cui all'imputazione a [OSCURATO:PERSONA], dipendente del ricorrente, il quale lo sottoscriveva per avvenuta ricezione; l'operante, inoltre, avvisava contestualmente, a mezzo telefono, il ricorrente della avvenuta consegna del verbale al proprio dipendente. 3. Risulta, pertanto, infondato il primo motivo di ricorso, in quanto le modalità di comunicazione del verbale di ammissione al pagamento della sanzione / amministrativa, sono state ritenute dal Giudice di merito, con motivazione adeguata e logica e conforme al suesposto principio di diritto, idonee a raggiungere il risultato di notiziare il ricorrente; trattasi di valutazione in fatto, adeguatamente e logicamente motivata, che si sottrae al sindacato di legittimità. 4. Del pari infondato è l'ulteriore motivo di ricorso, emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata che la prova in ordine alla avvenuta comunicazione all'imputato del verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa è stata basata sulla documentazione in atti (avvenuta consegna del verbale in questione presso il cantiere del ricorrente a dipendente che ne sottoscriveva la ricezione); le dichiarazioni del teste escusso sono state valorizzate esclusivamente in ordine alla circostanza di fatto riferita e, cioè, che l'imputato era anche stato contattato telefonicamente al momento della consegna del verbale al dipendente; da tale circostanza di fatto, quindi, il Giudice di merito ha congruamente desunto che l'imputato aveva avuto piena conoscenza dell'avvenuta notifica.5. Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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