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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34311/2026

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braio 2026 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Locri, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17 febbraio 2026, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermato la sentenza del 20 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Locri, incomposizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penaritenuta equa per il reato di cui agli artt. 99, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.1.1.

Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, l’imputata avevasottratto energia elettrica alla società erogatrice, attraverso l’allaccio diretto allarete del Servizio elettrico nazionale.È stata inoltre contestata e ritenuta l’aggravante del fatto commesso su cosedestinate a pubblico servizio.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio dellamotivazione quanto alla ritenuta sussistenza della procedibilità del reato, pur inassenza di querela - essendo inutilmente decorso il termine di cui all’art. 85 d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 - e non essendovi costituzione di parte civile.2.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.:osserva la ricorrente che il fatto per cui si procede, ovvero un furto di energiaelettrica commesso da aprile 2018 a giugno 2022, coincide con il fatto storico giàgiudicato con la sentenza del Tribunale di Locri, pronunciata il 10 maggio 2022,relativo ad un furto di energia commesso nello stesso immobile, contestato comeconsumato da aprile 2016 fino al 19 marzo 2018.2.3.

Con il terzo ed ultimo motivo lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto essererideterminato per effetto dell’esclusione della recidiva, in ragione delproscioglimento intervenuto con la predetta sentenza.3.

Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hannoformulato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato.1.1.

Il primo motivo è inammissibile.Per effetto dell'entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 la procedibilità d'ufficio per i reatidi furto è stata mantenuta per i fatti aggravati ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen.Nel caso in esame risulta contestata, oltre che ritenuta nelle conformi decisionidi merito, la circostanza aggravante dell'essere stato il bene sottratto destinato apubblico servizio, che rende quindi il reato procedibile d’ufficio, fermo restando cheil motivo risulta proposto per la prima volta soltanto con il ricorso per cassazione.Per quest’ultimo profilo è stato infatti affermato, proprio in materia di furtoaggravato, che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimitàla mancanza di querela, non rilevata, né eccepita in sede di appello, se talecondizione di procedibilità è introdotta, come nella specie, in epoca anteriore allaproposizione dell’impugnazione di merito (Sez. 2, n. 17958 del 14/05/2026,Lagalante, Rv. 289982 – 01, che in motivazione richiama i principi espressi da Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).1.1.1.

Rispetto alla censura, la pur dedotta mancata costituzione di partecivile non assume quindi alcun rilievo.Tuttavia, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., deve disporsi la correzionedel provvedimento impugnato nella parte in cui ha erroneamente revocato lestatuizioni civili, trattandosi di mero refuso.Osserva sul punto il Collegio che i casi di rettificazione della motivazione dicui all'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – errori di diritto o nell’indicazionedei testi di legge, errori di denominazione o computo nella specie o nella quantitàdella pena - non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ognierroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata del quale sia palese epacifica la riconoscibilità e che non ne comporti, come nella specie,l'annullamento (Sez. 3, n. 37770 del 26/09/2025, Roman, Rv. 288864 – 01; Sez.1, n. 35423 del 18/06/2014, Ortolano, Rv. 260279 - 01).1.2.

Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’erroneaapplicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., è infondato.1.2.1.

Allo scrutinio del motivo è utile premettere che le condotte di furto,realizzate tramite allaccio abusivo ad una rete di erogazione predisposta perconsentire ai consociati di fruire di un bene destinato a pubblica utilità, integranoreati a “consumazione prolungata” o a “condotta frazionata” (in generale, per unaricognizione dei principi affermati da questa Corte, Sez. 4, n. 454 del 10/12/2025,dep. 2026, Agostino, non mass.).Come è stato recentemente affermato, tale è il furto di acqua potabileeffettuato mediante allacciamento abusivo alla rete idrica «la cui consumazionecessa con l’ultimo prelievo» (Sez. 5, n. 19053 del 24/04/2025, Bartolotti, Rv.288007 - 01).Nello stesso senso, per quanto più di interesse in questa sede, si è conclusocon riferimento al furto di energia elettrica, che è stato fatto rientrare tra i delitti aconsumazione prolungata (o a condotta frazionata), «perché l’evento continua aprodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazionidi energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva,posticipando la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo» (Sez. 5, n.1324 del 27/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265850 - 01; Sez. 4, n. 1537 del02/10/2009, dep. 2010, Durro, Rv. 246294 - 01).1.2.2.

Ciò posto, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, haaffermato che, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem,l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nellaconfigurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta,evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e dipersona (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01), cosicché la"identità del fatto", che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem",non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazionea periodi diversi (Sez. 2, n. 33838 del 12/07/2011, Blandina, Rv. 250592 - 01) e ildivieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione edaccertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e nonanche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva,giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato (Sez. 5, n. 18020del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 – 01, relativa alla contestazione del reato dipartecipazione ad associazione mafiosa per un periodo successivo rispetto a quellooggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile; Sez. 3,n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278534 - 01; Sez. 6, n. 20315del 05/03/2015, L., Rv. 263546 – 01; Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2015, Alfiero, Rv.263514 - 01).Si tratta di principi estensibili anche ai reati a consumazione prolungata, e chehanno trovato ampio riconoscimento anche nella giurisprudenza costituzionale (ades., Corte cost., sentenza n. 53 del 7/02/2018, par. 3 del considerato in diritto):indiscussa la natura unitaria del reato permanente, è ben possibile che laprosecuzione nel tempo della condotta illecita, oltre il momento iniziale nel qualesono stati posti in essere tutti gli elementi costitutivi del singolo reato, dia luogo,per ragioni del tutto fisiologiche, ad una pluralità di giudicati di condanna.Ciò sia perché l’azione penale può essere promossa anche se la permanenzaè ancora in corso – salvo l’effetto interruttivo che consegue all’accertamento - siaperché non è concepibile una condanna “per il futuro”.È stato quindi osservato che «ove il reo persista nell’illecito anche dopo lacondanna, potrà essere necessario instaurare un ulteriore procedimento penale alfine di reprimere la condotta successiva» (Corte cost., cit.).Nel caso in esame è la stessa ricorrente che, nel riproporre l’analoga doglianzacontenuta nell’atto di appello, motivatamente disattesa dalla Corte facendo correttaapplicazione dei principi appena richiamati, sottolinea come l’accertamentocontenuto nella sentenza divenuta cosa giudicata sia relativo ad un diversosegmento temporale della condotta (p. 3 appello; p. 5 ricorso per cassazione).Infatti, il precedente processo riguardò le condotte dall'aprile 2016 al 19marzo 2018 (data alla quale deve considerarsi interrotta la permanenza) mentreinvece nell’odierno processo sono in contestazione le condotte comprese tra aprile2018 ed il 9 giugno 2022, quindi, come riconosce la stessa ricorrente, quellematurate «successivamente al periodo già giudicato con la sentenza n. 325/22 RG»(così, p. 3 appello, p. 5 ricorso).1.3.

Non supera il vaglio di ammissibilità neppure il terzo motivo, con il qualela ricorrente propone per la prima volta, peraltro genericamente, doglianze relativeal trattamento sanzionatorio ed al riconoscimento della recidiva (pp. 8 e 9 ricorso).Doglianze formulate senza dedurre questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato egrado del giudizio, o ipotesi di illegalità della pena, e da ritenersi quindi nonconsentite.Per pacifico assunto giurisprudenziale deve difatti escludersi chel'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possaritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente iltrattamento sanzionatorio, con la conseguenza che sul punto si è realizzata lapreclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame (Sez. 4, n. 9175 del11/01/2024, Tavecchio, Rv. 285872 – 01; Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, dep.2015, Riondino, Rv. 262455 – 01; Sez. 4, n. 46584 del 06/10/2004, Vannicola, Rv.230402 - 01).È parimenti consolidato l’insegnamento secondo il quale non può esserededotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione dellarecidiva (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903 – 01, con laprecisazione che ciò non è consentito neppure al fine di ottenere la declaratoria diprescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Cortecostituzionale che ne abbiano modificato in melius la portata precettiva; Sez. 2, n.13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01).2.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, 16 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
braio 2026 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Locri, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 febbraio 2026, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermato la sentenza del 20 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Locri, incomposizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penaritenuta equa per il reato di cui agli artt. 99, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, l’imputata avevasottratto energia elettrica alla società erogatrice, attraverso l’allaccio diretto allarete del Servizio elettrico nazionale.È stata inoltre contestata e ritenuta l’aggravante del fatto commesso su cosedestinate a pubblico servizio.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio dellamotivazione quanto alla ritenuta sussistenza della procedibilità del reato, pur inassenza di querela - essendo inutilmente decorso il termine di cui all’art. 85 d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 - e non essendovi costituzione di parte civile.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.:osserva la ricorrente che il fatto per cui si procede, ovvero un furto di energiaelettrica commesso da aprile 2018 a giugno 2022, coincide con il fatto storico giàgiudicato con la sentenza del Tribunale di Locri, pronunciata il 10 maggio 2022,relativo ad un furto di energia commesso nello stesso immobile, contestato comeconsumato da aprile 2016 fino al 19 marzo 2018.2.3. Con il terzo ed ultimo motivo lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto essererideterminato per effetto dell’esclusione della recidiva, in ragione delproscioglimento intervenuto con la predetta sentenza.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hannoformulato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato.1.1. Il primo motivo è inammissibile.Per effetto dell'entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 la procedibilità d'ufficio per i reatidi furto è stata mantenuta per i fatti aggravati ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen.Nel caso in esame risulta contestata, oltre che ritenuta nelle conformi decisionidi merito, la circostanza aggravante dell'essere stato il bene sottratto destinato apubblico servizio, che rende quindi il reato procedibile d’ufficio, fermo restando cheil motivo risulta proposto per la prima volta soltanto con il ricorso per cassazione.Per quest’ultimo profilo è stato infatti affermato, proprio in materia di furtoaggravato, che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimitàla mancanza di querela, non rilevata, né eccepita in sede di appello, se talecondizione di procedibilità è introdotta, come nella specie, in epoca anteriore allaproposizione dell’impugnazione di merito (Sez. 2, n. 17958 del 14/05/2026,Lagalante, Rv. 289982 – 01, che in motivazione richiama i principi espressi da Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).1.1.1. Rispetto alla censura, la pur dedotta mancata costituzione di partecivile non assume quindi alcun rilievo.Tuttavia, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., deve disporsi la correzionedel provvedimento impugnato nella parte in cui ha erroneamente revocato lestatuizioni civili, trattandosi di mero refuso.Osserva sul punto il Collegio che i casi di rettificazione della motivazione dicui all'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – errori di diritto o nell’indicazionedei testi di legge, errori di denominazione o computo nella specie o nella quantitàdella pena - non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ognierroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata del quale sia palese epacifica la riconoscibilità e che non ne comporti, come nella specie,l'annullamento (Sez. 3, n. 37770 del 26/09/2025, Roman, Rv. 288864 – 01; Sez.1, n. 35423 del 18/06/2014, Ortolano, Rv. 260279 - 01).1.2. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’erroneaapplicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., è infondato.1.2.1. Allo scrutinio del motivo è utile premettere che le condotte di furto,realizzate tramite allaccio abusivo ad una rete di erogazione predisposta perconsentire ai consociati di fruire di un bene destinato a pubblica utilità, integranoreati a “consumazione prolungata” o a “condotta frazionata” (in generale, per unaricognizione dei principi affermati da questa Corte, Sez. 4, n. 454 del 10/12/2025,dep. 2026, Agostino, non mass.).Come è stato recentemente affermato, tale è il furto di acqua potabileeffettuato mediante allacciamento abusivo alla rete idrica «la cui consumazionecessa con l’ultimo prelievo» (Sez. 5, n. 19053 del 24/04/2025, Bartolotti, Rv.288007 - 01).Nello stesso senso, per quanto più di interesse in questa sede, si è conclusocon riferimento al furto di energia elettrica, che è stato fatto rientrare tra i delitti aconsumazione prolungata (o a condotta frazionata), «perché l’evento continua aprodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazionidi energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva,posticipando la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo» (Sez. 5, n.1324 del 27/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265850 - 01; Sez. 4, n. 1537 del02/10/2009, dep. 2010, Durro, Rv. 246294 - 01).1.2.2. Ciò posto, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, haaffermato che, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem,l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nellaconfigurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta,evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e dipersona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01), cosicché la"identità del fatto", che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem",non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazionea periodi diversi (Sez. 2, n. 33838 del 12/07/2011, Blandina, Rv. 250592 - 01) e ildivieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione edaccertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e nonanche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva,giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato (Sez. 5, n. 18020del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 – 01, relativa alla contestazione del reato dipartecipazione ad associazione mafiosa per un periodo successivo rispetto a quellooggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile; Sez. 3,n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278534 - 01; Sez. 6, n. 20315del 05/03/2015, L., Rv. 263546 – 01; Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2015, Alfiero, Rv.263514 - 01).Si tratta di principi estensibili anche ai reati a consumazione prolungata, e chehanno trovato ampio riconoscimento anche nella giurisprudenza costituzionale (ades., Corte cost., sentenza n. 53 del 7/02/2018, par. 3 del considerato in diritto):indiscussa la natura unitaria del reato permanente, è ben possibile che laprosecuzione nel tempo della condotta illecita, oltre il momento iniziale nel qualesono stati posti in essere tutti gli elementi costitutivi del singolo reato, dia luogo,per ragioni del tutto fisiologiche, ad una pluralità di giudicati di condanna.Ciò sia perché l’azione penale può essere promossa anche se la permanenzaè ancora in corso – salvo l’effetto interruttivo che consegue all’accertamento - siaperché non è concepibile una condanna “per il futuro”.È stato quindi osservato che «ove il reo persista nell’illecito anche dopo lacondanna, potrà essere necessario instaurare un ulteriore procedimento penale alfine di reprimere la condotta successiva» (Corte cost., cit.).Nel caso in esame è la stessa ricorrente che, nel riproporre l’analoga doglianzacontenuta nell’atto di appello, motivatamente disattesa dalla Corte facendo correttaapplicazione dei principi appena richiamati, sottolinea come l’accertamentocontenuto nella sentenza divenuta cosa giudicata sia relativo ad un diversosegmento temporale della condotta (p. 3 appello; p. 5 ricorso per cassazione).Infatti, il precedente processo riguardò le condotte dall'aprile 2016 al 19marzo 2018 (data alla quale deve considerarsi interrotta la permanenza) mentreinvece nell’odierno processo sono in contestazione le condotte comprese tra aprile2018 ed il 9 giugno 2022, quindi, come riconosce la stessa ricorrente, quellematurate «successivamente al periodo già giudicato con la sentenza n. 325/22 RG»(così, p. 3 appello, p. 5 ricorso).1.3. Non supera il vaglio di ammissibilità neppure il terzo motivo, con il qualela ricorrente propone per la prima volta, peraltro genericamente, doglianze relativeal trattamento sanzionatorio ed al riconoscimento della recidiva (pp. 8 e 9 ricorso).Doglianze formulate senza dedurre questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato egrado del giudizio, o ipotesi di illegalità della pena, e da ritenersi quindi nonconsentite.Per pacifico assunto giurisprudenziale deve difatti escludersi chel'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possaritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente iltrattamento sanzionatorio, con la conseguenza che sul punto si è realizzata lapreclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame (Sez. 4, n. 9175 del11/01/2024, Tavecchio, Rv. 285872 – 01; Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, dep.2015, Riondino, Rv. 262455 – 01; Sez. 4, n. 46584 del 06/10/2004, Vannicola, Rv.230402 - 01).È parimenti consolidato l’insegnamento secondo il quale non può esserededotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione dellarecidiva (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903 – 01, con laprecisazione che ciò non è consentito neppure al fine di ottenere la declaratoria diprescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Cortecostituzionale che ne abbiano modificato in melius la portata precettiva; Sez. 2, n.13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01).2. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma, 16 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]