CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 10099/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24587/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 271, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VICENZA n. 8670/2019 depositata il 22/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In una causa di pagamento di onorari professionali di avvocato, promossa dagli eredi dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per decreto ingiuntivo, il Tribunale, per quanto interessa in questa sede, ha rigettato l’opposizione proposta dalla cliente, la quale aveva eccepito la prescrizione presuntiva del credito. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, chiesto e ottenuto dagli eredi del legale, costoro dedussero l’esistenza di un accordo per la rateizzazione del debito, al quale la Rossi aveva dato solo parziale adempimento. Essi avevano perciò chiesto il pagamento del residuo. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c., avendo ritenuto che la cliente avesse posto a base delle proprie difese l’assunto che il compenso non fu corrisposto per intero. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Teresa hanno resistito con controricorso e hanno depositato memoria in vista dell’udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la decisione è censurata per violazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. da 2736 a 2739 c.c.e da 233 a 239 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e per contraddittorietà della motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Si sostiene che il Tribunale ha deciso la controversia senza ammettere il giuramento decisorio deferito in via subordinata dagli eredi del professionista: il giuramento avrebbe dovuto invece essere ammesso a prescindere dalla considerazione degli altri elementi istruttori. Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato la decisione per violazione delle norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2956 e 2959 c.c., art. 1362 e ss. c.c. ed artt. 214, 215 e 216 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e per contraddittorietà della motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. “per aver il Tribunale escluso l’operatività dell’eccezione di prescrizione presuntiva in forza di argomentazionicontrarie alla legge e contraddittorie”. È prioritario l’esame del secondo motivo, che è inammissibile. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva opposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., «in quanto la società opponente ha posto a base delle proprie difese l’assunto, secondo cui il compenso, nella misura richiesta, non è stato per intero corrisposto». Il ricorrente sostiene che la tesi del tribunale deriverebbe, probabilmente, da una errata interpretazione di una mail, prodotta quale doc. 13 da controparte. Fatto è che tale illazione non risulta minimamente giustificata sulla base della sentenza, nella quale non è affatto richiamato il contenuto di quel documento. Invero, l ’affermazione del Tribunale, oggetto di censura, è riferita alle “difese svolte dalla cliente”, che costituisce, dal punto di vista letterale, espressione riferibile agli scritti difensivi processuali e non al contenuto dei documenti. D’altronde il seguito della decisione impugnata è ancora una volta immediatamente riferito al dibattito processuale fra le parti, senza il benché minimo riferimento al doc. 13 che la ricorrente ritiene malamente interpretato. Il solo documento richiamato dal giudice è quello identificato con il n. 12, del quale il Tribunale ha ritenuto irrilevante il disconoscimento operato dall’attuale ricorrente. Orbene, la ricostruzione del tribunale è coerente con la regola secondo cui, i n tema di prescrizione presuntiva, l'ammissione del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa nel giudizio, costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c. (Cass. n. 35211/2021; n. 9509/2012). La relativa valutazione dà luogo ad un apprezzamento di fatto che, se logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 2648/1987). Ora, l’interpretazione delle difese svolte in giudizio dall’attuale ricorrente, sulla quale è fondata la valutazione giudiziale di incompatibilità dell’eccepita prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c., non ha costituito oggetto di censura. L’inammissibilità del secondo motivo porta con sé l’inammissibilità anche del primo motivo, con il quale la ricorrente si duole della mancata ammissione del giuramento decisorio richiesto dalla controparte. Senza che sia minimamente necessario indugiare oltre sulla questione, è sufficiente rimarcare che l’ammissibilità del giuramento suppone che il debitore non abbia ammesso in giudizio che l’obbligazione non sia stata estinta (art. 2960 c.c.), mentre nella specie il giudice ha ritenuto, con statuizione non censurata, che tale ammissione ci fosse stata. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 . Così deci