Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2019
ECLI:EU:T:2019:491
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
9 luglio 2019 (
*
)
«Ricorso per risarcimento danni – Risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Direttiva 2014/59/UE e regolamento (UE) n. 806/2014 – Aiuti di Stato – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta»
Nella causa T‑158/18,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Ancona (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Chiaravalle (Italia),
rappresentati da P. Putti, avvocato,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da D. Recchia, A. Steiblytė e K.‑P. Wojcik, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] europeo,
rappresentato da L. Visaggio e M. Sammut, in qualità di agenti,
e da
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato da E. Rebasti e J. Bauerschmidt, in qualità di agenti,
intervenienti,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa ad ottenere il risarcimento dei danni materiali che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito in conseguenza del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare la Repubblica italiana a mettere in atto un aiuto di Stato a favore della [OSCURATO:SOCIETA],
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk (relatore) e C. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all’origine della controversia
1
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] era una banca ed un gruppo bancario italiano avente la propria sede in Jesi (Italia) ed esercente la propria attività principalmente nella Regione [OSCURATO:SOCIETA] (Italia).
2
I ricorrenti, sig. [OSCURATO:PERSONA] e sig. [OSCURATO:PERSONA], erano azionisti della [OSCURATO:SOCIETA], titolari, il primo, di 15 250 azioni ordinarie e di 19 750 azioni ordinarie rideterminate, e, il secondo, di 387 581 azioni ordinarie.
3
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] ha incontrato delle difficoltà finanziarie a partire dall’anno 2013.
4
Nel novembre 2015 le autorità italiane hanno avviato una procedura di risoluzione della [OSCURATO:SOCIETA].
5
Con lettere in data 30 agosto 2017, la [OSCURATO:SOCIETA] ha informato il sig. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, dell’annullamento integrale delle azioni che essi detenevano nella [OSCURATO:SOCIETA].
Procedimento e conclusioni delle parti
6
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 marzo 2018, i ricorrenti hanno presentato l’odierno ricorso.
7
[OSCURATO:PERSONA] europea ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2018.
8
I ricorrenti hanno depositato la replica il 9 luglio 2018, e la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la controreplica il 29 agosto 2018.
9
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 giugno 2018, il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con decisione del presidente della Nona Sezione in data 26 luglio 2018, il [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Il 10 ottobre 2018 esso ha depositato la propria memoria di intervento. Il 30 ottobre 2018 i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla memoria di intervento del [OSCURATO:PERSONA].
10
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2018, il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con decisione del presidente della Nona Sezione in data 26 luglio 2018, il Consiglio è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Il 9 ottobre 2018 esso ha depositato la propria memoria di intervento. Il 30 ottobre 2018 i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla memoria di intervento del Consiglio.
11
I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia condannare la [OSCURATO:PERSONA] o, in mancanza, l’Unione europea a versare loro un risarcimento pari all’intero valore facciale delle loro azioni.
12
I ricorrenti chiedono altresì al Tribunale di invitare la [OSCURATO:PERSONA] a fornire tutte le informazioni e tutti i documenti relativi ai contatti intervenuti tra tale istituzione e la Repubblica italiana prima dell’adozione della decisione finale della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla risoluzione della [OSCURATO:SOCIETA].
13
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, conclude che il Tribunale voglia:
– dichiararsi incompetente;
– in mancanza, respingere il ricorso come irricevibile o, comunque, infondato;
– condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
14
A norma dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile il Tribunale può, su proposta del giudice relatore, decidere in qualsiasi momento di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto sulla base dei documenti del fascicolo e decide di statuire senza proseguire il procedimento.
15
Senza sollevare formalmente un’eccezione ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, da un lato, l’incompetenza del Tribunale e, dall’altro, l’irricevibilità del ricorso.
Sulla competenza
16
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non sia competente a conoscere del presente ricorso. Infatti, i ricorrenti censurerebbero in realtà il fatto che le autorità italiane non hanno concesso aiuti di Stato alla [OSCURATO:SOCIETA] all’inizio della crisi finanziaria, ossia prima del 2013, nonché il fatto che dette autorità hanno deciso nel 2015 di chiamare a contribuire gli azionisti di tale banca nel quadro di una procedura di risoluzione che implicava l’annullamento delle loro azioni. Ne conseguirebbe che il fatto illecito lamentato dai ricorrenti sarebbe imputabile alle autorità italiane e non alla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, soltanto i giudici nazionali sarebbero competenti a conoscere della presente domanda di risarcimento.
17
[OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non si pronunciano sulla competenza del Tribunale.
18
I ricorrenti non formulano, nella replica, alcuna osservazione in merito alla competenza del Tribunale.
19
Occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, il combinato disposto degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE attribuisce al giudice dell’Unione soltanto la competenza a disporre il risarcimento dei danni cagionati dalle istituzioni dell’Unione o dai suoi dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, vale a dire il risarcimento dei danni per i quali può sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Per contro, i danni causati dalle autorità nazionali possono far sorgere soltanto la responsabilità di queste autorità e i giudici nazionali restano competenti in via esclusiva a garantire il ristoro di tali danni [sentenza del 26 febbraio 1986, [OSCURATO:PERSONA]‑Export/[OSCURATO:PERSONA], 175/84, EU:C:1986:85, punto 18; v., altresì, ordinanza del 17 luglio 2008, Pellegrini/[OSCURATO:PERSONA], C‑114/08 P(R), non pubblicata, EU:C:2008:438, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata].
20
Ne consegue che, per stabilire se il giudice dell’Unione sia competente, occorre verificare se l’illecito dedotto a sostegno della domanda di risarcimento promani effettivamente da un’istituzione dell’Unione e non possa considerarsi imputabile ad un’autorità nazionale (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 1986, [OSCURATO:PERSONA]‑Export/[OSCURATO:PERSONA], 175/84, EU:C:1986:85, punto 19, e del 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:1992:217, punto 9).
21
Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono, in sostanza, che l’annullamento delle loro azioni è la conseguenza del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare la messa in atto di un aiuto di Stato a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. In via principale, essi ritengono che tale rifiuto sia illegittimo in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato un’interpretazione non corretta della direttiva 2014/59/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), nonché del regolamento (UE) n. 806/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 255, pag. 1). In via subordinata, essi sostengono che la direttiva 2014/59/UE e il regolamento n. 806/2014 sono essi stessi viziati da illegittimità.
22
Risulta dunque dagli scritti difensivi dei ricorrenti che il comportamento illegittimo fatto valere da questi ultimi potrebbe, se dimostrato, essere imputato soltanto alle istituzioni dell’Unione e non potrebbe in alcun caso essere attribuito alle autorità italiane.
23
Tale conclusione non è inficiata dall’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo al fatto che quest’ultima avrebbe non già rifiutato, ma anzi approvato, con la decisione C(2015) 8371 final, del 22 novembre 2015 (GU 2018, C 40, pag. 1), la messa in atto di un aiuto di Stato a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. A questo proposito, è sufficiente constatare che detto argomento riguarda l’effettiva esistenza del comportamento illegittimo asserito dai ricorrenti. Esso attiene dunque all’esame del merito, ossia delle condizioni in presenza delle quali può sorgere la responsabilità dell’Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:1992:217, punti 10 e 11).
24
Pertanto, il Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso.
Sulla ricevibilità
25
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso è irricevibile. Infatti, non identificando con sufficiente precisione il comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] e non specificando dunque l’oggetto della controversia, l’atto introduttivo del giudizio non soddisfarebbe i requisiti stabiliti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
26
[OSCURATO:PERSONA] condivide la questione di non ricevibilità della domanda sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esso insiste sull’imprecisione del ricorso per quanto riguarda, da un lato, le ragioni per le quali il comportamento addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe illegittimo e, dall’altro, i motivi per i quali tale comportamento sarebbe all’origine dei danni lamentati.
27
Il Consiglio non si pronuncia in merito alla questione di non ricevibilità della domanda sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, esso rileva, con riferimento alla legittimità della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014, che i ricorrenti non indicano chiaramente né il principio generale del diritto dell’Unione che sarebbe stato violato a motivo dell’adozione di questi due atti normativi, né le disposizioni di tali atti che sarebbero illegittime.
28
I ricorrenti si limitano, nella replica, ad indicare che la [OSCURATO:PERSONA] è stata in grado di comprendere che il Tribunale è stato chiamato a conoscere di un ricorso per risarcimento danni.
29
Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del giudizio deve indicare l’oggetto della controversia, nonché i motivi e gli argomenti dedotti, e contenere un’esposizione sommaria di tali motivi. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per permettere alla parte convenuta di preparare la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente, senza ulteriori informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali questo si fonda risultino in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo stesso (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 1993, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], T‑85/92, EU:T:1993:39, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).
30
Ne consegue che la parte ricorrente è tenuta ad esporre in maniera sufficientemente sistematica gli argomenti sviluppati a sostegno di ciascun motivo di ricorso da essa dedotto, senza che il Tribunale possa essere costretto, per l’assenza di struttura dell’atto introduttivo del giudizio o per la mancanza di rigore della parte suddetta, a ricostruire l’argomentazione giuridica destinata a sostenere un motivo di ricorso mettendo insieme vari elementi sparsi dell’atto introduttivo in questione, a rischio di ricostruire tale motivo di ricorso conferendogli una portata che esso non aveva nelle intenzioni della parte summenzionata. Decidere diversamente sarebbe in contrasto, simultaneamente, con una buona amministrazione della giustizia, con il principio dispositivo, nonché con i diritti della difesa della parte convenuta (sentenza del 2 aprile 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, EU:T:2019:211, punto 44).
31
Per soddisfare i requisiti enunciati supra ai punti 29 e 30, un atto introduttivo del giudizio inteso ad ottenere il risarcimento di danni asseritamente causati da un’istituzione deve indicare con sufficiente precisione in che modo siano rispettate tutte le condizioni necessarie per il risarcimento del danno che si assume sofferto (ordinanza del 3 dicembre 1992, TAO/AFI/[OSCURATO:PERSONA], C‑44/92, EU:C:1992:497, punti 11 e 12, e sentenza del 12 gennaio 1994, White/[OSCURATO:PERSONA], T‑65/91, EU:T:1994:3, punti 135 e 136).
32
Ne consegue che un siffatto atto introduttivo deve contenere gli elementi che consentano di identificare, in primo luogo, il comportamento che la parte ricorrente addebita all’istituzione, in secondo luogo, le ragioni per le quali essa ritiene che sussista un nesso di causalità tra tale comportamento e il danno da essa asseritamente subito, nonché, in terzo luogo, la natura e l’entità di tale danno (v. sentenze del 10 luglio 1990, Automec/[OSCURATO:PERSONA], T‑64/89, EU:T:1990:42, punto 73, e del 30 giugno 2009, CPEM/[OSCURATO:PERSONA], T‑444/07, EU:T:2009:227, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).
33
In particolare, la parte ricorrente deve mettere il Tribunale in condizione di valutare l’entità e il carattere del danno da essa subito. Pertanto, spetta alla parte ricorrente precisare, segnatamente, la natura del danno lamentato, alla luce del comportamento addebitato all’istituzione interessata, e poi specificare, anche in modo approssimativo, la valutazione dell’insieme di tale danno (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 1999, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti, T‑277/97, EU:T:1999:124, punto 81 e la giurisprudenza ivi citata, e del 7 febbraio 2007, Gordon/[OSCURATO:PERSONA], T‑175/04, EU:T:2007:38, punto 45). Oltre a ciò, occorre ricordare che una domanda intesa ad ottenere un risarcimento qualsiasi non possiede la precisione necessaria e deve, di conseguenza, essere considerata irricevibile (sentenze del 2 dicembre 1971, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, 5/71, EU:C:1971:116, punto 9, e del 10 luglio 1990, Automec/[OSCURATO:PERSONA], T‑64/89, EU:T:1990:42, punto 73).
34
Invero, da un lato, la Corte e il Tribunale hanno riconosciuto che, in circostanze particolari, e segnatamente quando era difficile quantificare il danno lamentato, non era indispensabile precisare nell’atto introduttivo del giudizio l’esatta entità del danno e quantificare l’importo del risarcimento richiesto (sentenze del 23 settembre 2004, Hectors/[OSCURATO:PERSONA], C‑150/03 P, EU:C:2004:555, punto 62, e del 10 luglio 1990, Automec/[OSCURATO:PERSONA], T‑64/89, EU:T:1990:42, punto 76). Tuttavia, è stato altresì statuito che la parte ricorrente doveva dimostrare o quantomeno addurre, nell’atto introduttivo del giudizio, l’esistenza di circostanze particolari (ordinanze del 14 maggio 1998, Goldstein/[OSCURATO:PERSONA], T‑262/97, EU:T:1998:107, punto 25, e del 5 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], T‑91/05, EU:T:2007:31, punto 110).
35
Dall’altro lato, è certo vero che è possibile per i giudici dell’Unione pronunciarsi, mediante sentenza interlocutoria, sull’esistenza, in principio, della responsabilità dell’Unione, riservando l’esatta determinazione del risarcimento ad una decisione successiva (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 1979, Granaria/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], 90/78, EU:C:1979:85, punto 6). Tuttavia, tale possibilità riconosciuta ai giudici dell’Unione non può esimere la parte ricorrente dal rispetto dei requisiti di forma minimi previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura (ordinanza del 5 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], T‑91/05, EU:T:2007:31, punto 111). Oltre a ciò, spetta alla parte ricorrente riservarsi la possibilità di precisare in un momento successivo l’entità del danno domandando una sentenza interlocutoria (v., in tal senso, ordinanza del 18 febbraio 2009, IMS/[OSCURATO:PERSONA], T‑346/06, non pubblicata, EU:T:2009:38, punti 37 e 38), in particolare affinché venga emessa una decisione soltanto dopo una perizia sull’entità esatta del danno e sull’importo del risarcimento (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 1975, CNTA/[OSCURATO:PERSONA], 74/74, EU:C:1975:59, punti 5 e 6).
36
È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se, nel caso di specie, l’atto introduttivo del giudizio soddisfi i requisiti stabiliti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
37
In primo luogo, occorre rilevare che l’atto introduttivo, considerato nel suo insieme, è confuso e poco comprensibile. Infatti, gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, seppur complessi, non vengono presentati in modo chiaro e rigoroso. In tali circostanze, è molto difficile analizzare l’argomentazione giuridica esposta a sostegno dei motivi di ricorso dedotti con l’atto introduttivo, salvo ricostruire tale argomentazione mettendo insieme vari elementi sparsi dell’atto introduttivo stesso. Inoltre, quest’ultimo diviene realmente intellegibile e coerente soltanto dopo la lettura delle memorie difensive della [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio.
38
In secondo luogo, occorre rilevare che l’atto introduttivo del giudizio presenta notevoli imprecisioni, come risulta in particolare dai due esempi seguenti, in parte menzionati, il primo, dalla [OSCURATO:PERSONA] e, il secondo, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio.
39
Da un lato, per quanto riguarda l’identificazione del fatto generatore del danno, l’atto introduttivo del giudizio evoca, in termini assai generici, un «diniego della [OSCURATO:PERSONA]» che avrebbe impedito alle autorità italiane di intervenire a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. A questo proposito, l’atto introduttivo del giudizio si limita a precisare, in via principale, che l’atto illecito produttivo dei danni è costituito dalla «interpretazione non corretta della direttiva [2014/59]», interpretazione che è imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], e, in via subordinata, che, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente interpretato tale direttiva, gli atti produttivi dei danni sarebbero costituiti dall’adozione della direttiva stessa e del regolamento n. 806/2014, nel qual caso tali atti sarebbero imputabili all’«Unione nel suo complesso».Orbene, per quanto riguarda il fatto generatore del danno dedotto in via principale, in assenza di qualsiasi indicazione riguardo alla forma, alla data e al contenuto del diniego asseritamente opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità italiane, non è possibile identificare con precisione il comportamento imputato alla [OSCURATO:PERSONA], anche solo per sincerarsi dell’esistenza del medesimo, né, a fortiori, valutare la legittimità di tale comportamento. Inoltre, per quanto riguarda il fatto generatore del danno dedotto in via subordinata, i ricorrenti non spiegano chiaramente se essi intendano sollevare l’eccezione di illegittimità della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014 quale motivo diretto contro il presunto diniego della [OSCURATO:PERSONA], o se essi, al contrario, censurino direttamente il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] per aver adottato questi due atti normativi.
40
Dall’altro lato, per quanto riguarda l’illecito asseritamente colpevole, nonché il nesso di causalità tra tale illecito e i danni lamentati, l’atto introduttivo del giudizio evoca una violazione del principio della parità di trattamento commessa nell’ambito dell’adozione o dell’applicazione della direttiva 2014/59 e del regolamento n. 806/2014, senza tuttavia menzionare alcuna specifica disposizione di tale direttiva o di tale regolamento. Orbene, in assenza di menzione di una o più specifiche disposizioni della direttiva 2014/59 o del regolamento n. 806/2014, non è possibile comprendere come e perché l’adozione o l’applicazione di tale direttiva o di tale regolamento avrebbe costituito una violazione del principio della parità di trattamento e in che modo tale adozione o tale applicazione sarebbe stata direttamente all’origine dell’annullamento delle azioni detenute dai ricorrenti.
41
In terzo luogo, occorre constatare che l’atto introduttivo del giudizio non contiene una quantificazione dell’importo dei danni asseritamente subiti e che esso non indica neppure gli elementi di fatto che permetterebbero di valutare l’entità esatta di tali danni.
42
Infatti, i ricorrenti si accontentano di menzionare il «valore perduto delle azioni», il «valore che [tali azioni] avrebbero mantenuto a seguito dell’intervento dello Stato [italiano]», od anche il «valore facciale delle azioni così come esposto in narrativa e che si evince dalla documentazione allegata». In nessun momento essi forniscono una qualche indicazione concernente il valore facciale – ossia il valore nominale – delle loro azioni. Inoltre, neppure il riferimento alla «documentazione allegata» permette di conoscere tale valore. Infatti, i soli documenti pertinenti prodotti in allegato all’atto introduttivo del giudizio sono le lettere del 30 agosto 2017, menzionate supra al punto 5, che hanno informato i ricorrenti dell’annullamento integrale delle loro azioni; orbene, sebbene tali lettere menzionino il numero di azioni annullate, esse non fanno in alcun modo riferimento al valore facciale di tali azioni.
43
Eppure, nel caso di specie, l’esatta quantificazione dei danni fatti valere non presentava alcuna difficoltà in quanto il valore facciale delle azioni era fisso e noto ai ricorrenti.
44
Peraltro, i ricorrenti non chiariscono le ragioni che giustificherebbero la mancata quantificazione precisa dei danni asseritamente subiti. Inoltre, essi non si riservano neppure la possibilità di precisare in un momento successivo l’entità di tali danni chiedendo una sentenza interlocutoria o sollecitando una perizia.
45
Infine, i ricorrenti non sostengono che i danni asseritamente subiti potrebbero essere ristorati con una modalità diversa dal versamento di un risarcimento pari al valore monetario delle azioni annullate. Essi non evocano nessun’altra modalità di ristoro, come ad esempio un risarcimento in natura.
46
Date tali circostanze, nulla giustifica la mancata quantificazione dell’importo esatto dei danni asseritamente subiti. Tale mancata valutazione numerica dell’entità dei danni mette il Tribunale nell’impossibilità di giudicare la causa, in quanto, anche supponendo che il ricorso sia fondato, l’importo del risarcimento che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere condannata a pagare non potrebbe essere determinato.
47
Alla luce di tali circostanze, l’atto introduttivo del giudizio non soddisfa, con tutta evidenza, i requisiti stabiliti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, quali ricordati ai punti da 29 a 35 della presente ordinanza.
48
Pertanto, senza che occorra invitare la [OSCURATO:PERSONA] a fornire determinate informazioni o determinati documenti, il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sulle spese
49
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, occorre condannarli a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
50
In virtù dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.
Lussemburgo, 9 luglio 2019
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
S. Gervasoni
*
Lingua processuale: l’italiano.