CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 33388/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 15/4/2026 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato con la procedura deplano ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen.sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza in data 15 aprile 2026, la Corte di appello di Roma, inaccoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riformadella sentenza in data 10 settembre 2024 del Tribunale della medesima città, haconfermato l’affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] AlyAhmed in relazione al reato di rapina aggravata (artt. 81 cpv., 628, commi 1 e 3,61 n. 5, cod. pen.) procedendo alla sola rideterminazione del relativotrattamento sanzionatorio.2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensoredell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129cod. proc. pen. avendo la Corte di appello omesso di verificare la sussistenza delfatto-reato.3. Ricorda il Collegio che il concordato processuale non può essereunilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso percassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate (Sez.U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez.2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e che «In tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, M., Rv. 278170).4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.proc. pen.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della [OSCURATO:PERSONA], non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equadi euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]