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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 gennaio 2021

Cassazione n. 41163/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VELLETRInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Velletri, con ordinanza emessa in data 22/1/2021, non convalidava l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione al fine di spaccio di quattro grammi di ha- shish e due grammi di marijuana di cui all'art. 73 DPR 309/90, 337 e 582 cod. pen. accertato in Colleferro il 20/1/2021.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..I violazione e/o l'erronea applicazione della legge penale e, in a particolare, degli artt. 381 e 391 cod. proc., nonché la mancanza, contradditto- rietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

Il PM ricorrente evidenzia come i militari della Stazione dei Carabinieri di Colleferro, avevano proceduto all'arresto del Macovei in seguito ad un'attività di polizia giudiziaria volta alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli operanti avevano rinvenuto, all'esito di una perquisizione perso- nale nei confronti del Macovei e, più precisamente nella manica sinistra del cap- potto da lui indossato, gr. 4 di hashish e gr. 2 di marijuana.

In seguito a ciò i mi- litari decidevano di effettuare una perquisizione personale più approfondita, tut- tavia il Macovei reagiva, da un lato, strattonando l'App.

RAGO Giovanni, e, dall'altro, proferendo minacce nei confronti dei militari.

Si ritiene che la decisione del Tribunale di Velletri si ponga in contrasto con i poteri di cogniziong attribuiti al Giudice della convalida dall'art. 391 cod. proc. pen.

In particolare, come più volte ribadito da questa Corte di legittimità, il giudice, in sede di convalida dell'arresto, oltre a verificare l'osservanza dei ter- mini previsti dalla legge, deve controllare la sussistenza dei presupposti legitti- manti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall'art. 380 e 381 cod. proc. pen., secondo una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riser- vato alla fase di cognizione (il richiamo è a Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, Ai- mad, nonché a Sez. 3 n. 8422 del 18/1/2018 P.M. in proc.

Giory, nonché a Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 Coraj).

Tale regula iuris non risulterebbe rispettata dartribunale che, anziché ef- fettuare una verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, ovvero sull'astratta configurabilità dei reati ipotizzati e sull'attribuzione degli stessi all'indagato, si sarebbe spinto a compiere una valutazione della gravità in- diziaria.

In ricorso ci si duole che, in ordine al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. nr. 309 del 1990, infatti, il giudice abbia fatto riferimento alle dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata, circostanza conosciuta solo ex post con l'acquisizione della consulenza tossicologica.

Nessun riferimento - si lamenta- è stato operato alla circostanza che il Macovei si trovasse in una nota piazza di spaccio e avesse oc- cultato sulla propria persona sostanza divisa già in dosi.

Inoltre, per quanto riguarda i capi 2 e 3, il giudice si sarebbe spinto a va- lutazioni sulla gravità dei fatti affermando testualmente che "la vicenda appare prima facie di scarso significato criminale, atteso che la condotta di resistenza posta in essere dal prevenuto si riduceva ad un mero spintonamento risoltosi in un unico atto di violenza, di entità modesta, di durata estremamente breve e fine a se stesso, in quanto dopo la spinta, il prevenuto neppure accennava tenta- tivi di fuga' La motivazione data apparirebbe allora illogica e contraddittoria rispetto a quanto acquisito agli atti, avendo il Macovei cagionato/con la propria condott le- sioni personali al pubblico ufficiale (vedi referti in atti in cui veniva rilasciata una prognosi di giorni 6) che in quel momento stava procedendo ad una perquisizio- ne personale, atto del suo ufficio.

Il tribunalg anche in ordine alla minaccia proferitelall'indirizzo dei militari ("vi spacco i dentini ritiene che: "non evidenzia peculiari profili di efficacia intimi- datoria visto il contesto in cui veniva pronunciata (l'imputato era, di fatto, solo e disarmato contro due Carabinieri in divisa d'ordinanza, a pochi metri dalla Ca- serma)".

E per il PM ricorrente anche tale motivazione appare manifestamente illogica, nella parte in cui, il giudice fa discendere l'insussistenza della gravità dei fatti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 381 co. 4 cod. proc. pen., dalla circostanza che i militari si trovavano vicino alla caserma.

In altri termini, il Tribunale di Velletri, nell'ordinanza qui impugnata, con cui non veniva convalidato l'arresto dell'attuale imputato, non si sarebbe limitato ad un controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria che aveva proceduto all'arresto sulla base della situazione di fatto che si presentava al momento dello stesso, ma si sarebbe spinto in considerazioni attinenti alla gravi- tà indiziaria e a valutazioni attinenti il merito della vicenda, confermando implici- tamente l'effettiva esistenza dei fatti contestati e la loro attribuibilità all'arrestato dando altresì una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, adottando i conseguenti provvedimenti di legge.3.

Il Procuratore Generale presso questa Cortei in data 10/9/2021, ha rasse- gnato le proprie conclusioni, rilevando la fondatezza del ricorso e chiedendo che questa Corte voglia accogliere il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal PM di Velletri è fondato in quanto denuncia fon- / datamente l'erronea applicazione degli artt. 380 e 389 cod. proc. pen. nonché la mancanza od illogicità della motivazione, deducendo che il giudice avrebbe disat- teso le regole di giudizio che debbono presiedere alla convalida dell'arresto, le quali gli attribuiscono un controllo di mera ragionevolezza sull'operato della poli- zia giudiziaria, ed utilizzato elementi acquisiti successivamente all'operato arre- sto.

2. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Su- prema in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordi- naria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagi- ni o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (cfr. Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007 dep. 2008, PM in proc.

Nowoisielki e altro, Rv. 238533; conf.

Sez. 3 n. 35962 del 7/7/2010, PM in proc.

Pagano, Rv. 248479; Sez. 5, n. 49340 del 16/9/2019, P. Rv. 278382) La valutazione del giudice della convalida sulla legittimità dell'arresto de- ve limitarsi alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria, compiendo una valutazione ex ante, con riferimento agli elementi di giudizio conosciuti o agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto.

Come correttamente rilevato dal PM impugnante e come più volte ribadito da questa Corte di legittimità, il giudice in sede di convalida dell'arresto, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dalla legge, deve controllare la sussi- stenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della P.G. sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione al- lo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall'art. 380 e 381 c.p.p., secondo una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riser- vato alla fase di cognizione" (Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, Aimad; Sez. 3 n.8422 del 18/1/2018 P.M. in proc.

Giory, nonché a Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885).

Tale regula iuris non risulta affatto rispettata dal giudice della convalida del Tribunale di Velletri, che si è spinto ampiamente ad una valutazione di gravi- tà indiziaria dei singoli reati ascritti nel capo di imputazione, andando ben oltre la delibazione preliminare richiestagli dal codice di rito in sede di convalida dell'arresto.

Il giudice non ha convalidato l'arresto in quanto, in ordine al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. nr. 309 del 1990, ha fatto riferimento alle dosi ricavabili dal- la sostanza sequestrata, circostanza conosciuta solo ex post con l'acquisizione della consulenza tossicologica.

Nessun riferimento, poi, è stato operato alla cir- costanza che il Macovei si trovasse in una nota piazza di spaccio e avesse occul- tato sulla propria persona sostanza divisa già in dosi.

Inoltre, per quanto riguar- da i capi 2 e 3, si è spinto a valutazioni sulla gravità dei fatti affermando te- stualmente che "la vicenda appare prima facie di scarso significato criminale, at- teso che la condotta di resistenza posta in essere dal prevenuto si a riduceva ad un mero spintonamento risoltosi in un unico atto di violenza, di entità modesta, di durata estremamente breve e fine a se stesso, in quanto dopo la spinta il pre- venuto neppure accennava tentativi di fuga' Fondato è anche il rilievo che giudice della convalida, anche in ordine alla minaccia proferite all'indirizzo dei militari ("vi spacco i denti") ritiene che: "non evidenzia peculiari profili di efficacia intimidatoria visto il contesto in cui veniva pronunciata (l'imputato era, di fatto, solo e disarmato contro due Carabinieri in divisa d'ordinanza, a pochi metri dalla Caserma)" con una motivazione che appa- re manifestamente illogica, nella parte in cui, il giudice fa discendere l'insussi- stenza della gravità dei fatti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 381 co. 4 cod. proc. pen., dalla circostanza che i militari si trovavano vicino alla caserma.

3. In ossequio all'orientamento oramai prevalente della giurisprudenza di legittimità (per il quale si vedano, ex multis, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 dep. 2016, Koraj, Rv. 265885-02 Sez. 6 n. 45910 del 16.10.2013, PM in proc.

Moretti, Rv. 258162; Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, Camara, Rv. 247706; Sez. 1 n. 5983 del 21/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243358; Sez. 6, n. 37009 del 28/09/2007, Ilievski, Rv. 237192), l'annullamento va disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen., trattandosi di si- tuazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferi- mento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza della iniziativa a suo tempo assun- ta dalla polizia giudiziaria e la legittimità dell'arresto - e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida - già riconosciute da questa Corte con la presente decisione, meglio esplicitata nel dispositivo che se- gue.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VELLETRInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Velletri, con ordinanza emessa in data 22/1/2021, non convalidava l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di detenzione al fine di spaccio di quattro grammi di ha- shish e due grammi di marijuana di cui all'art. 73 DPR 309/90, 337 e 582 cod. pen. accertato in Colleferro il 20/1/2021. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..I violazione e/o l'erronea applicazione della legge penale e, in a particolare, degli artt. 381 e 391 cod. proc., nonché la mancanza, contradditto- rietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Il PM ricorrente evidenzia come i militari della Stazione dei Carabinieri di Colleferro, avevano proceduto all'arresto del Macovei in seguito ad un'attività di polizia giudiziaria volta alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, gli operanti avevano rinvenuto, all'esito di una perquisizione perso- nale nei confronti del Macovei e, più precisamente nella manica sinistra del cap- potto da lui indossato, gr. 4 di hashish e gr. 2 di marijuana. In seguito a ciò i mi- litari decidevano di effettuare una perquisizione personale più approfondita, tut- tavia il Macovei reagiva, da un lato, strattonando l'App. RAGO Giovanni, e, dall'altro, proferendo minacce nei confronti dei militari. Si ritiene che la decisione del Tribunale di Velletri si ponga in contrasto con i poteri di cogniziong attribuiti al Giudice della convalida dall'art. 391 cod. proc. pen. In particolare, come più volte ribadito da questa Corte di legittimità, il giudice, in sede di convalida dell'arresto, oltre a verificare l'osservanza dei ter- mini previsti dalla legge, deve controllare la sussistenza dei presupposti legitti- manti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall'art. 380 e 381 cod. proc. pen., secondo una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riser- vato alla fase di cognizione (il richiamo è a Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, Ai- mad, nonché a Sez. 3 n. 8422 del 18/1/2018 P.M. in proc. Giory, nonché a Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 Coraj). Tale regula iuris non risulterebbe rispettata dartribunale che, anziché ef- fettuare una verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, ovvero sull'astratta configurabilità dei reati ipotizzati e sull'attribuzione degli stessi all'indagato, si sarebbe spinto a compiere una valutazione della gravità in- diziaria. In ricorso ci si duole che, in ordine al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. nr. 309 del 1990, infatti, il giudice abbia fatto riferimento alle dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata, circostanza conosciuta solo ex post con l'acquisizione della consulenza tossicologica. Nessun riferimento - si lamenta- è stato operato alla circostanza che il Macovei si trovasse in una nota piazza di spaccio e avesse oc- cultato sulla propria persona sostanza divisa già in dosi. Inoltre, per quanto riguarda i capi 2 e 3, il giudice si sarebbe spinto a va- lutazioni sulla gravità dei fatti affermando testualmente che "la vicenda appare prima facie di scarso significato criminale, atteso che la condotta di resistenza posta in essere dal prevenuto si riduceva ad un mero spintonamento risoltosi in un unico atto di violenza, di entità modesta, di durata estremamente breve e fine a se stesso, in quanto dopo la spinta, il prevenuto neppure accennava tenta- tivi di fuga' La motivazione data apparirebbe allora illogica e contraddittoria rispetto a quanto acquisito agli atti, avendo il Macovei cagionato/con la propria condott le- sioni personali al pubblico ufficiale (vedi referti in atti in cui veniva rilasciata una prognosi di giorni 6) che in quel momento stava procedendo ad una perquisizio- ne personale, atto del suo ufficio. Il tribunalg anche in ordine alla minaccia proferitelall'indirizzo dei militari ("vi spacco i dentini ritiene che: "non evidenzia peculiari profili di efficacia intimi- datoria visto il contesto in cui veniva pronunciata (l'imputato era, di fatto, solo e disarmato contro due Carabinieri in divisa d'ordinanza, a pochi metri dalla Ca- serma)". E per il PM ricorrente anche tale motivazione appare manifestamente illogica, nella parte in cui, il giudice fa discendere l'insussistenza della gravità dei fatti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 381 co. 4 cod. proc. pen., dalla circostanza che i militari si trovavano vicino alla caserma. In altri termini, il Tribunale di Velletri, nell'ordinanza qui impugnata, con cui non veniva convalidato l'arresto dell'attuale imputato, non si sarebbe limitato ad un controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria che aveva proceduto all'arresto sulla base della situazione di fatto che si presentava al momento dello stesso, ma si sarebbe spinto in considerazioni attinenti alla gravi- tà indiziaria e a valutazioni attinenti il merito della vicenda, confermando implici- tamente l'effettiva esistenza dei fatti contestati e la loro attribuibilità all'arrestato dando altresì una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, adottando i conseguenti provvedimenti di legge.3. Il Procuratore Generale presso questa Cortei in data 10/9/2021, ha rasse- gnato le proprie conclusioni, rilevando la fondatezza del ricorso e chiedendo che questa Corte voglia accogliere il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal PM di Velletri è fondato in quanto denuncia fon- / datamente l'erronea applicazione degli artt. 380 e 389 cod. proc. pen. nonché la mancanza od illogicità della motivazione, deducendo che il giudice avrebbe disat- teso le regole di giudizio che debbono presiedere alla convalida dell'arresto, le quali gli attribuiscono un controllo di mera ragionevolezza sull'operato della poli- zia giudiziaria, ed utilizzato elementi acquisiti successivamente all'operato arre- sto. 2. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Su- prema in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordi- naria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagi- ni o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (cfr. Sez. 3, n. 2454 del 20/11/2007 dep. 2008, PM in proc. Nowoisielki e altro, Rv. 238533; conf. Sez. 3 n. 35962 del 7/7/2010, PM in proc. Pagano, Rv. 248479; Sez. 5, n. 49340 del 16/9/2019, P. Rv. 278382) La valutazione del giudice della convalida sulla legittimità dell'arresto de- ve limitarsi alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria, compiendo una valutazione ex ante, con riferimento agli elementi di giudizio conosciuti o agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto. Come correttamente rilevato dal PM impugnante e come più volte ribadito da questa Corte di legittimità, il giudice in sede di convalida dell'arresto, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dalla legge, deve controllare la sussi- stenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della P.G. sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione al- lo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dall'art. 380 e 381 c.p.p., secondo una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l'apprezzamento sulla responsabilità, riser- vato alla fase di cognizione" (Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, Aimad; Sez. 3 n.8422 del 18/1/2018 P.M. in proc. Giory, nonché a Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885). Tale regula iuris non risulta affatto rispettata dal giudice della convalida del Tribunale di Velletri, che si è spinto ampiamente ad una valutazione di gravi- tà indiziaria dei singoli reati ascritti nel capo di imputazione, andando ben oltre la delibazione preliminare richiestagli dal codice di rito in sede di convalida dell'arresto. Il giudice non ha convalidato l'arresto in quanto, in ordine al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. nr. 309 del 1990, ha fatto riferimento alle dosi ricavabili dal- la sostanza sequestrata, circostanza conosciuta solo ex post con l'acquisizione della consulenza tossicologica. Nessun riferimento, poi, è stato operato alla cir- costanza che il Macovei si trovasse in una nota piazza di spaccio e avesse occul- tato sulla propria persona sostanza divisa già in dosi. Inoltre, per quanto riguar- da i capi 2 e 3, si è spinto a valutazioni sulla gravità dei fatti affermando te- stualmente che "la vicenda appare prima facie di scarso significato criminale, at- teso che la condotta di resistenza posta in essere dal prevenuto si a riduceva ad un mero spintonamento risoltosi in un unico atto di violenza, di entità modesta, di durata estremamente breve e fine a se stesso, in quanto dopo la spinta il pre- venuto neppure accennava tentativi di fuga' Fondato è anche il rilievo che giudice della convalida, anche in ordine alla minaccia proferite all'indirizzo dei militari ("vi spacco i denti") ritiene che: "non evidenzia peculiari profili di efficacia intimidatoria visto il contesto in cui veniva pronunciata (l'imputato era, di fatto, solo e disarmato contro due Carabinieri in divisa d'ordinanza, a pochi metri dalla Caserma)" con una motivazione che appa- re manifestamente illogica, nella parte in cui, il giudice fa discendere l'insussi- stenza della gravità dei fatti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 381 co. 4 cod. proc. pen., dalla circostanza che i militari si trovavano vicino alla caserma. 3. In ossequio all'orientamento oramai prevalente della giurisprudenza di legittimità (per il quale si vedano, ex multis, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 dep. 2016, Koraj, Rv. 265885-02 Sez. 6 n. 45910 del 16.10.2013, PM in proc. Moretti, Rv. 258162; Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, Camara, Rv. 247706; Sez. 1 n. 5983 del 21/01/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243358; Sez. 6, n. 37009 del 28/09/2007, Ilievski, Rv. 237192), l'annullamento va disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., trattandosi di si- tuazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferi- mento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza della iniziativa a suo tempo assun- ta dalla polizia giudiziaria e la legittimità dell'arresto - e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida - già riconosciute da questa Corte con la presente decisione, meglio esplicitata nel dispositivo che se- gue. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato