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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 13722/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, emessa in data 4/2/2021, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna alla pena di anni 2 mesi 3 di reclusione ed euro 450,00 di multa per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen.

La difesa lamenta di non avere potuto partecipare all'udienza conclusiva di trattazione del procedimento, non essendo stato avvisato del rinvio disposto fuori udienza.

In proposito rappresenta quanto segue.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo in corso il trasferimento degli uffici della Corte di Appello presso la [OSCURATO:PERSONA], in ossequio al provvedimento del Presidente della Corte di appello, che prevedeva la sospensione delle udienze dal 3/2/2020 all' [OSCURATO:DATA_NASCITA], il processo veniva rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, veniva rinviata alla data del 6/11/2020 con provvedimento del Presidente emesso fuori udienza il 4/5/2020, regolarmente notificato ex art. 83 commi 13 e 14, D.L. n. 18/2020.

In ossequio alle prescrizioni sanitarie per contenere il rischio epidemiologico, in data 3/11/2020, veniva pubblicato sul sito della Corte di Appello l'ordine di chiamata dei processi fissati per il giorno 6/11/2020 innanzi al Coll.

B. Nell'elenco pubblicato dei processi non veniva rinvenuto il procedimento n. 659/2019 R.G.

App. a carico del [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore, pertanto, nella medesima data del 3/11/2020, inviava nota pec alla cancelleria per chiedere informazioni.

La cancelleria con nota pec del 4/11/2020, allegata al ricorso, comunicava: "A terminale risulta fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]".

In data 5/2/2021 la cancelleria della Corte d'appello di Salerno notificava a mezzo pec al difensore, in proprio ed anche per conto dell'assistito, il dispositivo della sentenza n. 234/21, con motivi riservati in giorni 90, emesso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tutto ciò premesso, non avendo ricevuto notizia dell'udienza celebrata in data 4/2/2021, chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 179 cod. proc. pen. 2.

Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno e il difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che il difensore aveva avanzato, via pec, richiesta alla cancelleria di informazioni circa la trattazione del procedimento, ottenendo la seguente comunicazione: "A terminale risulta fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]".

E' anche documentato che la trattazione del processo si è svolta innanzi ad un collegio diverso da quello indicato nell'originario decreto di citazione a giudizio (collegio C invece di B).

Tutto ciò è sufficiente per ritenere integrata la violazione delle norme di cui sopra: il ricorrente ha fornito allegazioni idonee a dimostrare la sua diligenza nella ricerca di informazioni circa la data di svolgimento della udienza di trattazione del procedimento dopo il rinvio d'ufficio, avendo provveduto, anche attese le limitazioni connesse alla emergenza epidemiologica, ad inoltrare specifica richiesta via pec alla cancelleria della Corte di appello di Salerno, ricevendo indicazioni errate.

La sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, emessa in data 4/2/2021, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna alla pena di anni 2 mesi 3 di reclusione ed euro 450,00 di multa per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen. La difesa lamenta di non avere potuto partecipare all'udienza conclusiva di trattazione del procedimento, non essendo stato avvisato del rinvio disposto fuori udienza. In proposito rappresenta quanto segue. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo in corso il trasferimento degli uffici della Corte di Appello presso la [OSCURATO:PERSONA], in ossequio al provvedimento del Presidente della Corte di appello, che prevedeva la sospensione delle udienze dal 3/2/2020 all' [OSCURATO:DATA_NASCITA], il processo veniva rinviato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, veniva rinviata alla data del 6/11/2020 con provvedimento del Presidente emesso fuori udienza il 4/5/2020, regolarmente notificato ex art. 83 commi 13 e 14, D.L. n. 18/2020. In ossequio alle prescrizioni sanitarie per contenere il rischio epidemiologico, in data 3/11/2020, veniva pubblicato sul sito della Corte di Appello l'ordine di chiamata dei processi fissati per il giorno 6/11/2020 innanzi al Coll. B. Nell'elenco pubblicato dei processi non veniva rinvenuto il procedimento n. 659/2019 R.G. App. a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore, pertanto, nella medesima data del 3/11/2020, inviava nota pec alla cancelleria per chiedere informazioni. La cancelleria con nota pec del 4/11/2020, allegata al ricorso, comunicava: "A terminale risulta fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]". In data 5/2/2021 la cancelleria della Corte d'appello di Salerno notificava a mezzo pec al difensore, in proprio ed anche per conto dell'assistito, il dispositivo della sentenza n. 234/21, con motivi riservati in giorni 90, emesso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tutto ciò premesso, non avendo ricevuto notizia dell'udienza celebrata in data 4/2/2021, chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e 179 cod. proc. pen. 2. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno e il difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che il difensore aveva avanzato, via pec, richiesta alla cancelleria di informazioni circa la trattazione del procedimento, ottenendo la seguente comunicazione: "A terminale risulta fissato per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]". E' anche documentato che la trattazione del processo si è svolta innanzi ad un collegio diverso da quello indicato nell'originario decreto di citazione a giudizio (collegio C invece di B). Tutto ciò è sufficiente per ritenere integrata la violazione delle norme di cui sopra: il ricorrente ha fornito allegazioni idonee a dimostrare la sua diligenza nella ricerca di informazioni circa la data di svolgimento della udienza di trattazione del procedimento dopo il rinvio d'ufficio, avendo provveduto, anche attese le limitazioni connesse alla emergenza epidemiologica, ad inoltrare specifica richiesta via pec alla cancelleria della Corte di appello di Salerno, ricevendo indicazioni errate. La sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOS