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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12258/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]A.s.d. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria in atti e ha concluso per latrasmissione del ricorso ad una sezione civile ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis,cod. proc. pen.;udito, per la ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento del ricorso agli effetti civili;udito, per la responsabile civile, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Venezia, pur confermandola responsabilità penale dell’imputato per il delitto di lesioni occorse allaricorrente, ha ritenuto non configurabile la responsabilità civile dell’AssociazioneSportiva [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.2.

Avverso la richiamata sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, articolando due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari ai finidella decisione.2.1.

Con il primo, deduce erronea interpretazione e falsa applicazionedell’art. 2049 cod. civ., nonché vizio di motivazione, quanto alla valutazione dellaprova sulla sussistenza tanto del rapporto di preposizione tra associazionesportiva dilettantistica e giocatore quanto del nesso di occasionalità necessarianel verificarsi dell’evento lesivo.La ricorrente censura, infatti, la decisione della Corte territoriale nella partein cui ha escluso la responsabilità civile dell’[OSCURATO:PERSONA],evidenziando che, per la configurabilità della responsabilità di cui all’art. 2049cod. civ., assume rilievo la sola preposizione, anche occasionale, dell’autoredell’illecito nell’organizzazione del preponente, e non anche la natura onerosa, omeno, del rapporto.Ciò posto, con riguardo alla fattispecie concreta, sottolinea che, quando si èverificato l’evento lesivo, l’imputato era un tesserato della Federazione ItalianaRugby, capitano della squadra dell’[OSCURATO:PERSONA] VicenzaRugby, al cui potere normativo e disciplinare era assoggettato, come attestatodalla sanzione irrogatagli per la condotta tenuta nei confronti di essa ricorrente.Evidenzia, inoltre, che dall’istruttoria dibattimentale è emersa la sussistenzadi penetranti poteri di direzione sui tesserati durante le competizioni, esercitati2.2.

Con il secondo motivo denuncia l’erroneità della pronuncia impugnataanche laddove ha disatteso la domanda di distrazione delle spese formulata daldifensore perché non aveva effettuato la dichiarazione di aver anticipato lespese, in contrasto con la consolidata interpretazione dell’art. 93 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è fondato, per le ragioni di seguito indicate.1.1.Occorre premettere che l’art. 2049 cod. civ. – secondo cui «i padroni ei committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei lorodomestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti» - è unaforma di responsabilità sostanzialmente oggettiva che si fonda sul principio cuiuscommoda eius et incommoda, in ragione del quale, quando un soggetto,nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi assume ilrischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde direttamente ditutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di unnesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù dellaposizione conferita e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore (trale tante, Sez. 3 civ., n. 4298 del 14/02/2019, Rv. 652666).1.2.

In conformità all’elaborazione della giurisprudenza delle Sezioni civili diquesta Corte, per l’integrazione della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., èsufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapportodi preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavorosubordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto, un altro esplichiun'attività per conto del primo (tra le altre, Sez. 2 civ., n. 28852 del19/10/2021, Rv. 662515; Sez. 3 civ., n. 12283 del 15/06/2016, Rv. 640297).Invero, il soggetto che, nello svolgimento della propria attività, si avvaledell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto,risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alleproprie dipendenze (Sez. 3 civ., n. 25373 del 12/10/2018, Rv. 651162).Sotto altro e concorrente profilo, non è neppure necessario, per laconfigurabilità della responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ., che intercorra trapreponente e preposto un rapporto a titolo oneroso (Sez. 3 civ., n. 21685 del09/11/2005, Rv. 584441, che ha ritenuto responsabile, di conseguenza, unaProvincia per la condotta lesiva nei confronti di una sciatrice da parte di unaddetto al soccorso che operava quale volontario).Ancora, non assume rilievo, purché il preposto al momento del fatto siainserito nell’organizzazione del preponente, la continuità dell’incarico affidato(Sez. 1 civ., n. 6233 del 21/06/1999, Rv. 527735), al punto che la responsabilitàdi cui all’art. 2049 cod. civ. può sussistere anche rispetto a fatti illeciti commessida un soggetto normalmente alle dipendenze altrui (ex ceteris, Sez. 3 civ., n.10034 del 09/10/1998, Rv. 519587; Sez. 3 civ., n. 4031 del 11/06/1983, Rv.428979).Infatti, l’art. 2049 cod. civ., assimilando la posizione del "padrone" a quelladel "committente", e poi accomunandoli, per effetto di presunzione di colpa ineligendo o in vigilando, nella responsabilità per il danno arrecato dal domestico odal commesso nell'esercizio delle incombenze loro affidate, prescinde dallacontinuità dell'incarico, nonché dal formalizzarsi di esso in contratti di lavoro, dicollaborazione, o simili, mentre considera sufficiente che il contegno integrantel’illecito sia stato reso possibile o comunque agevolato dalla attività od anche dalsolo atto demandato e poi compiuto sotto il potere di controllo del delegante(Sez. 1, n. 2734 del 22/03/1994, Rv. 485848).1.3.

Ciò che connota, allora, la responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ. èla sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso chel’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare orendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (Sez. 3 civ. n. 1516 del24/01/2007, Rv. 594385).Nesso di occasionalità necessaria che, se implica che la condotta costituiscail "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, nonè escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinatidall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del lorosvolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regolestabilite o delle istruzioni ricevute (da ultimo, Sez. 3 civ. n. 2851del 05/02/2025, Rv. 673756).1.4.

Per altro verso, è consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni penali diquesta Corte il principio in forza del quale la norma espressa dall’art. 2049 c.c.trova applicazione anche al responsabile civile nel processo penale, in presenzadi presupposti pressocché sovrapponibili a quelli richiesti dalla giurisprudenza inmateria civile.In tale prospettiva si è, ad esempio, affermato che è configurabile laresponsabilità civile del datore di lavoro anche per le condotte delittuose deldipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purchél'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è stato prepostocostituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per ilcompimento degli atti penalmente illeciti (Sez. 1, n. 25158 del 03/02/2022, A.,Rv. 283477 – 02).1.5.

Nella fattispecie per cui è processo la sentenza impugnata è dunqueincorsa nel vulnus denunciato poiché ha escluso la responsabilitàdell’[OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica ritenendo necessario, in contrasto con isuperiori principi, un rapporto di impiego-dipendenza tra essa e l’atleta tesseratoche ha commesso il reato e assumendo l’inoperatività della responsabilitàoggettiva di natura civilistica nel processo penale.2.Deve dunque essere enunciato il principio per il quale nel processo penalesussiste la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle Associazioni oquali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavorodipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, ove sia accertato unnesso di occasionalità necessaria tra l’attività del preposto e l’illecito.3.

La decisione deve dunque essere annullata, limitatamente agli effetti civiliconnessi al responsabile civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili connessi alresponsabile civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente pervalore in grado di appello.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]A.s.d. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla requisitoria in atti e ha concluso per latrasmissione del ricorso ad una sezione civile ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis,cod. proc. pen.;udito, per la ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl'accoglimento del ricorso agli effetti civili;udito, per la responsabile civile, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Venezia, pur confermandola responsabilità penale dell’imputato per il delitto di lesioni occorse allaricorrente, ha ritenuto non configurabile la responsabilità civile dell’AssociazioneSportiva [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.2. Avverso la richiamata sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, mediante il difensore di fiducia, articolando due motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari ai finidella decisione.2.1. Con il primo, deduce erronea interpretazione e falsa applicazionedell’art. 2049 cod. civ., nonché vizio di motivazione, quanto alla valutazione dellaprova sulla sussistenza tanto del rapporto di preposizione tra associazionesportiva dilettantistica e giocatore quanto del nesso di occasionalità necessarianel verificarsi dell’evento lesivo.La ricorrente censura, infatti, la decisione della Corte territoriale nella partein cui ha escluso la responsabilità civile dell’[OSCURATO:PERSONA],evidenziando che, per la configurabilità della responsabilità di cui all’art. 2049cod. civ., assume rilievo la sola preposizione, anche occasionale, dell’autoredell’illecito nell’organizzazione del preponente, e non anche la natura onerosa, omeno, del rapporto.Ciò posto, con riguardo alla fattispecie concreta, sottolinea che, quando si èverificato l’evento lesivo, l’imputato era un tesserato della Federazione ItalianaRugby, capitano della squadra dell’[OSCURATO:PERSONA] VicenzaRugby, al cui potere normativo e disciplinare era assoggettato, come attestatodalla sanzione irrogatagli per la condotta tenuta nei confronti di essa ricorrente.Evidenzia, inoltre, che dall’istruttoria dibattimentale è emersa la sussistenzadi penetranti poteri di direzione sui tesserati durante le competizioni, esercitati2.2. Con il secondo motivo denuncia l’erroneità della pronuncia impugnataanche laddove ha disatteso la domanda di distrazione delle spese formulata daldifensore perché non aveva effettuato la dichiarazione di aver anticipato lespese, in contrasto con la consolidata interpretazione dell’art. 93 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo motivo è fondato, per le ragioni di seguito indicate.1.1.Occorre premettere che l’art. 2049 cod. civ. – secondo cui «i padroni ei committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei lorodomestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti» - è unaforma di responsabilità sostanzialmente oggettiva che si fonda sul principio cuiuscommoda eius et incommoda, in ragione del quale, quando un soggetto,nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi assume ilrischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde direttamente ditutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di unnesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù dellaposizione conferita e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore (trale tante, Sez. 3 civ., n. 4298 del 14/02/2019, Rv. 652666).1.2. In conformità all’elaborazione della giurisprudenza delle Sezioni civili diquesta Corte, per l’integrazione della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., èsufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapportodi preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavorosubordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto, un altro esplichiun'attività per conto del primo (tra le altre, Sez. 2 civ., n. 28852 del19/10/2021, Rv. 662515; Sez. 3 civ., n. 12283 del 15/06/2016, Rv. 640297).Invero, il soggetto che, nello svolgimento della propria attività, si avvaledell'opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto,risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alleproprie dipendenze (Sez. 3 civ., n. 25373 del 12/10/2018, Rv. 651162).Sotto altro e concorrente profilo, non è neppure necessario, per laconfigurabilità della responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ., che intercorra trapreponente e preposto un rapporto a titolo oneroso (Sez. 3 civ., n. 21685 del09/11/2005, Rv. 584441, che ha ritenuto responsabile, di conseguenza, unaProvincia per la condotta lesiva nei confronti di una sciatrice da parte di unaddetto al soccorso che operava quale volontario).Ancora, non assume rilievo, purché il preposto al momento del fatto siainserito nell’organizzazione del preponente, la continuità dell’incarico affidato(Sez. 1 civ., n. 6233 del 21/06/1999, Rv. 527735), al punto che la responsabilitàdi cui all’art. 2049 cod. civ. può sussistere anche rispetto a fatti illeciti commessida un soggetto normalmente alle dipendenze altrui (ex ceteris, Sez. 3 civ., n.10034 del 09/10/1998, Rv. 519587; Sez. 3 civ., n. 4031 del 11/06/1983, Rv.428979).Infatti, l’art. 2049 cod. civ., assimilando la posizione del "padrone" a quelladel "committente", e poi accomunandoli, per effetto di presunzione di colpa ineligendo o in vigilando, nella responsabilità per il danno arrecato dal domestico odal commesso nell'esercizio delle incombenze loro affidate, prescinde dallacontinuità dell'incarico, nonché dal formalizzarsi di esso in contratti di lavoro, dicollaborazione, o simili, mentre considera sufficiente che il contegno integrantel’illecito sia stato reso possibile o comunque agevolato dalla attività od anche dalsolo atto demandato e poi compiuto sotto il potere di controllo del delegante(Sez. 1, n. 2734 del 22/03/1994, Rv. 485848).1.3. Ciò che connota, allora, la responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ. èla sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso chel’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare orendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (Sez. 3 civ. n. 1516 del24/01/2007, Rv. 594385).Nesso di occasionalità necessaria che, se implica che la condotta costituiscail "normale sviluppo" dell'esercizio delle mansioni assegnate dal preponente, nonè escluso dalla degenerazione o dall'eccesso nel loro esercizio, determinatidall'abuso della posizione ricoperta o dalla contravvenzione alle modalità del lorosvolgimento o ai compiti assegnati o, ancora, dalla violazione delle regolestabilite o delle istruzioni ricevute (da ultimo, Sez. 3 civ. n. 2851del 05/02/2025, Rv. 673756).1.4. Per altro verso, è consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni penali diquesta Corte il principio in forza del quale la norma espressa dall’art. 2049 c.c.trova applicazione anche al responsabile civile nel processo penale, in presenzadi presupposti pressocché sovrapponibili a quelli richiesti dalla giurisprudenza inmateria civile.In tale prospettiva si è, ad esempio, affermato che è configurabile laresponsabilità civile del datore di lavoro anche per le condotte delittuose deldipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purchél'adempimento dei compiti e delle mansioni alle quali lo stesso è stato prepostocostituiscano un'occasione necessaria che l'autore del reato sfrutta per ilcompimento degli atti penalmente illeciti (Sez. 1, n. 25158 del 03/02/2022, A.,Rv. 283477 – 02).1.5. Nella fattispecie per cui è processo la sentenza impugnata è dunqueincorsa nel vulnus denunciato poiché ha escluso la responsabilitàdell’[OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica ritenendo necessario, in contrasto con isuperiori principi, un rapporto di impiego-dipendenza tra essa e l’atleta tesseratoche ha commesso il reato e assumendo l’inoperatività della responsabilitàoggettiva di natura civilistica nel processo penale.2.Deve dunque essere enunciato il principio per il quale nel processo penalesussiste la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle Associazioni oquali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavorodipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, ove sia accertato unnesso di occasionalità necessaria tra l’attività del preposto e l’illecito.3. La decisione deve dunque essere annullata, limitatamente agli effetti civiliconnessi al responsabile civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili connessi alresponsabile civile, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente pervalore in grado di appello.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]