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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 38290/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i due motivi di ricorso formulati dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, perché manifestamente infondati, basati su argomentazioni giuridiche che si pongono in contrasto con la consolidata lettura del dato normativo che propone da tempo la giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva reiterata e motivazione delle sentenze di merito.

1.1. Considerato che la recidiva specifica e reiterata è stata correttamente ritenuta sussistente in ragione della quantità e natura dei precedenti passati in giudicato prima della consumazione del reato.

Ed infatti, è pur vero che sussiste contrasto, come argomentato dal ricorrente, riguardo alla questione se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia o meno necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, ovvero sia sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229; Sez. 5, n. 47072 del 13/6/2014, Hoxha, Rv. 261308; contra Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassimi, Rv. 280436; Sez. 3 n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Pistocchi, Rv. 282707; Sez. 3, n. 27451) del 29/4/2022, Aguì, Rv. 283351).

La questione è stata peraltro rimessa alle Sezioni Unite, come risulta dalla notizia di decisione della Quinta Sezione Penale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Tuttavia, il motivo è manifestamente infondato, poiché l'imputato risulta sia già stato dichiarato recidivo, secondo l'indicazione contenuta nel certificato penale, con sentenza emessa in data 28.4.2008, divenuta definitiva in data 8.10.2008, che ha ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma 2, n. 1 e 2 cod. pen. (recidiva specifica ed i nfra qui nquen naie).

Le attenuanti sono state ritenute prevalenti sulla recidiva in quella pronuncia, ma il motivo è generico sul punto della valenza del giudizio di bilanciamento e, in ogni caso, si rinvia all'orientamento consolidato di questa Corte, ribadito da recenti sentenze, secondo cui, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; vedi anche Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319).1.2.

Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato e in parte inedito, avendo la Corte d'Appello adeguatamente motivato sulle ragioni in base alle quali ha rimodulato il trattamento sanzionatorio in modo favorevole al ricorrente, con ciò evidentemente esaurendo gli argomenti circa il disvalore dosimetrico della condotta rispetto al reato tentato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i due motivi di ricorso formulati dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, perché manifestamente infondati, basati su argomentazioni giuridiche che si pongono in contrasto con la consolidata lettura del dato normativo che propone da tempo la giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva reiterata e motivazione delle sentenze di merito. 1.1. Considerato che la recidiva specifica e reiterata è stata correttamente ritenuta sussistente in ragione della quantità e natura dei precedenti passati in giudicato prima della consumazione del reato. Ed infatti, è pur vero che sussiste contrasto, come argomentato dal ricorrente, riguardo alla questione se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia o meno necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, ovvero sia sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229; Sez. 5, n. 47072 del 13/6/2014, Hoxha, Rv. 261308; contra Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassimi, Rv. 280436; Sez. 3 n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Pistocchi, Rv. 282707; Sez. 3, n. 27451) del 29/4/2022, Aguì, Rv. 283351). La questione è stata peraltro rimessa alle Sezioni Unite, come risulta dalla notizia di decisione della Quinta Sezione Penale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tuttavia, il motivo è manifestamente infondato, poiché l'imputato risulta sia già stato dichiarato recidivo, secondo l'indicazione contenuta nel certificato penale, con sentenza emessa in data 28.4.2008, divenuta definitiva in data 8.10.2008, che ha ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma 2, n. 1 e 2 cod. pen. (recidiva specifica ed i nfra qui nquen naie). Le attenuanti sono state ritenute prevalenti sulla recidiva in quella pronuncia, ma il motivo è generico sul punto della valenza del giudizio di bilanciamento e, in ogni caso, si rinvia all'orientamento consolidato di questa Corte, ribadito da recenti sentenze, secondo cui, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; Sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; vedi anche Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319).1.2. Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato e in parte inedito, avendo la Corte d'Appello adeguatamente motivato sulle ragioni in base alle quali ha rimodulato il trattamento sanzionatorio in modo favorevole al ricorrente, con ciò evidentemente esaurendo gli argomenti circa il disvalore dosimetrico della condotta rispetto al reato tentato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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