CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41404/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 13 settembre 2022 della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Noia ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di furto aggravato dall'esposizione delle cose a pubblica fede, commesso in concorso. Considerato che il primo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con cui la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto la decisione in verifica, in maniera logica e sufficiente, ha valorizzato, quali condizioni ostative al preteso riconoscimento, sia la gravità del fatto, in ragione dell'ingente quantitativo di materiale sottratto, sia la pericolosità degli imputati, gravati da numerosi precedenti penali specifici, inoltre dando atto, alla luce delle risultanze istruttorie, dell'inverosimile versione dei fatti rappresentata dal Ruffano, volta ad escludere la propria responsabilità. Considerato che anche il secondo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con cui si lamenta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è inammissibile atteso che, alla data della pronuncia della sentenza in verifica, non risultava decorso il termine di prescrizione del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen. ascritto agli imputati, tenuto conto della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. contestata ad entrambi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C