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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12197/2026

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ntroConsorzio [OSCURATO:PERSONA], Sangro, Sinello e Trigno in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMarco [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’intervento diAvv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso;- terzo intervenuto -avverso la sentenza della Comm. trib. reg. dell’Abbruzzo sez. dist. diPescara n. 39/2019 depositata il 28/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16568/2020Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 12197/2026Data pubblicazione 01/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, sulla base di due motivi, la sentenza dellaCTR dell’Abbruzzo n. 39/7/2019 depositata in data 28 gennaio 2020 e nonnotificata, in forza della quale è stata confermata la sentenza di primo gradoche aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso l’ingiunzionedi pagamento relativa a contributi consortili.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Sangro, Sinello e Trigno haresistito con controricorso e successiva memoria.3.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], premesso che ilricorrente era deceduto e che egli personalmente gli era subentrato qualeerede, ha dispiegato intervenuto volontario nella spiegata qualità ed hadepositato rinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compensazionedelle spese di tutti i gradi del giudizio, successivamente producendoaccettazione da parte del consorzio controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Osserva il Collegio che risulta formulata dal legale di parte ricorrente unarinunzia al ricorso.2.

Occorre rilevare che la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione,non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttaviache questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando deirequisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l'effettodell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto diinteresse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando lacontroparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere. (Cass. Sez. 3,28/11/2024, n. 30640, Rv. 672922 - 01).2.1.

Nel caso in esame non risultando depositata una rinunzia nel rispettodelle formalità di legge (considerato, peraltro, che risulta chiarita laesistenza di altri eredi subentrati al ricorrente originario) va, comunqueNumero registro generale 16568/2020Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 12197/2026Data pubblicazione 01/05/2026considerato che la dichiarazione di rinunzia manifesta una carenza diinteresse al ricorso, donde la sua inammissibilità sopravvenuta per il venirmeno di una delle condizioni dell’azione. (vedi anche Cass. n. 17562/2020;Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass.S.U. n. 3876/2010).3.

Le spese possono essere compensate stante la volontà in tal sensomanifestata anche dalla parte controricorrente.4.

Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. dell'art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità discoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismosanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, ma nonper quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n.17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n.18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n.14782/2018).

P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse.

Compensa, tra le parti, le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroConsorzio [OSCURATO:PERSONA], Sangro, Sinello e Trigno in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMarco [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’intervento diAvv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso;- terzo intervenuto -avverso la sentenza della Comm. trib. reg. dell’Abbruzzo sez. dist. diPescara n. 39/2019 depositata il 28/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16568/2020Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 12197/2026Data pubblicazione 01/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, sulla base di due motivi, la sentenza dellaCTR dell’Abbruzzo n. 39/7/2019 depositata in data 28 gennaio 2020 e nonnotificata, in forza della quale è stata confermata la sentenza di primo gradoche aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso l’ingiunzionedi pagamento relativa a contributi consortili.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], Sangro, Sinello e Trigno haresistito con controricorso e successiva memoria.3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], premesso che ilricorrente era deceduto e che egli personalmente gli era subentrato qualeerede, ha dispiegato intervenuto volontario nella spiegata qualità ed hadepositato rinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compensazionedelle spese di tutti i gradi del giudizio, successivamente producendoaccettazione da parte del consorzio controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva il Collegio che risulta formulata dal legale di parte ricorrente unarinunzia al ricorso.2. Occorre rilevare che la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione,non sottoscritta dalla parte di persona, ma dal solo difensore, senza tuttaviache questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando deirequisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l'effettodell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto diinteresse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando lacontroparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare ladeclaratoria di cessazione della materia del contendere. (Cass. Sez. 3,28/11/2024, n. 30640, Rv. 672922 - 01).2.1. Nel caso in esame non risultando depositata una rinunzia nel rispettodelle formalità di legge (considerato, peraltro, che risulta chiarita laesistenza di altri eredi subentrati al ricorrente originario) va, comunqueNumero registro generale 16568/2020Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 12197/2026Data pubblicazione 01/05/2026considerato che la dichiarazione di rinunzia manifesta una carenza diinteresse al ricorso, donde la sua inammissibilità sopravvenuta per il venirmeno di una delle condizioni dell’azione. (vedi anche Cass. n. 17562/2020;Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass.S.U. n. 3876/2010).3. Le spese possono essere compensate stante la volontà in tal sensomanifestata anche dalla parte controricorrente.4. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. dell'art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità discoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismosanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, ma nonper quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n.17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n.18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n.14782/2018). P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse. Compensa, tra le parti, le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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