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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 50889/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MENDITTO Pasquale - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/02/2023 (con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, alla luce del considerevole dato ponderale della droga sequestrata (oltre 500 dosi tra hashish e marijuana: elemento che deve evidentemente essere posto in stretta relazione con quanto precedentemente evidenziato dalla Corte territoriale quanto agli episodi di spaccio direttamente osservati dagli operanti prima del loro intervento, e alla disponibilità, in capo al ricorrente, di materiale vario idoneo al confezionamento delle dosi); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, risultando incensurabile la motivazione della Corte territoriale in ordine all'insussistenza di elementi idonei a fondare la concessione delle attenuanti generiche (dovendo tra l'altro sottolinearsi che il rinvenimento di quanto in sequestro risulta essere avvenuto a seguito di perquisizione, e che la prospettata confessione del MENDITTO non risulta minimamente documentata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MENDITTO Pasquale - imputato del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/02/2023 (con cui la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve e delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo ordine di censure sia inammissibile perché meramente reiterativo della prospettazione esaminata e motivatamente disattesa in appello, alla luce del considerevole dato ponderale della droga sequestrata (oltre 500 dosi tra hashish e marijuana: elemento che deve evidentemente essere posto in stretta relazione con quanto precedentemente evidenziato dalla Corte territoriale quanto agli episodi di spaccio direttamente osservati dagli operanti prima del loro intervento, e alla disponibilità, in capo al ricorrente, di materiale vario idoneo al confezionamento delle dosi); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, risultando incensurabile la motivazione della Corte territoriale in ordine all'insussistenza di elementi idonei a fondare la concessione delle attenuanti generiche (dovendo tra l'altro sottolinearsi che il rinvenimento di quanto in sequestro risulta essere avvenuto a seguito di perquisizione, e che la prospettata confessione del MENDITTO non risulta minimamente documentata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] stensore I
Sentenza Cassazione n. 50889/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris