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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 45146/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 maggio 2023 il GUP presso il Tribunale di Bari sospendeva il procedimento penale intentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 e 625 comma 1 n.2 cod a pen disponendo la messa alla prova a/ dell'imputata per la durata di mesi

12. Con il predetto provvedimento, il GUP rilevava l'insussistenza del difetto di querela eccepito dalla difesa,

2. Ricorre avverso detto provvedimento l'imputata, a mezzo del difensore.

3. Con il primo motivo deduce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 129, 122 e 336 coda proc: peR9 nonché vizio di omessa motivazione in ordine ai dedotti vizi della querela in atti.

Nel caso di specie, la querela era stata presentata dalla responsabile dell'esercizio commerciale Zara ove era avvenuto il fatto contestato alla ricorrente, sulla base di una " delega di procura speciale" costituita da un prestampato a firma dell'amministratore delegato di Zara, tale [OSCURATO:PERSONA], non autenticata.

Sebbene l'art. 336 preveda che la querela possa essere presentata a mezzo di un procuratore speciale, tuttavia l'art. 122 cock procapen,stabiliscet che la procura speciale deve essere rilasciata per atto pubblico o scritta privata autenticata.

La " delega di procura speciale" rilasciata dal legale rappresentante della società Zara non risultava conferita pe - atto pubblico né risultava l'autentica della firma del predetto amministratore.

Sul punto, il provvedimento impugnato, senza esaminare la questione, aveva tautologicamente rilevato che in atti era presente una querela presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di dipendente e responsabile del punto vendita Zara, a seguito di delega conferita in data

6.12. 2018 dall'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], invece, la querela era stata presentata da persona non munita di valida procura speciale, avrebbe dovuto essere rilevata, ai sensi dell'art. 129 cod,, proc a peri () la improcedibilità dell'azione penale, posto che il reato contestato , a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022, è ormai punibile a querela di parte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; ) il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela.

In applicazione del principio, si è dunque ritenuto che ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (così (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; Sez. 5 - n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342 - 01).

2. Tanto premesso, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del principio sopra citato, ritenendo valida la querela proposta dalla responsabile dell'esercizio commerciale Zara di Bari - Casamassima, ove era avvenuto il furto.

3. Segue a quanto esposto il rigetto del ricorso nonché la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 maggio 2023 il GUP presso il Tribunale di Bari sospendeva il procedimento penale intentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 e 625 comma 1 n.2 cod a pen disponendo la messa alla prova a/ dell'imputata per la durata di mesi 12. Con il predetto provvedimento, il GUP rilevava l'insussistenza del difetto di querela eccepito dalla difesa, 2. Ricorre avverso detto provvedimento l'imputata, a mezzo del difensore. 3. Con il primo motivo deduce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 129, 122 e 336 coda proc: peR9 nonché vizio di omessa motivazione in ordine ai dedotti vizi della querela in atti. Nel caso di specie, la querela era stata presentata dalla responsabile dell'esercizio commerciale Zara ove era avvenuto il fatto contestato alla ricorrente, sulla base di una " delega di procura speciale" costituita da un prestampato a firma dell'amministratore delegato di Zara, tale [OSCURATO:PERSONA], non autenticata. Sebbene l'art. 336 preveda che la querela possa essere presentata a mezzo di un procuratore speciale, tuttavia l'art. 122 cock procapen,stabiliscet che la procura speciale deve essere rilasciata per atto pubblico o scritta privata autenticata. La " delega di procura speciale" rilasciata dal legale rappresentante della società Zara non risultava conferita pe - atto pubblico né risultava l'autentica della firma del predetto amministratore. Sul punto, il provvedimento impugnato, senza esaminare la questione, aveva tautologicamente rilevato che in atti era presente una querela presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di dipendente e responsabile del punto vendita Zara, a seguito di delega conferita in data 6.12. 2018 dall'amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], invece, la querela era stata presentata da persona non munita di valida procura speciale, avrebbe dovuto essere rilevata, ai sensi dell'art. 129 cod,, proc a peri () la improcedibilità dell'azione penale, posto che il reato contestato , a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022, è ormai punibile a querela di parte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; ) il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. In applicazione del principio, si è dunque ritenuto che ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (così (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; Sez. 5 - n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342 - 01). 2. Tanto premesso, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione del principio sopra citato, ritenendo valida la querela proposta dalla responsabile dell'esercizio commerciale Zara di Bari - Casamassima, ove era avvenuto il furto. 3. Segue a quanto esposto il rigetto del ricorso nonché la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023
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