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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16075/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 maggio 1972; avverso la sentenza del 23 novembre 2021, della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 17 gennaio 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, assolvendolo dal concorrente reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Secondo la prospettazione accusatoria, infatti, il Miccolupo, nella sua qualità di socio ed amministratore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA]. riflessi e colori" (dichiarata fallita 1'8 novembre 2013) ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della detta società (per il quale si è proceduto separatamente), avrebbe distratto dal patrimonio societario l'importo complessivo di 38.931 euro, relativo all'acquisto di cinque lotti di lettere e francobolli e alla vendita delle immobilizzazioni materiali presenti in bilancio.

Il ricorso si compone di un unico motivo di censura, formulato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge.

Sostiene la difesa che la Corte territoriale da un canto avrebbe travisato le dichiarazioni rese dal teste Gritti, commercialista della società, e non avrebbe tenuto conto dell'estraneità del Miccolupo rispetto all'acquisto dei francobolli (condotta, quest'ultima, da riferirsi al solo Animelli); dall'altro, pur avendo ridotto la pena irrogata nei limiti dei due anni di reclusione, avrebbe, immotivatamente, omesso di riconoscere, d'ufficio, il beneficio della sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], per come si è detto, è stato contestato di aver distratto, nella sua qualità di amministratore di fatto della società fallita e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto di quest'ultima, il ricavato della vendita di alcuni beni strumentali e di cinque lotti di francobolli, per un complessivo importo di oltre 38.000 euro.

Il ricorrente non contesta specificamente né la sua qualità di amministratore di fatto della società, né la circostanza che tali beni fossero presenti all'interno del patrimonio societario.

Deduce, con riferimento ai beni strumentali, che il ricavato della vendita di tali beni sarebbe stato utilizzato per pagare i dipendenti; con riferimento ai francobolli, che si sarebbe trattato di un'iniziativa del solo Animelli, unico esperto di filatelia.

Le circostanze sono state analiticamente valutate dalla Corte territoriale, che ha rilevato, da un canto, come, anche a prescindere dalle giustificazioni fornite dall'imputato (comunque contraddette dalle dichiarazioni del teste Gritti), non fosse stata fornita la prova dell'effettiva destinazione del denaro; dall'altro, con riferimento alla distrazione dei francobolli, l'esistenza di uno specifico obbligo di salvaguardia in capo all'amministratore.

Obbligo che avrebbe imposto al Miccolupo di attivarsi per impedire che detti beni, una volta acquistati, uscissero dal patrimonio societario.Alla luce di queste argomentazioni, l'eventuale travisamento delle dichiarazioni rese dal teste Gritti (richiamate dalla Corte territoriale al solo al fine di fondare l'inattendibilità delle giustificazioni fornite dall'imputato) appare circostanza del tutto irrilevante, non avendo provato il Miccolupo l'effettiva destinazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni strumentali (ex multis, Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204); così come irrilevante è la dedotta estraneità rispetto all'acquisto dei francobolli, atteso il pacifico obbligo di salvaguardia esistente in capo all'amministratore (Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261814; Sez. 5, n. 9536 del 07/07/1992, Rv. 192255).

Quanto all'ultimo profilo di censura, manifestamente infondata, è sufficiente ribadire che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376).

Ebbene, da un canto, in concreto, il ricorrente non ha formulato alcuna specifica richiesta e, dall'altro, comunque non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del beneficio (attesa la precedente applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con la multa di euro 258,23, per il reato di tentata rapina in concorso).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 7 maggio 1972; avverso la sentenza del 23 novembre 2021, della Corte d'appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 17 gennaio 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, assolvendolo dal concorrente reato di bancarotta fraudolenta documentale. Secondo la prospettazione accusatoria, infatti, il Miccolupo, nella sua qualità di socio ed amministratore di fatto della società "[OSCURATO:SOCIETA]. riflessi e colori" (dichiarata fallita 1'8 novembre 2013) ed in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto della detta società (per il quale si è proceduto separatamente), avrebbe distratto dal patrimonio societario l'importo complessivo di 38.931 euro, relativo all'acquisto di cinque lotti di lettere e francobolli e alla vendita delle immobilizzazioni materiali presenti in bilancio. Il ricorso si compone di un unico motivo di censura, formulato sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge. Sostiene la difesa che la Corte territoriale da un canto avrebbe travisato le dichiarazioni rese dal teste Gritti, commercialista della società, e non avrebbe tenuto conto dell'estraneità del Miccolupo rispetto all'acquisto dei francobolli (condotta, quest'ultima, da riferirsi al solo Animelli); dall'altro, pur avendo ridotto la pena irrogata nei limiti dei due anni di reclusione, avrebbe, immotivatamente, omesso di riconoscere, d'ufficio, il beneficio della sospensione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], per come si è detto, è stato contestato di aver distratto, nella sua qualità di amministratore di fatto della società fallita e in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto di quest'ultima, il ricavato della vendita di alcuni beni strumentali e di cinque lotti di francobolli, per un complessivo importo di oltre 38.000 euro. Il ricorrente non contesta specificamente né la sua qualità di amministratore di fatto della società, né la circostanza che tali beni fossero presenti all'interno del patrimonio societario. Deduce, con riferimento ai beni strumentali, che il ricavato della vendita di tali beni sarebbe stato utilizzato per pagare i dipendenti; con riferimento ai francobolli, che si sarebbe trattato di un'iniziativa del solo Animelli, unico esperto di filatelia. Le circostanze sono state analiticamente valutate dalla Corte territoriale, che ha rilevato, da un canto, come, anche a prescindere dalle giustificazioni fornite dall'imputato (comunque contraddette dalle dichiarazioni del teste Gritti), non fosse stata fornita la prova dell'effettiva destinazione del denaro; dall'altro, con riferimento alla distrazione dei francobolli, l'esistenza di uno specifico obbligo di salvaguardia in capo all'amministratore. Obbligo che avrebbe imposto al Miccolupo di attivarsi per impedire che detti beni, una volta acquistati, uscissero dal patrimonio societario.Alla luce di queste argomentazioni, l'eventuale travisamento delle dichiarazioni rese dal teste Gritti (richiamate dalla Corte territoriale al solo al fine di fondare l'inattendibilità delle giustificazioni fornite dall'imputato) appare circostanza del tutto irrilevante, non avendo provato il Miccolupo l'effettiva destinazione delle somme ricavate dalla vendita dei beni strumentali (ex multis, Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204); così come irrilevante è la dedotta estraneità rispetto all'acquisto dei francobolli, atteso il pacifico obbligo di salvaguardia esistente in capo all'amministratore (Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261814; Sez. 5, n. 9536 del 07/07/1992, Rv. 192255). Quanto all'ultimo profilo di censura, manifestamente infondata, è sufficiente ribadire che, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Ebbene, da un canto, in concreto, il ricorrente non ha formulato alcuna specifica richiesta e, dall'altro, comunque non sussistevano i presupposti per il riconoscimento del beneficio (attesa la precedente applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, con la multa di euro 258,23, per il reato di tentata rapina in concorso). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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