Risultati per «Immigrazione»
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26653/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

19823) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/19734) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/19525) [OSCURATO:PERSONA] Abas [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'Assise d'appello di Catania;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],l'annullamento con rinvio limitatamente al capo I) e il rigetto nel resto, nonché ilrigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DamerGrenet e [OSCURATO:PERSONA] Abas;Uditi i difensori:- avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle conclusioni delPG relativamente al capo I) e conclude chiedendo l'accoglimento di tutti i motividi ricorso;- avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Abas, che conclude, per sé e per gli avvocati chesostituisce, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Assise d’appello di Catania haconfermato la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise di Catania in data 5dicembre 2023 con la quale:- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Abassono stati riconosciuti colpevoli del reato, continuato e in concorso tra loro e conaltri, di abusiva prestazione di servizi di pagamento (artt. 81 cpv. e 110 cod.pen., 131-ter d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 “T.U.B.” e art. 5, comma 3, d.lgs.26 maggio 1997, n. 153, in relazione all’art. 15, comma 1, lett. c), legge 6febbraio 1996, n. 52, e all’art. 3 d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 – capo C);- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del reato, continuato e inconcorso con altri, di immigrazione clandestina, dietro compenso, di cinquestranieri (artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., e art. 12, commi 1 e 3-ter, lett. b), d.lgs.25 luglio 1988, n. 286 – Capo I);- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del reato, continuatoe in concorso con altri, di immigrazione clandestina, dietro compenso, dinumerosi stranieri (artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., e art. 12, commi 1 e 3-ter, lett.b), d.lgs. n. 286 del 1998 – Capo K).In particolare, riconosciute le circostanze attenuanti generiche a tutti gliimputati e unificati i reati, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Abassono stati condannati ciascuno alla pena di dieci mesi ed euro 2.500,00 di multa,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi direclusione ed euro 19.000,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato alla pena di un anno e quattro di reclusione ed euro 18.000,00 dimulta.Tutti gli imputati, ai quali è stata applicata la sospensione condizionale dellapena, sono stati altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti dellaparte civile Ministero dell’Interno.1.1.

Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stataaffermata la responsabilità degli imputati sulla base delle indagini di poliziagiudiziaria scaturite dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AttaWehabrebi [OSCURATO:PERSONA], il quale forniva elementi in ordine ai reati di immigrazioneclandestina e di abusivo esercizio di intermediazione finanziaria.Sulla scorta delle prime investigazioni venivano avviate le intercettazionitelefoniche su due gruppi di utenze strettamente collegati, il primo riferibile allerelativo ad attività realizzate all’estero.Dalle investigazioni (intercettazioni; servizi di osservazione; perquisizione esequestro) emergeva l’esistenza di un’organizzazione criminale composta dacittadini stranieri dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestinatramite contatti diretti con i trafficanti libici.

Alcuni associati si avvalevano delcosiddetto metodo "hawala” mediante il quale trasferivano illegalmente denarodall’Italia all’estero e viceversa.Una volta giunti in Italia, i componenti dell’organizzazione gestivano lapermanenza dei migranti sul territorio nazionale o ne facilitavano l’emigrazioneverso altri Paesi europei dietro il pagamento di somme di denaro ai gestori deicentri di detenzione con il suddetto metodo “hawala”.Il primo ramo dell’organizzazione criminale, collocato nel nord-est, eracapeggiato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale si avvaleva di MELIAKE [OSCURATO:PERSONA] e dialtro sodale.La seconda cellula, che operava in Lombardia, era capeggiata da GhirmayMussie e composta, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Abas e GEHADDAMER [OSCURATO:PERSONA]; essa agiva presso due locali pubblici di Milano ove veniva gestitadirettamente l’organizzazione e la riscossione delle somme inviate con il sistema“hawala”.Venivano ricostruiti vari episodi di immigrazione clandestina, nei quali, tral’altro, avevano parte attiva [OSCURATO:PERSONA] Abas che, insieme a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ealtro imputato, gestiva i migranti diretti verso il nord Europa, movimentandodenaro verso il Sudan, l’Etiopia e la Libia per finanziare il viaggio in Italia deimigranti detenuti nelle varie località di confinamento estere.2.

Ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MELAKETesfaalem, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Abas chechiedono l’annullamento della sentenza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppadue motivi di ricorso.3.1.

Il primo motivo denuncia la violazione di legge, anche processuale, inriferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., 125, 192 e 605 cod. proc. pen., 131-ter T.U.B., 5, comma 3, d. lgs. n. 153 del 1997, e il vizio della motivazione,anche per travisamento, con riguardo all’affermazione di responsabilità per ilcapo C).La sentenza di appello ricalca pedissequamente quella di primo grado senzafornire alcuna risposta alle specifiche deduzioni difensive, con particolareriguardo al meccanismo di trasferimento del denaro “hawala”, comecorrettamente descritto dal consulente della difesa; metodo che è perfettamentelecito e necessitato dall’assenza di canali bancari nei paesi africani ove le sommevenivano inviate, senza alcun corrispettivo per l’imputato.Le intercettazioni telefoniche, che sono state poste a base dellaresponsabilità, sono interpretate non correttamente.Del resto, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto non necessariodimostrare l’effettivo trasferimento del denaro, mentre, in altri casi, hannoaffermato che esso era effettivo, richiamando la sentenza Sez. 2, n. 5241/2021che, contrariamente a quanto ritenuto dagli stessi giudici, supporta la tesidifensiva perché nel caso oggetto del presente giudizio non vi è mai stato loscambio di denaro, né il pagamento di commissioni.D’altra parte, i rapporti attribuiti all’imputato sono rimasti privi di riscontro,mentre le indagini finanziarie non hanno condotto ad alcun elemento probatorioa carico, fermo restando che la seconda attività lavorativa dell’imputato, relativaalla compravendita di oggetti dall’Italia all’Africa, è perfettamente lecita e imovimenti di denaro sono, come confermato dai testimoni, riferibili proprio a talee amici.3.2.

Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, anche processuale, inriferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., 125, 192 e 605 cod. proc. pen., 175cod. pen., 131-ter T.U.B., 5, comma 3, d. lgs. n. 153 del 1997, e il vizio dellamotivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla non menzione.I fatti non denotano una particolare pericolosità tale da giustificare ildiscostamento dalla pena base.I criteri previsti dall’articolo 133 cod. pen. imponevano la non menzione dellacondanna, a maggior ragione perché è stato applicato il beneficio dellasospensione condizionale della pena, sicché la mancata concessione dell’ulteriorebeneficio doveva essere specificamente motivata (Sez. 4, n. 32963/2021).4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa tremotivi di ricorso.4.1.

Il primo motivo denuncia la violazione di legge, anche processuale, inriferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., 125, 192 e 605 cod. proc. pen., 131-ter T.U.B., 5, comma 3, d. lgs. n. 153 del 1997, e il vizio della motivazione,anche per travisamento, con riguardo all’affermazione di responsabilità per ilcapo C).Il motivo riporta le medesime censure, sulla ricostruzione dei fatti e sullaprova, sviluppate per il ricorso nell’interesse di TEKLIVES, al quale soggiunge cheil ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente inquadrato poiché l’attività commercialedi TEKLIVES era lecita.4.2.

Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione ai principidi offensività e materialità, e il vizio della motivazione con riguardo allaresponsabilità per il capo I).Le intercettazioni sono state valutate soltanto in parte e senza che il giudiced’appello abbia preso in esame i motivi di impugnazione, nonché omettendo divalutare la sentenza di assoluzione irrevocabile dell’originario coimputato.

Talielementi avrebbero dovuto condurre il giudice di appello a ricostruire una diversarealtà fattuale: la domanda da porsi è se in presenza di un accordo fallito possaritenersi messo in pericolo il bene giuridico, così anticipando illegittimamente lasoglia di punibilità.L’imputato ha svolto le funzioni di mero intermediario a favore di un’amica,ha svolto un ruolo occasionale, non ha ricevuto alcun compenso, l’accordo non èstato raggiunto, i compiti relativi all’ottenimento dei documenti dovevano esseresvolti dal coimputato, poi assolto.

Dunque, la condotta addebitata all’imputatonon si è mai realizzata ovvero si è arrestata a una fase precedente: si tratta diun semplice accordo per commettere il reato.Il giudice d’appello travisa i fatti con riguardo al presunto compenso ottenutodall’imputato, mentre di tale elemento non vi è prova.4.3.

Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, anche processuale, inriferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., 125, 192 e 605 cod. proc. pen., 175cod. pen., 131-ter T.U.B., 5, comma 3, d. lgs. n. 153 del 1997, e il vizio dellamotivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla non menzione,sviluppando censure analoghe a quelle del ricorso nell’interesse di TEKLIVES.5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa tremotivi di ricorso.5.1.

Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agliarticoli 114-sexies e 114-novies d.lgs. n. 385 del 1993, e il vizio dellamotivazione sulla responsabilità del capo C).La sentenza di appello ricalca pedissequamente quella di primo grado senzafornire alcuna risposta alle specifiche deduzioni difensive che avevanosottolineato l’assenza di attività o prestazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] che silimitava a fornire assistenza, compiendo semmai operazioni di movimentazionedi valori, ma non di servizi di pagamento, in contrasto rispetto a quanto stabilitodalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 36034 del 2020).Mancano, in definitiva, un rapporto continuativo con l’intermediario,un’organizzazione stabile e un’attività connotata da imprenditorialità o almeno darudimentale organizzazione.5.2.

Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alragionevole dubbio perché la Corte di secondo grado non ha risposto alle censurecontenute nell’atto di appello in merito alla interpretazione delle captazioni,senza confrontarsi con la deduzione difensiva secondo la quale, come affermatodalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 50995 del 2013), non è sufficiente ilcontenuto delle captazioni, ma è necessario ottenere un riscontro esterno allestesse.

Il contenuto delle captazioni è, infatti, poco chiaro e non univoco.In ogni caso, gli indizi desumibili dalle captazioni non assurgono al livello digravità precisione e concordanza richiesto dalla legge anche perché la lingua(tigrino e amarico) nella quale si sono espressi i conversanti racchiude significatiche vanno al di là della traduzione letterale delle parole, mentre si è preferitauna trascrizione letterale.5.3.

Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio poiché è eccessivo e nontiene conto del comportamento dell’imputato e dello stato di indigenza nel qualesi trovava.6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppatre motivi di ricorso.6.1.

Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento «all’art.416-bis cod. pen.», e il vizio della motivazione sulla responsabilità del capo K).La sentenza di appello ricalca pedissequamente quella di primo grado senzafornire alcuna risposta alle specifiche deduzioni difensive che avevanosottolineato che il ricorrente non aveva la consapevolezza dei fatti contestati.Non risulta, oltre il ragionevole dubbio, che il ricorrente abbia procuratol’ingresso di un migrante in uno stato estero.

Manca, infatti, la individuazione diuna concreta condotta addebitabile all’imputato, fermo restando che la presuntaospitalità offerta al migrante non integra la condotta incriminata.D’altra parte, non è stato identificato con certezza il migrante e neppure ilpaese di destinazione, così non potendosi affermare che si tratti di una condottaillegale.Non è emerso in alcun modo il fine di lucro.6.2.

Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alragionevole dubbio perché la Corte di secondo grado non ha risposto alle censurecontenute nell’atto di appello in merito alla interpretazione delle captazioni,senza confrontarsi con la deduzione difensiva secondo la quale, come affermatodalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 50995 del 2013), non è sufficiente ilcontenuto delle captazioni, ma è necessario ottenere un riscontro esterno allestesse.

Il contenuto delle captazioni è infatti poco chiaro e non univoco.In ogni caso, gli indizi desumibili dalle captazioni non assurgono al livello digravità precisione e concordanza richiesto dalla legge anche perché la lingua(tigrino e amarico) nella quale si sono espressi i conversanti racchiude significatiche vanno al di là della traduzione letterale delle parole, mentre si è preferitauna trascrizione letterale.6.3.

Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio poiché è eccessivo e nontiene conto del comportamento dell’imputato e dello stato di indigenza nel qualesi trovava.7. [OSCURATO:PERSONA] Abas, con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa due motividi ricorso.7.1.

Il primo motivo denuncia la violazione di legge, anche processuale, inriferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., 125, 192 e 605 cod. proc. pen., 131-ter T.U.B., 5, comma 3, d. lgs. n. 153 del 1997, e il vizio della motivazione,anche per travisamento, con riguardo all’affermazione di responsabilità per ilcapo C).La sentenza di appello ricalca pedissequamente quella di primo grado senzafornire alcuna risposta alle specifiche deduzioni difensive, con particolareriguardo al meccanismo di trasferimento del denaro “hawala”, comecorrettamente descritto dal consulente della difesa, che è perfettamente lecito enecessitato dall’assenza di canali bancari nei paesi africani ove le sommevenivano inviate, senza alcun corrispettivo per l’imputato.Le intercettazioni telefoniche, che sono state poste a base dellaresponsabilità, sono interpretate non correttamente.Del resto, i giudici di merito hanno, per un verso, ritenuto non necessariodimostrare l’effettivo trasferimento del denaro, mentre, in altri casi, hannoaffermato che esso era effettivo, richiamando la sentenza Sez. 2, n. 5241/2021che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, supporta la tesidifensiva perché nel caso oggetto del presente giudizio non vi è mai stato loscambio di denaro, né il pagamento di commissioni.D’altra parte, i rapporti attribuiti all’imputato sono rimasti privi di riscontro,mentre le indagini finanziarie non hanno condotto ad alcun elemento probatorio.Risultano, in particolare, travisate le conversazioni n. 1058, n. 1374 e n. 886bisogna dalle quali emerge chiaramente che il ricorrente è debitore di Aklilu,come emerge pure dalla captazione n. 1399.7.2.

Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, anche processuale, inriferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., 125, 192 e 605 cod. proc. pen., 175cod. pen., 131-ter T.U.B., 5, comma 3, d. lgs. n. 153 del 1997, e il vizio dellamotivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla non menzione,sviluppando censure analoghe a quelle del ricorso nell’interesse di TEKLIVES.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi, tutti caratterizzati da numerose censure non consentite, sono nelcomplesso infondati.2.

È utile premettere una breve descrizione del sistema di trasferimento didenaro denominato “hawala” che, contenuta nella sentenza impugnata, non ècontraddetta dai ricorsi.Il sistema di trasferimento di denaro di nome “hawala”, basato sulbrokeraggio (intermediazione) informale e su relazioni non sancite da contrattiformali, prevede che il soggetto che intende trasferire una somma di denaro adaltro soggetto, di norma [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], contatta un brokerintermediario (c.d.

“hawaladar”) e gli versa la somma da inviare; l’intermediariolocale contatta quindi un suo omologo nel paese ricevente, dandogli ordine dipagare al soggetto destinatario la somma indicata, trattenendo unacommissione.La somma versata al destinatario verrà ripagata dal primo al secondointermediario in un secondo momento, con tempi e mezzi variabili, secondo lecircostanze.I due “hawaladar” sono necessariamente uniti in qualche forma di relazionee, più in generale, inseriti in una rete di mediatori, e, non essendo scambiati tragli stessi strumenti cambiari, le transazioni sono basate unicamente sulla fiducia.In aggiunta alle commissioni, i profitti dei mediatori si imperniano altresìsulla circostanza che gli stessi bypassano i tassi ufficiali di cambio:generalmente, i fondi entrano nel sistema di trasferimento “hawala” con la valutadel paese di origine e lo lasciano nella valuta del paese del destinatario; sicché,possono essere effettuati a tassi diversi dal cambio ufficiale.Anche in quest’ultima caratteristica tipica del metodo “hawala” risiede laremunerazione degli intermediari, i quali lucrano sui tassi di cambio che essistessi stabiliscono in assoluta autonomia e al di fuori di qualunque controllo esenza riferimento ai listini ufficiali.Dunque, le principali caratteristiche di “hawala” sono: la assoluta informalitàe non tracciabilità dell’operazione; la prospettata riduzione dei costi chesarebbero connessi all’impiego di circuiti legali di intermediazione finanziaria(realizzata da istituti di credito autorizzati); l’aggiramento dei tassi di cambioufficiali.2.1.

Come hanno specificamente segnalato da tempo il Fondo monetariointernazionale e la [OSCURATO:PERSONA] (Report on [OSCURATO:PERSONA] typologies2002-2003), le ragioni della diffusione su larga scala dei sistemi informali èdovuta a una molteplicità di ragioni, fra le quali vanno annoverate: la rapidità dimovimentazione delle somme; i costi del servizio che sono inferiori a quellipraticati dagli intermediari istituzionali; la semplicità di funzionamento el’accessibilità anche in mancanza di un rapporto continuativo con l’intermediario;la possibilità di raggiungere aree geografiche remote, nelle quali le banchetradizionali non operano, ovvero dove sono presenti conflitti armati o situazionidi instabilità politica; soprattutto i sistemi informali assicurano il totaleanonimato delle transazioni, garantito dalla mancanza di obblighi identificazionedella clientela e di registrazione delle relative operazioni.Poiché i trasferimenti di fondi effettuati tramite il descritto canale sono, perle ragioni anzidette, del tutto informali, essi si prestano a una facile elusionedelle normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari e statisticamente sonosempre più utilizzati per scopi criminali, in particolare per il riciclaggio di denaroe il finanziamento di attività criminali.Dunque, conclude il Report, anche se inizialmente “hawala” può svilupparsicome rete effettivamente destinata a soddisfare le esigenze di rimessa personalidei migranti, tale canale, costituendo un solido e costante corridoio ditrasferimento di risorse economiche, si presta a essere infiltrato o acquisito dalleorganizzazioni criminali per essere dalle stesse gestito e utilizzato qualestrumento di mobilizzazione finanziaria.2.2.

Secondo l’esperienza giudiziaria, l’esercizio abusivo dell’attività diintermediazione finanziaria si inserisce in dinamiche economiche o programmicriminosi con funzioni di reato strumentale o, più spesso, di modalità operativadel riciclaggio, dell’usura e di altre condotte illecite.Proprio per questa ragione, la repressione dell’esercizio abusivo dell’attivitàdi intermediazione risale al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, portante“Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatorenelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo diriciclaggio”, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e siinserisce nel solco di altre leggi promulgate nello stesso periodo storicofinalizzate al contrasto del fenomeno della criminalità organizzata.Tuttavia, il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, portante “Attuazione delladirettiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchémodifiche del titolo VI del testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) in meritoalla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivitàfinanziaria e dei mediatori creditizi”, ha significativamente modificato lafattispecie di reato dell’art. 132 T.U.B., con l’abrogazione dell’ipotesicontravvenzionale prevista dall’originario secondo comma.

L’aspetto più salientedella novella è la limitazione della riserva alle sole attività di concessione difinanziamenti: l’art. 106, comma 1, T.U.B. è stato modificato riservando agliintermediari finanziari iscritti nell’apposito albo la sola “concessione difinanziamenti sotto qualsiasi forma”; a differenza del precedente testo dell’art.106 T.U.B. che prevedeva, tra le attività soggette a riserva ed esercitabilisoltanto da intermediari iscritti negli appositi elenchi, anche la prestazione deiservizi di pagamento, l’intermediazione in cambi e l’attività di assunzione dipartecipazioni.Quella che potrebbe apparire una parziale abrogazione con precipuoriferimento all’abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento, tuttavia,non è tale perché il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, portante “Attuazione delladirettiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE,e che abroga la direttiva 97/5/CE”, in vigore dall’1 marzo 2010 e, quindi, daprima della riferita riscrittura degli artt. 132 e 106 T.U.B., ha introdotto l’art.131-ter in seno al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia(T.U.B.), fornendo una propria autonoma disciplina all’esercizio di attività diprestazione dei servizi di pagamento (servizi la cui nozione è delineata dall’art. 1,comma 2, lett. h-septies.1) T.U.B., come si preciserà infra) espletata in assenzadella prescritta autorizzazione e sanzionandolo con la stessa penaoriginariamente prevista per l’art. 132 T.U.B.: vi è dunque continuità normativadell’incriminazione in questione.2.2.1.

Va anche evidenziato che le singole fattispecie incriminatrici, poste apresidio degli interessi tutelati dal diritto dell’economia, hanno di mira il correttofunzionamento del mercato complessivamente considerato; esse si scompongonoin una pluralità di beni giuridici essenzialmente riconducibili agli artt. 41 e 47Cost. e si articolano su diversi piani e approcci sanzionatori.La norma penale, in questo campo, è chiamata a presidiare nei suoi momentisalienti le “regole del gioco”, a tutela dei molteplici interessi, individuali esuperindividuali, che un esercizio spregiudicato delle attività finanziarie rischia dicompromettere.In tale prospettiva, si è avvertita l’esigenza di costruire una rete diprotezione anticipata rispetto al verificarsi degli eventi di danno: l’anticipazionedella tutela penale alla soglia del pericolo risulta, del resto, giustificata inconsiderazione dell’importanza degli interessi coinvolti.Tale paradigma di anticipazione trova spazio, tra l’altro, nella disciplina delleprestazioni di servizi di pagamento, ove la rete di protezione apprestatadall’ordinamento si invera, prima che attraverso la sanzione penale, per mezzodel controllo amministrativo, quale è l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] d’Italiaall’espletamento delle attività riservate.Sono, dunque, l’aggiramento di tale controllo amministrativo e il difetto dellaconseguente autorizzazione a determinare il carattere abusivo della prestazionedi servizi di pagamento, integrante la situazione di pericolo tutelata penalmentePer l’effetto, l’oggetto della tutela da parte della fattispecie incriminatrice vaindividuato in relazione alla funzione di vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia sull’eserciziodei servizi di pagamento e avendo riguardo agli interessi e alle finalità perseguiti,quali il regolare funzionamento, l’efficienza e l’affidabilità del sistema deipagamenti (art. 146, comma 1, T.U.B.).La tecnica di individuazione dell’oggetto di tutela adoperata nelladisposizione in discorso è, d’altra parte, comune agli altri reati di abusivoesercizio di attività riservate, i quali rinvengono il proprio fulcro nell’assenzadell’autorizzazione prescritta dalla legge.2.3.

Poiché il vigente art. 131-ter T.U.B. è posto a presidio dell’esercizioriservato dell’attività di prestazione di servizi di pagamento, è necessariosoffermarsi sulla definizione di servizi di pagamento appunto come “attività”.È condivisa in dottrina l’opinione secondo la quale il riferimento a una“attività” suppone la reiterazione abituale di atti in funzione del suo esercizio equindi implica una certa continuità e ampiezza della condotta e un minimo diorganizzazione per esercitarla.La più recente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che «integra ilreato di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento di cui all’art. 131-ter d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) l’intermediazione "hawala",consistente nella sistematica offerta a un numero indeterminato di clienti, inmaniera stabile e organizzata attraverso una rete di mediatori internazionali, delservizio di raccolta, cambio e trasferimento all’estero di valuta, mediantetransazioni fiduciarie non tracciabili e non soggette ai tassi ufficiali di cambio, inquanto attività di mediazione finanziaria onerosa per la rimessa di denaroeffettuata da soggetti non autorizzati in violazione dell’art. 114-sexies delT.U.B.» (Sez. 5, n. 36034 del 20/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280035 – 01).La puntualizzazione di Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020 - dep. 2021, ElShazly, Rv. 280645 – 01, secondo la quale, «ai fini dell’integrazione del delitto dicui all’art. 131-ter del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario)non è necessario che l’agente presti il servizio di pagamento in modocontinuativo, organizzato e professionale», va letta alla luce del rilievo, cheemerge dalla motivazione della decisione, secondo il quale l’attività in quel caso«non fu praticata dal ricorrente occasionalmente, non rilevando in proposito ilfatto, evidenziato dalla difesa, che a […] siano state ascritte solo tre operazioninel presente processo e che sarebbero difettate continuità e organizzazione nellosvolgimento dell'attività».2.4.

Questi dati consentono di concludere nel senso che si è affermatal’interpretazione che postula il compimento di un’attività, la quale richiede losvolgimento di un insieme di atti con l’ausilio di un’organizzazione di mezzi,senza tuttavia che essa debba assumere una connotazione specificatamenteimprenditoriale.Tale sviluppo ermeneutico è conforme alla previsione normativa, letta nelcontesto entro la quale si colloca.Infatti, oggetto della riserva di autorizzazione amministrativa è l’attività diprestazione di servizi di pagamento ove esercitata nei confronti del pubblico, cioètale da rivolgersi a un numero potenzialmente, anche se non necessariamente,vasto e non predeterminabile di persone, avendo capacità di essere diffusa epresente nel mercato.Sotto questo ultimo profilo, è importante segnalare che la destinazione alpubblico non va interpretata in senso quantitativo, ma in senso qualitativo:l’attività, cioè, deve essere rivolta a un numero (potenzialmente) illimitato disoggetti, ben potendosi comunque qualificare come “pubblico” quello costituitoda una limitata cerchia di individui operanti in un ambito determinato.Ne consegue che un servizio di pagamento è configurabile là dove si riscontriuna serie coordinata di operazioni di pagamento tecnicamente intese.2.5.

Ai fini della definizione della fattispecie penale della prestazione abusivaè necessario prendere in considerazione, altresì, quali siano i servizi dipagamento oggetto di riserva.Essi erano indicati con apposita elencazione all’art. 1, lett. b), d.lgs. n.11/2010, oggi riprodotta, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 218/2017,dall’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1, T.U.B., così raccogliendo all’interno delmedesimo corpo normativo anche tale definizione.Tra questi servizi merita speciale attenzione la “rimessa di denaro”, attività aparticolare rischio di abusivo esercizio, che è definita dall’art. 4, n. 13,Direttiva2007/64/CE e dall’art. 4, n. 22, Direttiva 2015/2366/UE, come «servizio dipagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano statiaperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente alloscopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altroprestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o incui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili aquest’ultimo».La ragione dell’attenzione speciale verso tale servizio di pagamento, che sirinviene anche nell’art. 5 d.lgs. n. 90/2017 (attuativo della Direttiva 2015/849/UE, cd.

IV Direttiva antiriciclaggio), è essenzialmente riconducibile alla sua realtàsostanziale.Il servizio di rimessa di pagamento è, fra i servizi di pagamento, il più“semplice” da apprestare: il suo svolgimento è basato sul versamento di denarocontante dal pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento e, per converso,dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al beneficiario medesimo.A tal fine è sufficiente una organizzazione agile, fondata anche sul rapportodi corrispondenza fra due intermediari, che consenta il trasferimento dell’ordinedi pagamento dall’intermediario del pagatore a quello del beneficiario: come diconsueto (e da secoli) avviene grazie all’estrema standardizzazione dei pezzimonetari e alla loro conseguente fungibilità, si trasferisce l’“informazione” sullarimessa da effettuare, non il denaro nella sua materialità.2.6.

Alla luce dell’evoluzione normativa ricostruita e delle menzionatecoordinate ermeneutiche, deve concludersi che per la rilevanza penale dellacondotta contestata agli intermediari “hawala” – consistita nell’avere offerto alpubblico e a un numero indeterminato di soggetti il servizio di raccolta di denaroe di cambio di valuta, nonché la gestione del successivo trasferimento all’estero,con particolare riferimento alla trasmissione e all’esecuzione di ordini dipagamento.Ebbene, se questa è l’oggettività giuridica della disciplina in esame, non puòdubitarsi che essa attragga nel proprio fuoco il sistema di pagamentodenominato “hawala”.Il fenomeno “hawala” e, più in generale, quello dei sistemi di pagamento“informali” ha rilevanza e proporzioni globali.

Il significato attribuito a “hawala” èessenzialmente (oltre che letteralmente) quello di “trasferimento”, significativitàforte che emerge dallo stesso fenomeno giuridico cui il termine corrisponde.Trattasi, invero, di parola polisensa, indicante, sia la circolazione dellaposizione di debito, sia la circolazione di quella di credito, sia il sistema dipagamenti nel suo complesso; pluralità di significati che risponde alla diversarealtà dei rapporti che lo compongono: da un lato le relazioni fra utenti edintermediari, dall’altro lato il rapporto fra gli stessi intermediari incaricati ditrasferire il denaro dal pagatore al beneficiario.L’informalità di tale sistema di pagamento si accompagna all’idea della suacapacità di funzionamento solo – o principalmente – grazie alle relazionipersonali esistenti all’interno della relativa “rete” e alla conseguente fiduciapersonale.Tale struttura è imperniata su vincoli familiari, para-familiari o tribali cheinnescano meccanismi di solidarietà per ciò solo capaci di tenere insieme la retedi intermediari degli “hawaladar”, garantendo la fiducia e la fidelizzazione degliutenti.È, tuttavia, fuorviante assumere che la fiducia sia originata solo edesclusivamente dall’affidabilità delle persone e non anche dall’effettività delleregole che si traduce in efficienza del sistema “hawala”: l’affidabilità degliintermediari “hawaladar” è sì essenziale e fondamentale, ma è parte delcomplessivo sistema connotato dall’effettività delle regole consuetudinarie edall’efficienza delle procedure.È l’assoluta condivisione di tali regole che permette il saldo funzionamentodel fenomeno “hawala”: da essa deriva l’interconnessione di ciascuna delle reti di“hawaladar” con le altre, le quali sono dunque tra loro interoperabili, similmentea quanto avviene per i prestatori istituzionali di servizi di pagamento(generalmente, istituti di credito e altri intermediari finanziari).D’altra parte, ai fini dell’applicazione delle norme che vengono in rilievo nelpresente procedimento, conta la realtà oggettiva del sistema, per come sopradescritta, e la sua efficienza operativa, che trova nel principio di affidamento ilsuo fondamento effettuale.2.7.

Tuttavia, poiché trattasi di sistema visceralmente imperniato suirapporti fiduciari, il rischio è che la fiducia riposta nella rete “hawala” da partedegli utenti si combini con il “bene fiducia” che la criminalità è in grado di fornire.Ciò che, di fatti, è accaduto nel caso di specie, là dove l’organizzazionecriminale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina haasservito il canale di pagamento fiduciario ai propri scopi e, segnatamente, alfinanziamento della propria struttura associativa e alla ridistribuzione degliincassi e dei profitti.Deve concludersi che la condotta è stata correttamente sussunta nell’art.131-ter T.U.B., in quanto costituente una prestazione di servizi di pagamentoabusiva, sub specie di rimessa di denaro, attuata da soggetti non autorizzati neiconfronti di una platea indefinita di destinatari.È, infatti, emerso che il soggetto che funge da intermediario “hawalader”deve essere necessariamente inserito, al di là della specifica operazione ditrasferimento che sta effettuando, in una rete che collega stabilmente analoghiintermediari in altre parti del mondo; il funzionamento del sistema di pagamentosi poggia proprio ed esclusivamente sulla riconosciuta appartenenza deglioperatori alla rete informale di pagamento, ciò che testimonia la nonoccasionalità dell’attività esercitata dal singolo “hawalader”.Così descritte le principali caratteristiche del sistema, è utile sottolineareche, ferma la intrinseca profittabilità del metodo “hawala”, sia sotto l’angolovisuale della commissione di intermediazione percepita, sia per quanto riguarda iltasso di cambio applicato dagli intermediari, a tenore della previsione normativanon è necessario che, dalla attività vietata, derivi un profitto (sotto forma di unaremunerazione), anche se esso, come già rappresentato, è una conseguenzadell’intermediazione nei sistemi di pagamento rivolta al “pubblico”.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.3.1.

Il primo motivo, relativamente alla questione di diritto che riguarda lafattispecie incriminatrice, è infondato per le ragioni illustrate al par. n. 2.Le restanti questioni sulla responsabilità sono, invece, inammissibili.Quanto all’attività materialmente svolta dal ricorrente, il ricorso non siconfronta con la motivazione del provvedimento impugnato.Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, alle quali il ricorsopretende anche di attribuire un significato diverso da quello concordemente263715 - 01), è emerso che l’imputato, nell’esercizio dell’attività dimovimentazione del denaro, poteva contare costantemente su almeno cinquecontatti, quali punti di riferimento nell’attività di “hawala”.Come la difesa non contesta specificamente, dalle conversazioni intercorsenei mesi da giugno a settembre del 2017 emergono continui movimenti didenaro con il metodo “hawala”, la robustezza dei legami tra i suddettiintermediari e la stabilità dei ruoli svolti nel sistema di trasferimento del denaro.È, infine, priva di rilievo la circostanza che non vi sia la prova dell’effettivotrasferimento delle somme al destinatario, posto che si tratta, come già sopraricordato, di un reato di pericolo che punisce l’attività di trasferimento di denaro,inteso come trasferimento di un potere di acquisto correlato all’equivalente cheverrà riconosciuto al beneficiario.Del resto, proprio le caratteristiche del sistema “hawala” presuppongono chenon sia conservata traccia dell’avvenuto trasferimento delle somme, sicché laquestione non è decisiva.Sono, poi, inammissibili, perché generiche e in fatto, le questionisull’assenza di profitto ─ affatto richiesto dalla fattispecie incriminatrice e,viceversa, conseguito dall’imputato (come dallo stesso ammesso) ─ che non siconfrontano con le dichiarazioni dell’imputato, e sulla presunta pertinenza delletransazioni a una lecita attività commerciale dell’imputato, che le investigazionihanno qualificato come episodica e marginale, soprattutto con riguardo allespecifiche transazioni “hawala” che riguardano rimesse all’estero per causalidiverse da quelle dedotte dall’imputato.3.2.

Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con laspecifica motivazione del giudice di merito sulle ragioni per le quali non è statoconcesso l’invocato beneficio della non menzione e il trattamento sanzionatorio èstato motivatamente stabilito, alla luce dei parametri legali, nella misuraindicata.La valutazione di merito, specificamente articolata, è contesta in modoassertivo e manifestamente infondato.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.4.1.

Il primo motivo, relativamente alla questione di diritto che riguarda lafattispecie incriminatrice, è infondato per le ragioni illustrate al par. n. 2.Le restanti questioni sulla responsabilità, sviluppate al primo e al secondomotivo, sono, invece, inammissibili.Quanto all’attività materialmente svolta dal ricorrente, il ricorso non siconfronta con la motivazione del provvedimento impugnato.Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, alle quali il ricorsopretende anche di attribuire un significato diverso da quello concordemente263715 - 01), è emerso che l’imputato, nell’esercizio dell’attività dimovimentazione del denaro, operava in costante collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] ericeveva, sulle proprie carte di debito \ credito di tipo prepagato e ricaricabile,rilevanti somme di denaro dall’estero, prive di causale e, del resto, neppuregiustificate dall’imputato, perciò logicamente ritenute pertinenti all’abusivaIl ricorso è, d’altra parte, privo di capacità critica là dove non si confrontacon la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato che dalcompendio probatorio risulta, sia lo svolgimento di una attività di caratteresistematico, sia la sussistenza di una fitta rete di contatti che consentivano aMELAKE, insieme a [OSCURATO:PERSONA], di rivolgersi a una molteplicità di soggetti, reperitinell’attività di ricerca di potenziali clienti per i quali fungere da intermediari(conversazioni del 24 luglio 2017 relative all’invio di denaro in Sudan eall’introduzione in Italia di una straniera, anche mediante un finto matrimonio;messaggi tra l’8 e l’11 agosto 2017 relativi al trasferimento di una somma didenaro in Sudan; conversazioni dal 19 agosto al 5settembre 2017 relative altrasferimento e consegna di somme di denaro in Sudan, Etiopia ed Eritrea).Anche per quello che riguarda il capo I), ferma l’inammissibilità dellequestioni sull’interpretazione delle captazioni, è sufficiente rilevare che il reato diimmigrazione clandestina non richiede, come erroneamente pretende il ricorso,l’effettivo ingresso nell’UE dello straniero clandestino, sicché la specificavalorizzazione dell’episodio di immigrazione, ben descritto nella captazione del24 dicembre 2017 che il ricorso svaluta o cerca di ricostruire in modoparzialmente diverso, ha logicamente condotto i giudici di merito a riteneresussistente la responsabilità anche per detto reato.In effetti, che la straniera fosse priva di titolo legittimante l’ingresso èapparso logicamente dimostrato dagli accordi illeciti (compenso; titoli di viaggidocumenti falsi) e dalla circostanza che la stessa intendeva raggiungere laSchengen.D’altra parte, come noto, il delitto in discorso punisce tutte le condottedirette a procurare illegalmente l’immigrazione, sicché non è richiesto il materialeingresso dello straniero sul territorio dello Stato (Sez.

U, n. 40982 del21/06/2018, P., Rv. 273937 - 01).È, del pari, incontrovertibile che l’imputato ha agito a scopo di lucro, comeemerge dalle captazioni.4.2.

Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la specificamotivazione del giudice di merito sulle ragioni che hanno condottoall’individuazione del trattamento sanzionatorio e per le quali non è statoconcesso l’invocato beneficio della non menzione.La valutazione di merito, specificamente articolata, è contesta in modoassertivo e manifestamente infondato.5.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.5.1.

Il primo motivo, relativamente alla questione di diritto che riguarda lafattispecie incriminatrice, è infondato per le ragioni illustrate al par. n. 2.Le restanti questioni sulla responsabilità, sviluppate al primo e al secondomotivo, sono, invece, inammissibili.Quanto all’attività materialmente svolta dal ricorrente, il ricorso non siconfronta con la motivazione del provvedimento impugnato.Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, alle quali il ricorsopretende anche di attribuire un significato diverso da quello concordemente263715 - 01), è emerso che l’imputato, nell’esercizio dell’attività dimovimentazione del denaro, operava in costante collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] eIDRIS e riceveva e versava rilevanti somme di denaro da e verso l’estero.Il ricorso è, d’altra parte, privo di capacità critica là dove non si confrontacon la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato che dalcompendio probatorio risulta, sia lo svolgimento di una attività di caratteresistematico, sia la sussistenza di una fitta rete di contatti che consentivano aTESFAGABR, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di rivolgersi a una molteplicità disoggetti, reperiti nell’attività di ricerca di potenziali clienti per i quali fungere daintermediari (conversazioni del 26 settembre 2018 relative all’invio di denaro e altasso di cambio applicato; conversazioni del 26 luglio 2018 relative altrasferimento di una somma di denaro in Sudan).Premesso che lo scopo solidaristico non rileva per escludere la sussistenzadel reato, il ricorso non si confronta con la motivazione dei giudici di merito cheha, piuttosto, evidenziato l’esistenza di una organizzata attività di trasferimentodi denaro a scopo di lucro.5.2.

Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con laspecifica motivazione del giudice di merito sulle ragioni per le quali, applicate lecircostanze attenuanti generiche, la pena è stata determinata secondo lavalutazione discrezionale del giudice di merito che si è attenuto ai parametridell’art. 133 cod. pen.6.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.6.1.

Le questioni sulla responsabilità, sviluppate al primo e al secondomotivo, sono in larga parte inammissibili.Si deve, anzitutto, prendere atto che il ricorso, che denuncia la violazionedell’art. 416-bis cod. pen., sembra riferito ad altra vicenda processuale, sicchénon è infondata la conclusione secondo la quale si tratta di un ricorso privo dispecificità.Tanto premesso, quanto all’attività materialmente svolta dal ricorrente, ilricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, alle quali il ricorsopretende anche di attribuire un significato diverso da quello concordemente263715 - 01), è emerso che l’imputato operava, anche in collaborazione conAndemickael, per fare immigrare illegalmente uno straniero nel [OSCURATO:PERSONA].Per quello che riguarda il capo K), ferma l’inammissibilità delle questionisull’interpretazione delle captazioni e la palese infondatezza della denunciataviolazione dell’art. 416-bis cod. pen., è sufficiente rilevare che il reato diimmigrazione clandestina non richiede, come erroneamente pretende il ricorso,l’effettivo ingresso dello straniero clandestino, sicché la specifica valorizzazionedell’episodio di immigrazione, ben descritto nelle captazioni del dicembre 2018che il ricorso svaluta o cerca di ricostruire in modo parzialmente diverso, halogicamente condotto i giudici di merito a ritenere sussistente la responsabilitàper detto reato.In effetti, che lo straniero fosse privo di titolo legittimante l’ingresso èapparso logicamente dimostrato dagli accordi illeciti (compenso; titoli di viaggidocumenti falsi) e dalla circostanza che lo stesso intendeva raggiungere il RegnoUnito, emigrando illecitamente dall’Italia, transitando quindi, con documenti falsi,D’altra parte, come noto, il delitto in discorso punisce tutte le condottedirette a procurare illegalmente l’immigrazione, sicché non è richiesto il materialeingresso dello straniero sul territorio dello Stato (Sez.

U, n. 40982 del21/06/2018, P., Rv. 273937 - 01).È, del pari, incontrovertibile che l’imputato ha agito a scopo di lucro, comeemerge dalle captazioni nelle quali si fa espresso riferimento a somme, eccedentii costi di viaggio, destinate all’imputato per la gestione della «pratica delragazzo».6.2.

Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la specificamotivazione del giudice di merito sulle ragioni per le quali, applicate lecircostanze attenuanti generiche, la pena è stata determinata secondo lavalutazione discrezionale del giudice di merito che si è attenuto ai parametridell’art. 133 cod. pen.7.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.7.1.

Il primo motivo, relativamente alla questione di diritto che riguarda lafattispecie incriminatrice, è infondato per le ragioni illustrate al par. n. 2.Le restanti questioni sulla responsabilità sono, invece, inammissibili.Quanto all’attività materialmente svolta dal ricorrente, il ricorso non siconfronta con la motivazione del provvedimento impugnato.Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, alle quali il ricorsopretende anche di attribuire un significato diverso da quello concordemente263715 - 01), è emerso che l’imputato, nell’esercizio dell’attività dimovimentazione del denaro, poteva contare costantemente su almeno cinquecontatti, quali punti di riferimento nell’attività di “hawala”.Come la difesa non contesta specificamente, dalle conversazioni intercorsenei mesi da novembre 2017 a gennaio 2018 emergono continui movimenti didenaro con il metodo “hawala”, la robustezza dei legami tra i suddettiintermediari e la stabilità dei ruoli svolti nel sistema di trasferimento del denaro.L’imputato, del resto, riceveva, sulle proprie carte di debito \ credito di tipoprepagato e ricaricabile, rilevanti somme di denaro dall’estero, prive di causale eneppure giustificate dall’imputato, perciò logicamente ritenute pertinentiall’abusiva attività ex art. 131-ter T.U.B.È, infine, priva di rilievo la circostanza che non vi sia la prova dell’effettivotrasferimento delle somme al destinatario, posto che si tratta, come già sopraricordato, di un reato di pericolo che punisce l’attività di trasferimento di denaro,nel senso sopra specificato (par.

2.3. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).Proprio le caratteristiche del sistema “hawala” presuppongono che non siaconservata traccia dell’avvenuto trasferimento delle somme, sicché la questionenon è decisiva.Sono, poi, inammissibili, perché generiche e in fatto, le questionisull’assenza di profitto ─ affatto richiesto dalla fattispecie incriminatrice e,viceversa, conseguito dall’imputato ─ che non si confrontano con il contenutodelle captazioni e degli accertamenti svolti sulle carte di pagamento utilizzatedall’imputato per il trasferimento delle somme.7.2.

Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con laspecifica motivazione del giudice di merito sulle ragioni per le quali non è statoconcesso l’invocato beneficio della non menzione e il trattamento sanzionatorio èstato motivatamente stabilito, alla luce dei parametri legali, nella misuraindicata.La valutazione di merito, specificamente articolata, è contesta in modoassertivo e manifestamente infondato.8.

Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19823) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/19734) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/19525) [OSCURATO:PERSONA] Abas [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'Assise d'appello di Catania;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlessandro CIMMINO, che ha concluso chiedendo per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],l'annullamento con rinvio limitatamente al capo I) e il rigetto nel resto, nonché ilrigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DamerGrenet e [OSCURATO:PERSONA] Abas;Uditi i difensori:- avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle conclusioni delPG relativamente al capo I) e conclude chiedendo l'accoglimento di tutti i motividi ricorso;- avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Abas, che conclude, per sé e per gli avvocati chesostituisce, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Assise d’appello di Catania haconfermato la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise di Catania in data 5dicembre 2023 con la quale:- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Abassono stati riconosciuti colpevoli del reato, continuato e in concorso tra loro e conaltri, di abusiva prestazione di servizi di pagamento (artt. 81 cpv. e 110 cod.pen., 131-ter d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 “T.U.B.” e art. 5, comma 3, d.lgs.26 maggio 1997, n. 153, in relazione all’art. 15, comma 1, lett. c), legge 6febbraio 1996, n. 52, e all’art. 3 d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 – capo C);- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del reato, continuato e inconcorso con altri, di immigrazione clandestina, dietro compenso, di cinquestranieri (artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., e art. 12, commi 1 e 3-ter, lett. b), d.lgs.25 luglio 1988, n. 286 – Capo I);- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del reato, continuatoe in concorso con altri, di immigrazione clandestina, dietro compenso, dinumerosi stranieri (artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., e art. 12, commi 1 e 3-ter, lett.b), d.lgs. n. 286 del 1998 – Capo K).In particolare, riconosciute le circostanze attenuanti generiche a tutti gliimputati e unificati i reati, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Abassono stati condannati ciascuno alla pena di dieci mesi ed euro 2.500,00 di multa,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi direclusione ed euro 19.000,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato alla pena di un anno e quattro di reclusione ed euro 18.000,00 dimulta.Tutti gli imputati, ai quali è stata applicata la sospensione condizionale dellapena, sono stati altresì condannati al risarcimento del danno nei confronti dellaparte civile Ministero dell’Interno.1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stataaffermata la responsabilità degli imputati sulla base delle indagini di poliziagiudiziaria scaturite dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AttaWehabrebi [OSCURATO:PERSONA], il quale forniva elementi in ordine ai reati di immigrazioneclandestina e di abusivo esercizio di intermediazione finanziaria.Sulla scorta delle prime investigazioni venivano avviate le intercettazionitelefoniche su due gruppi di utenze strettamente collegati, il primo riferibile allerelativo ad attività realizzate all’estero.Dalle investigazioni (intercettazioni; servizi di osservazione; perquisizione esequestro) emergeva l’esistenza di un’organizzazione criminale composta dacittadini stranieri dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestinatramite contatti diretti con i trafficanti libici. Alcuni associati si avvalevano delcosiddetto metodo "hawala” mediante il quale trasferivano illegalmente denarodall’Italia all’estero e viceversa.Una volta giunti in Italia, i componenti dell’organizzazione gestivano lapermanenza dei migranti sul territorio nazionale o ne facilitavano l’emigrazioneverso altri Paesi europei dietro il pagamento di somme di denaro ai gestori deicentri di detenzione con il suddetto metodo “hawala”.Il primo ramo dell’organizzazione criminale, collocato nel nord-est, eracapeggiato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale si avvaleva di MELIAKE [OSCURATO:PERSONA] e dialtro sodale.La seconda cellula, che operava in Lombardia, era capeggiata da GhirmayMussie e composta, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Abas e GEHADDAMER [OSCURATO:PERSONA]; essa agiva presso due locali pubblici di Milano ove veniva gestitadirettamente l’organizzazione e la riscossione delle somme inviate con il sistema“hawala”.Venivano ricostruiti vari episodi di immigrazione clandestina, nei quali, tral’altro, avevano parte attiva [OSCURATO:PERSONA] Abas che, insieme a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ealtro imputato, gestiva i migranti diretti verso il nord Europa, movimentandodenaro verso il Sudan, l’Etiopia e la Libia per finanziare il viaggio in Italia deimigranti detenuti nelle varie località di confinamento estere.2. Ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MELAKETesfaalem, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Abas chechiedono l’annullamento della sentenza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppadue motivi di ricorso.3.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, anche processuale, inriferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., 125, 192 e 605 cod. proc. pen., 131-ter T.U.B., 5, comma 3, d. lgs. n. 153 del 1997, e il vizio della motivazione,anche per travisamento, con riguardo all’affermazione di responsabilità per ilcapo C).La sentenza di appello ricalca pedissequamente quella di primo grado senzafornire alcuna risposta alle specifiche deduzioni difensive, con particolareriguardo al meccanismo di trasferimento del denaro “hawala”, comecorrettamente descritto dal consulente della difesa; metodo che è perfettamentelecito e necessitato dall’assenza di canali bancari nei paesi africani ove le sommevenivano inviate, senza alcun corrispettivo per l’imputato.Le intercettazioni telefoniche, che sono state poste a base dellaresponsabilità, sono interpretate non correttamente.Del resto, i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto non necessariodimostrare l’effettivo trasferimento del denaro, mentre, in altri casi, hannoaffermato che esso era effettivo, richiamando la sentenza Sez. 2, n. 5241/2021che, contrariamente a quanto ritenuto dagli stessi giudici, supporta la tesidifensiva perché nel caso oggetto del presente giudizio non vi è mai stato loscambio di denaro, né il pagamento di commissioni.D’altra parte, i rapporti attribuiti all’imputato sono rimasti privi di riscontro,mentre le indagini finanziarie non hanno condotto ad alcun elemento probatorioa carico, fermo restando che la seconda attività lavorativa dell’imputato, relativaalla compravendita di oggetti dall’Italia all’Africa, è perfettamente lecita e imovimenti di denaro sono, come confermato dai testimoni, riferibili proprio a talee amici.3.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, anche processuale, inriferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., 125, 192 e 605 cod. proc. pen., 175cod. pen., 131-ter T.U.B., 5, comma 3, d. lgs. n. 153 del 1997, e il vizio dellamotivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla non menzione.I fatti non denotano una particolare pericolosità tale da giustificare ildiscostamento dalla pena base.I criteri previsti dall’articolo 133 cod. pen. imponevano la non menzione dellacondanna, a maggior ragione perché è stato applicato il beneficio dellasospensione condizionale della pena, sicché la mancata concessione dell’ulteriorebeneficio doveva essere specificamente motivata (Sez. 4, n. 32963/2021).4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa tremotivi di ricorso.4.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, anche processuale, inriferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., 125, 192 e 605 cod. proc. pen., 131-ter T.U.B., 5, comma 3, d. lgs. n. 153 del 1997, e il vizio della motivazione,anche per travisamento, con riguardo all’affermazione di responsabilità per ilcapo C).Il motivo riporta le medesime censure, sulla ricostruzione dei fatti e sullaprova, sviluppate per il ricorso nell’interesse di TEKLIVES, al quale soggiunge cheil ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente inquadrato poiché l’attività commercialedi TEKLIVES era lecita.4.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in relazione ai principidi offensività e materialità, e il vizio della motivazione con riguardo allaresponsabilità per il capo I).Le intercettazioni sono state valutate soltanto in parte e senza che il giudiced’appello abbia preso in esame i motivi di impugnazione, nonché omettendo divalutare la sentenza di assoluzione irrevocabile dell’originario coimputato. Talielementi avrebbero dovuto condurre il giudice di appello a ricostruire una diversarealtà fattuale: la domanda da porsi è se in presenza di un accordo fallito possaritenersi messo in pericolo il bene giuridico, così anticipando illegittimamente lasoglia di punibilità.L’imputato ha svolto le funzioni di mero intermediario a favore di un’amica,ha svolto un ruolo occasionale, non ha ricevuto alcun compenso, l’accordo non èstato raggiunto, i compiti relativi all’ottenimento dei documenti dovevano esseresvolti dal coimputato, poi assolto. Dunque, la condotta addebitata all’imputatonon si è mai realizzata ovvero si è arrestata a una fase precedente: si tratta diun semplice accordo per commettere il reato.Il giudice d’appello travisa i fatti con riguardo al presunto compenso ottenutodall’imputato, mentre di tale elemento non vi è prova.4.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, anche processuale, inriferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., 125, 192 e 605 cod. proc. pen., 175cod. pen., 131-ter T.U.B., 5, comma 3, d. lgs. n. 153 del 1997, e il vizio dellamotivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla non menzione,sviluppando censure analoghe a quelle del ricorso nell’interesse di TEKLIVES.5. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa tremotivi di ricorso.5.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agliarticoli 114-sexies e 114-novies d.lgs. n. 385 del 1993, e il vizio dellamotivazione sulla responsabilità del capo C).La sentenza di appello ricalca pedissequamente quella di primo grado senzafornire alcuna risposta alle specifiche deduzioni difensive che avevanosottolineato l’assenza di attività o prestazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] che silimitava a fornire assistenza, compiendo semmai operazioni di movimentazionedi valori, ma non di servizi di pagamento, in contrasto rispetto a quanto stabilitodalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 36034 del 2020).Mancano, in definitiva, un rapporto continuativo con l’intermediario,un’organizzazione stabile e un’attività connotata da imprenditorialità o almeno darudimentale organizzazione.5.2. Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alragionevole dubbio perché la Corte di secondo grado non ha risposto alle censurecontenute nell’atto di appello in merito alla interpretazione delle captazioni,senza confrontarsi con la deduzione difensiva secondo la quale, come affermatodalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 50995 del 2013), non è sufficiente ilcontenuto delle captazioni, ma è necessario ottenere un riscontro esterno allestesse. Il contenuto delle captazioni è, infatti, poco chiaro e non univoco.In ogni caso, gli indizi desumibili dalle captazioni non assurgono al livello digravità precisione e concordanza richiesto dalla legge anche perché la lingua(tigrino e amarico) nella quale si sono espressi i conversanti racchiude significatiche vanno al di là della traduzione letterale delle parole, mentre si è preferitauna trascrizione letterale.5.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio poiché è eccessivo e nontiene conto del comportamento dell’imputato e dello stato di indigenza nel qualesi trovava.6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppatre motivi di ricorso.6.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento «all’art.416-bis cod. pen.», e il vizio della motivazione sulla responsabilità del capo K).La sentenza di appello ricalca pedissequamente quella di primo grado senzafornire alcuna risposta alle specifiche deduzioni difensive che avevanosottolineato che il ricorrente non aveva la consapevolezza dei fatti contestati.Non risulta, oltre il ragionevole dubbio, che il ricorrente abbia procuratol’ingresso di un migrante in uno stato estero. Manca, infatti, la individuazione diuna concreta condotta addebitabile all’imputato, fermo restando che la presuntaospitalità offerta al migrante non integra la condotta incriminata.D’altra parte, non è stato identificato con certezza il migrante e neppure ilpaese di destinazione, così non potendosi affermare che si tratti di una condottaillegale.Non è emerso in alcun modo il fine di lucro.6.2. Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione con riguardo alragionevole dubbio perché la Corte di secondo grado non ha risposto alle censurecontenute nell’atto di appello in merito alla interpretazione delle captazioni,senza confrontarsi con la deduzione difensiva secondo la quale, come affermatodalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 50995 del 2013), non è sufficiente ilcontenuto delle captazioni, ma è necessario ottenere un riscontro esterno allestesse. Il contenuto delle captazioni è infatti poco chiaro e non univoco.In ogni caso, gli indizi desumibili dalle captazioni non assurgono al livello digravità precisione e concordanza richiesto dalla legge anche perché la lingua(tigrino e amarico) nella quale si sono espressi i conversanti racchiude significatiche vanno al di là della traduzione letterale delle parole, mentre si è preferitauna trascrizione letterale.6.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio poiché è eccessivo e nontiene conto del comportamento dell’imputato e dello stato di indigenza nel qualesi trovava.7. [OSCURATO:PERSONA] Abas, con il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa due motividi ricorso.7.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, anche processuale, inriferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., 125, 192 e 605 cod. proc. pen., 131-ter T.U.B., 5, comma 3, d. lgs. n. 153 del 1997, e il vizio della motivazione,anche per travisamento, con riguardo all’affermazione di responsabilità per ilcapo C).La sentenza di appello ricalca pedissequamente quella di primo grado senzafornire alcuna risposta alle specifiche deduzioni difensive, con particolareriguardo al meccanismo di trasferimento del denaro “hawala”, comecorrettamente descritto dal consulente della difesa, che è perfettamente lecito enecessitato dall’assenza di canali bancari nei paesi africani ove le sommevenivano inviate, senza alcun corrispettivo per l’imputato.Le intercettazioni telefoniche, che sono state poste a base dellaresponsabilità, sono interpretate non correttamente.Del resto, i giudici di merito hanno, per un verso, ritenuto non necessariodimostrare l’effettivo trasferimento del denaro, mentre, in altri casi, hannoaffermato che esso era effettivo, richiamando la sentenza Sez. 2, n. 5241/2021che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, supporta la tesidifensiva perché nel caso oggetto del presente giudizio non vi è mai stato loscambio di denaro, né il pagamento di commissioni.D’altra parte, i rapporti attribuiti all’imputato sono rimasti privi di riscontro,mentre le indagini finanziarie non hanno condotto ad alcun elemento probatorio.Risultano, in particolare, travisate le conversazioni n. 1058, n. 1374 e n. 886bisogna dalle quali emerge chiaramente che il ricorrente è debitore di Aklilu,come emerge pure dalla captazione n. 1399.7.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, anche processuale, inriferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., 125, 192 e 605 cod. proc. pen., 175cod. pen., 131-ter T.U.B., 5, comma 3, d. lgs. n. 153 del 1997, e il vizio dellamotivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla non menzione,sviluppando censure analoghe a quelle del ricorso nell’interesse di TEKLIVES.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, tutti caratterizzati da numerose censure non consentite, sono nelcomplesso infondati.2. È utile premettere una breve descrizione del sistema di trasferimento didenaro denominato “hawala” che, contenuta nella sentenza impugnata, non ècontraddetta dai ricorsi.Il sistema di trasferimento di denaro di nome “hawala”, basato sulbrokeraggio (intermediazione) informale e su relazioni non sancite da contrattiformali, prevede che il soggetto che intende trasferire una somma di denaro adaltro soggetto, di norma [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], contatta un brokerintermediario (c.d. “hawaladar”) e gli versa la somma da inviare; l’intermediariolocale contatta quindi un suo omologo nel paese ricevente, dandogli ordine dipagare al soggetto destinatario la somma indicata, trattenendo unacommissione.La somma versata al destinatario verrà ripagata dal primo al secondointermediario in un secondo momento, con tempi e mezzi variabili, secondo lecircostanze.I due “hawaladar” sono necessariamente uniti in qualche forma di relazionee, più in generale, inseriti in una rete di mediatori, e, non essendo scambiati tragli stessi strumenti cambiari, le transazioni sono basate unicamente sulla fiducia.In aggiunta alle commissioni, i profitti dei mediatori si imperniano altresìsulla circostanza che gli stessi bypassano i tassi ufficiali di cambio:generalmente, i fondi entrano nel sistema di trasferimento “hawala” con la valutadel paese di origine e lo lasciano nella valuta del paese del destinatario; sicché,possono essere effettuati a tassi diversi dal cambio ufficiale.Anche in quest’ultima caratteristica tipica del metodo “hawala” risiede laremunerazione degli intermediari, i quali lucrano sui tassi di cambio che essistessi stabiliscono in assoluta autonomia e al di fuori di qualunque controllo esenza riferimento ai listini ufficiali.Dunque, le principali caratteristiche di “hawala” sono: la assoluta informalitàe non tracciabilità dell’operazione; la prospettata riduzione dei costi chesarebbero connessi all’impiego di circuiti legali di intermediazione finanziaria(realizzata da istituti di credito autorizzati); l’aggiramento dei tassi di cambioufficiali.2.1. Come hanno specificamente segnalato da tempo il Fondo monetariointernazionale e la [OSCURATO:PERSONA] (Report on [OSCURATO:PERSONA] typologies2002-2003), le ragioni della diffusione su larga scala dei sistemi informali èdovuta a una molteplicità di ragioni, fra le quali vanno annoverate: la rapidità dimovimentazione delle somme; i costi del servizio che sono inferiori a quellipraticati dagli intermediari istituzionali; la semplicità di funzionamento el’accessibilità anche in mancanza di un rapporto continuativo con l’intermediario;la possibilità di raggiungere aree geografiche remote, nelle quali le banchetradizionali non operano, ovvero dove sono presenti conflitti armati o situazionidi instabilità politica; soprattutto i sistemi informali assicurano il totaleanonimato delle transazioni, garantito dalla mancanza di obblighi identificazionedella clientela e di registrazione delle relative operazioni.Poiché i trasferimenti di fondi effettuati tramite il descritto canale sono, perle ragioni anzidette, del tutto informali, essi si prestano a una facile elusionedelle normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari e statisticamente sonosempre più utilizzati per scopi criminali, in particolare per il riciclaggio di denaroe il finanziamento di attività criminali.Dunque, conclude il Report, anche se inizialmente “hawala” può svilupparsicome rete effettivamente destinata a soddisfare le esigenze di rimessa personalidei migranti, tale canale, costituendo un solido e costante corridoio ditrasferimento di risorse economiche, si presta a essere infiltrato o acquisito dalleorganizzazioni criminali per essere dalle stesse gestito e utilizzato qualestrumento di mobilizzazione finanziaria.2.2. Secondo l’esperienza giudiziaria, l’esercizio abusivo dell’attività diintermediazione finanziaria si inserisce in dinamiche economiche o programmicriminosi con funzioni di reato strumentale o, più spesso, di modalità operativadel riciclaggio, dell’usura e di altre condotte illecite.Proprio per questa ragione, la repressione dell’esercizio abusivo dell’attivitàdi intermediazione risale al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, portante“Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatorenelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo diriciclaggio”, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e siinserisce nel solco di altre leggi promulgate nello stesso periodo storicofinalizzate al contrasto del fenomeno della criminalità organizzata.Tuttavia, il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, portante “Attuazione delladirettiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchémodifiche del titolo VI del testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993) in meritoalla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivitàfinanziaria e dei mediatori creditizi”, ha significativamente modificato lafattispecie di reato dell’art. 132 T.U.B., con l’abrogazione dell’ipotesicontravvenzionale prevista dall’originario secondo comma. L’aspetto più salientedella novella è la limitazione della riserva alle sole attività di concessione difinanziamenti: l’art. 106, comma 1, T.U.B. è stato modificato riservando agliintermediari finanziari iscritti nell’apposito albo la sola “concessione difinanziamenti sotto qualsiasi forma”; a differenza del precedente testo dell’art.106 T.U.B. che prevedeva, tra le attività soggette a riserva ed esercitabilisoltanto da intermediari iscritti negli appositi elenchi, anche la prestazione deiservizi di pagamento, l’intermediazione in cambi e l’attività di assunzione dipartecipazioni.Quella che potrebbe apparire una parziale abrogazione con precipuoriferimento all’abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento, tuttavia,non è tale perché il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, portante “Attuazione delladirettiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE,e che abroga la direttiva 97/5/CE”, in vigore dall’1 marzo 2010 e, quindi, daprima della riferita riscrittura degli artt. 132 e 106 T.U.B., ha introdotto l’art.131-ter in seno al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia(T.U.B.), fornendo una propria autonoma disciplina all’esercizio di attività diprestazione dei servizi di pagamento (servizi la cui nozione è delineata dall’art. 1,comma 2, lett. h-septies.1) T.U.B., come si preciserà infra) espletata in assenzadella prescritta autorizzazione e sanzionandolo con la stessa penaoriginariamente prevista per l’art. 132 T.U.B.: vi è dunque continuità normativadell’incriminazione in questione.2.2.1. Va anche evidenziato che le singole fattispecie incriminatrici, poste apresidio degli interessi tutelati dal diritto dell’economia, hanno di mira il correttofunzionamento del mercato complessivamente considerato; esse si scompongonoin una pluralità di beni giuridici essenzialmente riconducibili agli artt. 41 e 47Cost. e si articolano su diversi piani e approcci sanzionatori.La norma penale, in questo campo, è chiamata a presidiare nei suoi momentisalienti le “regole del gioco”, a tutela dei molteplici interessi, individuali esuperindividuali, che un esercizio spregiudicato delle attività finanziarie rischia dicompromettere.In tale prospettiva, si è avvertita l’esigenza di costruire una rete diprotezione anticipata rispetto al verificarsi degli eventi di danno: l’anticipazionedella tutela penale alla soglia del pericolo risulta, del resto, giustificata inconsiderazione dell’importanza degli interessi coinvolti.Tale paradigma di anticipazione trova spazio, tra l’altro, nella disciplina delleprestazioni di servizi di pagamento, ove la rete di protezione apprestatadall’ordinamento si invera, prima che attraverso la sanzione penale, per mezzodel controllo amministrativo, quale è l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] d’Italiaall’espletamento delle attività riservate.Sono, dunque, l’aggiramento di tale controllo amministrativo e il difetto dellaconseguente autorizzazione a determinare il carattere abusivo della prestazionedi servizi di pagamento, integrante la situazione di pericolo tutelata penalmentePer l’effetto, l’oggetto della tutela da parte della fattispecie incriminatrice vaindividuato in relazione alla funzione di vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia sull’eserciziodei servizi di pagamento e avendo riguardo agli interessi e alle finalità perseguiti,quali il regolare funzionamento, l’efficienza e l’affidabilità del sistema deipagamenti (art. 146, comma 1, T.U.B.).La tecnica di individuazione dell’oggetto di tutela adoperata nelladisposizione in discorso è, d’altra parte, comune agli altri reati di abusivoesercizio di attività riservate, i quali rinvengono il proprio fulcro nell’assenzadell’autorizzazione prescritta dalla legge.2.3. Poiché il vigente art. 131-ter T.U.B. è posto a presidio dell’esercizioriservato dell’attività di prestazione di servizi di pagamento, è necessariosoffermarsi sulla definizione di servizi di pagamento appunto come “attività”.È condivisa in dottrina l’opinione secondo la quale il riferimento a una“attività” suppone la reiterazione abituale di atti in funzione del suo esercizio equindi implica una certa continuità e ampiezza della condotta e un minimo diorganizzazione per esercitarla.La più recente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che «integra ilreato di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento di cui all’art. 131-ter d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) l’intermediazione "hawala",consistente nella sistematica offerta a un numero indeterminato di clienti, inmaniera stabile e organizzata attraverso una rete di mediatori internazionali, delservizio di raccolta, cambio e trasferimento all’estero di valuta, mediantetransazioni fiduciarie non tracciabili e non soggette ai tassi ufficiali di cambio, inquanto attività di mediazione finanziaria onerosa per la rimessa di denaroeffettuata da soggetti non autorizzati in violazione dell’art. 114-sexies delT.U.B.» (Sez. 5, n. 36034 del 20/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280035 – 01).La puntualizzazione di Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020 - dep. 2021, ElShazly, Rv. 280645 – 01, secondo la quale, «ai fini dell’integrazione del delitto dicui all’art. 131-ter del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario)non è necessario che l’agente presti il servizio di pagamento in modocontinuativo, organizzato e professionale», va letta alla luce del rilievo, cheemerge dalla motivazione della decisione, secondo il quale l’attività in quel caso«non fu praticata dal ricorrente occasionalmente, non rilevando in proposito ilfatto, evidenziato dalla difesa, che a […] siano state ascritte solo tre operazioninel presente processo e che sarebbero difettate continuità e organizzazione nellosvolgimento dell'attività».2.4. Questi dati consentono di concludere nel senso che si è affermatal’interpretazione che postula il compimento di un’attività, la quale richiede losvolgimento di un insieme di atti con l’ausilio di un’organizzazione di mezzi,senza tuttavia che essa debba assumere una connotazione specificatamenteimprenditoriale.Tale sviluppo ermeneutico è conforme alla previsione normativa, letta nelcontesto entro la quale si colloca.Infatti, oggetto della riserva di autorizzazione amministrativa è l’attività diprestazione di servizi di pagamento ove esercitata nei confronti del pubblico, cioètale da rivolgersi a un numero potenzialmente, anche se non necessariamente,vasto e non predeterminabile di persone, avendo capacità di essere diffusa epresente nel mercato.Sotto questo ultimo profilo, è importante segnalare che la destinazione alpubblico non va interpretata in senso quantitativo, ma in senso qualitativo:l’attività, cioè, deve essere rivolta a un numero (potenzialmente) illimitato disoggetti, ben potendosi comunque qualificare come “pubblico” quello costituitoda una limitata cerchia di individui operanti in un ambito determinato.Ne consegue che un servizio di pagamento è configurabile là dove si riscontriuna serie coordinata di operazioni di pagamento tecnicamente intese.2.5. Ai fini della definizione della fattispecie penale della prestazione abusivaè necessario prendere in considerazione, altresì, quali siano i servizi dipagamento oggetto di riserva.Essi erano indicati con apposita elencazione all’art. 1, lett. b), d.lgs. n.11/2010, oggi riprodotta, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. n. 218/2017,dall’art. 1, comma 2, lett. h-septies.1, T.U.B., così raccogliendo all’interno delmedesimo corpo normativo anche tale definizione.Tra questi servizi merita speciale attenzione la “rimessa di denaro”, attività aparticolare rischio di abusivo esercizio, che è definita dall’art. 4, n. 13,Direttiva2007/64/CE e dall’art. 4, n. 22, Direttiva 2015/2366/UE, come «servizio dipagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano statiaperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente alloscopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altroprestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o incui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili aquest’ultimo».La ragione dell’attenzione speciale verso tale servizio di pagamento, che sirinviene anche nell’art. 5 d.lgs. n. 90/2017 (attuativo della Direttiva 2015/849/UE, cd. IV Direttiva antiriciclaggio), è essenzialmente riconducibile alla sua realtàsostanziale.Il servizio di rimessa di pagamento è, fra i servizi di pagamento, il più“semplice” da apprestare: il suo svolgimento è basato sul versamento di denarocontante dal pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento e, per converso,dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al beneficiario medesimo.A tal fine è sufficiente una organizzazione agile, fondata anche sul rapportodi corrispondenza fra due intermediari, che consenta il trasferimento dell’ordinedi pagamento dall’intermediario del pagatore a quello del beneficiario: come diconsueto (e da secoli) avviene grazie all’estrema standardizzazione dei pezzimonetari e alla loro conseguente fungibilità, si trasferisce l’“informazione” sullarimessa da effettuare, non il denaro nella sua materialità.2.6. Alla luce dell’evoluzione normativa ricostruita e delle menzionatecoordinate ermeneutiche, deve concludersi che per la rilevanza penale dellacondotta contestata agli intermediari “hawala” – consistita nell’avere offerto alpubblico e a un numero indeterminato di soggetti il servizio di raccolta di denaroe di cambio di valuta, nonché la gestione del successivo trasferimento all’estero,con particolare riferimento alla trasmissione e all’esecuzione di ordini dipagamento.Ebbene, se questa è l’oggettività giuridica della disciplina in esame, non puòdubitarsi che essa attragga nel proprio fuoco il sistema di pagamentodenominato “hawala”.Il fenomeno “hawala” e, più in generale, quello dei sistemi di pagamento“informali” ha rilevanza e proporzioni globali. Il significato attribuito a “hawala” èessenzialmente (oltre che letteralmente) quello di “trasferimento”, significativitàforte che emerge dallo stesso fenomeno giuridico cui il termine corrisponde.Trattasi, invero, di parola polisensa, indicante, sia la circolazione dellaposizione di debito, sia la circolazione di quella di credito, sia il sistema dipagamenti nel suo complesso; pluralità di significati che risponde alla diversarealtà dei rapporti che lo compongono: da un lato le relazioni fra utenti edintermediari, dall’altro lato il rapporto fra gli stessi intermediari incaricati ditrasferire il denaro dal pagatore al beneficiario.L’informalità di tale sistema di pagamento si accompagna all’idea della suacapacità di funzionamento solo – o principalmente – grazie alle relazionipersonali esistenti all’interno della relativa “rete” e alla conseguente fiduciapersonale.Tale struttura è imperniata su vincoli familiari, para-familiari o tribali cheinnescano meccanismi di solidarietà per ciò solo capaci di tenere insieme la retedi intermediari degli “hawaladar”, garantendo la fiducia e la fidelizzazione degliutenti.È, tuttavia, fuorviante assumere che la fiducia sia originata solo edesclusivamente dall’affidabilità delle persone e non anche dall’effettività delleregole che si traduce in efficienza del sistema “hawala”: l’affidabilità degliintermediari “hawaladar” è sì essenziale e fondamentale, ma è parte delcomplessivo sistema connotato dall’effettività delle regole consuetudinarie edall’efficienza delle procedure.È l’assoluta condivisione di tali regole che permette il saldo funzionamentodel fenomeno “hawala”: da essa deriva l’interconnessione di ciascuna delle reti di“hawaladar” con le altre, le quali sono dunque tra loro interoperabili, similmentea quanto avviene per i prestatori istituzionali di servizi di pagamento(generalmente, istituti di credito e altri intermediari finanziari).D’altra parte, ai fini dell’applicazione delle norme che vengono in rilievo nelpresente procedimento, conta la realtà oggettiva del sistema, per come sopradescritta, e la sua efficienza operativa, che trova nel principio di affidamento ilsuo fondamento effettuale.2.7. Tuttavia, poiché trattasi di sistema visceralmente imperniato suirapporti fiduciari, il rischio è che la fiducia riposta nella rete “hawala” da partedegli utenti si combini con il “bene fiducia” che la criminalità è in grado di fornire.Ciò che, di fatti, è accaduto nel caso di specie, là dove l’organizzazionecriminale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina haasservito il canale di pagamento fiduciario ai propri scopi e, segnatamente, alfinanziamento della propria struttura associativa e alla ridistribuzione degliincassi e dei profitti.Deve concludersi che la condotta è stata correttamente sussunta nell’art.131-ter T.U.B., in quanto costituente una prestazione di servizi di pagamentoabusiva, sub specie di rimessa di denaro, attuata da soggetti non autorizzati neiconfronti di una platea indefinita di destinatari.È, infatti, emerso che il soggetto che funge da intermediario “hawalader”deve essere necessariamente inserito, al di là della specifica operazione ditrasferimento che sta effettuando, in una rete che collega stabilmente analoghiintermediari in altre parti del mondo; il funzionamento del sistema di pagamentosi poggia proprio ed esclusivamente sulla riconosciuta appartenenza deglioperatori alla rete informale di pagamento, ciò che testimonia la nonoccasionalità dell’attività esercitata dal singolo “hawalader”.Così descritte le principali caratteristiche del sistema, è utile sottolineareche, ferma la intrinseca profittabilità del metodo “hawala”, sia sotto l’angolovisuale della commissione di intermediazione percepita, sia per quanto riguarda iltasso di cambio applicato dagli intermediari, a tenore della previsione normativanon è necessario che, dalla attività vietata, derivi un profitto (sotto forma di unaremunerazione), anche se esso, come già rappresentato, è una conseguenzadell’intermediazione nei sistemi di pagamento rivolta al “pubblico”.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.3.1. Il primo motivo, relativamente alla questione di diritto che riguarda lafattispecie incriminatrice, è infondato per le ragioni illustrate al par. n. 2.Le restanti questioni sulla responsabilità sono, invece, inammissibili.Quanto all’attività materialmente svolta dal ricorrente, il ricorso non siconfronta con la motivazione del provvedimento impugnato.Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, alle quali il ricorsopretende anche di attribuire un significato diverso da quello concordemente263715 - 01), è emerso che l’imputato, nell’esercizio dell’attività dimovimentazione del denaro, poteva contare costantemente su almeno cinquecontatti, quali punti di riferimento nell’attività di “hawala”.Come la difesa non contesta specificamente, dalle conversazioni intercorsenei mesi da giugno a settembre del 2017 emergono continui movimenti didenaro con il metodo “hawala”, la robustezza dei legami tra i suddettiintermediari e la stabilità dei ruoli svolti nel sistema di trasferimento del denaro.È, infine, priva di rilievo la circostanza che non vi sia la prova dell’effettivotrasferimento delle somme al destinatario, posto che si tratta, come già sopraricordato, di un reato di pericolo che punisce l’attività di trasferimento di denaro,inteso come trasferimento di un potere di acquisto correlato all’equivalente cheverrà riconosciuto al beneficiario.Del resto, proprio le caratteristiche del sistema “hawala” presuppongono chenon sia conservata traccia dell’avvenuto trasferimento delle somme, sicché laquestione non è decisiva.Sono, poi, inammissibili, perché generiche e in fatto, le questionisull’assenza di profitto ─ affatto richiesto dalla fattispecie incriminatrice e,viceversa, conseguito dall’imputato (come dallo stesso ammesso) ─ che non siconfrontano con le dichiarazioni dell’imputato, e sulla presunta pertinenza delletransazioni a una lecita attività commerciale dell’imputato, che le investigazionihanno qualificato come episodica e marginale, soprattutto con riguardo allespecifiche transazioni “hawala” che riguardano rimesse all’estero per causalidiverse da quelle dedotte dall’imputato.3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con laspecifica motivazione del giudice di merito sulle ragioni per le quali non è statoconcesso l’invocato beneficio della non menzione e il trattamento sanzionatorio èstato motivatamente stabilito, alla luce dei parametri legali, nella misuraindicata.La valutazione di merito, specificamente articolata, è contesta in modoassertivo e manifestamente infondato.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.4.1. Il primo motivo, relativamente alla questione di diritto che riguarda lafattispecie incriminatrice, è infondato per le ragioni illustrate al par. n. 2.Le restanti questioni sulla responsabilità, sviluppate al primo e al secondomotivo, sono, invece, inammissibili.Quanto all’attività materialmente svolta dal ricorrente, il ricorso non siconfronta con la motivazione del provvedimento impugnato.Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, alle quali il ricorsopretende anche di attribuire un significato diverso da quello concordemente263715 - 01), è emerso che l’imputato, nell’esercizio dell’attività dimovimentazione del denaro, operava in costante collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] ericeveva, sulle proprie carte di debito \ credito di tipo prepagato e ricaricabile,rilevanti somme di denaro dall’estero, prive di causale e, del resto, neppuregiustificate dall’imputato, perciò logicamente ritenute pertinenti all’abusivaIl ricorso è, d’altra parte, privo di capacità critica là dove non si confrontacon la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato che dalcompendio probatorio risulta, sia lo svolgimento di una attività di caratteresistematico, sia la sussistenza di una fitta rete di contatti che consentivano aMELAKE, insieme a [OSCURATO:PERSONA], di rivolgersi a una molteplicità di soggetti, reperitinell’attività di ricerca di potenziali clienti per i quali fungere da intermediari(conversazioni del 24 luglio 2017 relative all’invio di denaro in Sudan eall’introduzione in Italia di una straniera, anche mediante un finto matrimonio;messaggi tra l’8 e l’11 agosto 2017 relativi al trasferimento di una somma didenaro in Sudan; conversazioni dal 19 agosto al 5settembre 2017 relative altrasferimento e consegna di somme di denaro in Sudan, Etiopia ed Eritrea).Anche per quello che riguarda il capo I), ferma l’inammissibilità dellequestioni sull’interpretazione delle captazioni, è sufficiente rilevare che il reato diimmigrazione clandestina non richiede, come erroneamente pretende il ricorso,l’effettivo ingresso nell’UE dello straniero clandestino, sicché la specificavalorizzazione dell’episodio di immigrazione, ben descritto nella captazione del24 dicembre 2017 che il ricorso svaluta o cerca di ricostruire in modoparzialmente diverso, ha logicamente condotto i giudici di merito a riteneresussistente la responsabilità anche per detto reato.In effetti, che la straniera fosse priva di titolo legittimante l’ingresso èapparso logicamente dimostrato dagli accordi illeciti (compenso; titoli di viaggidocumenti falsi) e dalla circostanza che la stessa intendeva raggiungere laSchengen.D’altra parte, come noto, il delitto in discorso punisce tutte le condottedirette a procurare illegalmente l’immigrazione, sicché non è richiesto il materialeingresso dello straniero sul territorio dello Stato (Sez. U, n. 40982 del21/06/2018, P., Rv. 273937 - 01).È, del pari, incontrovertibile che l’imputato ha agito a scopo di lucro, comeemerge dalle captazioni.4.2. Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la specificamotivazione del giudice di merito sulle ragioni che hanno condottoall’individuazione del trattamento sanzionatorio e per le quali non è statoconcesso l’invocato beneficio della non menzione.La valutazione di merito, specificamente articolata, è contesta in modoassertivo e manifestamente infondato.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.5.1. Il primo motivo, relativamente alla questione di diritto che riguarda lafattispecie incriminatrice, è infondato per le ragioni illustrate al par. n. 2.Le restanti questioni sulla responsabilità, sviluppate al primo e al secondomotivo, sono, invece, inammissibili.Quanto all’attività materialmente svolta dal ricorrente, il ricorso non siconfronta con la motivazione del provvedimento impugnato.Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, alle quali il ricorsopretende anche di attribuire un significato diverso da quello concordemente263715 - 01), è emerso che l’imputato, nell’esercizio dell’attività dimovimentazione del denaro, operava in costante collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] eIDRIS e riceveva e versava rilevanti somme di denaro da e verso l’estero.Il ricorso è, d’altra parte, privo di capacità critica là dove non si confrontacon la motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato che dalcompendio probatorio risulta, sia lo svolgimento di una attività di caratteresistematico, sia la sussistenza di una fitta rete di contatti che consentivano aTESFAGABR, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di rivolgersi a una molteplicità disoggetti, reperiti nell’attività di ricerca di potenziali clienti per i quali fungere daintermediari (conversazioni del 26 settembre 2018 relative all’invio di denaro e altasso di cambio applicato; conversazioni del 26 luglio 2018 relative altrasferimento di una somma di denaro in Sudan).Premesso che lo scopo solidaristico non rileva per escludere la sussistenzadel reato, il ricorso non si confronta con la motivazione dei giudici di merito cheha, piuttosto, evidenziato l’esistenza di una organizzata attività di trasferimentodi denaro a scopo di lucro.5.2. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con laspecifica motivazione del giudice di merito sulle ragioni per le quali, applicate lecircostanze attenuanti generiche, la pena è stata determinata secondo lavalutazione discrezionale del giudice di merito che si è attenuto ai parametridell’art. 133 cod. pen.6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.6.1. Le questioni sulla responsabilità, sviluppate al primo e al secondomotivo, sono in larga parte inammissibili.Si deve, anzitutto, prendere atto che il ricorso, che denuncia la violazionedell’art. 416-bis cod. pen., sembra riferito ad altra vicenda processuale, sicchénon è infondata la conclusione secondo la quale si tratta di un ricorso privo dispecificità.Tanto premesso, quanto all’attività materialmente svolta dal ricorrente, ilricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, alle quali il ricorsopretende anche di attribuire un significato diverso da quello concordemente263715 - 01), è emerso che l’imputato operava, anche in collaborazione conAndemickael, per fare immigrare illegalmente uno straniero nel [OSCURATO:PERSONA].Per quello che riguarda il capo K), ferma l’inammissibilità delle questionisull’interpretazione delle captazioni e la palese infondatezza della denunciataviolazione dell’art. 416-bis cod. pen., è sufficiente rilevare che il reato diimmigrazione clandestina non richiede, come erroneamente pretende il ricorso,l’effettivo ingresso dello straniero clandestino, sicché la specifica valorizzazionedell’episodio di immigrazione, ben descritto nelle captazioni del dicembre 2018che il ricorso svaluta o cerca di ricostruire in modo parzialmente diverso, halogicamente condotto i giudici di merito a ritenere sussistente la responsabilitàper detto reato.In effetti, che lo straniero fosse privo di titolo legittimante l’ingresso èapparso logicamente dimostrato dagli accordi illeciti (compenso; titoli di viaggidocumenti falsi) e dalla circostanza che lo stesso intendeva raggiungere il RegnoUnito, emigrando illecitamente dall’Italia, transitando quindi, con documenti falsi,D’altra parte, come noto, il delitto in discorso punisce tutte le condottedirette a procurare illegalmente l’immigrazione, sicché non è richiesto il materialeingresso dello straniero sul territorio dello Stato (Sez. U, n. 40982 del21/06/2018, P., Rv. 273937 - 01).È, del pari, incontrovertibile che l’imputato ha agito a scopo di lucro, comeemerge dalle captazioni nelle quali si fa espresso riferimento a somme, eccedentii costi di viaggio, destinate all’imputato per la gestione della «pratica delragazzo».6.2. Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la specificamotivazione del giudice di merito sulle ragioni per le quali, applicate lecircostanze attenuanti generiche, la pena è stata determinata secondo lavalutazione discrezionale del giudice di merito che si è attenuto ai parametridell’art. 133 cod. pen.7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.7.1. Il primo motivo, relativamente alla questione di diritto che riguarda lafattispecie incriminatrice, è infondato per le ragioni illustrate al par. n. 2.Le restanti questioni sulla responsabilità sono, invece, inammissibili.Quanto all’attività materialmente svolta dal ricorrente, il ricorso non siconfronta con la motivazione del provvedimento impugnato.Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, alle quali il ricorsopretende anche di attribuire un significato diverso da quello concordemente263715 - 01), è emerso che l’imputato, nell’esercizio dell’attività dimovimentazione del denaro, poteva contare costantemente su almeno cinquecontatti, quali punti di riferimento nell’attività di “hawala”.Come la difesa non contesta specificamente, dalle conversazioni intercorsenei mesi da novembre 2017 a gennaio 2018 emergono continui movimenti didenaro con il metodo “hawala”, la robustezza dei legami tra i suddettiintermediari e la stabilità dei ruoli svolti nel sistema di trasferimento del denaro.L’imputato, del resto, riceveva, sulle proprie carte di debito \ credito di tipoprepagato e ricaricabile, rilevanti somme di denaro dall’estero, prive di causale eneppure giustificate dall’imputato, perciò logicamente ritenute pertinentiall’abusiva attività ex art. 131-ter T.U.B.È, infine, priva di rilievo la circostanza che non vi sia la prova dell’effettivotrasferimento delle somme al destinatario, posto che si tratta, come già sopraricordato, di un reato di pericolo che punisce l’attività di trasferimento di denaro,nel senso sopra specificato (par. 2.3. del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).Proprio le caratteristiche del sistema “hawala” presuppongono che non siaconservata traccia dell’avvenuto trasferimento delle somme, sicché la questionenon è decisiva.Sono, poi, inammissibili, perché generiche e in fatto, le questionisull’assenza di profitto ─ affatto richiesto dalla fattispecie incriminatrice e,viceversa, conseguito dall’imputato ─ che non si confrontano con il contenutodelle captazioni e degli accertamenti svolti sulle carte di pagamento utilizzatedall’imputato per il trasferimento delle somme.7.2. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con laspecifica motivazione del giudice di merito sulle ragioni per le quali non è statoconcesso l’invocato beneficio della non menzione e il trattamento sanzionatorio èstato motivatamente stabilito, alla luce dei parametri legali, nella misuraindicata.La valutazione di merito, specificamente articolata, è contesta in modoassertivo e manifestamente infondato.8. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]