CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 37331/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 maggio 2022 che non aveva accolto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrente, in relazione al titolo cautelare ex artt. 110 e 416 bis cod. pen., concedendo esclusivamente all'imputato l'autorizzazione a svolgere attività di lavoro. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 273 e 299 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; non si era tenuto conto del ridimensionamento del quadro indiziario, già intervenuto in sede di istanza di riesame (che aveva riqualificato l'originaria contestazione cautelare di partecipazione ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, nella meno grave ipotesi del concorso esterno al medesimo sodalizio) e confermato anche in relazione ad altro titolo cautelare, originariamente contestato nel medesimo procedimento per il delitto di tentata estorsione aggravata per l'agevolazione di un'associazione mafiosa, per il quale all'esito del giudizio di merito era stata esclusa la contestazione della circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.; era contraddittoria la motivazione che, pur in presenza di quest'ultimo dato, aveva riaffermato "la rilevanza eziologica del contributo assicurato dal ricorrente al sodalizio" attraverso quella condotta estorsiva; era del tutto mancante la motivazione del Tribunale del dato di novità rappresentato dal provvedimento con cui la Corte d'assise, nel separato procedimento per il delitto di tentata estorsione, aveva revocato la misura cautelare, non potendo farsi leva sull'asserita autonomia dei titoli cautelari, che trovavano fondamento nell'identica base indiziaria. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.310 cod. proc. pen., e vizio della motivazione (manifestamente illogica) nella parte in cui la decisione aveva affermato che non era a disposizione del Collegio il materiale per valutare gli esiti dell'istruttoria dibattimentale e la limitatissima portata dimostrativa delle prove raccolte nel giudizio (atti tutti trasmessi al giudice dell'appello cautelare) e che quel materiale, in quanto ancora soggetto alla valutazione del giudice del merito, non aveva rilievo nella valutazione del quadro cautelare. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.273 e 299 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione (per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità): il Tribunale del riesame aveva ravvisato il fondamento delle esigenze cautelari nella necessità di inibire la prosecuzione del rapporto che legava il ricorrente al sodalizio, rispetto al quale sia il periodo di tempo di esecuzione della misura (quasi quattro anni) sia la tipologia della misura applicata (arresti domiciliari) senza alcuna violazione delle relative prescrizioni non potevano costituire - come affermato dal giudice dell'appello cautelare - elementi neutri, considerando altresì il provvedimento di revoca dell'identica misura adottato nel procedimento riguardante il giudizio relativo al titolo cautelare della tentata estorsione e la ripetuta autorizzazione concessa a spostarsi dal luogo di esecuzione della misura (non solo per svolgere l'attività di lavoro, ma anche per partecipare alle udienze del giudizio) senza alcuna accertata violazione. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.275 e 299 cod. proc. pen., nonché vizio della motivazione in punto di omessa valutazione dell'adeguatezza della misura applicata, in relazione al criterio, di derivazione costituzionale e convenzionale, del "minor sacrifico" da imporre all'imputato attesa l'idoneità dell'obbligo di dimora in un Comune distante dal territorio di operatività del sodalizio nell'impedire il mantenimento di legami con l'associazione mafiosa. 3. Con nota del 4 luglio 2023 veniva comunicata l'avvenuta sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla p.g. a far data dall' 8 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito indicati. 1.1. Il primo motivo è affetto da aspecificità, non essendo sorretto da alcuna precisa individuazione delle caratteristiche dell'imputazione nel senso prospettato (ossia, quello dell'esclusiva rilevanza - quale dato probatorio della condotta di concorso esterno nell'attività del sodalizio - degli elementi caratterizzanti il delitto di tentata estorsione, per il quale è stata esclusa la circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.). 1.2. Il secondo motivo è anch'esso carente in punto di specificità: a fronte delle affermazioni del Tribunale del riesame il ricorrente non è in grado di indicare elementi specifici che si pongono in contrasto con la valutazione della gravità indiziaria già formulata in sede di giudizio di riesame. 1.3. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'operata sostituzione della misura cautelare; in ogni caso, rispetto al ventilato venir meno di qualsivoglia esigenza cautelare, i motivi si riducono ad una differente valutazione degli elementi fattuali che il Tribunale del riesame, pur se in modo sintetico, ha operato con argomenti non manifestamente illogici (evidenziando il "notevole lasso di tempo nel quale lo Iannarelli ha manifestato una messa a disposizione nei confronti della summenzionata locale di 'ndrangheta": pag.3). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 3 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e