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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27687/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 24 febbraio 2022, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, emessa in data 23 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione all'individuazione del reato più grave, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e tende ad enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16 magg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 24 febbraio 2022, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, emessa in data 23 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione con i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione all'individuazione del reato più grave, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e tende ad enunciati di principio privi di reali effetti favorevoli per il ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 magg
Sentenza Cassazione n. 27687/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris