CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 04743/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6231/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 212 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Ministero dell'Interno - intimato - F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 6231/2021 Numero sezionale 4553/2021 Numero di raccolta generale 4743/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZE, depositato il 23/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Firenze, con provvedimento depositato il 23 luglio 2020, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione del 3.2.2020 emesso dal Prefetto di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto irrilevante la circostanza che la cittadina straniera avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero connazionale regolarmente soggiornante, atteso che, a norma dell’art. 30 comma 1° lett. b) d.lgs n. 286/1998, è concesso il permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino che sia regolarmente soggiornante da almeno un anno, requisito di cui l’odierna ricorrente era sprovvista. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandolo ad un unico articolato motivo. L’intimato non ha svolto difese . [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta la violazione degli artt. 2 29 Cost, 5 comma 5° e 13 comma 2 bis d.lgs. n. 286/1998, 8 CEDU e della direttiva europea 115/2008. Lamenta la ricorrente che il giudice di pace ha confermato il provvedimento espulsivo, rilevando la sola irregolarità del suo soggiorno sul territorio nazionale, senza alcuna indagine sulla effettività dei suoi legami familiari sul territorio italiano, in contrasto con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013. 2. Il motivo è inammissibile. Va osservato che emerge in modo inequivocabile dalla lettura della parte narrativa del ricorso per cassazione (pag. 3) che la ricorrente aveva chiesto di annullare il F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 6231/2021 Numero sezionale 4553/2021 Numero di raccolta generale 4743/2022 provvedimento di espulsione per violazione dell’art. 13 comma 7° d.lgsData pubblicazione 14/02/2022. n. 289/1997, per omessa traduzione del decreto nella sua lingua, per violazione degli artt. 3 della L. n. 241/1990 e 13 comma 3° d.ls n. 286/1998 per grave inadeguatezza della motivazione, e, infine, per la violazione dell’art. 30 comma 1° lett. b) d.lgs. n. 286/1998 per mancato riconoscimento del permesso di soggiorno nonostante il matrimonio con soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. Dunque, la ricorrente, non aveva nel giudizio di merito minimamente invocato, come ha fatto per la prima volta nel ricorso per cassazione, la violazione, da parte del Prefetto, dell’art. 13 comma 2 bis legge cit. - che impone, nell'adozione del provvedimento di espulsione, di tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine – né dell’art. 8 CEDU (e delle interpretazioni estensive di tali norme da parte della Corte Costituzionale), né, infine, della direttiva europea 115/2008. Ne consegue che il ricorso è inammissibile per palese novità delle censure, non sottoposte all’esame del giudice di merito. Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese. Non si applica l’art. 13 comma 1° quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Roma, così deciso il 9.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C