CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 17403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20999/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 19947/2019 depositata il17/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con ordinanza resa in data 13.5.2021 n . 4052 , la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri dottori meglio indicati in epigrafe avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la prescrizione del diritto esercitato dai ridetti ricorrenti ai fini della condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al risarcimento dei danni subiti in ragione della tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie concernenti il riconoscimento del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha rilevato l'inammissibilità dell'appello degli originari attori, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avendo il primo giudice correttamente accertato l'intervenutaprescrizione del relativo diritto, avuto riguardo alla decorrenza dellaprescrizione a far data dall'entrata in vigore dellaL. n. 370 del 1999, in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi da tempo. Avverso la sentenza del giudice di primo grado, i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189, Trattato istitutivo della CE,art. 10, Cost., art. 19, comma 1, Trattato sull'Unione Europea, 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea , delle direttive CEE n. 82/76, n. 75/363, n. 93/16, 1, Protocollo n. 1 CEDU, degli artt. 1, 10,11,12 preleggi, artt. 2934, 2935, 2938 c.c. , D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6,L. n. 370 del 1999, art. 11 poiché la Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare l'intervenutaprescrizione facendola decorrere da un momento antecedente alla compiuta percepibilità e riconoscibilità dell'evento dannoso da parte del danneggiato, stante il protrarsi dell'incertezza normativa e giurisprudenziale, dovendo diversamente sollevarsi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sull'effettività del rimedio giurisdizionale in tal modo perimetrato quando la natura giuridica della situazione tutelata non è ancora definita al pari del soggetto passivamente legittimato e della giurisdizione interna sussistente. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1. Questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto risarcitorio da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE -poi riprese nel testo unico comunitario di cui alladirettiva n. 16 del 1993 CE e ricollocate nella direttiva del 2005, n. 36, aventi ad oggetto, in particolare, la spettanza del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, con acquis recepito in Italia solo con ilD.Lgs. n. 257 del 1991 - si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso medesimo, nel terminedecennale decorrente dalla data di entrata in vigore ( 27 ottobre 1999) della L. n. 370del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse sul punto dal giudice amministrativo (cfr.,Cass. 17/05/2011, nn. 10813,10814, 10815 e 10816 , Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014,n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199 , Cass., 31/05/2018, n. 13758,Cass., 19/06/2019, n. 16452, e succ. conf. tra cui, da ultimo,Cass., Sez. U., 31/05/2022, n. 17619, pag. 26). Ladescritta condotta statale ha definitivamente palesato l'adempimento soggettivamente parziale dello Stato per imedici specializzand i che hanno iniziato i corsi anteriormente all'anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall'opzione esercitata, rispetto all'astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale. Quanto al sollecitato rinvio pregiudiziale, va ulteriormente ribadito che è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea della questione se il termine diprescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall'entrata in vigore dellaL. n. 370 del 1999, ma, in particolare, dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato e il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda: infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Cass., 13/12/2021, n. 39421). Del resto, l'impossibilità di far valere il diritto - alla quale l' art.2935 c.c.attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza dellaprescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le eventuali incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass., 28/04/2022, n. 13343: nella specie questa Corte ha quindi recisamente escluso che, ai fini della decorrenza del terminedecennale di prescrizione dell'zione di risarcimento del danno derivante da tardiva e incompleta attuazione delle direttive in parola, assumano rilievo le incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittimato, alla natura della responsabilità dello Stato e al giudice interno munito di giurisdizione). Rispetto a questa impostazione è coerente la precisazione diCass., Sez. U., n. 17619 del 2022per cui anche la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'annullamento del D.M. 14 febbraio 2000, è stata atto idoneo a interrompere laprescrizione - con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo - del ter mine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento per il tardivo recepimento delledirettive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982 , poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere - interesse legittimo e diritto soggettivo - la prima azione risultastrumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare, complessivamente, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione della tutela giurisdizionale. Le spese di lite seguono la soccombenza, con disposizione in solido poiché la condanna di più parti soccombenti al pagamento solidale delle spese può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (cfr., ad esempio,Cass., 19/01/2022, n. 1650,Cass., 02/04/2019, n. 9063). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in € 7000,00 oltre a eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza