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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 10309/2023

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15971/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.3137, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del controricorso. -controricorrente- avverso l'ORDINANZA di TRIBUNALE di ROMA n. 37748/2016 depositata il 21/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] SRL, nominata custode giudiziario di 136 colli contenti materiale contraffatto, avverso il decreto di liquidazione emesso in suo favore in data 15/5/2015, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 54866/11; segnatamente la società aveva lamentato che, nella determinazione della misura dell'indennità dovuta, non era stata applicata la disciplina dettata dall'art.12 del d.P.R. n. 571/1982 e dall'art.276 del d.P.R. n.115/2002, sul presupposto della esistenza di un "protocollo a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma" che stabiliva altri parametri per la determinazione dell'indennità di custodia dei reperti diversi dal veicoli e dai natanti.

Il Tribunale, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza, ha affermato che: il Protocollo posto a fondamento della liquidazione era privo di valore normativo; era necessario tenere conto degli usi locali, senza possibilità di fare applicazione dell'art.276 del d.P.R. n. 115/2002; era possibile applicare in via analogica la disciplina dettata per casi analoghi, individuata nelle Tariffe predisposte dall'Agenzia del Demanio in quanto usualmente utilizzate dalla Prefettura di Roma per la liquidazione di compensi ai custodi di beni mobili oggetto di sequestro amministrativo.

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; la società custode ha replicato con controricorso seguito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.15 del d.lgs. n. 150/2011, deducendo l'erroneità del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata in primo grado.La censura mira a contrastare l'affermazione del Tribunale secondo la quale l'invio alla custode di e-mail in data 22/10/2015 da parte dell'Ufficio liquidazioni, con la quale erano stati richiamati gli estremi della fattura emessa in data 13/10/2015 dalla stessa società per la custodia effettuata tra il 14/11/2011 ed il 7/11/2014 e con la quale era stato comunicato l'ordinativo di pagamento per l'importo netto da pagare al beneficiario, non poteva essere ritenuta equipollente alla comunicazione o notificazione del decreto di liquidazione, richiesta per la decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni previsto per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 150/2011 (Corte Cost. n. 106/2016), per non avere avuto la custode conoscenza delle ragioni in forza delle quali si era addivenuti alla determinazione della somma riconosciuta con il decreto di liquidazione.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

In tema di spese di giustizia, il dies a quo del termine per l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo ratione temporis applicabile, decorre dalla comunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 e seguenti cod. proc. civ. o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza dello stesso ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione (Cass. 16717/2013).

La tesi svolta dal ricorrente Ministero, circa la equipollenza della e- mail e della sua idoneità a consentire l'integrale conoscenza del decreto di liquidazione, rimane un mero assunto a fronte del fatto che la ricorrente non trascrive il contenuto della e-mail dal quale evincere la completezza della stessa, atteso l'accertamento compiuto dal Tribunale circa la carenza nella indicazione delle ragioni della determinazione della somma riconosciuta. 3.- Con il secondo motivo, subordinato, si denuncia la violazione falsa applicazione dell'art.58 e dell'art.59 del d.P.R. n.115/2002 e del decreto del Ministero della Giustizia n. 265, emanato il 2 settembre 2006.

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia.

Il Ministero ricorrente, pur convenendo sull'applicabilità in via analogica della disciplina dettata per casi analoghi, si duole che non si sia proceduto a liquidazione equitativa, rammentando precedenti di legittimità risalenti ad epoca anteriore all' adozione del D.M. n. 265 del 2 settembre 2006, che hanno ritenuto legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario di cose sequestrate in ambito penale, «allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe o agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata dal custode stesso» (Cass. Sez.

U. Penali n. 25161/2002).

Deduce, quindi, che la liquidazione secondo il Protocollo costituiva una valutazione non normativa, ma equitativa fondata sul tipo di merce custodita e sugli oneri di tale custodia e si duole che invece il Tribunale abbia applicato in maniera meccanica le tariffe dell'Agenzia del Demanio, senza valutare la successiva riduzione equitativa secondo i parametri della qualità e quantità dell'impegno del custode che non sono stati evidenziati nel provvedimento impugnato con violazione delle norme richiamate.

Il motivo, in disparte le ragioni di inammissibilità conseguenti alla carenza sul piano della specificità perché nulla è precisato circa l'effettivo contenuto del protocollo, è infondato.

Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, «In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c. c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali. » (Cass. n. 1205 del 21/01/2020; in particolare, «In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito del codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d. m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d. m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità.» (Cass. n. 2507/2022); inoltre, quanto agli usi locali non occorre «verificare la ricorrenza del requisito della "opinio iuris ac necessitatis", ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale.» (Cass. n.24933 del 06/11/2020).

Nella specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto di applicare gli usi (tariffe dell'Agenzia del demanio) comprovati dall'istante, ed il motivo di ricorso non vale ad inficiare tale statuizione, conforme ai principi suesposti. 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore del procuratore della controricorrente dichiaratosi antistatario.

Nei confronti delle Amministrazioni dello Stato non trova applicazione l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato, ai sensi l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, perché queste, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778/2016) P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15971/2017 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.3137, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del controricorso. -controricorrente- avverso l'ORDINANZA di TRIBUNALE di ROMA n. 37748/2016 depositata il 21/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] SRL, nominata custode giudiziario di 136 colli contenti materiale contraffatto, avverso il decreto di liquidazione emesso in suo favore in data 15/5/2015, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 54866/11; segnatamente la società aveva lamentato che, nella determinazione della misura dell'indennità dovuta, non era stata applicata la disciplina dettata dall'art.12 del d.P.R. n. 571/1982 e dall'art.276 del d.P.R. n.115/2002, sul presupposto della esistenza di un "protocollo a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma" che stabiliva altri parametri per la determinazione dell'indennità di custodia dei reperti diversi dal veicoli e dai natanti. Il Tribunale, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza, ha affermato che: il Protocollo posto a fondamento della liquidazione era privo di valore normativo; era necessario tenere conto degli usi locali, senza possibilità di fare applicazione dell'art.276 del d.P.R. n. 115/2002; era possibile applicare in via analogica la disciplina dettata per casi analoghi, individuata nelle Tariffe predisposte dall'Agenzia del Demanio in quanto usualmente utilizzate dalla Prefettura di Roma per la liquidazione di compensi ai custodi di beni mobili oggetto di sequestro amministrativo. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; la società custode ha replicato con controricorso seguito da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.15 del d.lgs. n. 150/2011, deducendo l'erroneità del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata in primo grado.La censura mira a contrastare l'affermazione del Tribunale secondo la quale l'invio alla custode di e-mail in data 22/10/2015 da parte dell'Ufficio liquidazioni, con la quale erano stati richiamati gli estremi della fattura emessa in data 13/10/2015 dalla stessa società per la custodia effettuata tra il 14/11/2011 ed il 7/11/2014 e con la quale era stato comunicato l'ordinativo di pagamento per l'importo netto da pagare al beneficiario, non poteva essere ritenuta equipollente alla comunicazione o notificazione del decreto di liquidazione, richiesta per la decorrenza del termine decadenziale di trenta giorni previsto per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n. 150/2011 (Corte Cost. n. 106/2016), per non avere avuto la custode conoscenza delle ragioni in forza delle quali si era addivenuti alla determinazione della somma riconosciuta con il decreto di liquidazione. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. In tema di spese di giustizia, il dies a quo del termine per l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo ratione temporis applicabile, decorre dalla comunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 e seguenti cod. proc. civ. o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza dello stesso ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione (Cass. 16717/2013). La tesi svolta dal ricorrente Ministero, circa la equipollenza della e- mail e della sua idoneità a consentire l'integrale conoscenza del decreto di liquidazione, rimane un mero assunto a fronte del fatto che la ricorrente non trascrive il contenuto della e-mail dal quale evincere la completezza della stessa, atteso l'accertamento compiuto dal Tribunale circa la carenza nella indicazione delle ragioni della determinazione della somma riconosciuta. 3.- Con il secondo motivo, subordinato, si denuncia la violazione falsa applicazione dell'art.58 e dell'art.59 del d.P.R. n.115/2002 e del decreto del Ministero della Giustizia n. 265, emanato il 2 settembre 2006. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali. Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia. Il Ministero ricorrente, pur convenendo sull'applicabilità in via analogica della disciplina dettata per casi analoghi, si duole che non si sia proceduto a liquidazione equitativa, rammentando precedenti di legittimità risalenti ad epoca anteriore all' adozione del D.M. n. 265 del 2 settembre 2006, che hanno ritenuto legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario di cose sequestrate in ambito penale, «allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe o agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata dal custode stesso» (Cass. Sez. U. Penali n. 25161/2002). Deduce, quindi, che la liquidazione secondo il Protocollo costituiva una valutazione non normativa, ma equitativa fondata sul tipo di merce custodita e sugli oneri di tale custodia e si duole che invece il Tribunale abbia applicato in maniera meccanica le tariffe dell'Agenzia del Demanio, senza valutare la successiva riduzione equitativa secondo i parametri della qualità e quantità dell'impegno del custode che non sono stati evidenziati nel provvedimento impugnato con violazione delle norme richiamate. Il motivo, in disparte le ragioni di inammissibilità conseguenti alla carenza sul piano della specificità perché nulla è precisato circa l'effettivo contenuto del protocollo, è infondato. Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, «In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c. c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali. » (Cass. n. 1205 del 21/01/2020; in particolare, «In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, probatorio o preventivo, e, nell'ambito del codice di procedura civile, a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d. m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato d. m. e dell'art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non già sulla base di criteri alternativi o dell'equità, ma tenendo conto degli usi locali, i quali devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza, senza che tale dimostrazione possa essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità.» (Cass. n. 2507/2022); inoltre, quanto agli usi locali non occorre «verificare la ricorrenza del requisito della "opinio iuris ac necessitatis", ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale.» (Cass. n.24933 del 06/11/2020). Nella specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto di applicare gli usi (tariffe dell'Agenzia del demanio) comprovati dall'istante, ed il motivo di ricorso non vale ad inficiare tale statuizione, conforme ai principi suesposti. 4.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo con distrazione in favore del procuratore della controricorrente dichiaratosi antistatario. Nei confronti delle Amministrazioni dello Stato non trova applicazione l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato, ai sensi l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, perché queste, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778/2016) P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favor
Decreto Cassazione n. 10309/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris