CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 ottobre 2019
Cassazione n. 27052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 419, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna il 10.10.2019, e pubblicata il 16.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Amministrazione finanziaria svolgeva accertamenti sulla posizione contributiva di [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli anni d'imposta 2005 e 2006, ai sensi dell'art. 38 del Dpr n. 600 del 1973 (c.d. redditometro). In relazione all'anno 2006, oggetto dì questo giudizio, essendo stata definita mediante condono l'annualità 2005, l'Agenzia delle Entrate contestava al contribuente la percezione di un reddito imponibile pari ad Euro 83.259,00, a fronte di un reddito dichiarato pari ad Euro 15.309,00. L'atto impositivo risultava fondato sull'accertamento del possesso di autovetture (due), di un motociclo, di due polizze assicurative, di un fabbricato e di un'imbarcazione, acquistata usata il 19.1.2006 al costo di Euro 58.000,00. L'Ente impositore convocava il contribuente per fornire giustificazioni ed il Mulas esponeva la propria versione dei fatti e produceva documentazione. All'esito l'Amministrazione finanziaria notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. TW3010702347/2011. 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dì Cagliari, che accoglieva il ricorso ed annullava l'atto impositivo, ritenendo che il contribuente avesse adeguatamente documentato la disponibilità delle risorse con le quali aveva acquistato í beni.3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, ed il giudice dell'appello confermava la decisione di primo grado. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate. Resiste mediante controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato "istanza per correzione di errore in proposta del Relatore e decreto di fissazione adunanza". Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, in combinato disposto con l'art. 38, commi 4, 5 e 6, del Dpr n. 600 del 1973 (nella formulazione vigente 'ante riforma'). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la nullità della sentenza emessa dalla CTR in conseguenza della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e degli artt. 36, comma 2, e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp att. cod. proc. civ. 3. Preliminarmente occorre rilevare che non ricorrono í presupposti per accogliere l'istanza di revoca del decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di Consiglio per il 6.7.2022, in seguito al mero errore formale presente nella proposta. Neppure appare fondata la censura introdotta dal controricorrente secondo cui l'Amministrazione finanziaria avrebbe domandato, mediante entrambi ì suoi motivi di ricorso, un riesame nel merito dei fatti di causa.L'Amministrazione finanziaria contesta che la CTR, nella sua sintetica analisi degli elementi addotti dal contribuente, ha violato la legge, fornendo una motivazione generica ed inadeguata. 4. Tanto premesso, con il suo primo motivo d'impugnazione l'Amministrazione finanziaria contesta, in relazione al profilo della violazione di legge, la impugnata decisione adottata dalla CTR, per aver ritenuto che l'Amministrazione finanziaria "non può sottrarsi all'obbligo di dar conto, nelle motivazioni dell'accertamento, delle ragioni che l'hanno indotta a disconoscere le giustificazioni richieste e offerte dal contribuente. Tale omissione, appurata nel caso di specie, costituisce un insanabile vizio della motivazione che ne inficia la sua validità" (sent. CTR, p. 5). Mediante il secondo motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria censura la pronuncia del giudice dell'appello, in relazione al profilo della nullità della sentenza, per avere la CTR omesso di motivare circa l'irrilevanza delle giustificazioni fornite dal ricorrente. Evidenzia la ricorrente che, in realtà, l'avviso di accertamento basato sul c.d. redditometro si fonda su presunzioni legali e, "non essendo previsto un obbligo di contraddittorio, a maggior ragione non era normativamente previsto che l'ufficio dovesse dar conto delle giustificazioni richieste ed offerte dal contribuente" (ric., p. 22). La censura risulta fondata. 4.1. Questa Corte di legittimità ha ripetutamente chiarito che "in tema di accertamento con metodo cd. sintetico, è legittima l'applicazione dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010) il quale reca una presunzione iuris tantum di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall'Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell'anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, ferma restando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta", Cass. sez. V, 6.2.2019, n. 3403 (ex multis); e non ha mancato di specificare, come segnalato dalla ricorrente, che "costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di determinati beni (quali beni immobili e autoveicolo) integra, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. citato, nella versione ratione temporis vigente, una presunzione di capacità contributiva "legale" ai sensi dell'art.2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva", sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni", Cass. sez. VI-V, 21.10.2019, n. 26672. Nel caso di specie risulta indubbio che l'Amministrazione finanziaria abbia segnalato quali sono i beni indice, innanzi riassunti, su cui l'accertamento tributario risulta fondato, assolvendo in tal senso al proprio obbligo di motivazione nel caso di specie.4.2. In ordine all'argomento secondo cui l'Agenzia delle Entrate dovrebbe motivare in ordine a ciascuna opposizione proposta dal contribuente in fase endoprocessuale, invero un simile obbligo non opera. Vero è piuttosto, che l'Amministrazione deve tener conto delle osservazioni proposte dal contribuente. Nel caso in esame, pur non essendo lo stesso indispensabile, in considerazione dei tributi oggetto di causa, l'Amministrazione finanziaria ha promosso il contraddittorio preventivo con il contribuente, che ha esposto i propri argomenti e prodotto documentazione. Già nell'avviso di accertamento, riprodotto dall'Ente impositore nel suo ricorso, l'Agenzia delle Entrate ha specificamente replicato. 4.3. Pertanto, in presenza dell'accertamento tributario eseguito dall'Agenzia delle Entrate nei modi di legge ai sensi della normativa di cui all'art. 38 comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (testo ante riforma), ed assistito da presunzione legale (relativa), è compito del giudice del merito accertare, esprimendo valutazione analitica sul punto, se le argomentazioni e la produzione documentale fornite dal contribuente appaiano idonee a contrastare le presunzioni legali allegate dall'Ente impositore. La CTR propone in proposito valutazioni generiche ed incomplete, affermando, ad esempio, che il contribuente "dava giustificazione dei pagamenti inerenti il fabbricato", ma non chiarisce in che cosa consistano tali giustificazioni, e neppure spiega perché le abbia ritenute adeguate. Afferma ancora il giudice dell'appello che il Mulas "dichiarava che a tutte le spese aveva partecipato il coniuge con il proprio reddito", ma la CTR non ha cura di indicare di quali redditi disponesse il coniuge e quale parte di essi avesse riversato al marito, e come tali circostanze risultassero dimostrate.4.4. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato, e deve essere accolto, assorbito il secondo. 4.5. Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, che provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel