CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 42995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale contestati ai capi A) e B) dell'imputazione; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il ricorrente si limita a riproporre censure già devolute all'esame della Corte di appello e motivatamente disattese (alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); Rilevato, altresì, che la censura proposta dal ricorrente in ordine alla concessione, non richiesta, della sospensione condizionale della pena è inammissibile per carenza di interesse, in quanto motivata solo da valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, come ad esempio l'opportunità di riservare il beneficio per eventuali future condanne a pene più gravi.; Considerato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi (Sez. U., n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv. 197535; Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C sì deciso il 18 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] siglier estensore [OSCURATO:PERSONA] e F briz• '[OSCURATO:PERSONA] "dp E i) o u.s.....c; LLL