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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 27621/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2343/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 16877/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ASTI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marco PATARNELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Dato avviso al difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), richiamando la recente analoga decisione assunta con ordinanza del 5 dicembre 2024, con la quale gli era stata applicata la detenzione domiciliare, e l’assenza di nuovi elementi di valutazione in ragione del breve lasso di tempo trascorso.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione per non essere stata valutata la personalità del condannato successivamente al fatto e la disponibilità di un’attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorso omette di confrontarsi con la valutazione, pienamente rientrante nella discrezionale valutazione sull’evoluzione del percorso di trattamento, della necessaria progressività nella applicazione delle misure alternative (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037), ciò in considerazione della recentissima applicazione del regime di detenzione domiciliare, in attuale esecuzione.

2.1. In effetti, il brevissimo periodo di applicazione della misura alternativa, disposta dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in data 5 dicembre 2024, è stato logicamente giudicato insufficiente, conformemente alla decisione da poco emessa, per consentire l'applicazione di una più ampia misura alternativa; in tale circostanza, infatti, il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato analoga istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen. 3.

In sostanza il ricorso ripropone elementi già esaminati pochissimo tempo prima in occasione dell’applicazione della detenzione domiciliare, senza criticare la logica valutazione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27621/2025 Roma, lì, 28/07/2025 del Tribunale di sorveglianza in merito alla necessaria gradualità nella concessione di più ampie misure alternative.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 08/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2343/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 16877/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ASTI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marco PATARNELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Dato avviso al difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] volta a ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), richiamando la recente analoga decisione assunta con ordinanza del 5 dicembre 2024, con la quale gli era stata applicata la detenzione domiciliare, e l’assenza di nuovi elementi di valutazione in ragione del breve lasso di tempo trascorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione per non essere stata valutata la personalità del condannato successivamente al fatto e la disponibilità di un’attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso omette di confrontarsi con la valutazione, pienamente rientrante nella discrezionale valutazione sull’evoluzione del percorso di trattamento, della necessaria progressività nella applicazione delle misure alternative (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037), ciò in considerazione della recentissima applicazione del regime di detenzione domiciliare, in attuale esecuzione. 2.1. In effetti, il brevissimo periodo di applicazione della misura alternativa, disposta dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in data 5 dicembre 2024, è stato logicamente giudicato insufficiente, conformemente alla decisione da poco emessa, per consentire l'applicazione di una più ampia misura alternativa; in tale circostanza, infatti, il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato analoga istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen. 3. In sostanza il ricorso ripropone elementi già esaminati pochissimo tempo prima in occasione dell’applicazione della detenzione domiciliare, senza criticare la logica valutazione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27621/2025 Roma, lì, 28/07/2025 del Tribunale di sorveglianza in merito alla necessaria gradualità nella concessione di più ampie misure alternative. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 08/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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