CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 36642/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34412-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1258 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2530/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: ai sensi dell'art. 390 Cod. Proc. Civ., in data 12 aprile 2021, il procuratore legale della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato in data 19.11.2018, sottoscritto dal medesimo e dalla propria assistita, instando per la declaratoria di estinzione del procedimento con compensazione totale delle spese giudiziali. all'uopo, ha depositato: - doc. n° 5 contenente l' atto di rinuncia al ricorso per Cassazione notificato il 26.3.2021; - doc. n° 6) contenente l'adesione ad atto di rinuncia di data 8.4.2021 da parte del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è a farsi luogo a pronuncia sulle spese ex art. 391, ult. co ., c.p.c. PQM La Corte, dichiara l' estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 29 aprile 2021, nella camera di consiglio della sezione terza civile. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ludiziario