CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 7 ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa in rela- zione al reato di cui agli artt. 110 e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. In ordine alla ricostruzione dei fatti, la Corte di appello ha evidenziato che, sulla base di fonte confidenziale, aveva scoperto che il Franco aveva allestito una pianta- gione di canapa all'interno del proprio terreno, situato in contrada da Balzo, all'interno di un agrumeto di circa 2.000 metri quadrati di estensione. Durante le operazioni di P.G., era riscontrata la presenza di un pozzo all'interno del quale era stata calata una pompa di sollevamento acqua marca "Einhell", alimentata elettricamente ed utilizzata per il prelievo e lo spostamento dell'acqua, da destinare all'irrigazione delle piante. Il predetto motorino di sollevamento, infatti, era collegato ad un tubo all'interno del quale era trasportata l'acqua. Seguendo il tubo, gli agenti raggiungevano una zona pulita da erbacce e da agrumi, all'interno del quale erano rinvenute diciotto piante di canapa alte da circa 60 cm. ad 1,5 m., mature con infiorescenze. Erano inoltre rinvenute: a) tre buste contenenti 260 gr. lordi di marijuana essic- cata poste all'interno di un manufatto; b) un'agenda in lingua rumena con scritte in lingua italiana, contenenti istruzioni sulle modalità di cura e di concimazione delle piante. Dopo essersi recati presso l'abitazione del Franco, gli operanti di P.G. trova- vano un mazzo di chiavi che consentiva l'accesso presso l'agrumeto già perquisito. La perquisizione era estesa all'autofficina dell'imputato, all'interno della quale erano rinvenuti: 1) un contratto preliminare di compravendita dell'agrumeto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promissari cedenti (soggetti non coinvolti nell'ambito del presente procedimento) e dal Balint in qualità di promissario acquirente; 2) bollette Enel intestate al Balint; 3) una scatola di cartone contenente originariamente una pompa sommersa che serviva per il sollevamento dell'acqua, avente la stessa marca (Einhell) di quella rinvenuta nel fondo agricolo. Nel frattempo altri operanti di P.G., rimasti sul fondo oggetto di perquisizione per ultimare i loro accertamenti, notavano l'arrivo del Balint, che a bordo di un motorino unitamente ad un altro rumeno si recava all'interno dell'agrumeto dopo avere aperto con le chiavi in suo possesso dei lucchetti posti su sbarre di ferro costituenti l'unico punto di accesso al fondo. In sede di interrogatorio di garanzia, il Franco confermava di avere la disponibilità del terreno, che utilizzava tuttavia solo per coltivare ortaggi e di conoscere il Balint, in quanto abitava a trenta/quaranta metri dalla propria abitazione - unitamente al quale si recava presso il fondo. Negava di aver mai coltivato o comunque detenuto stupefacenti.Sempre in sede di interrogatorio di garanzia il Balint riferiva che il terreno sul quale insisteva l'agrumeto era di sua proprietà, come la droga e le piante di canapa rinvenute, che coltivava per uso personale. Aggiungeva che il Franco gli aveva com- prato la pompa di sollevamento dell'acqua e fabbricato una struttura in metallo per appoggiare degli utensili e che il Franco non conosceva le modalità di utilizzo della pompa. Spiegava che l'imputato era solito recarsi assieme a lui presso l'appezza- mento di terreno, sul quale coltivava gratuitamente alcuni ortaggi. Dall'istruttoria espletata emergeva l'esistenza di un certo rapporto di conoscenza tra il Franco e il Balint, quest'ultimo condannato con sentenza passata in giudicato dal reato allo stesso ascritto in concorso con l'imputato. Ciò risultava dalle comuni dichiarazioni rese dai due, riscontrate dalla presenza all'interno dell'officina del Franco di una bolletta Enel emessa nei confronti del Balint e dalla circostanza che entrambi venivano più volte monitorati, mentre si recavano assieme presso il fondo dove si trovava lo stupefacente; all'interno dell'abitazione del Franco, infatti, era tro- vato un mazzo di chiavi che consentiva l'accesso al terreno sul quale era stata rinve- nuta la droga. Il rapporto di conoscenza si estendeva allo svolgimento di attività comuni riguardanti il predetto fondo agricolo. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che la Corte territoriale non ha svolto un'adeguata valutazione degli indizi di segno contrario all'impianto accusatorio, omettendo le indagini in tale dire- zione e attribuendo certezze a fatti non sorretti da contributi probatori. Non era mai stato accertato se la pompa di sollevamento era quella che sarebbe stata contenuta nella scatola rinvenuta nell'officina (non essendosi mai provveduto a confrontare i numeri seriali e di matricola ed ogni altro elemento atto ad individuarne la corrispondenza). L'affermazione secondo cui era uguale a quella rinvenuta sul ter- reno rimaneva un'asserzione priva di riscontri; tra l'altro, alle latitudini siciliane è normale nelle officine avere delle scatole dove conservare attrezzi ed altro materiale, riciclandole come porta oggetti, né erano stati mai svolti accertamenti sull'epoca dell'acquisto, se antecedente o successivo all'impianto delle diciotto piantine di ca- napa indiana, al fine di metterlo realmente in relazione con il fondo agricolo. La motivazione sul punto adottata dalla Corte territoriale era contraddittoria, in quanto la pompa sommersa all'interno del pozzo (il cui scatolo di presunto conteni- I mento era stato rinvenuto, a detta dei CC operanti, all'interno dell'officina del Franco) serviva all'irrigazione delle piante di agrumi e di altri alberi. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte distrettuale, il motore della fiu-mara era di rilancio diverso, a meno di voler sostenere infondatamente che il motore sommerso nel pozzo venisse, di volta in volta, prelevato dalla notevole profondità delle acque del pozzo, portato alla fiumara, ivi installato per poi essere rimosso e risistemato all'interno del pozzo. Il sequestro aveva riguardato anche una scatola contenente originariamente una pompa sommersa di sollevamento acqua marca Einhell rinvenuto all'interno del locale officina di [OSCURATO:PERSONA] ed una pompa di sollevamento acqua marca Einhell con il relativo cavo di alimentazione elettrica rinvenuto all'interno del pozzo trivellato sito all'interno dell'agrumeto. I motori di sollevamento, pertanto, erano due: uno relativo al pozzo, il cui scatolo, a detta dei CC era stato rinvenuto nell'officina, e l'altro relativo alla fiumara che, attraverso un tubo di mandata, portava l'acqua alle piantine di ca- napa indiana, entrambi rinvenuti in due siti diversi. Se il Franco fosse stato consapevole dell'esistenza della piccola piantagione e dello spaccio, avrebbe posseduto le chiavi del casolare e del pozzo, dove il Balint teneva nascosta la merce per averne la disponibilità immediata, considerato che la marjuana fu rinvenuta soltanto nel fondo agrumetato ed in nessun altro luogo. Lo scopo per il quale era stata coltivata la canapa indiana era unicamente quello indicato dal Balint (uso suo personale), in quanto non v'erano tracce di cessione a terzi del prodotto. Si è affermato che il fondo era stato acquistato dal Franco, nonostante la sussi- stenza di innumerevoli elementi di segno opposto. 2.2. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.. Si osserva che gli indizi caratterizzanti la condanna, non presentavano i caratteri della gravità, precisione e concordanza. Il Tribunale, pur ritenendo che "secondo la tesi difensiva, si potrebbe ritenere che la presenza della scatola della pompa di sollevamento acqua non possa essere ritenuta dirimente nel dimostrare la consapevolezza del Franco e quindi la sua parte- cipazione all'attività illecita compiuta sul fondo agricolo, soprattutto se ciò viene col- legato alla vastità del terreno (circa 2.000 mq)", subito dopo affermava che una let- tura di tal genere, invece, doveva essere disattesa. Nella fattispecie era possibile configurare ragionevoli ipotesi ricostruttive alternative. 2.3. Violazione dell'art. 203 cod. proc. pen.. Si rileva che i giudici di merito, non hanno applicato le norme stabilite sotto pena di inutilizzabilità; infatti, la motivazione della sentenza si fonda, in parte, ed erronea- mente su una fonte confidenziale, dalla quale i Carabinieri erano stati allertati. 2.4. Violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si rileva che la vicenda criminosa concerneva un fatto di lieve entità, per la tipo- logia della sostanza (marijuana) e per l'approntamento di rudimentali mezzi, in un fondo non interamente recintato e, di conseguenza, accessibile a chiunque, con la droga ivi detenuta e facilmente asportabile.2.5. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen.. Si deduce in via subordinata che la Corte di appello ha errato nel non concedere le circostanze attenuanti generiche, alla luce di quanto sopra esposto, della perfetta coincidenza delle dichiarazioni dei due arrestati rese davanti al G.I.P., dell'unico pre- cedente penale risalente a 32 anni prima. La Corte territoriale non ha spiegato le ragioni della ritenuta natura allarmante delle modalità del fatto, nonostante si vertesse in un caso di coltivazione di canapa indiana o di marijuana, sostanze non immesse nel mercato. Né era convincente l'ulteriore motivazione dettata dal comportamento processuale del Franco, che avrebbe "pervicacemente sostenuto la propria estraneità ai fatti, pure a fronte di uno schiacciante quadro probatorio che palesava una caratura criminale di sicuro spes- sore, assenza di resipiscenza ed assoluta insensibilità all'emenda", quando da una serena lettura dei fatti e dalle testimonianze emerse in dibattimento erano più le prove che deponevano per la mancata colpevolezza del Franco che quelle a suo carico, probabilmente dovuto ad un approccio colpevolista della fattispecie concreta. 2.6. Con memoria di replica alla requisitoria scritta del P.G. la difesa del Franco insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. Si sottolinea che la Corte di cassazione può vagliare e privilegiare le ipotesi al- ternative offerte dalla difesa, a meno che si tratti di ricostruzioni irrealizzabili nella realtà o che sfuggano alle dinamiche degli accadimenti emersi in dibattimento o do- cumentali. Non si tratta di una rivalutazione della prova, ma di un controllo se sono stati adottati i canoni legali per analizzarle, trascurando quelle a favore dell'imputato. Dalla lettura degli atti si rinvenivano elementi probatori del tutto aderenti alle dichiarazioni rese davanti al G.I.P. in sede di convalida da interpretare in senso fa- vorevole al ricorrente, tanto che il G.I.P. aveva ordinato l'immediata scarcerazione del Franco, risultando evidente la sua mancanza di responsabilità. Le ipotesi investigative dei CC sono rimaste prive di riscontro a livello probatorio, avallate soltanto da meri indizi. Non sono state fornite prove circa il contributo par- tecipativo del ricorrente ls‘all'occultamento, custodia e controllo dello stupefacente, per evitare che lo stesso fosse rinvenuto. Le perquisizioni nei luoghi di pertinenza (abitazione, garage, officina ed autovet- tura) e sulla persona del Franco, con l'ausilio dei cani antidroga, avevano avuto tutte esito negativo, non avendo i CC rinvenuto stupefacenti, corroborando pienamente quanto sostenuto dal Balint e dal Franco nell'immediatezza dei fatti. I CC non avevano mai visto il Franco nel luogo dove il Balint custodiva la so- stanza. Inoltre, la Corte territoriale ha equivocato sul motore sommerso di rilancio (il cui presunto scatolo di contenimento era stato rinvenuto all'interno dell'officina), ri- tenendolo erratamente quello utilizzato per estrarre l'acqua dalla fiumara, mentre esso serviva esclusivamente per l'irrigazione dell'agrumeto e non per quella degli ortaggi. [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza dei fatti, confessava la sua piena ed esclusiva respon- sabilità, scagionando da qualsiasi correità il Franco. Difettava la prova del contributo morale o materiale del Franco alla realizzazione del reato, emergendo al più un'ipotesi di connivenza non punibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, va premesso il principio affer- mato costantemente da questa Corte, secondo cui, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto, pur in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale sulla stessa (Sez. 6, n. 14955 del 16/01/2019, Tchagnirou, Rv. 275537; Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep. 2014, Gallo, Rv. 259095; Sez. 4, n. 47472 del 13/11/2008, Mara, Rv. 242389). Va poi ricordato che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, è ravvi- sabile nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comporta- mento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevo- lino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta- mente individuato, nei confronti dell'imputato, il dolo del concorso nel reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua presenza nel veicolo all'interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di "fumo", della sua presenza nell'abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice). Si è altresì affermato che, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assi- stenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'ille- cito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta crimi- nosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167, in fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di so- stanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen.). 2.1. Ciò posto sui principi operanti in materia, i giudici di merito, con motivazione lineare e coerente, hanno efficacemente confutato la tesi difensiva, fornendo un'ade- guata spiegazione circa le ragioni del ritenuto collegamento tra lo stupefacente e la persona dell'imputato e dell'impossibilità di configurare un'ipotesi di connivenza non punibile, ed evidenziando quanto segue: A) Il rinvenimento all'interno del garage del Franco di una scatola, che avrebbe dovuto contenere una pompa di sollevamento acqua del medesimo modello e marca di quella rinvenuta nel fondo agricolo oggetto di perquisizione: ciò dimostrava la con- sapevolezza da parte del Franco dell'esistenza di una coltivazione di stupefacenti, le cui piante dovevano essere irrigate. B) La non necessità del rumeno di consegnare al Franco le chiavi di accesso al fondo, per consentirgli di coltivare ortaggi, se avesse realmente deciso di coltivare autonomamente le piante di canapa. La costante presenza del Franco, infatti, avrebbe esposto il rumeno al rischio di essere scoperto e poi denunciato. Lo stesso Balint non riusciva a spiegare le ragioni per le quali avrebbe dovuto concedere gratuitamente un appezzamento del terreno al Franco; quest'ultimo, peraltro, riferiva di conoscere il Balint solo perché vicino di casa. Tali elementi costituivano un riscontro dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato in ordine alla reale attività espletata sul fondo agricolo. Non si comprendeva perché il Balint avesse consentito al Franco di utilizzare gratuitamente una parte del terreno nella sua disponibilità per coltivare ortaggi, quando in quella stessa zona era coltivata sostanza stupefacente, col rischio di farsi scoprire. C) Il legame intercorrente tra il Franco e il Balint, evincibile dalla presenza, all'in- terno dell'officina dell'imputato di un contratto preliminare, concernente la compra- vendita del terreno in relazione al quale il Balint ricopriva la posizione di promissario acquirente nonché di una bolletta intestata al rumeno. La mancanza di spiegazioni in ordine al possesso da parte del Franco del contratto preliminare corroborava l'ipotesi accusatoria, secondo la quale aveva agito in concorso col Balint, utilizzando il fondo agricolo per la coltivazione di stupefacenti. D) La disponibilità del terreno da parte del Franco, dimostrata dal possesso delle i relative chiavi di accesso. Anche a voler attribuire la titolarità del terreno al Balint quale promissario acquirente, non si comprendeva per quale motivo il Franco avesse acquistato la predetta pompa per consegnarla gratuitamente al Balint. Peraltro, si è correttamente rilevato che non v'era nessuna distinzione o linea di demarcazione tra le diverse parti del fondo, per cui in qualsiasi momento il Franco sarebbe potuto accedere anche nella zona destinata alla coltivazione degli stupefacenti. E) La natura meramente assertiva delle dichiarazioni del teste di P.G. Contrino in ordine alla possibile riconducibilità della scatola contenente la pompa di solleva- mento acqua rinvenuta all'interno dell'autofficina con la professione svolta dal Franco (possibilità peraltro espressa in forma dubitativa), non avendo l'operante specificato sulla base di quali elementi concreti era giunto a tale conclusione. Non si poteva ritenere che il Franco, di professione fabbro o meccanico, conoscesse le tecniche per l'installazione di una pompa sommersa all'interno di un pozzo, trattandosi di attività richiedente il possesso di specifiche competenze idrauliche. F) La disponibilità in capo all'imputato di una pompa a motore a conferma dell'ipotesi che i due avessero messo a disposizione del comune interesse illecito perseguito le specifiche personali competenze (possesso di determinati strumenti da parte dell'imputato in ragione del mestiere svolto e conoscenze del Balint delle tec- niche di coltivazione come evincibile dal manuale in lingua rumena contenente le indicazioni sul punto). G) La presumibile messa a disposizione da parte del Franco delle necessarie ri- sorse economiche per l'acquisto del terreno, non potendo altrimenti giustificarsi il rinvenimento presso l'officina dello stesso del contratto preliminare di vendita in lin- gua italiana intestato al Balint, come palesato dall'affermazione non documentata che quest'ultimo avesse investito nell'acquisto del terreno i frutti del proprio lavoro. H) La non verosimiglianza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dal Franco e dal Balint, non potendosi ritenere il Franco ignaro della pre- senza della piantagione, in quanto egli era in possesso di autonome chiavi di accesso e poteva farvi autonomamente accesso. Le doglianze con cui la difesa esclude l'apporto dell'imputato nell'azione crimi- nosa sono inammissibili in questa sede, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'au- tonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorrente riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati col ricorso al Tribunale g ,.t./ del riesame e motivatamente respinti da tale organo giudicante, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Le censure si fondano sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali e non tengono conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione; il difetto di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti del provvedimento ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno esclusivamente esposto che le rivelazioni di una fonte confidenziale avevano costituito lo spunto per iniziare le indagini. Essi non hanno mai indicato tale dato come elemento probatorio a carico del Franco, per cui deve escludersi l'ipotizzata violazione del divieto di utiliz- zabilità degli atti previsto dall'art. 203 cod. proc. pen.. 4. In ordine al quarto motivo di ricorso, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un apriori- stico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere osta- tivo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatívità, deve essere determinata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rile- vanti. Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura- bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi- mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). Questa Corte ha poi statuito che, ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello rica- vabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad un'apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente (Sez. 4, n. 35963 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276861; Sez. 4, n. 50970 del 05/07/2017, Markezic, Rv. 271176; Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920). In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di ri- qualificare la vicenda nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) il numero e le dimensioni delle piante rinvenute, la non minima dimensione della coltivazione e la non elementare tecnica di coltivazione utilizzata; c) il principio attivo ricavabile all'esito del ciclo bio- logico delle piante (vedi il principio attivo ricavato dalla marijuana rinvenuta all'in- terno del manufatto dal quale era stato ricavato un thc rispettivamente pari all'8,5% in peso pari a 2525 mg. corrispondente a 101 dosi, all'8% in peso pari a 9170 mg. corrispondente a 367 dosi e pari a 4,3% in peso pari a 3479 mg. corrispondente a 139 dosi). Per tali ragioni nella sentenza impugnata il reato in questione è stato logicamente considerato quale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo rudimen- tale, ma connotata di gravità e non occasionale - di coltivazione di stupefacenti con finalità di diffusione in modo sistematico. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità. Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare la fattispecie di minima offensività. Il ricorrente si limita a reiterare le proprie tesi difensive e ad insistere sulla tesi della natura rudimentale dell'attività criminosa, senza però riuscire ad apportare ele- menti utili a disarticolare l'esauriente e completo impianto probatorio a suo carico.5. Con riferimento al quinto motivo di ricorso, va premesso che, in tema di cir- costanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettínelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha rite- nuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sen- tenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce delle allarmanti modalità di commissione del reato e dell'assenza di resipiscenza, richiamando impli- citamente l'elevato dato ponderale e la significativa estensione del terreno destinato alla coltivazione. Il ricorrente si limita a richiamare alcuni fattori positivi, ma il giudice non è ob- bligato a prendere necessariamente in considerazione gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. 6. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- t stend