CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Napoli-Nord per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, commesso in Marano di Napoli il 30 marzo 2017. Considerato che l'esponente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione: in primo luogo, perché il diniego della sussunzione del fatto nella fattispecie disciplinata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sarebbe stato argomentato tenendo conto del solo dato ponderale, senza compiere una valutazione globale della condotta; in secondo luogo, perché non sarebbe stata spiegata la ragione per cui le attenuanti generiche, pur concesse, non sono state ritenute prevalenti rispetto alla recidiva. Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto manifestamente infondato. Rilevato infatti che, nel definire i principi ermeneutici cui ci si deve attenere nell'applicare l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che tale valutazione deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Considerato che la sentenza impugnata ha compiuto tale valutazione in concreto e, nell'escludere la lieve entità del fatto, ha valorizzato plurime circostanze: che l'imputato fosse in possesso di diverse tipologie di sostanze; che il prodotto fosse già suddiviso in dosi e si trattasse di un numero elevato di involucri (più di 80); che lo spaccio, direttamente osservato dagli operanti, si svolgesse nel [OSCURATO:PERSONA] di Caivano, «zona notoriamente controllata dalle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico»; che Zerlenga sia stato allertato dalle vedette dell'arrivo delle forze dell'ordine e si sia dato alla fuga. Rilevato che, sulla scorta di tali rilievi, indicativi di una attività di spaccio sistematica e non occasionale, la sentenza impugnata ha escluso la «lieve entità» della lesione del bene giuridico protetto e tale motivazione, rispettosa dei principi enunciati dalla Corte di legittimità, non presenta aporie di ordine logico ed è perciò immune da censure rilevabili in questa sede. Considerato che l'istanza di applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta esaminata dal giudice di appello, che le ha applicate senza ritenerle prevalenti sulla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, valutazione che è preclusa dall'art. 69 comma 4 cod. pen. Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il