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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22027/2023

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammiss bilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi i restanti ricorsi; udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, decidendo all'esito del giudizio di rinvio disposto con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 18 novembre 2019, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 7 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermando la responsabilità dei predetti in accoglimento dell'appello della parte pubblica, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio di responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti nella qualità di consiglieri regionali della Regione Piemonte per aver concorso, unitamente ai rispettivi capi gruppo consiliari, nei fatti di peculato riguardanti il rimborso di spese non inerenti le attività del rispettivo gruppo consiliare, determinando il relativo trattamento sanzionatorio.

2. Per quanto rileva in questa sede, la Corte d'appello di Torino con la sentenza in data 24 luglio 2018 - a fronte della pronuncia di assoluzione da parte del giudice di primo grado degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni loro ascritte di peculato - aveva riconosciuto la responsabilità dei predetti imputati ravvisando nelle condotte dei singoli consiglieri regionali gli estremi del contestato delitto, sulla scorta della ricostruzione del sistema dei rimborsi e della natura delle spese indebitamente sostenute.

Proposto ricorso in sede di legittimità, la ricordata sentenza della Corte di Cassazione aveva annullato le statuizioni di condanna unicamente in relazione al profilo riguardante la prova, negli episodi contestati ai singoli consiglieri, del concorso dei rispettivi capigruppo così come indicato nelle imputazioni, nonché del corrispondente elemento soggettivo, rigettando o dichiarando inammissibili gli stessi ricorsi in ordine alle altre questioni poste a base delle impugnazioni.

In particolare, la sentenza rescindente aveva rilevato che i dati utilizzati dalla Corte territoriale - il regolamento di cui si era dotato il gruppo consiliare; l'assenza di meccanismi di verifica delle richieste di rimborso; l'ampiezza dei rimborsi consentiti; la responsabilità del capogruppo desumibile dalla sentenza di patteggiamento con cui aveva definito la propria posizione - non fossero sicuramente idonei a sostenere il giudizio sulla sussistenza della prova del concorso, in quanto compatibili anche con scenari differenti (attestanti, al più, un difetto di diligenza da parte del capogruppo nel non aver predisposto i necessari controlli, senza alcuna volontà di favorire i singoli consiglieri).

Aveva, quindi, affidato al giudice del rinvio il nuovo esame di tale profilo, richiamando altresì l'obbligo di adottare la necessaria motivazione rafforzata atteso il ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado.

3. Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati deducendo i motivi di ricorso così riassunti.

4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all' art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in riferimento all'affermata sussistenza del concorso nel contestato reato di peculato del ricorrente e del capogruppo consiliare del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale aveva replicato il percorso motivazionale già censurato dalla Corte di Cassazione, poiché il riferimento alla condotta attribuibile a ciascuno dei concorrenti (il capogruppo consiliare e l'odierno ricorrente), da collocare nell'ambito di un accordo condiviso, avrebbe imposto l'accertamento del relativo dolo diretto sulla base di elementi diversi da quelli già indicati nella sentenza annullata (e ritenuti inidonei per la dimostrazione dell'elemento soggettivo, come specificato nella sentenza rescindente).

In particolare, la Corte d'appello aveva fatto leva sul contenuto della sentenza di patteggiamento del [OSCURATO:PERSONA], sulla formazione collegiale del regolamento interno sui rimborsi, in termini generici ed ampi, sulla sistematicità dei rimborsi richiesti, sull'inadeguatezza dei controlli, elementi tutti già valutati dalla sentenza di annullamento come inidonei e insufficienti per dimostrare il dolo del concorrente.

Inoltre, anche l'opzione riguardante la possibilità di accertare in capo al capogruppo consiliare un atteggiamento riconducibile alla categoria del dolo eventuale era stata valutata in modo errato, in ragione del contenuto dell'esame reso dal coimputato patteggiante da cui emergeva un quadro di negligenza e leggerezza, del tutto incompatibile con la prospettazione del dolo eventuale (semmai, al contrario, coerente con l'apprezzamento di una condotta colposa, pur se aggravata dalla previsione dell'evento).

4.1. Con il secondo motivo i difensori deducono violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in riferimento all' art. 627, comma 2 e 3, in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.; la Corte territoriale, pur valutando le dichiarazioni delle testimoni Verganno e Manfreda, e ritenendole inattendibili, non aveva proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa richiesta da altro difensore, trattandosi di prova decisiva per apprezzare l'elemento soggettivo dei consiglieri in termini di colpa e non di atteggiamento doloso.

4.2. Con il terzo motivo si segnala l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata in cui mancava l'indicazione dell'avvenuta concessione dei doppi benefici di legge, come indicato nel dispositivo letto in udienza.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all' art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, mancante del carattere "rafforzato" richiesto in ragione del contenuto della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione.

La sentenza impugnata, pur a fronte di autonome e distinte imputazioni (capi 52 e 54), aveva adottato i medesimi argomenti a sostegno della propria motivazione così mancando di specificare gli elementi di prova del concorso nei singoli reati di peculato; aveva fatto richiamo alla portata probatoria della sentenza di patteggiamento con cui i capigruppo avevano definito le rispettive posizioni (elemento non dirimente quanto alla prova del dolo, attesa la pluralità di contestazioni comprese nell'accusa oggetto di accordo con la parte pubblica), così come alla loro valenza confessoria, già smentita dalla sentenza rescindente (oltre che dal dato fattuale riguardante la sentenza emessa nei confronti del capogruppo [OSCURATO:PERSONA], relativa a fatti avvenuti nella precedente consiliatura); era stata richiamata la "formulazione collegiale del regolamento", strumento generico e privo di specifici controlli, che avrebbe reso possibile la prassi dei rimborsi richiesti in assenza di qualsivoglia controllo, unitamente al dato della sistematicità delle spese sostenute e richieste a rimborso, fattore che era già stato valutato come inidoneo a dimostrare, oltre che il dolo del soggetto richiedente, anche quello del capogruppo; del tutto pretermessa risultava l'analisi dell'elemento soggettivo, alla luce dei plurimi elementi dichiarativi che consentivano di apprezzare un mero difetto di diligenza da parte del capogruppo, che pur si era attivato per affidare i controlli alla segreteria del gruppo consiliare; anche per l'imputazione relativa ai fatti contestati in concorso con il capogruppo [OSCURATO:PERSONA], la motivazione era carente poiché dai risultati dell'istruttoria risultava smentita l'ipotesi dell'assenza di controlli disposti dal capogruppo sulle richieste inoltrate dai consiglieri, di cui avevano invece riferito testimoni indicati nella sentenza di primo grado (teste Bosco).

5.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 603, comma 3 bis, 627, comma 2 e 3 cod. proc. pen.; la sentenza impugnata, per quanto concerne l'imputazione di cui al capo 54), pur in difetto dell'esito della rinnovazione istruttoria (essendosi avvalsi l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] della facoltà di non sottoporsi all'esame) aveva motivato il giudizio di responsabilità in modo illogico, facendo leva sui dati di prova acquisiti attraverso l'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (non conferenti, poiché relativi alla diversa imputazione del capo 52) e omettendo di procedere alla rinnovazione istruttoria attraverso l'esame della teste Bosco, che aveva reso dichiarazioni suscettibili di sostenere la tesi difensiva (perché riguardanti i controlli eseguiti su disposizioni del capogruppo [OSCURATO:PERSONA]).

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all' art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in ordine al tema della prova del concorso doloso nel delitto di peculato.

6.1. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all' art. 627, comma 2, cod. proc. pen., per avere ritenuto la Corte territoriale che l'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, avente ad oggetto error in procedendo, fosse di ostacolo alla rinnovata valutazione nel merito dei profili di responsabilità del ricorrente, quale conseguenza del rigetto degli altri motivi di ricorso proposti in sede di legittimità.

6.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, perché mancante, in punto di individuazione delle spese ritenute illegittimamente rimborsate e, in conseguenza, della data di consumazione dei singoli episodi di peculato.

6.3. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge penale e di norme processuali, previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 314 cod. pen. e 627 cod. proc. pen., per aver la Corte escluso la possibilità di una differente qualificazione giuridica dei fatti (quali ipotesi di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen.), anche in considerazione degli esiti dell'attività di rinnovazione istruttoria.

6.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, perché mancante, quanto all'individuazione del reato più grave, nonché al calcolo dei singoli aumenti di pena applicati per ognuno dei reati satellite.

6.5. Con il sesto motivo si deduce vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen.6.6.

Con il settimo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 545 e 546 cod. proc. pen. attese le difformità esistenti tra il dispositivo letto in udienza ed il dispositivo della decisione impugnata; si deduce altresì violazione di legge, in relazione agli artt. 597, comma 3 e 627, comma 2 cod. proc. pen., per violazione del divieto di reformatio in peius, non avendo riconosciuto la sentenza la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., già riconosciuta con la decisione annullata della Corte d'appello di Torino.

6.7. In data 31 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha inviato a mezzo pec motivi nuovi in relazione ai profili dell'omessa rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative (utilizzate dal giudice di primo grado per fondare il giudizio di assoluzione e giudicate prive di attendibilità dalla Corte territoriale) e della diversa qualificazione giuridica fondata sulle risultanze dell'attività istruttoria condotta in grado di appello.

7. I difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen.; violazione della legge penale in relazione agli artt. 43, comma 1 e 3, 110, 314 cod. pen. nonché vizio di motivazione, in riferimento all'affermata sussistenza del concorso, nel contestato reato di peculato, del ricorrente e del capogruppo consiliare del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata, pur formalmente dichiarando di fare applicazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità nel delineare i limiti ed i canoni cui è improntato il giudizio di rinvio all'esito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione, aveva sostanzialmente reiterato il medesimo apparato argomentativo adottato dalla sentenza annullata, così eludendo l'obbligo imposto dalla sentenza rescindente; erano stati utilizzati gli stessi elementi di prova e le medesime inferenze logiche (in particolare, con riguardo sia alla portata della sentenza di patteggiamento con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva definito la propria posizione, sia alla valenza del dato fattuale delle spese sostenute), senza adottare la necessaria motivazione rafforzata che era indispensabile per sovvertire il giudizio di assoluzione formulato in primo grado.

Inoltre, la decisione aveva fatto errata applicazione dei principi in tema di concorso dell' extraneus nel delitto di peculato, individuando la condotta causalmente efficiente posta in essere dal ricorrente nel mero dato della presentazione delle richieste di rimborso e nella ricezione dei rimborsi erogati, condotte prive di ogni qualificazione in termini di idoneità nel contribuire all'altrui condotta illecita.

7.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione all' art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza, dichiarando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non aveva provveduto alla rinnovazione istruttoria attraverso il loro esame, attesa la decisività di quelle prove.

7.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 43 e 314 cod. pen. e vizio della motivazione, con riguardo al giudizio di verifica dell'elemento soggettivo del reato di peculato in capo al ricorrente.

Premessa l'esclusione di alcun giudicato parziale relativamente all'accertamento del dolo del ricorrente, la difesa ha rilevato il difetto della necessaria motivazione rafforzata per giungere al giudizio di responsabilità a fronte della dichiarata affermazione, nella sentenza di primo grado, della buona fede del [OSCURATO:PERSONA] nel formulare richieste di rimborso per spese ritenute di rappresentanza, argomento rispetto al quale la Corte territoriale aveva opposto uno sbrigativo esame dello stesso dato documentale, supportato dal richiamo generico e vago alla diffusa illegittimità del sistema del rimborso delle spese.

7.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 314, 316 ter e 640 bis, cod. pen. e vizio di motivazione quanto all'esclusione della diversa qualificazione giuridica del fatto contestato.

Premessa anche in relazione a tale rilievo l'insussistenza di alcun vincolo discendente dalla pronuncia di annullamento, il ricorrente rileva che l'oggetto del giudizio affidato al giudice del rinvio, quanto all'accertamento dello schema concorsuale del reato, implicava logicamente anche la rinnovata verifica dell'esatta qualificazione giuridica del fatto, anche in ragione degli esiti dell'attività di rinnovazione istruttoria demandata al giudizio di rinvio.

Il ricorrente richiamava a sostegno di tale argomento anche un recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 40595 del 2/3/2021) che ha delineato la nozione di disponibilità diretta del denaro costituente il fondo per i rimborsi in questione, insussistente rispetto alla posizione del singolo consigliere; dalla diversa qualificazione giuridica (quale ipotesi di cui all'art. 316 ter cod. pen. o 640 bis cod. pen.) discendeva l'intervenuta estinzione dei reati, per essere maturato il relativo termine massimo di prescrizione.

7.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.133 e 323 bis cod. pen., e vizio della motivazione in punto di determinazione della misura della pena, ingiustamente più gravosa rispetto a quella irrogata ad altri imputati del medesimo procedimento ritenuti responsabili di condotte per importi superiori, nonché per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. 7.5.

In data 1° febbraio 2023 i difensori dell'imputato hanno depositato a mezzo pec motivi nuovi relativi al profilo della differente qualificazione giuridica dei fatti contestati, sulla scorta dell'accertamento del profilo della disponibilità giuridica delle somme costituenti il fondo a disposizione del gruppo consiliare

8. I difensori dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], con ricorso che riproduce molti tra gli argomenti posti a base del ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen.; violazione della legge penale in relazione agli artt. 43, comma 1 e 3, 110, 314 cod. pen. nonché vizio di motivazione, in riferimento all'affermata sussistenza del concorso nel contestato reato di peculato.

8.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.43 e 314 cod. pen. e vizio della motivazione, con riguardo al giudizio di verifica dell'elemento soggettivo del reato di peculato in capo alla ricorrente.

8.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 314, 316 ter e 640 bis, cod. pen. e vizio di motivazione quanto all'esclusione della diversa qualificazione giuridica del fatto contestato.

8.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.157 cod. pen. e 627 cod. proc. pen., per l'omessa valutazione del motivo di impugnazione concernente l'intervenuta estinzione del reato di cui all'art. 7

I. 195/1974, maturata prima della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione.

8.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.133 e 323 bis cod. pen., e vizio della motivazione in punto di determinazione della misura della pena e diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. 8.5.

In data 1° febbraio 2023 i difensori dell'imputata hanno inviato a mezzo pec motivi nuovi a sostegno del terzo motivo di ricorso, relativamente alla questione della diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati.

9. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 587, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione; la decisione impugnata aveva omesso materialmente qualsiasi argomentazione a sostegno del giudizio di responsabilità, ritenendo che la decisione della Corte di Cassazione avesse determinato il passaggio in giudicato delle relative statuizioni, mentre la corretta applicazione dei principi in tema di estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, non fondata su motivi personali, ove si proceda nei confronti di più soggetti concorrenti nello stesso reato, imponeva al giudice di rinvio di affrontare i temi della responsabilità dell'imputato ricorrente.

Anche il tenore delle impugnazioni proposte nell'interesse degli altri coimputati dimostrava la perfetta sovrapponibilità delle argomentazioni poste a fondamento dei singoli atti di appello.

Inoltre, l'esistenza di un motivo di impugnazione che aveva riguardato il vizio motivazionale, censurato dalla Corte di Cassazione con la conseguenza dell'annullamento della sentenza dei giudici di secondo grado, costituiva violazione processuale che rileva ai fini dell'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587, comma 2 cod. proc. pen. 9.1.

Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 533, 603, comma 3 bis cod. proc. pen., e vizio della motivazione, per aver la Corte territoriale riproposto, a sostegno della dimostrazione del concorso del capogruppo nel delitto di peculato contestato al ricorrente, gli stessi dati di prova che la sentenza rescindente aveva ritenuto inidonei a integrare la necessaria motivazione rafforzata, oltre ad adottare uno schema argomentativo fondato sull'errata valutazione dei dati conseguiti attraverso l'istruttoria.

9.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 587, comma 1 e 2 cod. proc. pen., nonché violazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 314 cod. pen.; la Corte territoriale aveva escluso la possibilità di rivalutare nel merito l'estensione temporale delle condotte descritte nell'imputazione per il delitto di peculato, in violazione dei principi che regolano l'effetto estensivo delle impugnazioni.

9.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 587, comma 1 e 2 cod. proc. pen., nonché violazione della legge penale in relazione agli artt. 533, 597 e 605 cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.323 bis cod. pen., in violazione dei principi che regolano l'effetto estensivo delle impugnazioni.

9.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio riguardante il reato di truffa di cui al capo C).

La Corte territoriale aveva fissato la misura dell'aumento a titolo di continuazione, per gli episodi di truffa di cui al capo C) esclusi dalla declaratoria di prescrizione - contenuta nella sentenza della Corte di cassazione - in mesi sei di reclusione, con violazione sia del principio del divieto di reformatio in peius, rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza d'appello annullata, sia per il difetto di motivazione circa la proporzione della misura dell'aumento rispetto al ridotto arco temporale dei fatti presi in esame, in conseguenza della declaratoria di prescrizione dei fatti più risalenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come risulta dall'esposizione dei motivi formulati a sostegno dei ricorsi, nell'assetto di molte delle censure formulate riveste importanza centrale la definizione dell'oggetto del giudizio affidato alla Corte d'appello in sede di rinvio e dei poteri riconosciuti al giudice dall'art. 627 cod. proc. pen., dal momento che è ricorrente la critica mossa alla sentenza di aver riprodotto il medesimo schema logico, fondato sugli stessi dati di prova che la sentenza di annullamento aveva ritenuto inidonei a sorreggere l'accertamento del concorso dei singoli consiglieri regionali con i rispettivi capigruppo nella realizzazione delle condotte di reato, oltre che la verifica del necessario elemento soggettivo che deve accompagnare la forma di manifestazione del reato secondo il paradigma dell'art. 110 cod. pen.

Al fine, dunque, di evitare inutili duplicazioni espositive è necessario affrontare tali temi comuni richiamando le direttive emergenti da orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di oggetto del giudizio di rinvio e poteri del giudice in tale fase.

1.1. Va immediatamente precisato, con specifico riguardo al contenuto della sentenza rescindente, che il motivo dell'annullamento è stato individuato nel vizio della motivazione, in quanto carente rispetto al verdetto assolutorio di primo grado, con specifico riguardo - per tutti i ricorrenti, eccezion fatta per il Cantore - al tema probatorio su indicato (v. sul tema generale il § 7, pagg. 67 e ss. della sentenza della Corte di Cassazione, nonché i punti in cui il vizio è stato riscontrato rispetto alle singole posizioni individuali, come sarà indicato successivamente).

Conseguentemente, la Corte di cassazione ha affidato al giudice del rinvio (enunciando il relativo principio di diritto, in quanto la Corte di cassazione «risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento»: Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01) il compito di verificare "se, e in che termini, sia configurabile nella fattispecie una forma di concorso nel medesimo reato" (così a pag. 102, in relazione alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], indicazione espressamente richiamata nell'esame dei ricorsi degli altri imputati).

Non è superfluo ricordare che altri profili (che concernevano la prova delle condotte di appropriazione, il dolo del delitto di peculato, la natura del vincolo di destinazione impresso sulle somme erogate ai gruppi consiliari, gli esborsi riconducibili alle categorie delle spese di rappresentanza) sono stati tutti esaminati e affrontati sulla scorta dei rilievi formulati con i ricorsi allora proposti, motivi che sono stati rigettati o dichiarati inammissibili rispetto alle censure riguardanti quei temi.

1.2. E' pacifico, secondo l' insegnamento di legittimità risalente all'epoca del previgente codice di rito, e successivamente rimasto del tutto costante, che l'oggetto del giudizio di rinvio è delimitato dal contenuto della sentenza di annullamento, operando il principio della formazione progressiva del giudicato anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative alla singola imputazione; chiarirono le Sezioni unite con una fondamentale decisione che «il giudizio di rinvio non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di cassazione che lo ha disposto.

Il giudice di rinvio non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle dovutegli.

I limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato» (Sez.

Unite, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164 - 01).

Con quell'arresto fu altresì precisato che «la sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla Corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, né ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale.

Anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio di esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate né a queste inscindibilmente connesse.

Con il termine "parti della sentenza" l'art. 545 cod. proc. pen. del 1930 - norma integralmente riprodotta nell'art. 624 del cod. proc. pen. del 1988 - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del suo contenuto».

Sulla traccia di tale fondamentale inquadramento teorico (ribadito a breve distanza da Sez. unite, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170 - 0, in tema di effetti del giudicato parziale nella fase esecutiva, e da Sez.

Unite, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 0, circa la rilevabilità di cause di estinzione del reato sopravvenute nel giudizio di rinvio), la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato il perimetro della cognizione del giudice di rinvio, osservando che «da un lato, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate, e che, dall'altro, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa (tra le quali rientrano anche quelle concernenti il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa)» (così già Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637 - 01; la posizione espressa è stata ribadita successivamente da Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, Barchetta, Rv. 261050 - 0; Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, Marangio, Rv. 272966 - 0; Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, Ruggiero; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 0).

Da tali premesse discende che, se la cognizione del giudice del rinvio riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione, secondo un rapporto di interferenza progressiva (come per le questioni dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento: Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01; Sez. 6, n. 17770 del 11/01/2018, P., Rv. 272973 - 01), restano invece escluse da quell'ambito tutte le questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877 - 01; Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207 - 01), oltre quelle devolute con il ricorso, esaminate dalla Corte di cassazione e risolte dalla sentenza di annullamento; sicché tutte le questioni sollevate nelle precedenti fasi con specifici motivi di ricorso, considerati dalla sentenza rescindente e rigettati o dichiarati inammissibili, non potevano (né dovevano) formare oggetto del giudizio della Corte territoriale.

1.3. Una volta delimitato il perimetro delle questioni che devono essere nuovamente esaminate nel giudizio di rinvio, va considerato che il potere di valutazione del giudice del rinvio è differentemente esercitato in funzione delle ragioni della pronuncia di annullamento: ove, infatti, l'annullamento discenda dalla violazione od erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, mentre in caso di annullamento per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudice del rinvio può procedere a un nuovo esame del compendio probatorio, con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (così da ultimo, Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Ministero di giustizia, Rv. 283440 - 01).

Si è, così, affermato che «il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova» (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861 - 01); ragione per la quale va esclusa alcuna violazione dell'obbligo di uniformarsi al principio di diritto da parte del giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, «pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un diverso percorso argomentativo ed in parte arricchito, rispetto a quello già censurato in sede di legittimità» (Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019 Visconti, Rv. 276755 - 04; Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696 - 01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864 - 01), ovvero quando, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, ad esempio compiendo eventuali nuovi atti istruttori (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660 - 01).

1.4. L'applicazione dei principi suindicati comporta la necessità di porre a raffronto la motivazione che la Corte territoriale ha adottato con la sentenza del 24 luglio 2018 (annullata dalla Corte di cassazione in punto di valutazione degli elementi fattuali ritenuti significativi del concorso di ciascuno dei ricorrenti con i rispettivi capigruppo consiliari e della consapevolezza dei concorrenti nella condotta di appropriazione del denaro avvenuta con le modalità descritte nelle imputazioni) con l'apparato logico che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della pronuncia di condanna dei ricorrenti, per verificare se e in che misura sia ravvisabile il denunciato errore del ricorso alle medesime fonti di prova, e della stessa valutazione logica, elementi che la sentenza rescindente ha indicato in alcun passi come "di indubbia valenza accusatoria", ma al contempo ha ritenuto non decisivi se rapportati all'obbligo di motivazione rafforzata richiesto per il ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado.

2. Nella medesima ottica di linearità dell'esposizione degli argomenti utili per esaminare il contenuto delle censure formulate e di sinteticità della motivazione, vanno precisati i limiti di operatività dell'obbligo di motivazione rafforzata, richiamato dalla sentenza rescindente e ritenuto da molti tra i ricorrenti non adempiuto dalla sentenza impugnata.

2.1. A questi fini è decisivo rammentare che il giudice di primo grado aveva assolto gli odierni imputati ricorrenti dall'addebito riguardante la condotta di peculato escludendo la sussistenza del fatto, in ragione di un duplice ordine di considerazioni: in relazione alle spese imputabili al fondo di funzionamento dei gruppi consiliari, andavano considerate come giustificate non solo quelle strettamente collegate all'attività istituzionale del gruppo, ma anche quelle riguardanti l'attività e le iniziative politiche in senso lato del gruppo, pur se realizzate attraverso i singoli consiglieri; dovevano, inoltre, essere distinte le spese ontologicamente incompatibili con la finalità di interesse pubblico (perché prive di collegamento funzionale con l'attività politico-istituzionale del consigliere o del gruppo), rispetto alle quali residuava comunque la possibilità per il singolo imputato di provare che la spesa fosse comunque funzionale alla vita del gruppo consigliare, e quelle c.d. ambivalenti (tra esse, in particolare, le spese di rappresentanza e quelle relative alla ristorazione), rispetto alle quali l'onere probatorio gravante sulla parte pubblica non poteva dirsi assolto con la sola prova della effettiva esistenza della spesa (e della percezione del rimborso), ma richiedeva anche la prova positiva della finalità privata della spesa.

Una volta esclusa la sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta, il Tribunale non ha avuto necessità di confrontarsi con i profili della ricostruzione del fatto, alla stregua della contestata ipotesi di realizzazione delle condotte di peculato per i singoli consiglieri in concorso con il proprio capogruppo, sia in relazione all'individuazione delle modalità di manifestazione del reato (ai sensi dell'art. 110 cod. pen.) sia con riguardo alla verifica del corrispondente elemento soggettivo.

Per altro verso, va rilevato che il giudice di primo grado, affrontando in termini generali le questioni dell'imputazione soggettiva delle condotte di peculato contestate (pagg. 73-79), aveva ravvisato la disponibilità giuridica delle somme del fondo in capo non al solo capogruppo, ma a ciascuno dei consiglieri, ritenendo d'un lato che non fosse necessario "provare volta a volta la sussistenza di un previo accordo -concorsuale con il capogruppo", dall' altro - in ragione del necessario "passaggio" della richiesta attraverso il capogruppo "per azionare il meccanismo che si conclude con l'ottenimento del rimborso" - che il capogruppo concorreva materialmente con il soggetto che aveva formulato la richiesta (pag. 77); aveva ravvisato solo nell'ipotesi di richieste per spese "ambivalenti", sostenute a beneficio esclusivo del singolo consigliere, la problematicità della prova della consapevolezza del capogruppo di concorrere nel reato, ove si fosse trattato di carica ricoperta per la prima volta o, comunque, per un periodo limitato.La Corte d'appello di Torino, con la sentenza del 24 luglio 2018, aveva invece ravvisato la responsabilità degli imputati in primo luogo sulla scorta della "ricostruzione del quadro normativo vigente all'epoca dei fatti nella Regione Piemonte in materia di contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari presso l'Assemblea reginale", valorizzando elementi documentali e dichiarativi "non presi in considerazione dal Giudice di prime cure", giungendo così agli esiti di riforma delle assoluzioni "solo marginalmente incentrati sulla nuova valutazione dell'attendibilità delle testimonianze assunte in primo grado" (pag. 109 della sentenza).

In sostanza, la riforma della pronuncia di assoluzione è derivata dalla differente valutazione in punto di diritto della portata della normativa nazionale e regionale, ed in parte delle disposizioni regolamentari, sia per ciò che atteneva l'ambito oggettivo delle spese ammissibili a rimborso, attraverso i fondi assegnati ai gruppi consiliari, sia per il vincolo impresso ai fondi riconosciuti dalla legislazione regionale per il perseguimento delle finalità, istituzionali e politiche, dei gruppi (e non dei singoli); allo stesso tempo, anche l'interpretazione dei dati normativi riferibili al divieto di finanziamento pubblico dei partiti e all'onnicomprensività degli emolumenti percepiti dai Consiglieri regionali, come ricostruita dalla Corte d'appello, ha fondato un differente giudizio circa l'esistenza di limiti "certi e conoscibili" in punto di spese ammissibili al rimborso.

La sentenza d'appello aveva poi considerato, nell'esame delle singole posizioni, i dati che a suo giudizio fornivano la prova della realizzazione della fattispecie di reato da parte di ciascun consigliere, imputato del delitto di peculato, in concorso con il rispettivo capogruppo.

2.2. Così riannodata la trama della progressione processuale che è poi esitata nel giudizio di annullamento della Corte di cassazione, diviene imprescindibile, al fine di valutare la sussistenza e il contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata (tradizionalmente richiesto nelle ipotesi di ribaltamento del verdetto assolutorio), considerare le specifiche ragioni che hanno condotto al diverso esito del giudizio di secondo grado.

In proposito va ricordato che più volte è stato affermato il principio in forza del quale la necessità per il giudice di appello di redigere una motivazione "rafforzata" è conseguenza diretta della correlazione tra riforma della decisione di primo grado e mutata valutazione delle prove acquisite; ove, invece, l'opposto verdetto sia derivato da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata dZII primo giudice, non sussiste quell'obbligo né può ravvisarsi violazione del principio del ragionevole dubbio, trattandosi di condanna che risulta conseguenza della correzione di un errore di diritto, decisivo ai fini dell'assoluzione, nel quale sia incorso il primo giudice. (Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 272224 - 01; Sez. 4, n. 19036 del 14/03/2017, Russo, Rv. 269610 - 01), sicché il vizio denunciabile in sede di legittimità è solo quello di violazione di legge, penale o processuale (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 - 04).

Per altro verso, ove la decisione di primo grado abbia omesso completamente di affrontare specifici profili di accertamento del fatto e di valutazione dei presupposti necessari per la relativa qualificazione giuridica, la riforma della decisione in grado di appello non richiederà una motivazione rafforzata posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice (Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595 - 01, riguardante una fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il carattere generico e meramente assertivo del contenuto motivazionale della decisione di assoluzione di primo grado, escludendo l'obbligo di motivazione rafforzata a carico della sentenza di condanna pronunciata in secondo grado).

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, fatta eccezione per la deduzione concernente l'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata.

3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come per le posizioni di tutti gli imputati odierni ricorrenti, la sentenza del Tribunale nell'esaminare la posizione del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 99 ss.) non aveva speso alcun argomento relativamente al tema della prova del concorso del ricorrente, unitamente al proprio capogruppo, nella realizzazione della condotta appropriativa.

La Corte d'appello, con la sentenza poi annullata (pagg. 169 ss.), aveva desunto la prova del concorso del ricorrente, unitamente al capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (pag. 179), dai dati relativi alla formulazione collegiale del regolamento in termini ampi e generici, dall' ampiezza della prassi dei rimborsi non inerenti, oltre che dall'assenza di controlli; aveva, poi, dato semplicemente atto della sentenza di patteggiamento con cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva definito la propria posizione.

Rispetto a questa trama argomentativa, la motivazione della sentenza impugnata non ha semplicemente replicato i medesimi elementi (che la sentenza rescindente, con richiamo ad altre posizioni, aveva ritenuto "inidonei" per affermare la responsabilità dell'imputato).

Quegli elementi sono stati diversamente considerati nella loro portata probatoria, apprezzando specificità e caratteri che la sentenza annullata non aveva preso in esame.

Inoltre, la valutazione complessiva dei dati probatori è stata condotta non mediante una semplice sommatoria degli elementi fattuali considerati, ma attraverso l'individuazione di connessioni logiche, frutto di valutazioni aderenti alle singole specificità delle posizioni individuali e alla peculiarità delle condotte e del contesto politico amministrativo in cui si ponevano, tali da fornire un quadro argomentativo dotato dei caratteri di persuasività e solidità specificati dalla sentenza rescindente.

In primo luogo, è stata valorizzata la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Torino in data 14 luglio 2014 con cui il capogruppo consiliare [OSCURATO:PERSONA] aveva definito la propria posizione, in riferimento ad imputazioni che concernevano sia condotte di peculato direttamente poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], sia le condotte di peculato contestate come commesse in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] (come precisato alle pag. 36 e 59 della sentenza impugnata); si tratta di circostanza storica, in precedenza non emersa né valutata, che fa assumere un peso probatorio diverso al richiamo a quella sentenza, alla luce della costante giurisprudenza sulla portata dell'art. 238 bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di patteggiamento ed alla sua utilizzazione a fini probatori in altro procedimento penale quanto al "fatto" ed alla sua attribuibilità (Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272665 - 01; Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Mazzola, Rv. 264058 - 0; Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Macrì, Rv. 261480 - 0).

Si tratta di corretta applicazione di tali principi, sia in ragione dell'esistenza di elementi di riscontro desunti dalle ulteriori prove considerate (così come specificato dall'art. 238 bis cod. proc. pen. attraverso il richiamo all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), sia considerando il principio che riguarda le ipotesi di autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto storico, rispetto ai quali se non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale, «tuttavia il giudice del diverso procedimento è tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali è pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione è elemento da valutare ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016, dep. 2017, Biallo, Rv. 270658 - 01).

Quanto al sistema dei rimborsi adottato e seguito dai consiglieri imputati, e tra essi anche dal ricorrente, esso viene considerato dalla sentenza impugnata quale frutto di un "preciso accordo genetico", che è dimostrato - in assenza di prova diretta - dal combinarsi di eventi storici, modalità di condotta dell'azione amministrativa, adozione di atti regolamentari e carenza di controlli, che sono stati specificati dalla sentenza impugnata.

In questo senso, assume importanza decisiva nella struttura logica della decisione il dato del difetto del sistema dei controlli, alla luce della considerazione svolta (pag. 63) sulle iniziative adottate dal capogruppo solo in epoca successiva alla diffusione delle notizie di stampa sulle indagini avviate, trattandosi di elemento logico correlato all'intempestività di tali determinazioni (che denuncia la preesistenza di un "costume" corrispondente al funzionamento automatico del sistema dei rimborsi, fondato sulla reciproca consapevolezza della mancanza di corrispondenza tra le spese sostenute e la loro rimborsabilità, destinata a non emergere proprio per la carenza dei controlli).

La sentenza, inoltre, si è fatta carico di valutare anche la differente ricostruzione in fatto prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'esame cui si è sottoposto, escludendo la verosimiglianza e attendibilità delle circostanze riferite, alla luce della sistematicità delle richieste di rimborso avviate per spese di certo non inerenti e della natura dei rapporti soggettivi intercorrenti tra il capogruppo e i singoli consiglieri.

A fronte di una motivazione, quale quella di primo grado, che non conteneva alcuna valutazione sulla configurabilità del concorso nel reato di peculato del ricorrente, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata di certo risulta fondata su una motivazione adeguata e coerente con i dati probatori; né può dirsi replicato il medesimo vizio che aveva determinato l'annullamento da parte della Corte di Cassazione, attesa la compiuta ricostruzione dei profili in fatto e degli elementi logici utilizzati per delineare il contributo assicurato dal [OSCURATO:PERSONA] affinché il [OSCURATO:PERSONA] potesse fare affidamento nel presentare richieste inerenti a spese del tutto estranee alle finalità del fondo a disposizione del gruppo consiliare, da cui si attingeva per il relativo rimborso.

Anche il profilo concernente la prova dell'elemento soggettivo, rispetto alla ritenuta compartecipazione nel delitto di peculato del ricorrente e del capogruppo [OSCURATO:PERSONA], risulta motivato con argomenti e valutazioni che sfuggono alle censure del ricorrente.

La prova del dolo (in ragione dell'oggetto dell'accertamento riguardante l'elemento soggettivo che non consente di ricorrere a strumenti di prova diretta) richiede l'individuazione di dati fattuali che, considerati attraverso le correlazioni logiche desumibili dalla concreta situazione storico fattuale in cui ha agito l'imputato, siano espressivi della realizzazione dell'evento quale conseguenza prevista e voluta dallAgente rispetto alla propria condotta (ovvero, come è stato affermato con felice sintesi, per dimostrare l'elemento soggettivo del reato è necessaria la selezione delle circostanze "attraverso le quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto": Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01).

Tra i dati rilevanti a tali fini vanno evidentemente apprezzati quelli riguardanti le modalità della condotta tipica attribuita all'agente, le condizioni di tempo e di luogo in cui l'azione o l'omissione si realizza, le conseguenze che secondo criteri di regolarità causale e logica derivano da condotte dello stesso tipo.

Rispetto, poi, alla dimostrazione del dolo che deve caratterizzare la condotta dei concorrenti nel medesimo reato, va ribadito l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale se non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (Sez. 6, n. 25705 del 21/03/2003, Salamone, Rv. 225935 - 01; Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Angotti, Rv. 253984 - 0; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255260 - 0).

La sentenza impugnata ha condotto la verifica relativa alla sussistenza dell'elemento psicologico che ha accompagnato i singoli ricorrenti, mettendo in risalto d'un lato il dato storico obiettivo (rilevato per ciascuno degli imputati) della presentazione di richieste di rimborso che attenevano, in larga parte, a spese che in alcun modo avrebbero potuto esser ricondotte ai fini istituzionali del gruppo politico di appartenenza; dall'altro, l'esistenza di una prassi amministrativa del tutto omogenea, quasi trasversale, riguardante la presentazione delle richieste in assenza di qualsivoglia forma di controllo o verifica, rispetto alla quale ciascuno dei consiglieri, così come i capigruppo convolti, non ha mostrato alcun approccio critico o di dubbio (rilevando così, pur in assenza di un esplicito accordo con il concorrente, l'aver sfruttato la prassi seguita e da essi conosciuta come elemento significativo della consapevole compartecipazione nella realizzazione del reato: Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901 - 01).

Questi dati non si collocano in uno scenario anonimo e privo di elementi peculiari; si tratta di fatti storici che sono avvenuti in un contesto caratterizzato dall'appartenenza dei ricorrenti, assieme ai rispettivi capigruppo, ad un medesimo corpo politico amministrativo; le funzioni ricoperte e il grado di conoscenza tecnica della legislazione e della normativa secondaria lascia spazi evidentemente ridotti ad errori o interpretazioni non coincidenti con lo spirito delle norme che regolano il funzionamento e la gestione dei fondi assegnati ai gruppi politici; nello stesso senso, milita l'oggetto della gestione dei fondi, trattandosi di risorse pubbliche che impongono agli amministratori e ai componenti degli organi politici degli enti un approccio attento e scrupoloso.

Tale situazione, letta alla luce delle relazioni soggettive tra gli imputati cui si addebita il concorso nel medesimo reato (per la conoscenza reciproca da parte degli agenti - consigliere e capogruppo - delle rispettive posizioni e competenze, oltre che dei procedimenti interni per l'attivazione del sistema dei rimborsi), è stata apprezzata come indicativa di una rappresentazione consapevole dell'illecita destinazione delle somme a disposizione dei rispettivi gruppi consiliari, reciprocamente conosciuta (per le pregresse esperienze dei capigruppo, come desunte dalle sentenze con cui hanno concordato l'applicazione delle pene per i medesimi fatti, e per il dato quantitativo e qualitativo, in senso negativo, delle spese sostenute dai consiglieri e per le quali veniva richiesto il rimborso) e attuata sul presupposto, logicamente necessario per evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accertamento della natura privata o comunque non inerente al funzionamento dei gruppi delle spese, della sicura assenza di verifiche e controlli.

3.2. Il secondo motivo è caratterizzato da evidente genericità della censura, poiché non indica in quale passaggio della motivazione, riferita alla posizione del ricorrente, si sia fatto uso della prova dichiarativa che si denuncia come valutata in termini di inattendibilità.

3.3. Le censure articolate con il terzo motivo sono fondate, poiché mentre nel dispositivo letto in udienza era indicata la concessione dei benefici di legge (ex artt. 163 e 175 cod. pen.), in quella redatto nella sentenza documento non vi è menzione della concessione di quei benefici; trattandosi di evidente svista nella riproduzione del contenuto del dispositivo, va disposta la correzione del relativo errore materiale nel senso che il dispositivo della sentenza impugnata deve esser corretto nel senso di aggiungere, in prosecuzione della frase "pena principale", la frase "concede i doppi benefici di legge".

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

4.1. La sentenza di primo grado (pagg. 163 ss.) non aveva indicato alcun argomento relativo al profilo della prova del concorso nel reato della ricorrente e dei suoi capogruppo (prima [OSCURATO:PERSONA] - capo 52 - e poi [OSCURATO:PERSONA] - capo 54 -); anche la decisione della Corte d'appello del 24 luglio 2018 (pagg. 340 ss.) non aveva affrontato quel tema.

Di qui, la sicura insussistenza di alcun obbligo di motivazione rafforzata, per le ragioni già indicate nella parte generale (v. supra, § 2.2.); ciò che la Corte territoriale in sede di rinvio era chiamata ad argomentare era il giudizio di responsabilità a titolo di concorso della [OSCURATO:PERSONA] in relazione a ciascuna delle imputazioni che la riguardavano, superando le insufficienze del percorso motivazionale della sentenza annullata.

4.2. La Corte territoriale (pagg. 82 ss.; 99 ss.) ha motivato in relazione ad entrambe le imputazioni considerando: a) gli esiti della rinnovazione istruttoria, che confermavano l'esistenza di un sistema condiviso dai componenti del gruppo consiliare cui apparteneva la ricorrente, mediante una gestione sostanzialmente priva di controlli (poiché affidati, nel caso specifico, a soggetto del tutto carente di esperienze contabili e amministrative, ossia la teste Ferrando); b) l'impossibilità di ipotizzare alcun ruolo mediato del capogruppo, riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 48 cod. pen., in ragione dell'assoluta inverosimiglianza della capacità delle richieste presentate di indurre in errore il capogruppo, trattandosi di soggetti che in ragione del ruolo ricoperto e delle scelte operate, mediante l'adozione di specifici regolamenti, erano perfettamente consapevoli dell'illiceità delle richieste di rimborsi, del tutto svincolate dai requisiti di inerenza con le attività del gruppo consiliare (tanto da aver tratto essi stessi considerevoli profitti mediante quel sistema, come dimostrato dalla condanna riportata dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla sentenza di applicazione della pena con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha definito la sua posizione); c) l'atteggiamento assunto dal capogruppo [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dal contenuto dell'esame svolto, nel corso del quale aveva cercato di accreditare la ragionevolezza di un sistema di controllo, per somme più che cospicue di cui aveva la gestione per l'attribuzione ai singoli consiglieri, affidato per intero ad una dipendente dalle limitatissime competenze specifiche e sulla quale aveva indirizzato ogni responsabilità per quanto accaduto nel corso della consiliatura; la Corte ha ritenuto, con argomenti privi di vizi logici, tale dato quale indice univoco della deliberata volontà ( e non anche di una condotta giustificabile in termini di buona fede o, al più, di colpevole negligenza) di adottare un sistema di gestione del denaro pubblico in totale assenza di iniziative funzionali al controllo delle erogazioni; d) nella stessa direzione si collocava, a fronte delle concrete difficoltà nell'istituire un sistema capillare di controllo, l'assenza di scelte idonee a garantire quantomeno un "argine" al dilagare delle richieste (sistemi di controllo a campione, ad esempio a rotazione o a sorteggio); e) la contestuale inerzia da parte del capogruppo nell'adottare iniziative di questo tipo e l'aver approfittato a titolo personale di tale stato di fatto (che consentiva di ottenere rimborsi per spese palesemente svincolate da qualsivoglia nesso o correlazione con l'attività istituzionale) costituivano indici rilevatori dell'esistenza di un accordo tra il capogruppo ed i consiglieri del medesimo gruppo per la gestione indiscriminata, e quindi illecita, di fondi destinati per legge a specifiche esigenze di tipo pubblico; f) irrilevante, perché del tutto smentita dal dato legislativo che non poteva esser ignorato, la tesi della gestione di un fondo avente carattere di tipo privato; g) la Corte aveva infine dato atto del contenuto della sentenza di patteggiamento del [OSCURATO:PERSONA], che aveva riguardato anche gli episodi oggetto di contestazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA], mettendo altresì in rilievo che la posizione della ricorrente assumeva carattere emblematico dell'accordo sulla gestione illecita di quei fondi, in considerazione del passaggio della [OSCURATO:PERSONA] da un gruppo consiliare ad un altro, senza alcuna apprezzabile differenza nel sistema di presentazione delle richieste di rimborso per spese completamente avulse dall'attività istituzionale, indice granitico della consapevolezza dell'assenza di verifiche o controlli che avrebbero potuto contrastare l'erogazione indiscriminata dei rimborsi.

Si tratta di apparato motivazionale aderente ai dati di prova raccolti nel giudizio e articolato con passaggi logici privi di criticità, con la considerazione di elementi (tratti anche dalla valutazione della rinnovazione istruttoria in grado di appello, dalla differente considerazione della portata probatoria della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata nei confronti del capogruppo [OSCURATO:PERSONA], dall'apprezzamento del dato logico relativo alla sistematicità dell'utilizzazione del meccanismo dei rimborsi da parte della ricorrente, attestato dalla continuità delle richieste anche nel passaggio da un gruppo consiliare all'altro) che risultano nuovi ed ulteriori rispetto a quelli cui faceva riferimento la sentenza rescindente

4.3. Anche in relazione alla specifica imputazione di cui al capo 54) la censura non coglie nel segno, poiché non collega e trascura la puntuale ricostruzione della posizione ricoperta dal capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 90-97), con particolare riguardo al profilo della consapevolezza del concorrente nella gestione illecita dei fondi a disposizione dei gruppi consiliari, frutto di un accordo tacito che attraversava nel tempo l'esperienza politica del [OSCURATO:PERSONA], che già da componente del gruppo consiliare di "Forza Italia" nel periodo 2008/2010 aveva fruito indebitamente di rimborsi attingendo ai fondi di quel gruppo nella duplice veste di diretto beneficiario e capogruppo (sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 20 dicembre 2019); era quindi stata riconosciuta la sua responsabilità nel presente processo (capo 25, accertato in via definitiva con la sentenza della Corte di Cassazione) per aver beneficiato, quale capogruppo di "Progett'azione", a titolo personale di rimborsi non inerenti le finalità del fondo dal mese di maggio a quello di settembre dell'anno 2012, oltre ad avere continuato a utilizzare lo stesso sistema dal giugno 2010 al maggio 2012, quando faceva parte del gruppo diretto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (pag. 94).

4.4. Il secondo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato; la sentenza impugnata non ha operato una diversa valutazione della prova dichiarativa in punto di attendibilità del testimone, ma ne ha considerato la portata ritenendola superata in ragione delle valutazioni sull'inadeguatezza dei controlli; in ogni caso, per il carattere del diverso giudizio di responsabilità, affidato non a una diversa valutazione della prova dichiarativa, ma ad una differente applicazione di regole di diritto, non v'erano i presupposti per la necessaria rinnovazione istruttoria ex art. 603 bis cod. proc. pen. 5.

Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al denunciato errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, mentre nel resto lo stesso è infondato.

Va premesso che la sentenza del Tribunale (pagg. 121 ss.) non aveva speso alcun argomento sul tema del concorso del capogruppo e del ricorrente nel delitto di peculato; la Corte d'appello, con la sentenza annullata dalla Corte suprema, aveva motivato la responsabilità del Tiramani, in concorso con il capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (pag. 210), facendo leva su argomenti analoghi a quelli utilizzati nell'esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].5.1.

Il primo motivo di ricorso, che ruota intorno alla violazione conseguente alla riproposizione dello stesso vizio motivazionale censurato dalla sentenza rescindente, è infondato.

Le ragioni dell'infondatezza del motivo sono state già illustrate nell'esame dei ricorsi che precedono (v. supra, §§ 3.1.;

4.2. e 4.3.) Le ulteriori doglianze, relative all'errata ricostruzione delle ragioni che avevano condotto all'annullamento della sentenza d'appello (individuate anche nell'omessa rinnovazione istruttoria), non sono decisive quali indicatori di vizi della decisione poiché l'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA], pur se non richiesto dalla sentenza rescindente, ha formato oggetto di valutazione nei suoi risultati con argomenti che non sono in contrasto con l'oggetto del nuovo giudizio, teso a individuare la motivazione necessaria per l'affermazione di responsabilità del ricorrente.

Riduttiva è la valutazione del rapporto soggettivo tra il capogruppo ed il consigliere, in quanto si astrae il legame dal contesto fattuale in cui essi operavano riducendolo al solo dato dell'appartenenza ad un medesimo gruppo consiliare.

L'evocazione di un sistema di controllo, per stessa affermazione del ricorrente "pur lacunoso ed insufficiente", quale elemento contrastante con le affermazioni della sentenza impugnata, non tiene conto delle considerazioni della decisione che ha rilevato, nelle prove dichiarative del [OSCURATO:PERSONA] e di altri testimoni indicate dalla difesa, l'assenza di specifici riferimenti circa l'esito delle supposte attività di verifica o eventuali rifiuti di richieste di rimborso (pagg. 50 e 54).

Ciò rendeva evidentemente superflua la rinnovazione dell'istruttoria (come lamentato, invece, nei motivi nuovi) non trattandosi, comunque, di aspetto decisivo ai fini della decisione.

Le censure del ricorrente in punto di omessa individuazione della condotta del Tiramani rilevante quale contributo causale nella realizzazione del delitto di peculato (non potendo rilevare la formulazione della richiesta di rimborso e la percezione delle corrispondenti somme, in difetto di prova di un accordo intercorso tra pubblico ufficiale e soggetto estraneo alla pubblica amministrazione) non sono fondate.

Premesso che i richiami ai precedenti giurisprudenziali indicati non sono pertinenti, in quanto di quelle decisioni non si apprezzano le fattispecie e se, quindi, i rapporti tra privato e pubblico ufficiale fossero in qualche misura assimilabili ai rapporti che invece intercorrevano tra il ricorrente ed il capogruppo, è evidente che l'assenza di richieste, sollecitazioni o pressioni - come affermato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - non potesse costituire da sé elemento dirimente nell'esclusione della manifestazione del concorso nel reato, dovendosi collocare le vicende dei rimborsi nel contesto specifico che la sentenza impugnata ha ricostruito (v. supra, § 3.1.).

Per altro verso, è pacifico che,in difetto della richiesta del consigliere, non vi sarebbe stato luogo ad alcuna condotta di appropriazione del denaro pubblico, costituendo dunque la richiesta l'antecedente logico per avviare il procedimento finalizzato a distrarre le somme vincolate ai fini istituzionali per il soddisfacimento di fini esclusivamente personali.

Inoltre, la censura non tiene conto delle peculiari condizioni soggettive dei concorrenti, dei rapporti di comune appartenenza al medesimo organo politico e della condivisione delle disposizioni regolamentari sull'uso del fondo a disposizione del medesimo gruppo consiliare di cui entrambi facevano parte; è stato infatti affermato che «in tema di peculato, quando una disciplina di natura pubblicistica prevede il concorso di più organi per l'adozione di un atto dispositivo di un bene, il reato è configurabile per ciascuno dei pubblici ufficiali coinvolti nella procedura diretta all'emissione del provvedimento, atteso che ognuno di essi, pur non avendo l'autonoma disponibilità del bene, consegue mediatamente tale posizione attraverso il concorso con l'altro soggetto» (Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263263 - 01).

Anche le critiche rivolte alla decisione, relativamente alle questioni riguardanti il profilo dell'elemento soggettivo, non sono fondate, per le ragioni già indicate nell'esame del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, § 3.1.).

5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, per le ragioni illustrate nella premessa di carattere generale (v. supra, § 1.2.); poiché è pacifico che la sentenza di annullamento riguardava esclusivamente l'accertamento della prova del concorso nella condotta appropriativa del capogruppo consiliare e del ricorrente, come indicato nel capo d'imputazione, ogni altro profilo di accertamento (come per l'aspetto dell'effettivo rimborso delle somme richieste dal ricorrente, ovvero per il tema dell'inerenza delle spese rimborsate nonché del dolo del consigliere che aveva richiesto e ricevuto i rimborsi) era precluso, avendo peraltro la Corte di Cassazione affrontato espressamente le altre censure (v. § 18.2., pagg. 98-100), che aveva ritenuto infondate o inammissibili.

5.3. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato: il profilo oggetto di censura è ormai insuscettibile di nuova valutazione, avendo la Corte di .Cassazione rigettato il ricorso sul punto (v. il ricordato § 18.2.); generica e priva di interesse (in difetto di specificazione della rilevanza del dato cronologico) la censura relativa alla data di commissione dei singoli episodi.

5.4. Il quarto motivo (così come il relativo motivo nuovo) ripropone una questione coperta dal giudicato conseguente alla sentenza rescindente (come tale estranea al perimetro del giudizio di rinvio: v. supra, § 1.2.), che ha escluso alcuna differente qualificazione giuridica degli episodi (v. pag. 98 della sentenza rescindente).5.5.

Il quinto motivo, concernente il profilo dell'individuazione del reato più grave, così come articolato, denuncia il difetto di interesse dell'impugnazione poiché non si deduce alcuna conseguenza sfavorevole in punto di determinazione della pena (fissata, peraltro, nel minimo edittale quanto alla pena per il più grave delitto); per ciò che attiene all'asserito difetto di motivazione sull'entità della pena irrogata a titolo di continuazione, in quanto carente l'indicazione dei singoli aumenti in relazione a ciascun reato satellite, si tratta di aumento determinato nella misura di un mese di reclusione per numerosissimi episodi che si sono realizzati nell'arco di oltre due anni, con cadenze ravvicinate; la decisione ha in ogni caso operato la commisurazione delle pene attraverso l'indicazione dei criteri utilizzati, richiamando alcuni di quelli previsti dell'art. 133 cod. pen., sicché alcuna violazione risulta, anche in relazione all'obbligo di motivazione come delineato dall'arresto a Sezioni unite richiamato dal ricorrente (poiché in quella decisione si è precisato che, analogamente al criterio di legittima determinazione della base per il calcolo del trattamento sanzionatorio, che non richiede una motivazione particolarmente specifica e dettagliata per quelle pene che si collocano all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale, anche per la misura degli aumenti di pena ex art. 81 comma 2, cod. pen. deve ritenersi adeguata la motivazione che assicuri il rispetto dei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., l'assenza di surrettizi cumuli materiali di pene, la considerazione del rapporto di proporzione tra le pene: Sez. unite, n. 47127 del 24/06/2021,.

Pizzone, Rv. 282269 - 01, § 9., pag. 27).

5.6. Il sesto motivo è formulato per ragioni non consentite: il lamentato difetto di motivazione concerne l'invocato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 323 bis cod. pen., che non aveva formato oggetto dell'originario atto di appello, né di motivo di ricorso in sede di legittimità avverso la sentenza di appello; la richiesta formulata con le note di udienza del 9/12/2022 era del tutto generica, sicché nessun obbligo di argomentazione al riguardo gravava sulla Corte territoriale.

5.7. Anche i motivi nuovi depositati non sono meritevoli di accoglimento.

Quanto al profilo dell'omessa rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative, va rilevato che esse riguardavano il profilo dell'inerenza di alcune delle spese sostenute dal ricorrente che il Tribunale aveva ritenuto potenzialmente riconducibili all'attività di rappresentanza politica; sicché, ai fini della pronuncia da adottare in sede di rinvio, non assumevano alcuna portata in quanto già vagliate dalla sentenza rescindente (v. pag. 98) e, comunque, non incidenti sul tema del concorso nel reato di peculato; l'ulteriore profilo è reiterativo della questione sollevata con il quarto motivo di ricorso e già ritenuta non proponibile in questa sede.5.8.

Il settimo motivo di ricorso che lamenta gli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza, rispetto al dispositivo letto in udienza, oltre che l'omessa indicazione sia nel dispositivo letto in udienza, che in quello riprodotto nella sentenza depositata, della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. (su cui vi è specifica motivazione nel corpo della decisione) è fondato.

Dalla comparazione tra il testo del dispositivo letto in udienza e quello riprodotto nel documento sentenza risulta che in quest'ultimo è stata omessa l'indicazione riguardante l'avvenuta concessione dei benefici di legge; inoltre, nel dispositivo del documento sentenza il ricorrente risulta essere stato condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado, statuizione che non è contenuta nel dispositivo letto in udienza.

Gli evidenti errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto nel testo della sentenza depositata (considerata la prevalenza del contenuto del dispositivo letto in udienza, oltre che la corrispondenza delle statuizioni come ricavabili dalla lettura della motivazione) devono essere corretti ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., inserendo nel dispositivo della decisione, riprodotto nella sentenza depositata, in prosecuzione della frase "pena principale" la frase "concede i doppi benefici di legge" ed eliminando la statuizione di condanna alle spese (ossia la frase "condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado").

Vanno, altresì, corretti sia il dispositivo letto in udienza, sia quello riprodotto nella sentenza depositata, atteso che dalla lettura della motivazione risulta, sia per il tenore espresso degli argomenti utilizzati, sia per il calcolo della pena effettuato (corrispondente nell'esito finale a quello indicato nel dispositivo), l'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.; è stato più volte ribadito che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269 - 01; Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 0), come nell'ipotesi in cui un beneficio espressamente riconosciuto attraverso esplicita motivazione non risulti indicato nel dispositivo (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690-01).

Pertanto, deve disporsi la correzione del dispositivo letto in udienza, così come di quello redatto nella parte finale della sentenza depositata, nel senso di aggiungere in continuazione all'espressione "delle attenuanti generiche" la frase "e di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.".

6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.6.1.

La sentenza di primo grado (pagg. 261 ss.) non aveva dedicato alcun passaggio argomentativo al tema del concorso nel reato del ricorrente e del capogruppo [OSCURATO:PERSONA]; nella decisione della Corte d'appello del 24 luglio 2018 (pagg. 386 ss.) il tema è stato affrontato, evidenziando come la mancanza di prove sul previo accordo non fosse di ostacolo alla realizzazione della condotta di peculato nella forma concorsuale descritta nell'imputazione, considerando l'adozione di un regolamento interno del gruppo consiliare generico ed inidoneo a assicurare verifiche su corrispondenza tra documenti di spesa e eventi o occasioni di rilevanza per i fini politici del gruppo; l'assenza di qualsivoglia metodo di controllo sui documenti a sostegno dei rimborsi richiesti; la considerevole entità delle richieste ed il numero elevato di spese palesemente abnormi; la fissazione di un plafond per ogni singolo consigliere e l'esistenza della sentenza di patteggiamento nei confronti del capogruppo.

6.2. Il primo motivo di ricorso, nel censurare lo schema argomentativo adottato dalla sentenza impugnata, seleziona analiticamente i singoli dati probatori considerati dalla Corte territoriale, ne sottolinea la corrispondenza con gli elementi che la sentenza rescindente aveva giudicato inidonei a sostenere il giudizio di responsabilità, evidenzia la mancanza di dati diversi e ulteriori in grado di attribuire al percorso motivazionale il carattere di adeguatezza rispetto ai temi di prova da verificare.

Siffatta analisi finisce, però, per trascurare del tutto sia la concreta portata probatoria dei singoli elementi considerati, per le specificità che la motivazione della Corte ha indicato; sia, con effetti ancor più negativi, i legami logici che la decisione ha messo in evidenza tra i singoli dati, che non si collocano in uno scenario anonimo ma vengono letti e interpretati attraverso chiavi logiche e criteri di esclusione che non possono dirsi, come ritiene il ricorrente, né contraddittori né manifestamente illogici.

La sentenza ha attribuito rilievo, come per altre posizioni già esaminate, alla sentenza di patteggiamento con cui il capogruppo [OSCURATO:PERSONA] ha definito la propria posizione, anche in relazione all'imputazione che lo vedeva concorrente con il [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione delle condotte di peculato contestate al ricorrente; si è già detto della portata probatoria che la giurisprudenza di legittimità riconosce alla sentenza di applicazione della pena anche nell'ambito di altro procedimento (v. supra, § 3.1.), considerati gli ulteriori elementi di riscontro che la Corte territoriale ha valutato.

Ha, quindi, apprezzato il dato della serialità delle richieste di rimborso (ricorrente non solo per il [OSCURATO:PERSONA], ma anche per molti tra gli imputati del medesimo processo), per spese "del tutto eccentriche" rispetto alle finalità proprie del fondo posto a disposizione del gruppo consiliare (accertamento di fatto che non può di certo formare oggetto di diversa valutazione in questa sede), di natura spesso palesemente privata; circostanza fattuale che, per la sistematicità della condotta che si poneva in esplicito contrasto con la funzione e la disciplina dei rimborsi prevista dalla normativa regionale, si spiega solo in ragione di un accordo - concluso nei fatti - tra il capogruppo e i consiglieri e che escludeva ogni tipo di controllo, non per difetto di diligenza ma per condivisa volontà, così rendendo sicura e non contestabile la richiesta di rimborso di spese private.

In questa prospettiva, la decisione (pagg. 65-66) ha ricordato che, per la specifica carica istituzionale ricoperta dal ricorrente, era corretto considerare e richiedere un livello particolarmente elevato di controllo nella gestione delle risorse pubbliche e, quindi, del sistema dei rimborsi; da altro angolo visuale, ha considerato che proprio quella posizione e la consapevolezza di poter incorrere in controlli e verifiche, fossero anche saltuari o randomici, con i connessi rischi di instaurazione di giudizi penali o contabili, avrebbero dissuaso dal porre in essere le condotte di appropriazione illecita di quelle risorse (che, pertanto, presupponevano la contraria consapevolezza dell'assoluta inesistenza di controlli sulle richieste formulate).

Infine, ha valutato, rispetto al profilo dell'assenza di controlli, che la giustificazione fornita dalle tesi difensive (secondo le quali la mancanza di controlli discendeva dalla reciproca fiducia nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, oltre che dall'inesistenza di strumenti di controllo efficacemente adottabili) si scontrava con il dato dell'agevole adozione di plurimi metodi di verifica automatica senza necessità di complessi apparati organizzativi (controlli a campione o saltuari) attuabili da parte del responsabile della gestione del fondo.

Gli argomenti che sorreggono la motivazione, del tutto differente rispetto a quella di primo grado centrata sulla legittimità delle spese e sulla eventuale buona fede per taluni acquisti di natura privata, risultano adeguati e sufficienti per dare conto della base logico argonnentativa necessaria per affermare la responsabilità dell'imputato.

Rispetto all'assetto della motivazione così ricostruito, le censure si caratterizzano per una chirurgica selezione di singoli aspetti, taluni peraltro infondati.

Così per il difetto di approfondimento sui singoli episodi - al contrario analiticamente valutati dalla sentenza della Corte d'appello del 24 luglio 2018 nella parte non raggiunta dalla sentenza di annullamento (pagg. 401-04) attraverso il dettagliato richiamo dei documenti, delle tabelle e della natura delle spese ritenute estranee alle finalità politico istituzionali del gruppo consiliare, cui la sentenza impugnata ha fatto testuale richiamo (pag. 65); o, ancora, sulla ridotta portata della sentenza di patteggiamento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza rescindente non aveva censurato direttamente e rispetto alla quale la sentenza impugnata ha invece dato conto della corrispondenza, quanto all'imputazione, che riguardava non solo gli addebiti elevati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] individualmente, ma anche il reato contestato in concorso al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ed ha altresì apprezzato l'esistenza dei necessari riscontri, fattuali e logici (operazione che non era stata condotta con la sentenza annullata) rappresentati dalla correlazione tra la condotta di peculato realizzata dal [OSCURATO:PERSONA], per fruire a titolo personale delle somme a disposizione del fondo del gruppo, e le sovrapponibili operazioni frutto delle richieste, numericamente rilevanti e per la gran parte riguardanti spese non rimborsabili (se non palesemente estranee in quanto relative a esigenze strettamente private), avanzate dai singoli consiglieri e rispetto alle quali non era risultata alcuna attività di controllo o verifica.

A questo riguardo va osservato che non sussiste il vizio denunciato dal ricorrente, secondo il quale la sentenza avrebbe finito per adottare un ragionamento circolare, in cui la premessa delle spese esorbitanti e estranee alle finalità del fondo a disposizione del singolo gruppo deriverebbe dal carattere illecito sistematico, frutto dell'accordo concluso tra il capogruppo ed i consiglieri, ossia dalla conseguenza che si dovrebbe dimostrare; il carattere esorbitante, anomalo e del tutto estraneo alle categorie delle spese qualificabili come collegate ai fini istituzionali del singolo gruppo consiliare si desume non già dal carattere sistematico della condotte, rilevato in relazione a più posizioni soggettive, ma piuttosto (come già rilevato nelle motivazioni delle sentenza di merito con accertamento giudicato immune da vizi dalla sentenza rescindente: §§

2. e 3., pagg. 54 e ss.), dal totale difetto di correlazione tra le spese poste a fondamento delle richieste di rimborso e i fini istituzionali, rivelatore di "una inadeguatezza causale originaria" (pag. 67 della sentenza rescindente; nonché pagg. 109-110 della stessa sentenza, in riferimento alle specifiche voci di spesa contestate al ricorrente).

Egualmente infondata la censura che riguarda la valutazione di inattendibilità espressa dalla Corte territoriale circa le dichiarazioni rese nel corso dell'esame ex art. 197 bis cod. proc. pen. dal [OSCURATO:PERSONA].

Quel giudizio non è stato fondato, come ipotizzato dal ricorrente, sulla contraddizione tra le dichiarazioni del coimputato sull'origine colposa della carenza di verifiche e la connotazione eccentrica delle spese; è derivato dalla verifica della tenuta logica delle affermazioni del coimputato, rispetto ad un modello di comportamento che per la durata nel tempo, per l'accertata illiceità dell'agire del [OSCURATO:PERSONA] (quanto alla diretta fruizione dei rimborsi per spese palesemente eccentriche), per il profilo quantitativo delle spese che venivano indebitamente richieste a rimborso dai consiglieri, non poteva dirsi connotato esclusivamente in termini di difetto di diligenza; la decisione inoltre ha messo in rilievo anche la totale carenza di riscontri rispetto agli argomenti difensivi (pag. 50).

Da ultimo, del tutto eccentrica la critica rivolta alla ricostruzione in diritto della fattispecie di reato contestata nella forma del concorso di persone, ritenendo che il contributo del ricorrente, nel formulare la richiesta di rimborso e nel percepire le corrispondenti somme, non fosse elemento sufficiente per descrivere la condotta penalmente rilevante in difetto di prova di un accordo intercorso tra pubblico ufficiale e soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità; in primo luogo, i precedenti citati attengono a ipotesi del tutto differenti (non potendosi affermare che il ricorrente avesse solo sollecitato o raccomandato la liquidazione delle spese documentate, sicché improprio è il richiamo a Sez. 4, n. 9930 del 09/09/1985, Macrì, Rv. 170864 - 0) e vengono richiamati in modo parziale (come per la decisione Sez. 6, n. 12197 del 25/9/2018, dep. 2019, Lonardelli, non massimata, che aveva precisato, dopo aver dato conto dell'irrilevanza della mera richiesta e ricezione delle somme dal pubblico ufficiale, che «i giudici di merito hanno invece apprezzato la sussistenza di una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell'intraneus, con la consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dal concorrente e con la volontà di contribuire alla condotta illecita (Sez. 6, n. 17503 del 24/01/2018, Schauer, Rv. 272908) attraverso la valorizzazione delle circostanze sopra indicate (stesura della relazione e rapporti personali)»).

Inoltre, la censura non tiene conto delle peculiari condizioni soggettive dei concorrenti, dei rapporti di comune appartenenza al medesimo organo politico e della condivisione delle disposizioni regolamentari sull'uso del fondo a disposizione del medesimo gruppo consiliare di cui entrambi facevano parte; è stato infatti affermato che «in tema di peculato, quando una disciplina di natura pubblicistica prevede il concorso di più organi per l'adozione di un atto dispositivo di un bene, il reato è configurabile per ciascuno dei pubblici ufficiali coinvolti nella procedura diretta all'emissione del provvedimento, atteso che ognuno di essi, pur non avendo l'autonoma disponibilità del bene, consegue mediatamente tale posizione attraverso il concorso con l'altro soggetto» (Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263263 - 01).

6.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico; nella sentenza del Tribunale non si era fatto alcun riferimento diretto alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della Manfreda nella valutazione della posizione dell'odierno ricorrente, sicché resta indimostrato il presupposto della diversa valutazione in punto di attendibilità della prova dichiarativa, da cui sarebbe scaturito l'obbligo della rinnovazione, non avendo neppure il ricorrente indicato in quale passaggio della sentenza di assoluzione l'esito decisorio fosse dipeso dal contenuto delle dichiarazioni delle testimoni indicate.

6.4. Il terzo motivo è formulato per ragioni non consentite, oltre che manifestamente infondato: già la sentenza rescindente aveva affrontato il tema del dolo, oltre che la valutazione della tesi difensiva della buona fede (§ 22.1.; pagg. 109-110) giungendo a conclusioni trancianti sulle modalità di conservazione dei documenti di spesa e di presentazione delle relative richieste di rimborso, rivelatrici "dell'intenzione originaria di utilizzare quei documenti per chiedere il rimborso", sicché il tema relativo non poteva più formare oggetto del giudizio in sede di rinvio (v. supra, § 1.3.).

6.5. Il quarto motivo è anch'esso non consentito, oltre che manifestamente infondato; la Corte di Cassazione ha esaminato la questione della qualificazione giuridica (§ 8., pagg. 70 e ss.) escludendo la possibilità di un diverso inquadramento della condotta contestata; l'infondatezza dei rilievi circa l'ipotizzata carenza probatoria del concorso del ricorrente con il capogruppo nella realizzazione della condotta appropriativa rende irrilevanti gli argomenti indicati nel motivo di ricorso, che si pongono peraltro in evidente contrasto con la statuizione - anch'essa non più passibile di rivisitazioni - della sentenza rescindente sull'esatta definizione della nozione di "disponibilità giuridica" delle somme oggetto dell'appropriazione (ciò che rende inammissibile il motivo nuovo proposto in relazione a tale aspetto).

6.6. Il quinto motivo è manifestamente infondato; la motivazione della Corte d'appello (pag. 75) che ha escluso la concedibilità dell'invocata attenuante e ha dato conto in modo chiaro degli indici oggettivi e soggettivi (ricavati da quelli di cui all'art. 133 cod. pen.) considerati per determinare la misura della pena, in misura che di certo non supera la media edittale, non è arbitraria né manifestamente illogica.

Quanto al diniego della circostanza attenuante, la sentenza ha dato conto degli elementi riferibili alla valutazione complessiva del fatto, considerando la rilevanza dei profili soggettivi che hanno caratterizzato il fatto ascritto al ricorrente, anche per la carica ricoperta di Presidente della Regione Piemonte (in ciò facendo corretta applicazione del principio a mente del quale la circostanza attenuante in parola ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento: Sez. 6, n. 30178 del 23/05/2019, Fundarò, Rv. 276280 - 0; Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091 - 0; Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259501 - 01).Per ciò che riguarda la misura della pena irrogata, la relativa motivazione, richiamando gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., si è conformata al costante orientamento della Suprema Corte secondo il quale ove il giudice ritenga di applicare una pena che, pur discostandosi dai minimi edittali, non superi la misura media di quella edittale è adeguatamente motivata la relativa decisione che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche («pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

Né può rilevare il differente trattamento sanzionatorio determinato per altri imputati nel medesimo procedimento per analoghe imputazioni: e ciò in quanto il trattamento sanzionatorio, alla stregua del canone desumibile dagli artt. 132 e 133 cod. pen., deve essere definito sulla base di parametri che rendano quanto più individualizzante possibile la commisurazione della pena, non essendo invece richiesta nessuna valutazione comparativa tra posizioni pur se omogenee, dal momento che tra i parametri di legittimità per la definizione della pena non è compreso quello della valutazione comparativa tra le pene inflitte a imputati per reati della stessa specie; è stato infatti già affermato, in relazione all'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, che non sussiste alcun onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317 - 01).

7. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati.

7.1. La sentenza di primo grado (pagg. 192 ss.) non aveva dedicato alcun passaggio argomentativo al tema del concorso nel reato del ricorrente e del capogruppo [OSCURATO:PERSONA]; nella decisione della Corte d'appello del 24 luglio 2018 (pagg. 301 ss.) venivano richiamati, a sostegno della prova del concorso nel reato ascritto alla ricorrente del capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (pag. 314), i dati riguardanti le generiche previsioni del regolamento; l'assenza di meccanismi di verifica; il numero e la consistenza delle spese abnormi indicate nelle richieste di rimborso della ricorrente; la responsabilità del capogruppo desumibile dalla sentenza di applicazione della pena concordata.

7.2. Il primo motivo di ricorso, che ripercorre la medesima trama concettuale del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], è anch'esso infondato.L'identità delle censure sollevate, se pur con riferimento al differente rapporto soggettivo tra la ricorrente e il proprio capogruppo, consente di rinviare alle argomentazioni che sono state illustrate in precedenza (v. supra, § 6.2.); ad esse si aggiungono le specifiche valutazioni condotte anche sull'infondatezza delle giustificazioni fornite dal capogruppo [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame, specie per l'inesistenza di ragionevoli cause che avessero determinato l'omessa attivazione di alcun sistema di controllo, e sull'inattendibilità delle indicazioni fornite dalla teste Ferrando sul rifiuto di taluni rimborsi per l'anomalia delle spese documentate (pagg. 83-84).

7.3. Anche le censure formulate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cui vanno collegate quelle dei motivi nuovi, sono perfettamente sovrapponibili al contenuto del terzo e del quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, in assenza di profili soggettivi idonei a mutare l'oggetto della censura, devono ritenersi manifestamente infondate per gli stessi ordini di ragioni già indicati in precedenza (v. supra, §§

6.4. e 6.5.), considerate le statuizioni della sentenza rescindente relative al profilo dell'elemento soggettivo (§ 21.1.; pagg. 108-109) e alla qualificazione giuridica dei fatti contestati (§ 8., pagg. 70 e ss.).

7.4. E' fondato il quarto motivo di ricorso.

L'imputata, è stata riconosciuta responsabile, dalla sentenza di primo grado, per un singolo episodio (relativo alle spese sostenute il 28/4/2011), qualificato come delitto di cui all'art. 7

I. 195/1974, venendo assolta dagli altri addebiti; la Corte d'appello ha ribaltato il verdetto per tali diversi episodi, affermando la responsabilità della Montaruli per il delitto di peculato e condannando l'imputata riconoscendo tra quei fatti ed il delitto ex art. 7

I. 195/1974 il vincolo della continuazione; proposto ricorso in sede di legittimità anche in relazione a quest'ultimo capo, la Corte di Cassazione con la sentenza rescindente ha dichiarato l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso (§ 21.1., pagg. 107-08).

Dagli atti processuali risulta che per il reato di cui all'art. 7

I. 195/1974, commesso in data 28 aprile 2011, tenendo conto della sospensione del corso della prescrizione per 11 giorni, il termine massimo di prescrizione è maturato l' 8 novembre 2018.

La peculiare situazione processuale conseguente al riconosciuto vincolo della continuazione tra più reati, rispetto ai quali la statuizione di responsabilità risulti divenuta definitiva per uno di essi, esclude che la declaratoria di inammissibilità del ricorso da cui è derivato il giudicato parziale sulla responsabilità inibisca al giudice del rinvio di apprezzare la prescrizione del reato maturata in epoca anteriore alla pronuncia rescindente, in quanto «i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione» (Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015 - 04).

Deve, pertanto, esser annullata la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 7

I. 194/1975, con rideterminazione ex art. 620, lett.

L) cod. proc. pen. del trattamento sanzionatorio escludendo l'aumento in continuazione di mesi 1 di reclusione (come determinato dalla sentenza di primo grado, pag. 89, quart'ultimo rigo)

7.5. Il quinto motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto dei criteri di valutazione adottati per escludere la concedibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., senza evidenziare caratteri di arbitrarietà o carenza manifesta; analogamente quanto alla commisurazione della pena, avendo operato secondo i canoni di giudizio condivisi dalla giurisprudenza di legittimità (v. le decisioni già richiamate nell'esame dell'omologo motivo di ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], supra, § 6.6.).

8. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati.

8.1. I primi quattro motivi, tutti collegati all'asserita violazione del principio di cui all'art. 587 cod. proc. pen., muovono da un presupposto errato.

La sentenza rescindente ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 24 luglio 2018, per la posizione dell'odierno ricorrente, limitatamente al reato contestato al capo c) (riguardante episodi di truffa in danno della Regione Piemonte, consumati dal mese di maggio dell'anno 2010 sino al 31 dicembre 2012) per i fatti commessi fino al 18/05/2012, in quanto estinti per prescrizione, rinviando per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio; ha rigettato nel resto il proposto ricorso, dichiarando irrevocabile l'accertamento di responsabilità per il reato di cui al capo b), ossia per le condotte di peculato commesse in concorso con il capogruppo [OSCURATO:PERSONA].

Ritiene il ricorrente che l'annullamento pronunciato dalla Suprema Corte, con riguardo al profilo della verifica del concorso nel reato di peculato di ciascun imputato con il rispettivo capogruppo e della sussistenza del relativo elemento soggettivo, debba estendere i suoi effetti anche in relazione alla posizione del Cantore, in applicazione dei principi che regolano l'effetto estensivo delle impugnazioni.

La prospettazione del ricorrente è in palese contrasto con il tenore letterale dell'art. 587 cod. proc. pen., in quanto il Cantore non è imputato di alcun reato in concorso con gli altri ricorrenti per i quali è stato pronunciato l'annullamento sul tema del concorso nel reato (per il reato di peculato di cui al capo B), il Cantore è chiamato a rispondere con il correo [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente); né ricorrono i presupposti indicati dall'art. 587, comma 2, cod. proc. pen., in quanto le impugnazioni che diedero luogo all'annullamento non si fondavano sulla violazione di norme processuali.

Per questa ragione, del resto, la sentenza rescindente non solo aveva indicato il solo capo C) della sentenza quale parte attinta dall'annullamento, ma aveva altresì dichiarato l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità in relazione proprio al capo B) che riguardava l'imputazione per il delitto di peculato.

Conseguentemente, le censure che riguardano la carenza della motivazione sul profilo della responsabilità ex art. 110 cod. pen. del ricorrente (secondo motivo) e sull'estensione temporale dell'addebito relativo al delitto di peculato (terzo motivo) non rientrano tra i motivi consentiti ex art. 606 e 627 cod. proc. pen., l'uno perché escluso dal perimetro del giudizio di annullamento, l'altro anche perché mai proposto con gli originari motivi di ricorso; infine, la censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. è anch'essa formulata in termini non consentiti, poiché il relativo motivo di ricorso in sede di legittimità era stato dichiarato infondato dalla sentenza rescindente (pag. 136), non poteva formare oggetto del giudizio di rinvio, né poteva essere recuperato attraverso l'errata applicazione dei principi in materia di effetto estensivo delle impugnazioni.

8.2. Anche il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza di primo grado (pagg. 321-22) aveva provveduto ad individuare il trattamento sanzionatorio per il ricorrente, in relazione ai reati per cui aveva riconosciuto la sua responsabilità, fissando la pena base per il reato di peculato sub B), limitato ad un singolo episodio, in anni 3 di reclusione, pena ridotta per effetto della circostanza attenuante ex art. 323 bis cod. pen. ad anni 2 di reclusione, ulteriormente ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad anni 1 e mesi 4 di reclusione; su tale pena veniva applicato l'aumento, ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. per gli episodi di truffa (di cui al capo C), pari a mesi 4 di reclusione, così determinando la pena complessiva in anni 1 e mesi 8 di reclusione.

La sentenza della Corte d'appello di Torino del 24 luglio 2018, poi annullata dalla Corte di Cassazione, aveva fissato la pena base per il reato sub B) (il delitto di peculato, riconosciuto per tutti gli episodi contestati in accoglimento dell'impugnazione del P.M.) nella medesima misura di anni 3 di reclusione, pena ridotta per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni 2 di reclusione, ulteriormente ridotta per la circostanza attenuante ex art. 62, n. 6 cod. pen., ad anni 1 e mesi 4 di reclusione; aveva apportato quale aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen., quello pari a mesi 2 di reclusione per la continuazione interna in relazione al delitto di peculato e quello pari a mesi 2 di reclusione per la continuazione con i fatti contestati al capo C); la pena finale era stata, quindi, determinata in anni 1 e mesi 8 di reclusione.

La decisione del giudice di rinvio, senza modificare le altre statuizioni, aveva determinato l'aumento per i residui episodi di cui al capo C), indicandolo come corrispondente a mesi sei di reclusione, per poi fissare la pena complessiva in anni 1 e mesi 7 di reclusione.

Se, dunque, si pongono a raffronto il calcolo operato dalla sentenza della Corte d'appello di Torino annullata e quello seguito dal giudice di rinvio, risulta palese che la pena complessiva determinata dalla sentenza impugnata è inferiore a quella annullata e che, non avendo mutato la misura delle altre frazioni di pena come individuate dalla sentenza oggetto di annullamento, in concreto - al di là dell'indicazione palesemente errata alla misura di "mesi sei di reclusione" - ha fissato l'aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. per i residui fatti di truffa, nella misura di 1 mese di reclusione (a fronte dell'aumento indicato nella sentenza annullata per gli episodi di truffa considerati, pari a 2 mesi di reclusione), con riduzione dunque rispetto alla precedente statuizione.

Risultando rispettata la doverosa riduzione della pena finale (Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570 - 0), non sussistendo vincoli quanto alla proporzionalità della riduzione (Sez. 6, n. 30164 del 02/04/2019, D'Antuono, Rv. 276229 - 0) e essendo rimasta invariata la misura della pena base per il più grave reato e delle riduzioni per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti (Sez. 3, n. 17731 del 15/02/2018, Balzano, Rv. 272779 - 0), l'errata indicazione verbale della misura dell'aumento determinato ai sensi dell'art. 81, comma 2 cod. pen. non costituisce violazione del principio fissato dall'art. 597 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211 - 0).

9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Al rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 7

I. n. 195/1974 perché estinto per prescrizione.

Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in anni uno e mesi sei di reclusione.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dispone correggersi la sentenza impugnata nella parte del dispositivo pronunciato nei suoi confronti, nel senso di aggiungere in continuazione "delle attenuanti generiche" la frase "e di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammiss bilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi i restanti ricorsi; udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, decidendo all'esito del giudizio di rinvio disposto con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione del 18 novembre 2019, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 7 ottobre 2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermando la responsabilità dei predetti in accoglimento dell'appello della parte pubblica, nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio di responsabilità in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti nella qualità di consiglieri regionali della Regione Piemonte per aver concorso, unitamente ai rispettivi capi gruppo consiliari, nei fatti di peculato riguardanti il rimborso di spese non inerenti le attività del rispettivo gruppo consiliare, determinando il relativo trattamento sanzionatorio. 2. Per quanto rileva in questa sede, la Corte d'appello di Torino con la sentenza in data 24 luglio 2018 - a fronte della pronuncia di assoluzione da parte del giudice di primo grado degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni loro ascritte di peculato - aveva riconosciuto la responsabilità dei predetti imputati ravvisando nelle condotte dei singoli consiglieri regionali gli estremi del contestato delitto, sulla scorta della ricostruzione del sistema dei rimborsi e della natura delle spese indebitamente sostenute. Proposto ricorso in sede di legittimità, la ricordata sentenza della Corte di Cassazione aveva annullato le statuizioni di condanna unicamente in relazione al profilo riguardante la prova, negli episodi contestati ai singoli consiglieri, del concorso dei rispettivi capigruppo così come indicato nelle imputazioni, nonché del corrispondente elemento soggettivo, rigettando o dichiarando inammissibili gli stessi ricorsi in ordine alle altre questioni poste a base delle impugnazioni. In particolare, la sentenza rescindente aveva rilevato che i dati utilizzati dalla Corte territoriale - il regolamento di cui si era dotato il gruppo consiliare; l'assenza di meccanismi di verifica delle richieste di rimborso; l'ampiezza dei rimborsi consentiti; la responsabilità del capogruppo desumibile dalla sentenza di patteggiamento con cui aveva definito la propria posizione - non fossero sicuramente idonei a sostenere il giudizio sulla sussistenza della prova del concorso, in quanto compatibili anche con scenari differenti (attestanti, al più, un difetto di diligenza da parte del capogruppo nel non aver predisposto i necessari controlli, senza alcuna volontà di favorire i singoli consiglieri). Aveva, quindi, affidato al giudice del rinvio il nuovo esame di tale profilo, richiamando altresì l'obbligo di adottare la necessaria motivazione rafforzata atteso il ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado. 3. Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati deducendo i motivi di ricorso così riassunti. 4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all' art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in riferimento all'affermata sussistenza del concorso nel contestato reato di peculato del ricorrente e del capogruppo consiliare del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale aveva replicato il percorso motivazionale già censurato dalla Corte di Cassazione, poiché il riferimento alla condotta attribuibile a ciascuno dei concorrenti (il capogruppo consiliare e l'odierno ricorrente), da collocare nell'ambito di un accordo condiviso, avrebbe imposto l'accertamento del relativo dolo diretto sulla base di elementi diversi da quelli già indicati nella sentenza annullata (e ritenuti inidonei per la dimostrazione dell'elemento soggettivo, come specificato nella sentenza rescindente). In particolare, la Corte d'appello aveva fatto leva sul contenuto della sentenza di patteggiamento del [OSCURATO:PERSONA], sulla formazione collegiale del regolamento interno sui rimborsi, in termini generici ed ampi, sulla sistematicità dei rimborsi richiesti, sull'inadeguatezza dei controlli, elementi tutti già valutati dalla sentenza di annullamento come inidonei e insufficienti per dimostrare il dolo del concorrente. Inoltre, anche l'opzione riguardante la possibilità di accertare in capo al capogruppo consiliare un atteggiamento riconducibile alla categoria del dolo eventuale era stata valutata in modo errato, in ragione del contenuto dell'esame reso dal coimputato patteggiante da cui emergeva un quadro di negligenza e leggerezza, del tutto incompatibile con la prospettazione del dolo eventuale (semmai, al contrario, coerente con l'apprezzamento di una condotta colposa, pur se aggravata dalla previsione dell'evento). 4.1. Con il secondo motivo i difensori deducono violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in riferimento all' art. 627, comma 2 e 3, in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen.; la Corte territoriale, pur valutando le dichiarazioni delle testimoni Verganno e Manfreda, e ritenendole inattendibili, non aveva proceduto alla rinnovazione della prova dichiarativa richiesta da altro difensore, trattandosi di prova decisiva per apprezzare l'elemento soggettivo dei consiglieri in termini di colpa e non di atteggiamento doloso. 4.2. Con il terzo motivo si segnala l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata in cui mancava l'indicazione dell'avvenuta concessione dei doppi benefici di legge, come indicato nel dispositivo letto in udienza. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all' art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, mancante del carattere "rafforzato" richiesto in ragione del contenuto della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione. La sentenza impugnata, pur a fronte di autonome e distinte imputazioni (capi 52 e 54), aveva adottato i medesimi argomenti a sostegno della propria motivazione così mancando di specificare gli elementi di prova del concorso nei singoli reati di peculato; aveva fatto richiamo alla portata probatoria della sentenza di patteggiamento con cui i capigruppo avevano definito le rispettive posizioni (elemento non dirimente quanto alla prova del dolo, attesa la pluralità di contestazioni comprese nell'accusa oggetto di accordo con la parte pubblica), così come alla loro valenza confessoria, già smentita dalla sentenza rescindente (oltre che dal dato fattuale riguardante la sentenza emessa nei confronti del capogruppo [OSCURATO:PERSONA], relativa a fatti avvenuti nella precedente consiliatura); era stata richiamata la "formulazione collegiale del regolamento", strumento generico e privo di specifici controlli, che avrebbe reso possibile la prassi dei rimborsi richiesti in assenza di qualsivoglia controllo, unitamente al dato della sistematicità delle spese sostenute e richieste a rimborso, fattore che era già stato valutato come inidoneo a dimostrare, oltre che il dolo del soggetto richiedente, anche quello del capogruppo; del tutto pretermessa risultava l'analisi dell'elemento soggettivo, alla luce dei plurimi elementi dichiarativi che consentivano di apprezzare un mero difetto di diligenza da parte del capogruppo, che pur si era attivato per affidare i controlli alla segreteria del gruppo consiliare; anche per l'imputazione relativa ai fatti contestati in concorso con il capogruppo [OSCURATO:PERSONA], la motivazione era carente poiché dai risultati dell'istruttoria risultava smentita l'ipotesi dell'assenza di controlli disposti dal capogruppo sulle richieste inoltrate dai consiglieri, di cui avevano invece riferito testimoni indicati nella sentenza di primo grado (teste Bosco). 5.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 603, comma 3 bis, 627, comma 2 e 3 cod. proc. pen.; la sentenza impugnata, per quanto concerne l'imputazione di cui al capo 54), pur in difetto dell'esito della rinnovazione istruttoria (essendosi avvalsi l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] della facoltà di non sottoporsi all'esame) aveva motivato il giudizio di responsabilità in modo illogico, facendo leva sui dati di prova acquisiti attraverso l'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (non conferenti, poiché relativi alla diversa imputazione del capo 52) e omettendo di procedere alla rinnovazione istruttoria attraverso l'esame della teste Bosco, che aveva reso dichiarazioni suscettibili di sostenere la tesi difensiva (perché riguardanti i controlli eseguiti su disposizioni del capogruppo [OSCURATO:PERSONA]). 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all' art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, in ordine al tema della prova del concorso doloso nel delitto di peculato. 6.1. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all' art. 627, comma 2, cod. proc. pen., per avere ritenuto la Corte territoriale che l'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, avente ad oggetto error in procedendo, fosse di ostacolo alla rinnovata valutazione nel merito dei profili di responsabilità del ricorrente, quale conseguenza del rigetto degli altri motivi di ricorso proposti in sede di legittimità. 6.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione, perché mancante, in punto di individuazione delle spese ritenute illegittimamente rimborsate e, in conseguenza, della data di consumazione dei singoli episodi di peculato. 6.3. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge penale e di norme processuali, previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 314 cod. pen. e 627 cod. proc. pen., per aver la Corte escluso la possibilità di una differente qualificazione giuridica dei fatti (quali ipotesi di cui all'art. 640, comma 2, cod. pen.), anche in considerazione degli esiti dell'attività di rinnovazione istruttoria. 6.4. Con il quinto motivo si deduce vizio della motivazione, perché mancante, quanto all'individuazione del reato più grave, nonché al calcolo dei singoli aumenti di pena applicati per ognuno dei reati satellite. 6.5. Con il sesto motivo si deduce vizio della motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen.6.6. Con il settimo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 545 e 546 cod. proc. pen. attese le difformità esistenti tra il dispositivo letto in udienza ed il dispositivo della decisione impugnata; si deduce altresì violazione di legge, in relazione agli artt. 597, comma 3 e 627, comma 2 cod. proc. pen., per violazione del divieto di reformatio in peius, non avendo riconosciuto la sentenza la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., già riconosciuta con la decisione annullata della Corte d'appello di Torino. 6.7. In data 31 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha inviato a mezzo pec motivi nuovi in relazione ai profili dell'omessa rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative (utilizzate dal giudice di primo grado per fondare il giudizio di assoluzione e giudicate prive di attendibilità dalla Corte territoriale) e della diversa qualificazione giuridica fondata sulle risultanze dell'attività istruttoria condotta in grado di appello. 7. I difensori dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen.; violazione della legge penale in relazione agli artt. 43, comma 1 e 3, 110, 314 cod. pen. nonché vizio di motivazione, in riferimento all'affermata sussistenza del concorso, nel contestato reato di peculato, del ricorrente e del capogruppo consiliare del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, pur formalmente dichiarando di fare applicazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità nel delineare i limiti ed i canoni cui è improntato il giudizio di rinvio all'esito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione, aveva sostanzialmente reiterato il medesimo apparato argomentativo adottato dalla sentenza annullata, così eludendo l'obbligo imposto dalla sentenza rescindente; erano stati utilizzati gli stessi elementi di prova e le medesime inferenze logiche (in particolare, con riguardo sia alla portata della sentenza di patteggiamento con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva definito la propria posizione, sia alla valenza del dato fattuale delle spese sostenute), senza adottare la necessaria motivazione rafforzata che era indispensabile per sovvertire il giudizio di assoluzione formulato in primo grado. Inoltre, la decisione aveva fatto errata applicazione dei principi in tema di concorso dell' extraneus nel delitto di peculato, individuando la condotta causalmente efficiente posta in essere dal ricorrente nel mero dato della presentazione delle richieste di rimborso e nella ricezione dei rimborsi erogati, condotte prive di ogni qualificazione in termini di idoneità nel contribuire all'altrui condotta illecita. 7.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali, in relazione all' art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza, dichiarando l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non aveva provveduto alla rinnovazione istruttoria attraverso il loro esame, attesa la decisività di quelle prove. 7.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 43 e 314 cod. pen. e vizio della motivazione, con riguardo al giudizio di verifica dell'elemento soggettivo del reato di peculato in capo al ricorrente. Premessa l'esclusione di alcun giudicato parziale relativamente all'accertamento del dolo del ricorrente, la difesa ha rilevato il difetto della necessaria motivazione rafforzata per giungere al giudizio di responsabilità a fronte della dichiarata affermazione, nella sentenza di primo grado, della buona fede del [OSCURATO:PERSONA] nel formulare richieste di rimborso per spese ritenute di rappresentanza, argomento rispetto al quale la Corte territoriale aveva opposto uno sbrigativo esame dello stesso dato documentale, supportato dal richiamo generico e vago alla diffusa illegittimità del sistema del rimborso delle spese. 7.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 314, 316 ter e 640 bis, cod. pen. e vizio di motivazione quanto all'esclusione della diversa qualificazione giuridica del fatto contestato. Premessa anche in relazione a tale rilievo l'insussistenza di alcun vincolo discendente dalla pronuncia di annullamento, il ricorrente rileva che l'oggetto del giudizio affidato al giudice del rinvio, quanto all'accertamento dello schema concorsuale del reato, implicava logicamente anche la rinnovata verifica dell'esatta qualificazione giuridica del fatto, anche in ragione degli esiti dell'attività di rinnovazione istruttoria demandata al giudizio di rinvio. Il ricorrente richiamava a sostegno di tale argomento anche un recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 40595 del 2/3/2021) che ha delineato la nozione di disponibilità diretta del denaro costituente il fondo per i rimborsi in questione, insussistente rispetto alla posizione del singolo consigliere; dalla diversa qualificazione giuridica (quale ipotesi di cui all'art. 316 ter cod. pen. o 640 bis cod. pen.) discendeva l'intervenuta estinzione dei reati, per essere maturato il relativo termine massimo di prescrizione. 7.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.133 e 323 bis cod. pen., e vizio della motivazione in punto di determinazione della misura della pena, ingiustamente più gravosa rispetto a quella irrogata ad altri imputati del medesimo procedimento ritenuti responsabili di condotte per importi superiori, nonché per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. 7.5. In data 1° febbraio 2023 i difensori dell'imputato hanno depositato a mezzo pec motivi nuovi relativi al profilo della differente qualificazione giuridica dei fatti contestati, sulla scorta dell'accertamento del profilo della disponibilità giuridica delle somme costituenti il fondo a disposizione del gruppo consiliare 8. I difensori dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], con ricorso che riproduce molti tra gli argomenti posti a base del ricorso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 627, comma 3, e 628, comma 2, cod. proc. pen.; violazione della legge penale in relazione agli artt. 43, comma 1 e 3, 110, 314 cod. pen. nonché vizio di motivazione, in riferimento all'affermata sussistenza del concorso nel contestato reato di peculato. 8.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.43 e 314 cod. pen. e vizio della motivazione, con riguardo al giudizio di verifica dell'elemento soggettivo del reato di peculato in capo alla ricorrente. 8.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 314, 316 ter e 640 bis, cod. pen. e vizio di motivazione quanto all'esclusione della diversa qualificazione giuridica del fatto contestato. 8.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.157 cod. pen. e 627 cod. proc. pen., per l'omessa valutazione del motivo di impugnazione concernente l'intervenuta estinzione del reato di cui all'art. 7 I. 195/1974, maturata prima della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione. 8.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.133 e 323 bis cod. pen., e vizio della motivazione in punto di determinazione della misura della pena e diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. 8.5. In data 1° febbraio 2023 i difensori dell'imputata hanno inviato a mezzo pec motivi nuovi a sostegno del terzo motivo di ricorso, relativamente alla questione della diversa qualificazione giuridica dei fatti contestati. 9. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 587, comma 1 e 2, cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione; la decisione impugnata aveva omesso materialmente qualsiasi argomentazione a sostegno del giudizio di responsabilità, ritenendo che la decisione della Corte di Cassazione avesse determinato il passaggio in giudicato delle relative statuizioni, mentre la corretta applicazione dei principi in tema di estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, non fondata su motivi personali, ove si proceda nei confronti di più soggetti concorrenti nello stesso reato, imponeva al giudice di rinvio di affrontare i temi della responsabilità dell'imputato ricorrente. Anche il tenore delle impugnazioni proposte nell'interesse degli altri coimputati dimostrava la perfetta sovrapponibilità delle argomentazioni poste a fondamento dei singoli atti di appello. Inoltre, l'esistenza di un motivo di impugnazione che aveva riguardato il vizio motivazionale, censurato dalla Corte di Cassazione con la conseguenza dell'annullamento della sentenza dei giudici di secondo grado, costituiva violazione processuale che rileva ai fini dell'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587, comma 2 cod. proc. pen. 9.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 533, 603, comma 3 bis cod. proc. pen., e vizio della motivazione, per aver la Corte territoriale riproposto, a sostegno della dimostrazione del concorso del capogruppo nel delitto di peculato contestato al ricorrente, gli stessi dati di prova che la sentenza rescindente aveva ritenuto inidonei a integrare la necessaria motivazione rafforzata, oltre ad adottare uno schema argomentativo fondato sull'errata valutazione dei dati conseguiti attraverso l'istruttoria. 9.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 587, comma 1 e 2 cod. proc. pen., nonché violazione della legge penale in relazione agli artt. 110 e 314 cod. pen.; la Corte territoriale aveva escluso la possibilità di rivalutare nel merito l'estensione temporale delle condotte descritte nell'imputazione per il delitto di peculato, in violazione dei principi che regolano l'effetto estensivo delle impugnazioni. 9.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione all'art. 587, comma 1 e 2 cod. proc. pen., nonché violazione della legge penale in relazione agli artt. 533, 597 e 605 cod. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.323 bis cod. pen., in violazione dei principi che regolano l'effetto estensivo delle impugnazioni. 9.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di norme processuali e vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio riguardante il reato di truffa di cui al capo C). La Corte territoriale aveva fissato la misura dell'aumento a titolo di continuazione, per gli episodi di truffa di cui al capo C) esclusi dalla declaratoria di prescrizione - contenuta nella sentenza della Corte di cassazione - in mesi sei di reclusione, con violazione sia del principio del divieto di reformatio in peius, rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza d'appello annullata, sia per il difetto di motivazione circa la proporzione della misura dell'aumento rispetto al ridotto arco temporale dei fatti presi in esame, in conseguenza della declaratoria di prescrizione dei fatti più risalenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come risulta dall'esposizione dei motivi formulati a sostegno dei ricorsi, nell'assetto di molte delle censure formulate riveste importanza centrale la definizione dell'oggetto del giudizio affidato alla Corte d'appello in sede di rinvio e dei poteri riconosciuti al giudice dall'art. 627 cod. proc. pen., dal momento che è ricorrente la critica mossa alla sentenza di aver riprodotto il medesimo schema logico, fondato sugli stessi dati di prova che la sentenza di annullamento aveva ritenuto inidonei a sorreggere l'accertamento del concorso dei singoli consiglieri regionali con i rispettivi capigruppo nella realizzazione delle condotte di reato, oltre che la verifica del necessario elemento soggettivo che deve accompagnare la forma di manifestazione del reato secondo il paradigma dell'art. 110 cod. pen. Al fine, dunque, di evitare inutili duplicazioni espositive è necessario affrontare tali temi comuni richiamando le direttive emergenti da orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di oggetto del giudizio di rinvio e poteri del giudice in tale fase. 1.1. Va immediatamente precisato, con specifico riguardo al contenuto della sentenza rescindente, che il motivo dell'annullamento è stato individuato nel vizio della motivazione, in quanto carente rispetto al verdetto assolutorio di primo grado, con specifico riguardo - per tutti i ricorrenti, eccezion fatta per il Cantore - al tema probatorio su indicato (v. sul tema generale il § 7, pagg. 67 e ss. della sentenza della Corte di Cassazione, nonché i punti in cui il vizio è stato riscontrato rispetto alle singole posizioni individuali, come sarà indicato successivamente). Conseguentemente, la Corte di cassazione ha affidato al giudice del rinvio (enunciando il relativo principio di diritto, in quanto la Corte di cassazione «risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento»: Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01) il compito di verificare "se, e in che termini, sia configurabile nella fattispecie una forma di concorso nel medesimo reato" (così a pag. 102, in relazione alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], indicazione espressamente richiamata nell'esame dei ricorsi degli altri imputati). Non è superfluo ricordare che altri profili (che concernevano la prova delle condotte di appropriazione, il dolo del delitto di peculato, la natura del vincolo di destinazione impresso sulle somme erogate ai gruppi consiliari, gli esborsi riconducibili alle categorie delle spese di rappresentanza) sono stati tutti esaminati e affrontati sulla scorta dei rilievi formulati con i ricorsi allora proposti, motivi che sono stati rigettati o dichiarati inammissibili rispetto alle censure riguardanti quei temi. 1.2. E' pacifico, secondo l' insegnamento di legittimità risalente all'epoca del previgente codice di rito, e successivamente rimasto del tutto costante, che l'oggetto del giudizio di rinvio è delimitato dal contenuto della sentenza di annullamento, operando il principio della formazione progressiva del giudicato anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative alla singola imputazione; chiarirono le Sezioni unite con una fondamentale decisione che «il giudizio di rinvio non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di cassazione che lo ha disposto. Il giudice di rinvio non solo deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle dovutegli. I limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato» (Sez. Unite, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164 - 01). Con quell'arresto fu altresì precisato che «la sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla Corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, né ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale. Anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio di esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate né a queste inscindibilmente connesse. Con il termine "parti della sentenza" l'art. 545 cod. proc. pen. del 1930 - norma integralmente riprodotta nell'art. 624 del cod. proc. pen. del 1988 - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del suo contenuto». Sulla traccia di tale fondamentale inquadramento teorico (ribadito a breve distanza da Sez. unite, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170 - 0, in tema di effetti del giudicato parziale nella fase esecutiva, e da Sez. Unite, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640 - 0, circa la rilevabilità di cause di estinzione del reato sopravvenute nel giudizio di rinvio), la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato il perimetro della cognizione del giudice di rinvio, osservando che «da un lato, al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento (e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato), ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate, e che, dall'altro, è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" annullati - e a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi - e non decisi dalla Corte di cassazione, ovvero per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decisa (tra le quali rientrano anche quelle concernenti il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione e la coerenza logica della stessa)» (così già Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637 - 01; la posizione espressa è stata ribadita successivamente da Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, Barchetta, Rv. 261050 - 0; Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, Marangio, Rv. 272966 - 0; Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, Ruggiero; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 0). Da tali premesse discende che, se la cognizione del giudice del rinvio riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione, secondo un rapporto di interferenza progressiva (come per le questioni dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento: Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01; Sez. 6, n. 17770 del 11/01/2018, P., Rv. 272973 - 01), restano invece escluse da quell'ambito tutte le questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877 - 01; Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207 - 01), oltre quelle devolute con il ricorso, esaminate dalla Corte di cassazione e risolte dalla sentenza di annullamento; sicché tutte le questioni sollevate nelle precedenti fasi con specifici motivi di ricorso, considerati dalla sentenza rescindente e rigettati o dichiarati inammissibili, non potevano (né dovevano) formare oggetto del giudizio della Corte territoriale. 1.3. Una volta delimitato il perimetro delle questioni che devono essere nuovamente esaminate nel giudizio di rinvio, va considerato che il potere di valutazione del giudice del rinvio è differentemente esercitato in funzione delle ragioni della pronuncia di annullamento: ove, infatti, l'annullamento discenda dalla violazione od erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, mentre in caso di annullamento per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudice del rinvio può procedere a un nuovo esame del compendio probatorio, con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (così da ultimo, Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Ministero di giustizia, Rv. 283440 - 01). Si è, così, affermato che «il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova» (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861 - 01); ragione per la quale va esclusa alcuna violazione dell'obbligo di uniformarsi al principio di diritto da parte del giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, «pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un diverso percorso argomentativo ed in parte arricchito, rispetto a quello già censurato in sede di legittimità» (Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019 Visconti, Rv. 276755 - 04; Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696 - 01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864 - 01), ovvero quando, adeguatamente motivando rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza rescindente, pervenga nuovamente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base di argomenti differenti da quelli censurati dalla Corte di cassazione, ad esempio compiendo eventuali nuovi atti istruttori (Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Tamburrino, Rv. 280660 - 01). 1.4. L'applicazione dei principi suindicati comporta la necessità di porre a raffronto la motivazione che la Corte territoriale ha adottato con la sentenza del 24 luglio 2018 (annullata dalla Corte di cassazione in punto di valutazione degli elementi fattuali ritenuti significativi del concorso di ciascuno dei ricorrenti con i rispettivi capigruppo consiliari e della consapevolezza dei concorrenti nella condotta di appropriazione del denaro avvenuta con le modalità descritte nelle imputazioni) con l'apparato logico che la sentenza impugnata ha posto a fondamento della pronuncia di condanna dei ricorrenti, per verificare se e in che misura sia ravvisabile il denunciato errore del ricorso alle medesime fonti di prova, e della stessa valutazione logica, elementi che la sentenza rescindente ha indicato in alcun passi come "di indubbia valenza accusatoria", ma al contempo ha ritenuto non decisivi se rapportati all'obbligo di motivazione rafforzata richiesto per il ribaltamento del verdetto assolutorio di primo grado. 2. Nella medesima ottica di linearità dell'esposizione degli argomenti utili per esaminare il contenuto delle censure formulate e di sinteticità della motivazione, vanno precisati i limiti di operatività dell'obbligo di motivazione rafforzata, richiamato dalla sentenza rescindente e ritenuto da molti tra i ricorrenti non adempiuto dalla sentenza impugnata. 2.1. A questi fini è decisivo rammentare che il giudice di primo grado aveva assolto gli odierni imputati ricorrenti dall'addebito riguardante la condotta di peculato escludendo la sussistenza del fatto, in ragione di un duplice ordine di considerazioni: in relazione alle spese imputabili al fondo di funzionamento dei gruppi consiliari, andavano considerate come giustificate non solo quelle strettamente collegate all'attività istituzionale del gruppo, ma anche quelle riguardanti l'attività e le iniziative politiche in senso lato del gruppo, pur se realizzate attraverso i singoli consiglieri; dovevano, inoltre, essere distinte le spese ontologicamente incompatibili con la finalità di interesse pubblico (perché prive di collegamento funzionale con l'attività politico-istituzionale del consigliere o del gruppo), rispetto alle quali residuava comunque la possibilità per il singolo imputato di provare che la spesa fosse comunque funzionale alla vita del gruppo consigliare, e quelle c.d. ambivalenti (tra esse, in particolare, le spese di rappresentanza e quelle relative alla ristorazione), rispetto alle quali l'onere probatorio gravante sulla parte pubblica non poteva dirsi assolto con la sola prova della effettiva esistenza della spesa (e della percezione del rimborso), ma richiedeva anche la prova positiva della finalità privata della spesa. Una volta esclusa la sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta, il Tribunale non ha avuto necessità di confrontarsi con i profili della ricostruzione del fatto, alla stregua della contestata ipotesi di realizzazione delle condotte di peculato per i singoli consiglieri in concorso con il proprio capogruppo, sia in relazione all'individuazione delle modalità di manifestazione del reato (ai sensi dell'art. 110 cod. pen.) sia con riguardo alla verifica del corrispondente elemento soggettivo. Per altro verso, va rilevato che il giudice di primo grado, affrontando in termini generali le questioni dell'imputazione soggettiva delle condotte di peculato contestate (pagg. 73-79), aveva ravvisato la disponibilità giuridica delle somme del fondo in capo non al solo capogruppo, ma a ciascuno dei consiglieri, ritenendo d'un lato che non fosse necessario "provare volta a volta la sussistenza di un previo accordo -concorsuale con il capogruppo", dall' altro - in ragione del necessario "passaggio" della richiesta attraverso il capogruppo "per azionare il meccanismo che si conclude con l'ottenimento del rimborso" - che il capogruppo concorreva materialmente con il soggetto che aveva formulato la richiesta (pag. 77); aveva ravvisato solo nell'ipotesi di richieste per spese "ambivalenti", sostenute a beneficio esclusivo del singolo consigliere, la problematicità della prova della consapevolezza del capogruppo di concorrere nel reato, ove si fosse trattato di carica ricoperta per la prima volta o, comunque, per un periodo limitato.La Corte d'appello di Torino, con la sentenza del 24 luglio 2018, aveva invece ravvisato la responsabilità degli imputati in primo luogo sulla scorta della "ricostruzione del quadro normativo vigente all'epoca dei fatti nella Regione Piemonte in materia di contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari presso l'Assemblea reginale", valorizzando elementi documentali e dichiarativi "non presi in considerazione dal Giudice di prime cure", giungendo così agli esiti di riforma delle assoluzioni "solo marginalmente incentrati sulla nuova valutazione dell'attendibilità delle testimonianze assunte in primo grado" (pag. 109 della sentenza). In sostanza, la riforma della pronuncia di assoluzione è derivata dalla differente valutazione in punto di diritto della portata della normativa nazionale e regionale, ed in parte delle disposizioni regolamentari, sia per ciò che atteneva l'ambito oggettivo delle spese ammissibili a rimborso, attraverso i fondi assegnati ai gruppi consiliari, sia per il vincolo impresso ai fondi riconosciuti dalla legislazione regionale per il perseguimento delle finalità, istituzionali e politiche, dei gruppi (e non dei singoli); allo stesso tempo, anche l'interpretazione dei dati normativi riferibili al divieto di finanziamento pubblico dei partiti e all'onnicomprensività degli emolumenti percepiti dai Consiglieri regionali, come ricostruita dalla Corte d'appello, ha fondato un differente giudizio circa l'esistenza di limiti "certi e conoscibili" in punto di spese ammissibili al rimborso. La sentenza d'appello aveva poi considerato, nell'esame delle singole posizioni, i dati che a suo giudizio fornivano la prova della realizzazione della fattispecie di reato da parte di ciascun consigliere, imputato del delitto di peculato, in concorso con il rispettivo capogruppo. 2.2. Così riannodata la trama della progressione processuale che è poi esitata nel giudizio di annullamento della Corte di cassazione, diviene imprescindibile, al fine di valutare la sussistenza e il contenuto dell'obbligo di motivazione rafforzata (tradizionalmente richiesto nelle ipotesi di ribaltamento del verdetto assolutorio), considerare le specifiche ragioni che hanno condotto al diverso esito del giudizio di secondo grado. In proposito va ricordato che più volte è stato affermato il principio in forza del quale la necessità per il giudice di appello di redigere una motivazione "rafforzata" è conseguenza diretta della correlazione tra riforma della decisione di primo grado e mutata valutazione delle prove acquisite; ove, invece, l'opposto verdetto sia derivato da una diversa valutazione in diritto, operata sul presupposto dell'erroneità di quella formulata dZII primo giudice, non sussiste quell'obbligo né può ravvisarsi violazione del principio del ragionevole dubbio, trattandosi di condanna che risulta conseguenza della correzione di un errore di diritto, decisivo ai fini dell'assoluzione, nel quale sia incorso il primo giudice. (Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Tognini, Rv. 272224 - 01; Sez. 4, n. 19036 del 14/03/2017, Russo, Rv. 269610 - 01), sicché il vizio denunciabile in sede di legittimità è solo quello di violazione di legge, penale o processuale (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 - 04). Per altro verso, ove la decisione di primo grado abbia omesso completamente di affrontare specifici profili di accertamento del fatto e di valutazione dei presupposti necessari per la relativa qualificazione giuridica, la riforma della decisione in grado di appello non richiederà una motivazione rafforzata posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice (Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595 - 01, riguardante una fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il carattere generico e meramente assertivo del contenuto motivazionale della decisione di assoluzione di primo grado, escludendo l'obbligo di motivazione rafforzata a carico della sentenza di condanna pronunciata in secondo grado). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, fatta eccezione per la deduzione concernente l'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata. 3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come per le posizioni di tutti gli imputati odierni ricorrenti, la sentenza del Tribunale nell'esaminare la posizione del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 99 ss.) non aveva speso alcun argomento relativamente al tema della prova del concorso del ricorrente, unitamente al proprio capogruppo, nella realizzazione della condotta appropriativa. La Corte d'appello, con la sentenza poi annullata (pagg. 169 ss.), aveva desunto la prova del concorso del ricorrente, unitamente al capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (pag. 179), dai dati relativi alla formulazione collegiale del regolamento in termini ampi e generici, dall' ampiezza della prassi dei rimborsi non inerenti, oltre che dall'assenza di controlli; aveva, poi, dato semplicemente atto della sentenza di patteggiamento con cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva definito la propria posizione. Rispetto a questa trama argomentativa, la motivazione della sentenza impugnata non ha semplicemente replicato i medesimi elementi (che la sentenza rescindente, con richiamo ad altre posizioni, aveva ritenuto "inidonei" per affermare la responsabilità dell'imputato). Quegli elementi sono stati diversamente considerati nella loro portata probatoria, apprezzando specificità e caratteri che la sentenza annullata non aveva preso in esame. Inoltre, la valutazione complessiva dei dati probatori è stata condotta non mediante una semplice sommatoria degli elementi fattuali considerati, ma attraverso l'individuazione di connessioni logiche, frutto di valutazioni aderenti alle singole specificità delle posizioni individuali e alla peculiarità delle condotte e del contesto politico amministrativo in cui si ponevano, tali da fornire un quadro argomentativo dotato dei caratteri di persuasività e solidità specificati dalla sentenza rescindente. In primo luogo, è stata valorizzata la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Torino in data 14 luglio 2014 con cui il capogruppo consiliare [OSCURATO:PERSONA] aveva definito la propria posizione, in riferimento ad imputazioni che concernevano sia condotte di peculato direttamente poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], sia le condotte di peculato contestate come commesse in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] (come precisato alle pag. 36 e 59 della sentenza impugnata); si tratta di circostanza storica, in precedenza non emersa né valutata, che fa assumere un peso probatorio diverso al richiamo a quella sentenza, alla luce della costante giurisprudenza sulla portata dell'art. 238 bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di patteggiamento ed alla sua utilizzazione a fini probatori in altro procedimento penale quanto al "fatto" ed alla sua attribuibilità (Sez. 5, n. 12344 del 05/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272665 - 01; Sez. 5, n. 7723 del 12/11/2014, dep. 2015, Mazzola, Rv. 264058 - 0; Sez. 1, n. 50706 del 05/06/2014, Macrì, Rv. 261480 - 0). Si tratta di corretta applicazione di tali principi, sia in ragione dell'esistenza di elementi di riscontro desunti dalle ulteriori prove considerate (così come specificato dall'art. 238 bis cod. proc. pen. attraverso il richiamo all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), sia considerando il principio che riguarda le ipotesi di autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto storico, rispetto ai quali se non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale, «tuttavia il giudice del diverso procedimento è tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali è pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione è elemento da valutare ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016, dep. 2017, Biallo, Rv. 270658 - 01). Quanto al sistema dei rimborsi adottato e seguito dai consiglieri imputati, e tra essi anche dal ricorrente, esso viene considerato dalla sentenza impugnata quale frutto di un "preciso accordo genetico", che è dimostrato - in assenza di prova diretta - dal combinarsi di eventi storici, modalità di condotta dell'azione amministrativa, adozione di atti regolamentari e carenza di controlli, che sono stati specificati dalla sentenza impugnata. In questo senso, assume importanza decisiva nella struttura logica della decisione il dato del difetto del sistema dei controlli, alla luce della considerazione svolta (pag. 63) sulle iniziative adottate dal capogruppo solo in epoca successiva alla diffusione delle notizie di stampa sulle indagini avviate, trattandosi di elemento logico correlato all'intempestività di tali determinazioni (che denuncia la preesistenza di un "costume" corrispondente al funzionamento automatico del sistema dei rimborsi, fondato sulla reciproca consapevolezza della mancanza di corrispondenza tra le spese sostenute e la loro rimborsabilità, destinata a non emergere proprio per la carenza dei controlli). La sentenza, inoltre, si è fatta carico di valutare anche la differente ricostruzione in fatto prospettata dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'esame cui si è sottoposto, escludendo la verosimiglianza e attendibilità delle circostanze riferite, alla luce della sistematicità delle richieste di rimborso avviate per spese di certo non inerenti e della natura dei rapporti soggettivi intercorrenti tra il capogruppo e i singoli consiglieri. A fronte di una motivazione, quale quella di primo grado, che non conteneva alcuna valutazione sulla configurabilità del concorso nel reato di peculato del ricorrente, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata di certo risulta fondata su una motivazione adeguata e coerente con i dati probatori; né può dirsi replicato il medesimo vizio che aveva determinato l'annullamento da parte della Corte di Cassazione, attesa la compiuta ricostruzione dei profili in fatto e degli elementi logici utilizzati per delineare il contributo assicurato dal [OSCURATO:PERSONA] affinché il [OSCURATO:PERSONA] potesse fare affidamento nel presentare richieste inerenti a spese del tutto estranee alle finalità del fondo a disposizione del gruppo consiliare, da cui si attingeva per il relativo rimborso. Anche il profilo concernente la prova dell'elemento soggettivo, rispetto alla ritenuta compartecipazione nel delitto di peculato del ricorrente e del capogruppo [OSCURATO:PERSONA], risulta motivato con argomenti e valutazioni che sfuggono alle censure del ricorrente. La prova del dolo (in ragione dell'oggetto dell'accertamento riguardante l'elemento soggettivo che non consente di ricorrere a strumenti di prova diretta) richiede l'individuazione di dati fattuali che, considerati attraverso le correlazioni logiche desumibili dalla concreta situazione storico fattuale in cui ha agito l'imputato, siano espressivi della realizzazione dell'evento quale conseguenza prevista e voluta dallAgente rispetto alla propria condotta (ovvero, come è stato affermato con felice sintesi, per dimostrare l'elemento soggettivo del reato è necessaria la selezione delle circostanze "attraverso le quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto": Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908 - 01). Tra i dati rilevanti a tali fini vanno evidentemente apprezzati quelli riguardanti le modalità della condotta tipica attribuita all'agente, le condizioni di tempo e di luogo in cui l'azione o l'omissione si realizza, le conseguenze che secondo criteri di regolarità causale e logica derivano da condotte dello stesso tipo. Rispetto, poi, alla dimostrazione del dolo che deve caratterizzare la condotta dei concorrenti nel medesimo reato, va ribadito l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale se non occorre la prova di un previo concerto tra i concorrenti, è necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (Sez. 6, n. 25705 del 21/03/2003, Salamone, Rv. 225935 - 01; Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Angotti, Rv. 253984 - 0; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosanio, Rv. 255260 - 0). La sentenza impugnata ha condotto la verifica relativa alla sussistenza dell'elemento psicologico che ha accompagnato i singoli ricorrenti, mettendo in risalto d'un lato il dato storico obiettivo (rilevato per ciascuno degli imputati) della presentazione di richieste di rimborso che attenevano, in larga parte, a spese che in alcun modo avrebbero potuto esser ricondotte ai fini istituzionali del gruppo politico di appartenenza; dall'altro, l'esistenza di una prassi amministrativa del tutto omogenea, quasi trasversale, riguardante la presentazione delle richieste in assenza di qualsivoglia forma di controllo o verifica, rispetto alla quale ciascuno dei consiglieri, così come i capigruppo convolti, non ha mostrato alcun approccio critico o di dubbio (rilevando così, pur in assenza di un esplicito accordo con il concorrente, l'aver sfruttato la prassi seguita e da essi conosciuta come elemento significativo della consapevole compartecipazione nella realizzazione del reato: Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901 - 01). Questi dati non si collocano in uno scenario anonimo e privo di elementi peculiari; si tratta di fatti storici che sono avvenuti in un contesto caratterizzato dall'appartenenza dei ricorrenti, assieme ai rispettivi capigruppo, ad un medesimo corpo politico amministrativo; le funzioni ricoperte e il grado di conoscenza tecnica della legislazione e della normativa secondaria lascia spazi evidentemente ridotti ad errori o interpretazioni non coincidenti con lo spirito delle norme che regolano il funzionamento e la gestione dei fondi assegnati ai gruppi politici; nello stesso senso, milita l'oggetto della gestione dei fondi, trattandosi di risorse pubbliche che impongono agli amministratori e ai componenti degli organi politici degli enti un approccio attento e scrupoloso. Tale situazione, letta alla luce delle relazioni soggettive tra gli imputati cui si addebita il concorso nel medesimo reato (per la conoscenza reciproca da parte degli agenti - consigliere e capogruppo - delle rispettive posizioni e competenze, oltre che dei procedimenti interni per l'attivazione del sistema dei rimborsi), è stata apprezzata come indicativa di una rappresentazione consapevole dell'illecita destinazione delle somme a disposizione dei rispettivi gruppi consiliari, reciprocamente conosciuta (per le pregresse esperienze dei capigruppo, come desunte dalle sentenze con cui hanno concordato l'applicazione delle pene per i medesimi fatti, e per il dato quantitativo e qualitativo, in senso negativo, delle spese sostenute dai consiglieri e per le quali veniva richiesto il rimborso) e attuata sul presupposto, logicamente necessario per evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'accertamento della natura privata o comunque non inerente al funzionamento dei gruppi delle spese, della sicura assenza di verifiche e controlli. 3.2. Il secondo motivo è caratterizzato da evidente genericità della censura, poiché non indica in quale passaggio della motivazione, riferita alla posizione del ricorrente, si sia fatto uso della prova dichiarativa che si denuncia come valutata in termini di inattendibilità. 3.3. Le censure articolate con il terzo motivo sono fondate, poiché mentre nel dispositivo letto in udienza era indicata la concessione dei benefici di legge (ex artt. 163 e 175 cod. pen.), in quella redatto nella sentenza documento non vi è menzione della concessione di quei benefici; trattandosi di evidente svista nella riproduzione del contenuto del dispositivo, va disposta la correzione del relativo errore materiale nel senso che il dispositivo della sentenza impugnata deve esser corretto nel senso di aggiungere, in prosecuzione della frase "pena principale", la frase "concede i doppi benefici di legge". 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 4.1. La sentenza di primo grado (pagg. 163 ss.) non aveva indicato alcun argomento relativo al profilo della prova del concorso nel reato della ricorrente e dei suoi capogruppo (prima [OSCURATO:PERSONA] - capo 52 - e poi [OSCURATO:PERSONA] - capo 54 -); anche la decisione della Corte d'appello del 24 luglio 2018 (pagg. 340 ss.) non aveva affrontato quel tema. Di qui, la sicura insussistenza di alcun obbligo di motivazione rafforzata, per le ragioni già indicate nella parte generale (v. supra, § 2.2.); ciò che la Corte territoriale in sede di rinvio era chiamata ad argomentare era il giudizio di responsabilità a titolo di concorso della [OSCURATO:PERSONA] in relazione a ciascuna delle imputazioni che la riguardavano, superando le insufficienze del percorso motivazionale della sentenza annullata. 4.2. La Corte territoriale (pagg. 82 ss.; 99 ss.) ha motivato in relazione ad entrambe le imputazioni considerando: a) gli esiti della rinnovazione istruttoria, che confermavano l'esistenza di un sistema condiviso dai componenti del gruppo consiliare cui apparteneva la ricorrente, mediante una gestione sostanzialmente priva di controlli (poiché affidati, nel caso specifico, a soggetto del tutto carente di esperienze contabili e amministrative, ossia la teste Ferrando); b) l'impossibilità di ipotizzare alcun ruolo mediato del capogruppo, riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 48 cod. pen., in ragione dell'assoluta inverosimiglianza della capacità delle richieste presentate di indurre in errore il capogruppo, trattandosi di soggetti che in ragione del ruolo ricoperto e delle scelte operate, mediante l'adozione di specifici regolamenti, erano perfettamente consapevoli dell'illiceità delle richieste di rimborsi, del tutto svincolate dai requisiti di inerenza con le attività del gruppo consiliare (tanto da aver tratto essi stessi considerevoli profitti mediante quel sistema, come dimostrato dalla condanna riportata dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla sentenza di applicazione della pena con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha definito la sua posizione); c) l'atteggiamento assunto dal capogruppo [OSCURATO:PERSONA], come dimostrato dal contenuto dell'esame svolto, nel corso del quale aveva cercato di accreditare la ragionevolezza di un sistema di controllo, per somme più che cospicue di cui aveva la gestione per l'attribuzione ai singoli consiglieri, affidato per intero ad una dipendente dalle limitatissime competenze specifiche e sulla quale aveva indirizzato ogni responsabilità per quanto accaduto nel corso della consiliatura; la Corte ha ritenuto, con argomenti privi di vizi logici, tale dato quale indice univoco della deliberata volontà ( e non anche di una condotta giustificabile in termini di buona fede o, al più, di colpevole negligenza) di adottare un sistema di gestione del denaro pubblico in totale assenza di iniziative funzionali al controllo delle erogazioni; d) nella stessa direzione si collocava, a fronte delle concrete difficoltà nell'istituire un sistema capillare di controllo, l'assenza di scelte idonee a garantire quantomeno un "argine" al dilagare delle richieste (sistemi di controllo a campione, ad esempio a rotazione o a sorteggio); e) la contestuale inerzia da parte del capogruppo nell'adottare iniziative di questo tipo e l'aver approfittato a titolo personale di tale stato di fatto (che consentiva di ottenere rimborsi per spese palesemente svincolate da qualsivoglia nesso o correlazione con l'attività istituzionale) costituivano indici rilevatori dell'esistenza di un accordo tra il capogruppo ed i consiglieri del medesimo gruppo per la gestione indiscriminata, e quindi illecita, di fondi destinati per legge a specifiche esigenze di tipo pubblico; f) irrilevante, perché del tutto smentita dal dato legislativo che non poteva esser ignorato, la tesi della gestione di un fondo avente carattere di tipo privato; g) la Corte aveva infine dato atto del contenuto della sentenza di patteggiamento del [OSCURATO:PERSONA], che aveva riguardato anche gli episodi oggetto di contestazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA], mettendo altresì in rilievo che la posizione della ricorrente assumeva carattere emblematico dell'accordo sulla gestione illecita di quei fondi, in considerazione del passaggio della [OSCURATO:PERSONA] da un gruppo consiliare ad un altro, senza alcuna apprezzabile differenza nel sistema di presentazione delle richieste di rimborso per spese completamente avulse dall'attività istituzionale, indice granitico della consapevolezza dell'assenza di verifiche o controlli che avrebbero potuto contrastare l'erogazione indiscriminata dei rimborsi. Si tratta di apparato motivazionale aderente ai dati di prova raccolti nel giudizio e articolato con passaggi logici privi di criticità, con la considerazione di elementi (tratti anche dalla valutazione della rinnovazione istruttoria in grado di appello, dalla differente considerazione della portata probatoria della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata nei confronti del capogruppo [OSCURATO:PERSONA], dall'apprezzamento del dato logico relativo alla sistematicità dell'utilizzazione del meccanismo dei rimborsi da parte della ricorrente, attestato dalla continuità delle richieste anche nel passaggio da un gruppo consiliare all'altro) che risultano nuovi ed ulteriori rispetto a quelli cui faceva riferimento la sentenza rescindente 4.3. Anche in relazione alla specifica imputazione di cui al capo 54) la censura non coglie nel segno, poiché non collega e trascura la puntuale ricostruzione della posizione ricoperta dal capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 90-97), con particolare riguardo al profilo della consapevolezza del concorrente nella gestione illecita dei fondi a disposizione dei gruppi consiliari, frutto di un accordo tacito che attraversava nel tempo l'esperienza politica del [OSCURATO:PERSONA], che già da componente del gruppo consiliare di "Forza Italia" nel periodo 2008/2010 aveva fruito indebitamente di rimborsi attingendo ai fondi di quel gruppo nella duplice veste di diretto beneficiario e capogruppo (sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino del 20 dicembre 2019); era quindi stata riconosciuta la sua responsabilità nel presente processo (capo 25, accertato in via definitiva con la sentenza della Corte di Cassazione) per aver beneficiato, quale capogruppo di "Progett'azione", a titolo personale di rimborsi non inerenti le finalità del fondo dal mese di maggio a quello di settembre dell'anno 2012, oltre ad avere continuato a utilizzare lo stesso sistema dal giugno 2010 al maggio 2012, quando faceva parte del gruppo diretto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (pag. 94). 4.4. Il secondo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato; la sentenza impugnata non ha operato una diversa valutazione della prova dichiarativa in punto di attendibilità del testimone, ma ne ha considerato la portata ritenendola superata in ragione delle valutazioni sull'inadeguatezza dei controlli; in ogni caso, per il carattere del diverso giudizio di responsabilità, affidato non a una diversa valutazione della prova dichiarativa, ma ad una differente applicazione di regole di diritto, non v'erano i presupposti per la necessaria rinnovazione istruttoria ex art. 603 bis cod. proc. pen. 5. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al denunciato errore materiale contenuto nella sentenza impugnata, mentre nel resto lo stesso è infondato. Va premesso che la sentenza del Tribunale (pagg. 121 ss.) non aveva speso alcun argomento sul tema del concorso del capogruppo e del ricorrente nel delitto di peculato; la Corte d'appello, con la sentenza annullata dalla Corte suprema, aveva motivato la responsabilità del Tiramani, in concorso con il capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (pag. 210), facendo leva su argomenti analoghi a quelli utilizzati nell'esame della posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].5.1. Il primo motivo di ricorso, che ruota intorno alla violazione conseguente alla riproposizione dello stesso vizio motivazionale censurato dalla sentenza rescindente, è infondato. Le ragioni dell'infondatezza del motivo sono state già illustrate nell'esame dei ricorsi che precedono (v. supra, §§ 3.1.; 4.2. e 4.3.) Le ulteriori doglianze, relative all'errata ricostruzione delle ragioni che avevano condotto all'annullamento della sentenza d'appello (individuate anche nell'omessa rinnovazione istruttoria), non sono decisive quali indicatori di vizi della decisione poiché l'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA], pur se non richiesto dalla sentenza rescindente, ha formato oggetto di valutazione nei suoi risultati con argomenti che non sono in contrasto con l'oggetto del nuovo giudizio, teso a individuare la motivazione necessaria per l'affermazione di responsabilità del ricorrente. Riduttiva è la valutazione del rapporto soggettivo tra il capogruppo ed il consigliere, in quanto si astrae il legame dal contesto fattuale in cui essi operavano riducendolo al solo dato dell'appartenenza ad un medesimo gruppo consiliare. L'evocazione di un sistema di controllo, per stessa affermazione del ricorrente "pur lacunoso ed insufficiente", quale elemento contrastante con le affermazioni della sentenza impugnata, non tiene conto delle considerazioni della decisione che ha rilevato, nelle prove dichiarative del [OSCURATO:PERSONA] e di altri testimoni indicate dalla difesa, l'assenza di specifici riferimenti circa l'esito delle supposte attività di verifica o eventuali rifiuti di richieste di rimborso (pagg. 50 e 54). Ciò rendeva evidentemente superflua la rinnovazione dell'istruttoria (come lamentato, invece, nei motivi nuovi) non trattandosi, comunque, di aspetto decisivo ai fini della decisione. Le censure del ricorrente in punto di omessa individuazione della condotta del Tiramani rilevante quale contributo causale nella realizzazione del delitto di peculato (non potendo rilevare la formulazione della richiesta di rimborso e la percezione delle corrispondenti somme, in difetto di prova di un accordo intercorso tra pubblico ufficiale e soggetto estraneo alla pubblica amministrazione) non sono fondate. Premesso che i richiami ai precedenti giurisprudenziali indicati non sono pertinenti, in quanto di quelle decisioni non si apprezzano le fattispecie e se, quindi, i rapporti tra privato e pubblico ufficiale fossero in qualche misura assimilabili ai rapporti che invece intercorrevano tra il ricorrente ed il capogruppo, è evidente che l'assenza di richieste, sollecitazioni o pressioni - come affermato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - non potesse costituire da sé elemento dirimente nell'esclusione della manifestazione del concorso nel reato, dovendosi collocare le vicende dei rimborsi nel contesto specifico che la sentenza impugnata ha ricostruito (v. supra, § 3.1.). Per altro verso, è pacifico che,in difetto della richiesta del consigliere, non vi sarebbe stato luogo ad alcuna condotta di appropriazione del denaro pubblico, costituendo dunque la richiesta l'antecedente logico per avviare il procedimento finalizzato a distrarre le somme vincolate ai fini istituzionali per il soddisfacimento di fini esclusivamente personali. Inoltre, la censura non tiene conto delle peculiari condizioni soggettive dei concorrenti, dei rapporti di comune appartenenza al medesimo organo politico e della condivisione delle disposizioni regolamentari sull'uso del fondo a disposizione del medesimo gruppo consiliare di cui entrambi facevano parte; è stato infatti affermato che «in tema di peculato, quando una disciplina di natura pubblicistica prevede il concorso di più organi per l'adozione di un atto dispositivo di un bene, il reato è configurabile per ciascuno dei pubblici ufficiali coinvolti nella procedura diretta all'emissione del provvedimento, atteso che ognuno di essi, pur non avendo l'autonoma disponibilità del bene, consegue mediatamente tale posizione attraverso il concorso con l'altro soggetto» (Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263263 - 01). Anche le critiche rivolte alla decisione, relativamente alle questioni riguardanti il profilo dell'elemento soggettivo, non sono fondate, per le ragioni già indicate nell'esame del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, § 3.1.). 5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, per le ragioni illustrate nella premessa di carattere generale (v. supra, § 1.2.); poiché è pacifico che la sentenza di annullamento riguardava esclusivamente l'accertamento della prova del concorso nella condotta appropriativa del capogruppo consiliare e del ricorrente, come indicato nel capo d'imputazione, ogni altro profilo di accertamento (come per l'aspetto dell'effettivo rimborso delle somme richieste dal ricorrente, ovvero per il tema dell'inerenza delle spese rimborsate nonché del dolo del consigliere che aveva richiesto e ricevuto i rimborsi) era precluso, avendo peraltro la Corte di Cassazione affrontato espressamente le altre censure (v. § 18.2., pagg. 98-100), che aveva ritenuto infondate o inammissibili. 5.3. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato: il profilo oggetto di censura è ormai insuscettibile di nuova valutazione, avendo la Corte di .Cassazione rigettato il ricorso sul punto (v. il ricordato § 18.2.); generica e priva di interesse (in difetto di specificazione della rilevanza del dato cronologico) la censura relativa alla data di commissione dei singoli episodi. 5.4. Il quarto motivo (così come il relativo motivo nuovo) ripropone una questione coperta dal giudicato conseguente alla sentenza rescindente (come tale estranea al perimetro del giudizio di rinvio: v. supra, § 1.2.), che ha escluso alcuna differente qualificazione giuridica degli episodi (v. pag. 98 della sentenza rescindente).5.5. Il quinto motivo, concernente il profilo dell'individuazione del reato più grave, così come articolato, denuncia il difetto di interesse dell'impugnazione poiché non si deduce alcuna conseguenza sfavorevole in punto di determinazione della pena (fissata, peraltro, nel minimo edittale quanto alla pena per il più grave delitto); per ciò che attiene all'asserito difetto di motivazione sull'entità della pena irrogata a titolo di continuazione, in quanto carente l'indicazione dei singoli aumenti in relazione a ciascun reato satellite, si tratta di aumento determinato nella misura di un mese di reclusione per numerosissimi episodi che si sono realizzati nell'arco di oltre due anni, con cadenze ravvicinate; la decisione ha in ogni caso operato la commisurazione delle pene attraverso l'indicazione dei criteri utilizzati, richiamando alcuni di quelli previsti dell'art. 133 cod. pen., sicché alcuna violazione risulta, anche in relazione all'obbligo di motivazione come delineato dall'arresto a Sezioni unite richiamato dal ricorrente (poiché in quella decisione si è precisato che, analogamente al criterio di legittima determinazione della base per il calcolo del trattamento sanzionatorio, che non richiede una motivazione particolarmente specifica e dettagliata per quelle pene che si collocano all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale, anche per la misura degli aumenti di pena ex art. 81 comma 2, cod. pen. deve ritenersi adeguata la motivazione che assicuri il rispetto dei limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., l'assenza di surrettizi cumuli materiali di pene, la considerazione del rapporto di proporzione tra le pene: Sez. unite, n. 47127 del 24/06/2021,. Pizzone, Rv. 282269 - 01, § 9., pag. 27). 5.6. Il sesto motivo è formulato per ragioni non consentite: il lamentato difetto di motivazione concerne l'invocato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 323 bis cod. pen., che non aveva formato oggetto dell'originario atto di appello, né di motivo di ricorso in sede di legittimità avverso la sentenza di appello; la richiesta formulata con le note di udienza del 9/12/2022 era del tutto generica, sicché nessun obbligo di argomentazione al riguardo gravava sulla Corte territoriale. 5.7. Anche i motivi nuovi depositati non sono meritevoli di accoglimento. Quanto al profilo dell'omessa rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative, va rilevato che esse riguardavano il profilo dell'inerenza di alcune delle spese sostenute dal ricorrente che il Tribunale aveva ritenuto potenzialmente riconducibili all'attività di rappresentanza politica; sicché, ai fini della pronuncia da adottare in sede di rinvio, non assumevano alcuna portata in quanto già vagliate dalla sentenza rescindente (v. pag. 98) e, comunque, non incidenti sul tema del concorso nel reato di peculato; l'ulteriore profilo è reiterativo della questione sollevata con il quarto motivo di ricorso e già ritenuta non proponibile in questa sede.5.8. Il settimo motivo di ricorso che lamenta gli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza, rispetto al dispositivo letto in udienza, oltre che l'omessa indicazione sia nel dispositivo letto in udienza, che in quello riprodotto nella sentenza depositata, della concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. (su cui vi è specifica motivazione nel corpo della decisione) è fondato. Dalla comparazione tra il testo del dispositivo letto in udienza e quello riprodotto nel documento sentenza risulta che in quest'ultimo è stata omessa l'indicazione riguardante l'avvenuta concessione dei benefici di legge; inoltre, nel dispositivo del documento sentenza il ricorrente risulta essere stato condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado, statuizione che non è contenuta nel dispositivo letto in udienza. Gli evidenti errori materiali contenuti nel dispositivo trascritto nel testo della sentenza depositata (considerata la prevalenza del contenuto del dispositivo letto in udienza, oltre che la corrispondenza delle statuizioni come ricavabili dalla lettura della motivazione) devono essere corretti ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., inserendo nel dispositivo della decisione, riprodotto nella sentenza depositata, in prosecuzione della frase "pena principale" la frase "concede i doppi benefici di legge" ed eliminando la statuizione di condanna alle spese (ossia la frase "condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado"). Vanno, altresì, corretti sia il dispositivo letto in udienza, sia quello riprodotto nella sentenza depositata, atteso che dalla lettura della motivazione risulta, sia per il tenore espresso degli argomenti utilizzati, sia per il calcolo della pena effettuato (corrispondente nell'esito finale a quello indicato nel dispositivo), l'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.; è stato più volte ribadito che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269 - 01; Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 0), come nell'ipotesi in cui un beneficio espressamente riconosciuto attraverso esplicita motivazione non risulti indicato nel dispositivo (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690-01). Pertanto, deve disporsi la correzione del dispositivo letto in udienza, così come di quello redatto nella parte finale della sentenza depositata, nel senso di aggiungere in continuazione all'espressione "delle attenuanti generiche" la frase "e di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.". 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.6.1. La sentenza di primo grado (pagg. 261 ss.) non aveva dedicato alcun passaggio argomentativo al tema del concorso nel reato del ricorrente e del capogruppo [OSCURATO:PERSONA]; nella decisione della Corte d'appello del 24 luglio 2018 (pagg. 386 ss.) il tema è stato affrontato, evidenziando come la mancanza di prove sul previo accordo non fosse di ostacolo alla realizzazione della condotta di peculato nella forma concorsuale descritta nell'imputazione, considerando l'adozione di un regolamento interno del gruppo consiliare generico ed inidoneo a assicurare verifiche su corrispondenza tra documenti di spesa e eventi o occasioni di rilevanza per i fini politici del gruppo; l'assenza di qualsivoglia metodo di controllo sui documenti a sostegno dei rimborsi richiesti; la considerevole entità delle richieste ed il numero elevato di spese palesemente abnormi; la fissazione di un plafond per ogni singolo consigliere e l'esistenza della sentenza di patteggiamento nei confronti del capogruppo. 6.2. Il primo motivo di ricorso, nel censurare lo schema argomentativo adottato dalla sentenza impugnata, seleziona analiticamente i singoli dati probatori considerati dalla Corte territoriale, ne sottolinea la corrispondenza con gli elementi che la sentenza rescindente aveva giudicato inidonei a sostenere il giudizio di responsabilità, evidenzia la mancanza di dati diversi e ulteriori in grado di attribuire al percorso motivazionale il carattere di adeguatezza rispetto ai temi di prova da verificare. Siffatta analisi finisce, però, per trascurare del tutto sia la concreta portata probatoria dei singoli elementi considerati, per le specificità che la motivazione della Corte ha indicato; sia, con effetti ancor più negativi, i legami logici che la decisione ha messo in evidenza tra i singoli dati, che non si collocano in uno scenario anonimo ma vengono letti e interpretati attraverso chiavi logiche e criteri di esclusione che non possono dirsi, come ritiene il ricorrente, né contraddittori né manifestamente illogici. La sentenza ha attribuito rilievo, come per altre posizioni già esaminate, alla sentenza di patteggiamento con cui il capogruppo [OSCURATO:PERSONA] ha definito la propria posizione, anche in relazione all'imputazione che lo vedeva concorrente con il [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione delle condotte di peculato contestate al ricorrente; si è già detto della portata probatoria che la giurisprudenza di legittimità riconosce alla sentenza di applicazione della pena anche nell'ambito di altro procedimento (v. supra, § 3.1.), considerati gli ulteriori elementi di riscontro che la Corte territoriale ha valutato. Ha, quindi, apprezzato il dato della serialità delle richieste di rimborso (ricorrente non solo per il [OSCURATO:PERSONA], ma anche per molti tra gli imputati del medesimo processo), per spese "del tutto eccentriche" rispetto alle finalità proprie del fondo posto a disposizione del gruppo consiliare (accertamento di fatto che non può di certo formare oggetto di diversa valutazione in questa sede), di natura spesso palesemente privata; circostanza fattuale che, per la sistematicità della condotta che si poneva in esplicito contrasto con la funzione e la disciplina dei rimborsi prevista dalla normativa regionale, si spiega solo in ragione di un accordo - concluso nei fatti - tra il capogruppo e i consiglieri e che escludeva ogni tipo di controllo, non per difetto di diligenza ma per condivisa volontà, così rendendo sicura e non contestabile la richiesta di rimborso di spese private. In questa prospettiva, la decisione (pagg. 65-66) ha ricordato che, per la specifica carica istituzionale ricoperta dal ricorrente, era corretto considerare e richiedere un livello particolarmente elevato di controllo nella gestione delle risorse pubbliche e, quindi, del sistema dei rimborsi; da altro angolo visuale, ha considerato che proprio quella posizione e la consapevolezza di poter incorrere in controlli e verifiche, fossero anche saltuari o randomici, con i connessi rischi di instaurazione di giudizi penali o contabili, avrebbero dissuaso dal porre in essere le condotte di appropriazione illecita di quelle risorse (che, pertanto, presupponevano la contraria consapevolezza dell'assoluta inesistenza di controlli sulle richieste formulate). Infine, ha valutato, rispetto al profilo dell'assenza di controlli, che la giustificazione fornita dalle tesi difensive (secondo le quali la mancanza di controlli discendeva dalla reciproca fiducia nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, oltre che dall'inesistenza di strumenti di controllo efficacemente adottabili) si scontrava con il dato dell'agevole adozione di plurimi metodi di verifica automatica senza necessità di complessi apparati organizzativi (controlli a campione o saltuari) attuabili da parte del responsabile della gestione del fondo. Gli argomenti che sorreggono la motivazione, del tutto differente rispetto a quella di primo grado centrata sulla legittimità delle spese e sulla eventuale buona fede per taluni acquisti di natura privata, risultano adeguati e sufficienti per dare conto della base logico argonnentativa necessaria per affermare la responsabilità dell'imputato. Rispetto all'assetto della motivazione così ricostruito, le censure si caratterizzano per una chirurgica selezione di singoli aspetti, taluni peraltro infondati. Così per il difetto di approfondimento sui singoli episodi - al contrario analiticamente valutati dalla sentenza della Corte d'appello del 24 luglio 2018 nella parte non raggiunta dalla sentenza di annullamento (pagg. 401-04) attraverso il dettagliato richiamo dei documenti, delle tabelle e della natura delle spese ritenute estranee alle finalità politico istituzionali del gruppo consiliare, cui la sentenza impugnata ha fatto testuale richiamo (pag. 65); o, ancora, sulla ridotta portata della sentenza di patteggiamento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza rescindente non aveva censurato direttamente e rispetto alla quale la sentenza impugnata ha invece dato conto della corrispondenza, quanto all'imputazione, che riguardava non solo gli addebiti elevati nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] individualmente, ma anche il reato contestato in concorso al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ed ha altresì apprezzato l'esistenza dei necessari riscontri, fattuali e logici (operazione che non era stata condotta con la sentenza annullata) rappresentati dalla correlazione tra la condotta di peculato realizzata dal [OSCURATO:PERSONA], per fruire a titolo personale delle somme a disposizione del fondo del gruppo, e le sovrapponibili operazioni frutto delle richieste, numericamente rilevanti e per la gran parte riguardanti spese non rimborsabili (se non palesemente estranee in quanto relative a esigenze strettamente private), avanzate dai singoli consiglieri e rispetto alle quali non era risultata alcuna attività di controllo o verifica. A questo riguardo va osservato che non sussiste il vizio denunciato dal ricorrente, secondo il quale la sentenza avrebbe finito per adottare un ragionamento circolare, in cui la premessa delle spese esorbitanti e estranee alle finalità del fondo a disposizione del singolo gruppo deriverebbe dal carattere illecito sistematico, frutto dell'accordo concluso tra il capogruppo ed i consiglieri, ossia dalla conseguenza che si dovrebbe dimostrare; il carattere esorbitante, anomalo e del tutto estraneo alle categorie delle spese qualificabili come collegate ai fini istituzionali del singolo gruppo consiliare si desume non già dal carattere sistematico della condotte, rilevato in relazione a più posizioni soggettive, ma piuttosto (come già rilevato nelle motivazioni delle sentenza di merito con accertamento giudicato immune da vizi dalla sentenza rescindente: §§ 2. e 3., pagg. 54 e ss.), dal totale difetto di correlazione tra le spese poste a fondamento delle richieste di rimborso e i fini istituzionali, rivelatore di "una inadeguatezza causale originaria" (pag. 67 della sentenza rescindente; nonché pagg. 109-110 della stessa sentenza, in riferimento alle specifiche voci di spesa contestate al ricorrente). Egualmente infondata la censura che riguarda la valutazione di inattendibilità espressa dalla Corte territoriale circa le dichiarazioni rese nel corso dell'esame ex art. 197 bis cod. proc. pen. dal [OSCURATO:PERSONA]. Quel giudizio non è stato fondato, come ipotizzato dal ricorrente, sulla contraddizione tra le dichiarazioni del coimputato sull'origine colposa della carenza di verifiche e la connotazione eccentrica delle spese; è derivato dalla verifica della tenuta logica delle affermazioni del coimputato, rispetto ad un modello di comportamento che per la durata nel tempo, per l'accertata illiceità dell'agire del [OSCURATO:PERSONA] (quanto alla diretta fruizione dei rimborsi per spese palesemente eccentriche), per il profilo quantitativo delle spese che venivano indebitamente richieste a rimborso dai consiglieri, non poteva dirsi connotato esclusivamente in termini di difetto di diligenza; la decisione inoltre ha messo in rilievo anche la totale carenza di riscontri rispetto agli argomenti difensivi (pag. 50). Da ultimo, del tutto eccentrica la critica rivolta alla ricostruzione in diritto della fattispecie di reato contestata nella forma del concorso di persone, ritenendo che il contributo del ricorrente, nel formulare la richiesta di rimborso e nel percepire le corrispondenti somme, non fosse elemento sufficiente per descrivere la condotta penalmente rilevante in difetto di prova di un accordo intercorso tra pubblico ufficiale e soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità; in primo luogo, i precedenti citati attengono a ipotesi del tutto differenti (non potendosi affermare che il ricorrente avesse solo sollecitato o raccomandato la liquidazione delle spese documentate, sicché improprio è il richiamo a Sez. 4, n. 9930 del 09/09/1985, Macrì, Rv. 170864 - 0) e vengono richiamati in modo parziale (come per la decisione Sez. 6, n. 12197 del 25/9/2018, dep. 2019, Lonardelli, non massimata, che aveva precisato, dopo aver dato conto dell'irrilevanza della mera richiesta e ricezione delle somme dal pubblico ufficiale, che «i giudici di merito hanno invece apprezzato la sussistenza di una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell'intraneus, con la consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dal concorrente e con la volontà di contribuire alla condotta illecita (Sez. 6, n. 17503 del 24/01/2018, Schauer, Rv. 272908) attraverso la valorizzazione delle circostanze sopra indicate (stesura della relazione e rapporti personali)»). Inoltre, la censura non tiene conto delle peculiari condizioni soggettive dei concorrenti, dei rapporti di comune appartenenza al medesimo organo politico e della condivisione delle disposizioni regolamentari sull'uso del fondo a disposizione del medesimo gruppo consiliare di cui entrambi facevano parte; è stato infatti affermato che «in tema di peculato, quando una disciplina di natura pubblicistica prevede il concorso di più organi per l'adozione di un atto dispositivo di un bene, il reato è configurabile per ciascuno dei pubblici ufficiali coinvolti nella procedura diretta all'emissione del provvedimento, atteso che ognuno di essi, pur non avendo l'autonoma disponibilità del bene, consegue mediatamente tale posizione attraverso il concorso con l'altro soggetto» (Sez. 5, n. 15951 del 16/01/2015, Bandettini, Rv. 263263 - 01). 6.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico; nella sentenza del Tribunale non si era fatto alcun riferimento diretto alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della Manfreda nella valutazione della posizione dell'odierno ricorrente, sicché resta indimostrato il presupposto della diversa valutazione in punto di attendibilità della prova dichiarativa, da cui sarebbe scaturito l'obbligo della rinnovazione, non avendo neppure il ricorrente indicato in quale passaggio della sentenza di assoluzione l'esito decisorio fosse dipeso dal contenuto delle dichiarazioni delle testimoni indicate. 6.4. Il terzo motivo è formulato per ragioni non consentite, oltre che manifestamente infondato: già la sentenza rescindente aveva affrontato il tema del dolo, oltre che la valutazione della tesi difensiva della buona fede (§ 22.1.; pagg. 109-110) giungendo a conclusioni trancianti sulle modalità di conservazione dei documenti di spesa e di presentazione delle relative richieste di rimborso, rivelatrici "dell'intenzione originaria di utilizzare quei documenti per chiedere il rimborso", sicché il tema relativo non poteva più formare oggetto del giudizio in sede di rinvio (v. supra, § 1.3.). 6.5. Il quarto motivo è anch'esso non consentito, oltre che manifestamente infondato; la Corte di Cassazione ha esaminato la questione della qualificazione giuridica (§ 8., pagg. 70 e ss.) escludendo la possibilità di un diverso inquadramento della condotta contestata; l'infondatezza dei rilievi circa l'ipotizzata carenza probatoria del concorso del ricorrente con il capogruppo nella realizzazione della condotta appropriativa rende irrilevanti gli argomenti indicati nel motivo di ricorso, che si pongono peraltro in evidente contrasto con la statuizione - anch'essa non più passibile di rivisitazioni - della sentenza rescindente sull'esatta definizione della nozione di "disponibilità giuridica" delle somme oggetto dell'appropriazione (ciò che rende inammissibile il motivo nuovo proposto in relazione a tale aspetto). 6.6. Il quinto motivo è manifestamente infondato; la motivazione della Corte d'appello (pag. 75) che ha escluso la concedibilità dell'invocata attenuante e ha dato conto in modo chiaro degli indici oggettivi e soggettivi (ricavati da quelli di cui all'art. 133 cod. pen.) considerati per determinare la misura della pena, in misura che di certo non supera la media edittale, non è arbitraria né manifestamente illogica. Quanto al diniego della circostanza attenuante, la sentenza ha dato conto degli elementi riferibili alla valutazione complessiva del fatto, considerando la rilevanza dei profili soggettivi che hanno caratterizzato il fatto ascritto al ricorrente, anche per la carica ricoperta di Presidente della Regione Piemonte (in ciò facendo corretta applicazione del principio a mente del quale la circostanza attenuante in parola ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento: Sez. 6, n. 30178 del 23/05/2019, Fundarò, Rv. 276280 - 0; Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091 - 0; Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259501 - 01).Per ciò che riguarda la misura della pena irrogata, la relativa motivazione, richiamando gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., si è conformata al costante orientamento della Suprema Corte secondo il quale ove il giudice ritenga di applicare una pena che, pur discostandosi dai minimi edittali, non superi la misura media di quella edittale è adeguatamente motivata la relativa decisione che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche («pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Né può rilevare il differente trattamento sanzionatorio determinato per altri imputati nel medesimo procedimento per analoghe imputazioni: e ciò in quanto il trattamento sanzionatorio, alla stregua del canone desumibile dagli artt. 132 e 133 cod. pen., deve essere definito sulla base di parametri che rendano quanto più individualizzante possibile la commisurazione della pena, non essendo invece richiesta nessuna valutazione comparativa tra posizioni pur se omogenee, dal momento che tra i parametri di legittimità per la definizione della pena non è compreso quello della valutazione comparativa tra le pene inflitte a imputati per reati della stessa specie; è stato infatti già affermato, in relazione all'ipotesi di più soggetti imputati in concorso tra loro dello stesso reato, che non sussiste alcun onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte (Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016, dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317 - 01). 7. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, nei limiti di seguito indicati. 7.1. La sentenza di primo grado (pagg. 192 ss.) non aveva dedicato alcun passaggio argomentativo al tema del concorso nel reato del ricorrente e del capogruppo [OSCURATO:PERSONA]; nella decisione della Corte d'appello del 24 luglio 2018 (pagg. 301 ss.) venivano richiamati, a sostegno della prova del concorso nel reato ascritto alla ricorrente del capogruppo [OSCURATO:PERSONA] (pag. 314), i dati riguardanti le generiche previsioni del regolamento; l'assenza di meccanismi di verifica; il numero e la consistenza delle spese abnormi indicate nelle richieste di rimborso della ricorrente; la responsabilità del capogruppo desumibile dalla sentenza di applicazione della pena concordata. 7.2. Il primo motivo di ricorso, che ripercorre la medesima trama concettuale del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA], è anch'esso infondato.L'identità delle censure sollevate, se pur con riferimento al differente rapporto soggettivo tra la ricorrente e il proprio capogruppo, consente di rinviare alle argomentazioni che sono state illustrate in precedenza (v. supra, § 6.2.); ad esse si aggiungono le specifiche valutazioni condotte anche sull'infondatezza delle giustificazioni fornite dal capogruppo [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame, specie per l'inesistenza di ragionevoli cause che avessero determinato l'omessa attivazione di alcun sistema di controllo, e sull'inattendibilità delle indicazioni fornite dalla teste Ferrando sul rifiuto di taluni rimborsi per l'anomalia delle spese documentate (pagg. 83-84). 7.3. Anche le censure formulate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cui vanno collegate quelle dei motivi nuovi, sono perfettamente sovrapponibili al contenuto del terzo e del quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, in assenza di profili soggettivi idonei a mutare l'oggetto della censura, devono ritenersi manifestamente infondate per gli stessi ordini di ragioni già indicati in precedenza (v. supra, §§ 6.4. e 6.5.), considerate le statuizioni della sentenza rescindente relative al profilo dell'elemento soggettivo (§ 21.1.; pagg. 108-109) e alla qualificazione giuridica dei fatti contestati (§ 8., pagg. 70 e ss.). 7.4. E' fondato il quarto motivo di ricorso. L'imputata, è stata riconosciuta responsabile, dalla sentenza di primo grado, per un singolo episodio (relativo alle spese sostenute il 28/4/2011), qualificato come delitto di cui all'art. 7 I. 195/1974, venendo assolta dagli altri addebiti; la Corte d'appello ha ribaltato il verdetto per tali diversi episodi, affermando la responsabilità della Montaruli per il delitto di peculato e condannando l'imputata riconoscendo tra quei fatti ed il delitto ex art. 7 I. 195/1974 il vincolo della continuazione; proposto ricorso in sede di legittimità anche in relazione a quest'ultimo capo, la Corte di Cassazione con la sentenza rescindente ha dichiarato l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso (§ 21.1., pagg. 107-08). Dagli atti processuali risulta che per il reato di cui all'art. 7 I. 195/1974, commesso in data 28 aprile 2011, tenendo conto della sospensione del corso della prescrizione per 11 giorni, il termine massimo di prescrizione è maturato l' 8 novembre 2018. La peculiare situazione processuale conseguente al riconosciuto vincolo della continuazione tra più reati, rispetto ai quali la statuizione di responsabilità risulti divenuta definitiva per uno di essi, esclude che la declaratoria di inammissibilità del ricorso da cui è derivato il giudicato parziale sulla responsabilità inibisca al giudice del rinvio di apprezzare la prescrizione del reato maturata in epoca anteriore alla pronuncia rescindente, in quanto «i reati unificati con il vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione» (Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015 - 04). Deve, pertanto, esser annullata la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 7 I. 194/1975, con rideterminazione ex art. 620, lett. L) cod. proc. pen. del trattamento sanzionatorio escludendo l'aumento in continuazione di mesi 1 di reclusione (come determinato dalla sentenza di primo grado, pag. 89, quart'ultimo rigo) 7.5. Il quinto motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto dei criteri di valutazione adottati per escludere la concedibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., senza evidenziare caratteri di arbitrarietà o carenza manifesta; analogamente quanto alla commisurazione della pena, avendo operato secondo i canoni di giudizio condivisi dalla giurisprudenza di legittimità (v. le decisioni già richiamate nell'esame dell'omologo motivo di ricorso del coimputato [OSCURATO:PERSONA], supra, § 6.6.). 8. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati. 8.1. I primi quattro motivi, tutti collegati all'asserita violazione del principio di cui all'art. 587 cod. proc. pen., muovono da un presupposto errato. La sentenza rescindente ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 24 luglio 2018, per la posizione dell'odierno ricorrente, limitatamente al reato contestato al capo c) (riguardante episodi di truffa in danno della Regione Piemonte, consumati dal mese di maggio dell'anno 2010 sino al 31 dicembre 2012) per i fatti commessi fino al 18/05/2012, in quanto estinti per prescrizione, rinviando per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio; ha rigettato nel resto il proposto ricorso, dichiarando irrevocabile l'accertamento di responsabilità per il reato di cui al capo b), ossia per le condotte di peculato commesse in concorso con il capogruppo [OSCURATO:PERSONA]. Ritiene il ricorrente che l'annullamento pronunciato dalla Suprema Corte, con riguardo al profilo della verifica del concorso nel reato di peculato di ciascun imputato con il rispettivo capogruppo e della sussistenza del relativo elemento soggettivo, debba estendere i suoi effetti anche in relazione alla posizione del Cantore, in applicazione dei principi che regolano l'effetto estensivo delle impugnazioni. La prospettazione del ricorrente è in palese contrasto con il tenore letterale dell'art. 587 cod. proc. pen., in quanto il Cantore non è imputato di alcun reato in concorso con gli altri ricorrenti per i quali è stato pronunciato l'annullamento sul tema del concorso nel reato (per il reato di peculato di cui al capo B), il Cantore è chiamato a rispondere con il correo [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente); né ricorrono i presupposti indicati dall'art. 587, comma 2, cod. proc. pen., in quanto le impugnazioni che diedero luogo all'annullamento non si fondavano sulla violazione di norme processuali. Per questa ragione, del resto, la sentenza rescindente non solo aveva indicato il solo capo C) della sentenza quale parte attinta dall'annullamento, ma aveva altresì dichiarato l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità in relazione proprio al capo B) che riguardava l'imputazione per il delitto di peculato. Conseguentemente, le censure che riguardano la carenza della motivazione sul profilo della responsabilità ex art. 110 cod. pen. del ricorrente (secondo motivo) e sull'estensione temporale dell'addebito relativo al delitto di peculato (terzo motivo) non rientrano tra i motivi consentiti ex art. 606 e 627 cod. proc. pen., l'uno perché escluso dal perimetro del giudizio di annullamento, l'altro anche perché mai proposto con gli originari motivi di ricorso; infine, la censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. è anch'essa formulata in termini non consentiti, poiché il relativo motivo di ricorso in sede di legittimità era stato dichiarato infondato dalla sentenza rescindente (pag. 136), non poteva formare oggetto del giudizio di rinvio, né poteva essere recuperato attraverso l'errata applicazione dei principi in materia di effetto estensivo delle impugnazioni. 8.2. Anche il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza di primo grado (pagg. 321-22) aveva provveduto ad individuare il trattamento sanzionatorio per il ricorrente, in relazione ai reati per cui aveva riconosciuto la sua responsabilità, fissando la pena base per il reato di peculato sub B), limitato ad un singolo episodio, in anni 3 di reclusione, pena ridotta per effetto della circostanza attenuante ex art. 323 bis cod. pen. ad anni 2 di reclusione, ulteriormente ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad anni 1 e mesi 4 di reclusione; su tale pena veniva applicato l'aumento, ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. per gli episodi di truffa (di cui al capo C), pari a mesi 4 di reclusione, così determinando la pena complessiva in anni 1 e mesi 8 di reclusione. La sentenza della Corte d'appello di Torino del 24 luglio 2018, poi annullata dalla Corte di Cassazione, aveva fissato la pena base per il reato sub B) (il delitto di peculato, riconosciuto per tutti gli episodi contestati in accoglimento dell'impugnazione del P.M.) nella medesima misura di anni 3 di reclusione, pena ridotta per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad anni 2 di reclusione, ulteriormente ridotta per la circostanza attenuante ex art. 62, n. 6 cod. pen., ad anni 1 e mesi 4 di reclusione; aveva apportato quale aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen., quello pari a mesi 2 di reclusione per la continuazione interna in relazione al delitto di peculato e quello pari a mesi 2 di reclusione per la continuazione con i fatti contestati al capo C); la pena finale era stata, quindi, determinata in anni 1 e mesi 8 di reclusione. La decisione del giudice di rinvio, senza modificare le altre statuizioni, aveva determinato l'aumento per i residui episodi di cui al capo C), indicandolo come corrispondente a mesi sei di reclusione, per poi fissare la pena complessiva in anni 1 e mesi 7 di reclusione. Se, dunque, si pongono a raffronto il calcolo operato dalla sentenza della Corte d'appello di Torino annullata e quello seguito dal giudice di rinvio, risulta palese che la pena complessiva determinata dalla sentenza impugnata è inferiore a quella annullata e che, non avendo mutato la misura delle altre frazioni di pena come individuate dalla sentenza oggetto di annullamento, in concreto - al di là dell'indicazione palesemente errata alla misura di "mesi sei di reclusione" - ha fissato l'aumento ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. per i residui fatti di truffa, nella misura di 1 mese di reclusione (a fronte dell'aumento indicato nella sentenza annullata per gli episodi di truffa considerati, pari a 2 mesi di reclusione), con riduzione dunque rispetto alla precedente statuizione. Risultando rispettata la doverosa riduzione della pena finale (Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570 - 0), non sussistendo vincoli quanto alla proporzionalità della riduzione (Sez. 6, n. 30164 del 02/04/2019, D'Antuono, Rv. 276229 - 0) e essendo rimasta invariata la misura della pena base per il più grave reato e delle riduzioni per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti (Sez. 3, n. 17731 del 15/02/2018, Balzano, Rv. 272779 - 0), l'errata indicazione verbale della misura dell'aumento determinato ai sensi dell'art. 81, comma 2 cod. pen. non costituisce violazione del principio fissato dall'art. 597 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211 - 0). 9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Al rigetto dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui all'art. 7 I. n. 195/1974 perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in anni uno e mesi sei di reclusione. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dispone correggersi la sentenza impugnata nella parte del dispositivo pronunciato nei suoi confronti, nel senso di aggiungere in continuazione "delle attenuanti generiche" la frase "e di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. p
Sentenza Cassazione n. 22027/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris