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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1992

Cassazione n. 22385/2026

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ARO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1992 avverso la sentenza del 30/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e !a sentenza impughata„ rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo l a .:;roposta - formulata dalle parti in udienza.

Esaminato ricorso propesao dailenputato, rilevato che :i difensore lamenta violazione d legge e vizio di motivazione in relazione ail'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod, proc. pen, ad opera della legge n. 103 dei 2017„ rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore dei similare istituto _- re.-isasto dell'ad, 599, comma 4, cod. proc. perì., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato prosciogiiimento cleli'imputato per taiuna deile cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devoiutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato a motivi d'impugnazione, la cognizione de! diuciice deve limitarsi ai rneti: - !orì rnunciati (cfr., ex cnultis„ Sez. 2, , 72007 del 10/04/2019 ; `,1,aii-inielfo, Rv. 276102; così massimata: «In tema concordata io appeHo„ è ammissibiie il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 399-bis cod. prod. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere ai concordato, al consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inarrinissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 .cod, proc, pen, ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in guanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).

Ritenuto, pertanto, cne I ricorso deve essere dichiarato inarnrr, issibfle secondo !a procedura de daino (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrente Ci pagamento delle spese processuali e della somma di euro .trernla in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Diciniara e condann P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1992 avverso la sentenza del 30/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e !a sentenza impughata„ rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo l a .:;roposta - formulata dalle parti in udienza. Esaminato ricorso propesao dailenputato, rilevato che :i difensore lamenta violazione d legge e vizio di motivazione in relazione ail'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, di cui all'art. 599-bis cod, proc. pen, ad opera della legge n. 103 dei 2017„ rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore dei similare istituto _- re.-isasto dell'ad, 599, comma 4, cod. proc. perì., successivamente abrogato — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato prosciogiiimento cleli'imputato per taiuna deile cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devoiutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato a motivi d'impugnazione, la cognizione de! diuciice deve limitarsi ai rneti: - !orì rnunciati (cfr., ex cnultis„ Sez. 2, , 72007 del 10/04/2019 ; `,1,aii-inielfo, Rv. 276102; così massimata: «In tema concordata io appeHo„ è ammissibiie il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 399-bis cod. prod. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere ai concordato, al consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inarrinissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 .cod, proc, pen, ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in guanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»). Ritenuto, pertanto, cne I ricorso deve essere dichiarato inarnrr, issibfle secondo !a procedura de daino (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dei ricorrente Ci pagamento delle spese processuali e della somma di euro .trernla in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Diciniara e condann P.Q.M
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