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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 27162/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE del RIESAME di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame diPalermo ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], per l’effetto, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcereemessa, nei confronti di questi, dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Agrigento in data 16/01/2026, relativamente alle seguenticontestazioni:a) delitto di cui all’art. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110, perché detenevaillegalmente, presso la propria residenza di [OSCURATO:PERSONA], alla via Granciaran. 2, una pistola cal. 38 special marca [OSCURATO:PERSONA], con matricola abrasa;b) delitto di cui all’art. 648 cod. pen. perché, al fine di procurare a sé o ad altriun profitto, occultava o comunque deteneva presso la propria residenza sopraindicata una pistola cal. 22 marca Bagliai, con matricola 109653, non censita inBanca dati.c) reato di cui all’art. 697 cod. pen. (riportato nell’ordinanza ai soli fini dellacontestazione), per aver detenuto armi e munizioni non denunciateai sensidell’art. 38 R.D. 773 del 1931, ossia, nello specifico: una pistola cal. 22 marcaBagliai, con matricola 109653, non censita in Banca dati, nonché trentasettecartucce cal. 22, contenute in una scatola di cartone e trentasei cartucce cal. 38special, contenute in un portacartucce in plastica.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] – con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - deducendo due motivi.2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazionedegli artt. 273, 274 lett. c), 275 e 299 cod. proc. pen., nonché apparenza dellamotivazione e violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.Il Tribunale del riesame desume il pericolo di reiterazione del reatoesclusivamente dalla gravità dei fatti, oltre che dalla contestuale esecuzione – acarico del ricorrente – di un separato provvedimento restrittivo della libertàpersonale, inerente a una tentata estorsione con aggravante mafiosa, che siritiene esser stato posto in essere nei confronti di un soggetto incaricato, dallostesso indagato, della commissione di un omicidio.

I pregiudizi penali richiamatinell’ordinanza impugnata, infine, sono estremamente risalenti nel tempo.2.2.

Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 275, 275-bis, 292comma 2 lett. c) e 125 comma 3 cod. proc. pen.

Quanto alla scelta della misuracautelare più idonea, il Tribunale del riesame si è affidato a mere formule di stilee ad affermazioni apodittiche, soprattutto quanto alla ritenuta inadeguatezzadegli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.3.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2.

Giova premettere, in diritto, che in materia di provvedimenti delibertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione dellecondizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari edall’adeguatezza delle misure poiché - sia nell’uno che nell’altro caso - si tratta diapprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità, pertanto,rimane circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato al fine diverificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, lacorrettezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e,dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni, rispetto al finegiustificativo del provvedimento (Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n.18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885).Da quanto sopra discende che:a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di provarientrano fra i compiti istituzionali del giudice di merito, sfuggendo entrambe acensure in sede di legittimità, se adeguatamente motivate ed immuni da errorilogico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, secorrettamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversainterpretazione del materiale probatorio;b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche conriferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti - ovvero diassenza di esigenze cautelari - è ammissibile solo se la censura riportal’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovverol’allegazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione del provvedimento,secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio dilegittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti, sia quelleche si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate evalorizzate dal giudice di merito (si veda, fra tante, Sez. 3, n. 40873 del21.10.2010, Merja, Rv 248698).3.

I due distinti motivi nei quali si articola l’impugnazione scaturiscono dauna comune matrice e, quindi, ben si prestano a una agevole trattazioneunitaria.3.1.

Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, [OSCURATO:PERSONA] èstato trovato in possesso delle armi sopra indicate e, quindi, sottoposto aprovvedimento restrittivo della libertà personale.

La difesa – impugnando ladecisione del Tribunale del riesame, confermativa dell’ordinanza genetica -propone questioni esclusivamente attinenti al profilo cautelare, sostanzialmentelimitandosi a una sterile contestazione delle affermazioni poste dal Tribunale delriesame a fondamento del provvedimento impugnato.

Quest’ultimo ha dedotto lasussistenza del pericolo di recidiva nel reato dai seguenti elementi:a. la gravità del fatto (trattasi del possesso di ben due pistole, di cui unaclandestina, complete del relativo munizionamento);b. l’essere il rinvenimento delle armi coevo all’emissione di altra misura detentiva- per il reato di estorsione con aggravante mafiosa - realizzata nei confronti di unsoggetto che sarebbe stato ingaggiato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], in vista dellacommissione di un omicidio (il tutto viene valutato, ad opera del Tribunale delriesame, quale fattore pacificamente evocativo del radicato inserimento delsoggetto all’interno di un allarmante contesto malavitoso);c. dai gravi pregiudizi penali annoverati dal ricorrente, uno dei quali relativo alreato di cui all’art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309.3.2.

Al cospetto di tale percorso argomentativo, alieno da fratturerazionali ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente articola obiezioni distampo eminentemente confutativo che - limitandosi ad accreditare una diversaesegesi delle singole evidenze fattuali - non riescono ad enucleare, nelprovvedimento impugnato, specifici profili di illogicità, tantomeno manifesta, o dicontraddittorietà e, quindi, non possono in alcun modo riuscire a disarticolare lasaldezza della avversata decisione.3.3.

Congrua e lineare è anche la spiegazione contenuta nelprovvedimento impugnato, circa la scelta della misura restrittiva di massimorigore e, correlativamente, circa la ritenuta inadeguatezza del meno afflittivopresidio cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

IlTribunale del riesame, infatti, si è specificamente soffermato sull’insufficienza ditale misura meno severa; questa infatti, pur consentendo la tempestivasegnalazione delle violazioni, non eliderebbe la particolare propensione criminosadel soggetto, già autore di una spregiudicata condotta criminosa, per aver eglidetenuto le suddette armi, con relativo munizionamento.Anche con tale segmento del provvedimento aggredito, in realtà, la difesaevita il confronto sostanziale, così svolgendo una critica che, complessivamente èdistonica rispetto all’ordinanza stessa e interamente versata in fatto.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare ineuro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi perritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n.186 del 2000).

Non comportando – la presente decisione – la rimessione inlibertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura dellacancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, aisensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE del RIESAME di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame diPalermo ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], per l’effetto, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcereemessa, nei confronti di questi, dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Agrigento in data 16/01/2026, relativamente alle seguenticontestazioni:a) delitto di cui all’art. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110, perché detenevaillegalmente, presso la propria residenza di [OSCURATO:PERSONA], alla via Granciaran. 2, una pistola cal. 38 special marca [OSCURATO:PERSONA], con matricola abrasa;b) delitto di cui all’art. 648 cod. pen. perché, al fine di procurare a sé o ad altriun profitto, occultava o comunque deteneva presso la propria residenza sopraindicata una pistola cal. 22 marca Bagliai, con matricola 109653, non censita inBanca dati.c) reato di cui all’art. 697 cod. pen. (riportato nell’ordinanza ai soli fini dellacontestazione), per aver detenuto armi e munizioni non denunciateai sensidell’art. 38 R.D. 773 del 1931, ossia, nello specifico: una pistola cal. 22 marcaBagliai, con matricola 109653, non censita in Banca dati, nonché trentasettecartucce cal. 22, contenute in una scatola di cartone e trentasei cartucce cal. 38special, contenute in un portacartucce in plastica.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] – con il patrociniodell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - deducendo due motivi.2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione ed erronea applicazionedegli artt. 273, 274 lett. c), 275 e 299 cod. proc. pen., nonché apparenza dellamotivazione e violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.Il Tribunale del riesame desume il pericolo di reiterazione del reatoesclusivamente dalla gravità dei fatti, oltre che dalla contestuale esecuzione – acarico del ricorrente – di un separato provvedimento restrittivo della libertàpersonale, inerente a una tentata estorsione con aggravante mafiosa, che siritiene esser stato posto in essere nei confronti di un soggetto incaricato, dallostesso indagato, della commissione di un omicidio. I pregiudizi penali richiamatinell’ordinanza impugnata, infine, sono estremamente risalenti nel tempo.2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 275, 275-bis, 292comma 2 lett. c) e 125 comma 3 cod. proc. pen. Quanto alla scelta della misuracautelare più idonea, il Tribunale del riesame si è affidato a mere formule di stilee ad affermazioni apodittiche, soprattutto quanto alla ritenuta inadeguatezzadegli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2. Giova premettere, in diritto, che in materia di provvedimenti delibertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione deglielementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione dellecondizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari edall’adeguatezza delle misure poiché - sia nell’uno che nell’altro caso - si tratta diapprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità, pertanto,rimane circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato al fine diverificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, lacorrettezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e,dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni, rispetto al finegiustificativo del provvedimento (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n.18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885).Da quanto sopra discende che:a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di provarientrano fra i compiti istituzionali del giudice di merito, sfuggendo entrambe acensure in sede di legittimità, se adeguatamente motivate ed immuni da errorilogico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, secorrettamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversainterpretazione del materiale probatorio;b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche conriferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti - ovvero diassenza di esigenze cautelari - è ammissibile solo se la censura riportal’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovverol’allegazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione del provvedimento,secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio dilegittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti, sia quelleche si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate evalorizzate dal giudice di merito (si veda, fra tante, Sez. 3, n. 40873 del21.10.2010, Merja, Rv 248698).3. I due distinti motivi nei quali si articola l’impugnazione scaturiscono dauna comune matrice e, quindi, ben si prestano a una agevole trattazioneunitaria.3.1. Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, [OSCURATO:PERSONA] èstato trovato in possesso delle armi sopra indicate e, quindi, sottoposto aprovvedimento restrittivo della libertà personale. La difesa – impugnando ladecisione del Tribunale del riesame, confermativa dell’ordinanza genetica -propone questioni esclusivamente attinenti al profilo cautelare, sostanzialmentelimitandosi a una sterile contestazione delle affermazioni poste dal Tribunale delriesame a fondamento del provvedimento impugnato. Quest’ultimo ha dedotto lasussistenza del pericolo di recidiva nel reato dai seguenti elementi:a. la gravità del fatto (trattasi del possesso di ben due pistole, di cui unaclandestina, complete del relativo munizionamento);b. l’essere il rinvenimento delle armi coevo all’emissione di altra misura detentiva- per il reato di estorsione con aggravante mafiosa - realizzata nei confronti di unsoggetto che sarebbe stato ingaggiato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], in vista dellacommissione di un omicidio (il tutto viene valutato, ad opera del Tribunale delriesame, quale fattore pacificamente evocativo del radicato inserimento delsoggetto all’interno di un allarmante contesto malavitoso);c. dai gravi pregiudizi penali annoverati dal ricorrente, uno dei quali relativo alreato di cui all’art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309.3.2. Al cospetto di tale percorso argomentativo, alieno da fratturerazionali ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente articola obiezioni distampo eminentemente confutativo che - limitandosi ad accreditare una diversaesegesi delle singole evidenze fattuali - non riescono ad enucleare, nelprovvedimento impugnato, specifici profili di illogicità, tantomeno manifesta, o dicontraddittorietà e, quindi, non possono in alcun modo riuscire a disarticolare lasaldezza della avversata decisione.3.3. Congrua e lineare è anche la spiegazione contenuta nelprovvedimento impugnato, circa la scelta della misura restrittiva di massimorigore e, correlativamente, circa la ritenuta inadeguatezza del meno afflittivopresidio cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. IlTribunale del riesame, infatti, si è specificamente soffermato sull’insufficienza ditale misura meno severa; questa infatti, pur consentendo la tempestivasegnalazione delle violazioni, non eliderebbe la particolare propensione criminosadel soggetto, già autore di una spregiudicata condotta criminosa, per aver eglidetenuto le suddette armi, con relativo munizionamento.Anche con tale segmento del provvedimento aggredito, in realtà, la difesaevita il confronto sostanziale, così svolgendo una critica che, complessivamente èdistonica rispetto all’ordinanza stessa e interamente versata in fatto.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare ineuro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi perritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n.186 del 2000). Non comportando – la presente decisione – la rimessione inlibertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura dellacancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, aisensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]