CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18519/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 dicembre 2020, la Corte d'appello di Brescia ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Mantova del 28 febbraio 2019, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni sei e mesi nove di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., con applicazione della recidiva reiterata, perché, con altri, avvalendosi di molteplici società con sede all'estero - per quanto qui rileva - operanti quali società formalmente venditrici nei confronti dei clienti finali di auto usate, importate in Italia dalla Germania, ed emittenti fattura nei loro confronti, in realtà fittiziamente interposte nella catena commerciale al solo fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, si associava allo scopo di commettere più delitti di cui agli artt. 640, 482 e 476 cod. pen. e di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 - consistenti nel commercio di auto usate di importazione, proposte alla vendita a prezzi appetibili in forza della artata riduzione della percorrenza chilometrica e del mancato pagamento dell'IVA, nella apposizione della sottoscrizione dei clienti in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alla mancata sottoposizione della vendita al pagamento dell'IVA, nonché nella sottrazione del relativo volume di affari al pagamento dell'IVA - rivestendo all'interno dell'associazione il ruolo di promotore, finanziatore, costituente e organizzatore: promuovendo la costituzione delle società italiane e investendo altri sodali della carica di amministratore formale di queste, al fine di distogliere i controlli nei suoi confronti; finanziando l'acquisto dei veicoli posti in vendita; amministrando di fatto le predette società e attività italiane; gestendo ogni aspetto organizzativo e commerciale (scelta dei veicoli, determinazione del prezzo di vendita, determinazione della riduzione chilometrica cui sottoporre i veicoli e organizzazione delle relative operazioni, gestione dei rapporti con i clienti, organizzazione dei mezzi aziendali, direzione dei dipendenti, gestione delle modalità di fatturazione, incasso dei prezzi di vendita); organizzando, ordinando e dirigendo l'attività dei partecipanti all'associazione e dei collaboratori nelle attività delle predette società, in particolare mediante la determinazione dei rispettivi ruoli di amministratori o soci, cui non corrispondeva l'effettivo esercizio delle relative funzioni. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni cinque di reclusione, con conferma delle restanti statuizioni. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deducono la violazione dell'art. 111 Cost. e la mancanza di motivazione in ordine al compiuto accertamento del reato associativo, a fronte del mancato esercizio dell'azione penale nei confronti degli altri compartecipi. La difesa lamenta che l'azione penale è estata esercitata esclusivamente nei confronti dell'imputato, non perché gli altri sodali erano rimasti ignoti o deceduti, ma per una arbitraria scelta del Pubblico Ministero. Inoltre, la difesa censura l'apparenza della motivazione della Corte di secondo grado che, limitandosi a richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado, non avrebbe fornito alcuna risposta alla censura formulata in appello. La difesa contesta altresì tale motivazione, nella parte in cui si afferma che il Procuratore generale ha nel frattempo esercitato l'azione penale nei confronti degli altri compartecipi, lamentando l'erroneità di tale asserzione. A parere della difesa, invece, il Procuratore generale ha depositato in appello una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli altri sodali, emessa il medesimo giorno dell'udienza di appello e neppure depositata presso la cancelleria del Gip del Tribunale. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si deducono la violazione degli artt.111 Cost., 6 CEDU, 178, 180, 516, 517, 521 e 522 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per erroneo accertamento dei reati-scopo della presunta associazione, per i quali non vi è stata contestazione nel capo di imputazione né è stata esercitata l'azione penale. La difesa lamenta che sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno ritenuto di dover procedere all'accertamento dei reati-scopo - nonostante che la loro mancata contestazione e descrizione nel capo di imputazione impedirebbe, secondo la difesa, il loro accertamento in dibattimento - al solo fine di ricavare l'esistenza e il modus operandi dell'organizzazione criminosa. La difesa lamenta, pertanto, la violazione del principio di correlazione tra azione penale e decisione - che richiede la piena identità tra il fatto accertato in sentenza e quello descritto nell'imputazione - e l'inosservanza del dovere di cui all'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., che impone al giudice di disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché possa adeguare l'imputazione alle risultanze probatorie, a cui consegue la violazione del diritto di difesa dell'imputato. La difesa censura la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che l'acquisizione delle querele presentate dalle vittime dei reati di truffa è avvenuta per verificare la procedibilità, lamentando che questa - ammessa dalla stessa Corte territoriale - sia stata, pertanto, compiuta al solo fine di accertare tali reati-scopo, in spregio al succitato principio di correlazione e di giusto processo. Infine, la difesa asserisce che la circostanza che la condanna dell'imputato attenga al solo reato associativo non elimina in radice la grave violazione delle norme processuali, in quanto entrambi i giudici di merito, pur in assenza di una specifica contestazione da parte della pubblica accusa, hanno ritenuto di poter procedere all'accertamento dei reati-fine. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 640 cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione all'insussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi del reato di truffa e alla mancata prova che l'attività illecita di diminuzione del chilometraggio dei veicoli sia stata compiuta in Italia. La difesa, in primis, contesta la sussistenza dell'elemento degli artifizi e dei raggiri, osservando che tutti gli acquirenti avevano sottoscritto un contratto in cui espressamente si prevedeva la mancata certificazione chilometrica delle autovetture. In secundis, la difesa contesta l'esistenza dell'ulteriore elemento identificativo dell'ingiusto profitto, rilevando che la maggiorazione del prezzo è un aspetto fisiologico in un'attività di impresa e che non vi sono comunque elementi che comprovino l'eccessività del prezzo finale. Inoltre, la difesa esclude la sussistenza dell'elemento dell'induzione in errore, in ragione del fatto che gli addetti alla vendita avevano sempre informato i clienti finali dell'assenza del libretto service e della conseguente impossibilità di certificare e garantire la veridicità della percorrenza chilometrica delle auto in questione. Infine, si contesta la sussistenza dell'elemento del danno ingiusto, osservando le autovetture avevano un costo congruo per l'effettivo dato reale di chilometraggio, successivamente accertato. La difesa si duole, altresì, del fatto che i giudici di merito non hanno tenuto in considerazione, ai fini dell'accertamento dei suddetti elementi costitutivi del reato di truffa, le dichiarazioni di Milani, indagato quale partecipe ma non ritenuto tale in fase giudiziale, e di Popoli, acquirente di una autovettura. Infine, la difesa lamenta la mancanza di motivazione su quanto dedotto in sede di appello sulla configurabilità del delitto di truffa e sulle eccezioni sollevate mediante memoria ex art. 121 cod. proc. pen., dirette a dare la prova della non pertinenza delle indagini svolte dall'ispettore capo Bordignon, in ragione dell'inattendibilità dei dati forniti dalle case costruttrici e degli accertamenti chilometrici esperiti. 2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. in merito all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del maresciallo Franco relative alle indagini di carattere amministrativo svolte per mezzo degli organi collaterali della Bulgaria, Romania e Repubblica Ceca, sull'inattività e sull'omesso versamento dell'IVA da parte delle società estere. La difesa lamenta che la Guardia di Finanza, al fine di conoscere la regolare esecuzione delle operazioni commerciali inerenti alle società estere di cui all'imputazione, aveva formulato richiesta di collaborazione per mutua assistenza amministrativa agli organi degli Stati comunitari di appartenenza, ai sensi del Regolamento europeo n. 904 del 2010, artt. 1 e 7. Si lamenta l'inosservanza delle norme processuali e sostanziali da parte della Guardia di Finanza, che non ha ricercato le prove mediante l'ordine di indagine europeo ex d.lgs. n. 108 del 2017 o attraverso rogatoria internazionale di cui agli artt. 727 e ss. cod. proc. pen., determinando conseguentemente l'inutilizzabilità delle indagini poste in essere. 2.5. Con una quinta doglianza, si deducono la violazione dell'art. 416 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del reato associativo. A parere della difesa, dalla motivazione di entrambe le sentenze di merito non emerge la prova del pactum sceleris, dell'affectio societatis, del momento temporale di costituzione della presunta associazione e dell'identità dei soggetti fondatori di essa. Si lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla ragione per cui il fatto concreto costituirebbe un reato associativo, piuttosto che un mero concorso di persone - tra Belfanti e Ferri - in reato continuato. Inoltre, la difesa censura l'illogicità dell'individuazione della costituzione della presunta associazione nell'anno 2013 - censurando, altresì, la mancanza di motivazione su tale elemento - essendo Ferri entrato in scena solo successivamente, nel 2015. 2.6. Con un sesto motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamenta la mancanza e l'illogicità della motivazione della Corte d'appello che, pur riconoscendo che la tipologia delle truffe, la modesta gravità dei danni cagionati alle persone offese e la contenuta pericolosità del sodalizio criminoso imponessero una riduzione della pena, ha valorizzato in senso ostativo i precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si deducono la violazione dell'art.111 Cost. e la mancanza di motivazione, in ordine al compiuto accertamento del reato associativo, in mancanza di esercizio dell'azione penale nei confronti degli altri compartecipi - è inammissibile. 1.1.1. Quanto alla lamentata violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e del giusto processo, tale censura in diritto risulta manifestamente infondata. Il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di tutti i sodali è irrilevante ai fini dell'accertamento del reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen., come pacificamente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Invero, in tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo; ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone. Dunque, risulta integrato il reato associativo anche nel caso in cui sia accertata la partecipazione di soggetti rimasti ignoti ulteriori rispetto a quelli sottoposti a giudizio (Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019, Rv. 275758; Sez. 6, n. 12845 del 24/02/2005, Rv. 231237).1.1.2. Quanto alla censura in ordine alla mancanza di motivazione della sentenza impugnata, essa risulta inammissibile in quanto ripetitiva di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado: la difesa, pur richiamando formalmente la motivazione della Corte d'appello, si limita a contestarla in termini meramente assertivi. Tale motivazione risulta, in ogni caso, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove afferma che - vista la necessaria valutazione in senso oggettivo del numero dei partecipanti - nei confronti degli ulteriori associati è stata comunque nel frattempo esercitata l'azione penale, come emerge dalle produzioni del Procuratore generale; circostanza che risulta confermata dallo stesso ricorrente (pag. 10, nota 2 del ricorso). La Corte territoriale ha comunque evidenziato che gli ulteriori associati sono nominativamente individuati nel capo di imputazione, il quale ne descrive dettagliatamente i ruoli e i contributi concorsuali, richiamando la struttura dell'associazione e i reati-fine. La Corte territoriale ha, inoltre, osservato che la sentenza di primo grado, lungi dal concentrarsi solo sulla struttura del reato associativo e sul ruolo di Belfanti, ha analizzato l'intero compendio probatorio, approfondendo gli elementi che dimostrano la partecipazione al sodalizio dei diversi soggetti menzionati nel capo di imputazione, nonché ricostruendo i rapporti tra gli stessi ed evidenziando il loro specifico contributo alla realizzazione dei reati scopo, oggetto del programma criminoso. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione degli artt.111 Cost., 6 CEDU, 178, 180, 516, 517, 521 e 522 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per erroneo accertamento dei reati-scopo, per i quali non vi è stata contestazione nel capo di imputazione né è stata esercitata l'azione - risulta parimenti inammissibile. 1.2.1. Contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, ai fini dell'accertamento del reato associativo non sussiste alcun onere di specifica contestazione dei reati scopo, oggetto del programma criminoso, i quali, stante la piena autonomia del reato associativo rispetto a essi, possono anche non sussistere in concreto, non essendo necessario il loro perfezionamento ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen. Invero, secondo gli insegnamenti di questa Corte, in tema di reati associativi, gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione. Ciò in quanto, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato associativo e per la configurazione di quest'ultimo, non è necessario il perfezionamento di reati- scopo, ma soltanto un generico programma criminoso che preveda la loro consumazione (Sez. 4, n. 8092 del 28/01/2014, Rv. 259129; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435). 1.2.2. Premessi tali principi di diritto in ordine alla piena autonomia tra il reato associativo e i reati fine, nel caso di specie non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra azione penale e decisione e del diritto di difesa dell'imputato, in quanto lo stesso è stato condannato per il solo reato associativo, formalmente contestato nel capo di imputazione. È inoltre opportuno osservare che il ricorrente non può prospettare a proprio favore l'eventuale mancato esercizio dell'azione penale da parte della pubblica accusa per i singoli reati-scopo; e ciò, a prescindere dal fatto che la Corte d'appello ha comunque evidenziato come in concreto l'azione penale per tali reati sia stata esercitata separatamente. Opportunamente, dunque, la Corte d'appello ha evidenziato che la circostanza che l'azione penale sia stata esercitata separatamente per i reati-scopo dell'associazione non si traduce in una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, concernendo l'accertamento giudiziale operato in sentenza il solo reato associativo ed essendo stati i reati fine oggetto delle prove assunte in contraddittorio, comprensive delle testimonianze delle vittime delle truffe. Con particolare riferimento a queste ultime, oggetto di specifica contestazione da parte della difesa, la Corte territoriale correttamente rileva che non costituisce causa di nullità della sentenza, come erroneamente prospettato con l'atto di appello, l'acquisizione, ai fini della verifica della procedibilità, delle querele presentate dalle vittime dei reati truffa, le quali sono state poi escusse nel corso del dibattimento, nel pieno contraddittorio. 1.3. Il terzo motivo - con cui si deducono la violazione dell'art. 640 cod. pen. e il vizio di motivazione, in relazione all'insussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi del reato di truffa - è del pari inammissibile. 1.3.1. La Corte d'appello ha motivato circa la sussistenza dei reati di truffa nel caso di specie, al fine di trarre conferma della prova dell'attività e del programma criminoso dell'associazione per delinquere, di cui all'imputazione. Quanto alla lamentata omessa considerazione delle dichiarazioni di Milani e Popoli da parte della Corte d'appello, detta censura risulta inammissibile perché generica e ripetitiva di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado. La Corte territoriale, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, ha valutato le dichiarazioni di entrambi i testimoni, evidenziando l'inattendibilità di Milani, le cui affermazioni - dirette a relegare Belfanti in un ruolo marginale - risultano essere smentite da tutti gli altri imputati, e osservando che l'acquirente Popoli è l'unico fra i molteplici compratori a sostenere di aver messo in conto il fatto che la percorrenza chilometrica indicata non corrispondesse alla realtà. La Corte d'appello ha, in particolare, osservato che la maggior parte degli altri clienti escussi nel corso del dibattimento ha invariabilmente riferito che, al momento dell'acquisto, i venditori delle diverse società avevano loro assicurato - laddove ve ne fosse la necessità - l'effettività della percorrenza risultante dal contachilometri. 1.3.2. Anche la censura di omessa valutazione delle eccezioni sollevate mediante memoria ex art. 121 cod. proc. pen., aventi per oggetto la prova della non pertinenza delle indagini svolte dall'ispettore capo Bordignon, risulta inammissibile per genericità. La Corte d'appello ha motivato in maniera logicamente coerente in ordine alle indagini svolte dall'ispettore, per verificare l'alterazione del chilometraggio presso le ditte costruttrici, e dall'assistente capo Cacetta, tramite il confronto tra la documentazione rinvenuta sui dispositivi informatici sequestrati, a riprova dell'avvenuta alterazione chilometrica ad opera dell'associazione per delinquere. 1.4. Il quarto motivo di ricorso - con cui si deduce la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. in merito all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del maresciallo Franco relative alle indagini sull'inattività e sull'omesso versamento dell'IVA da parte delle società estere di cui all'imputazione, svolte per mezzo degli organi collaterali degli Stati esteri, senza l'adozione di un ordine di indagine europeo o di una rogatoria internazionale di cui all'art. 727 cod. proc. pen. - è infondato alla luce del sistema normativo vigente e dei principi di diritto elaborati da questa Corte. 1.4.1. La difesa, nel censurare l'operato del maresciallo Franco circa le indagini sulle società estere svolte per mezzo degli organi collaterali degli Stati esteri, attraverso un'informale e spontanea collaborazione, pretende illegittimamente di trarre dalla previsione nell'ordinamento nazionale dello strumento dell'ordine di indagine europeo e della rogatoria internazionale, disciplinata dall'art. 727 cod. proc. pen., l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della polizia giudiziaria nazionale sulle informazioni relative ad indagini compiute in collaborazione dalla polizia straniera degli Stati esteri, senza impiegare tali mezzi. È necessario rilevare che tali strumenti - contrariamente a come prospettato dalla difesa - non costituiscono le esclusive e obbligatorie modalità di svolgimento dell'assistenza giudiziaria, il cui mancato esercizio determini conseguentemente inutilizzabilità delle eventuali dichiarazioni testimoniali. Infatti, è ammessa e disciplinata dall'art. 729-bis cod. proc. pen. la possibilità di acquisire atti e informazioni da autorità straniere, mediante una spontanea e informale collaborazione. La disposizione citata prevede, invero, la possibile acquisizione al fascicolo del pubblico ministero della documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato, specificando altresì che l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni dalle autorità straniere. Nel caso di specie, è sufficiente osservare che la difesa non deduce che si sia stata posta alcuna condizione di utilizzabilità, ma si limita genericamente a richiamare gli strumenti di formale assistenza giudiziaria, lamentandone la violazione, e a riportare il contenuto degli artt. 1 e 7 del Regolamento UE n. 904 del 2010, senza prospettare una compiuta violazione di essi nel caso di specie. Pertanto, le dichiarazioni del maresciallo Franco relative alle indagini sull'inattività e sull'omesso versamento dell'IVA da parte delle società estere, svolte per mezzo dell'autorità di altri Stati, non risultano inutilizzabili, essendo tali informazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art. 729 -bis cod. proc. pen. Del resto, l'interpretazione prospettata dalla difesa si pone in evidente contrasto con gli insegnamenti di questa Corte, correttamente richiamati in motivazione dalla sentenza impugnata, secondo cui le informazioni relative ad atti compiuti dalla polizia straniera non assunte per rogatoria, ma direttamente acquisite dalla polizia giudiziaria italiana nell'ambito di un rapporto di collaborazione transnazionale con la polizia che ha operato, non sono equiparabili ad un'informazione acquisita da informatori privati o da fonte confidenziali e, pertanto, ai fini della loro utilizzabilità, non trova applicazione l'art. 203 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12387 del 12/12/2017, dep. 16/03/2018, Rv. 272528). 1.4.2. Infine, è opportuno rilevare che le contestate dichiarazioni del maresciallo Franco relative alle informazioni sull'operato delle società estere, acquisite dalle autorità di altri Stati, non costituiscono il solo elemento probatorio in forza del quale i giudici di merito hanno raggiunto la prova della natura di "cartiera" delle succitate società straniere e della circostanza che la fittizia intermediazione avesse come unico obiettivo l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto. Ciò in quanto, come ben evedenziato dalla Corte d'appello, tale prova è stata raggiunta, in primis, grazie all'espressa ammissione del sodale [OSCURATO:PERSONA] sulla natura fittizia e funzionale dell'intermediazione delle società estere all'evasione dell'IVA e, in secundis, attraverso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per l'immatricolazione in Italia delle autovetture, recanti le firme false dei clienti, in cui si dà atto dell'assolvimento dell'IVA nel Paese di origine. E si tratta di elementi che la difesa non censura in modo sufficientemente specifico neanche con il ricorso per cassazione. 1.5. Il quinto motivo di ricorso - con cui si deducono la violazione dell'art. 416 cod. pen. e il vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del reato associativo - risulta inammissibile per genericità. 1.5.1. La difesa, lamentando la mancanza di motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo e sulla ragione per cui si esclude che il fatto concreto integri un mero concorso di persone tra Belfanti e Ferri, non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata che risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. La Corte d'appello, motivando la sussistenza nel caso di specie del reato associativo, evidenzia i seguenti elementi: a) il carattere di stabilità della cooperazione tra l'imputato e gli altri sodali, specificamente indicati; b) il modus operandi inalterato negli anni, nonostante l'ingresso di nuove figure e a dispetto del cambio di ragione sociale delle varie imprese; c) l'avvalimento da parte del sodalizio di imprese commerciali, create ad hoc o di per sé strutturate e organizzate ma stabilmente destinate al perseguimento dei fini illeciti; d) l'ampio numero e l'articolazione nel tempo dei reati-scopo accertati. La Corte territoriale ha, altresì, ricostruito il ruolo apicale dell'imputato, quale promotore e capo del sodalizio, evidenziando i seguenti elementi: a) le società italiane sono state create da Belfanti; b) il meccanismo delle importazioni tramite le società dell'[OSCURATO:PERSONA] è frutto di un accordo tra Belfanti e Ferri; c) le società estere sono costituite o scelte da Ferri previa consultazione di Belfanti; d) la strategia dei passaggi tra le varie società è imposta o suggerita da Belfanti; e) gli altri sodali fanno sempre riferimento a Belfanti ed è lui che approva ogni loro iniziativa. Quanto all'ulteriore censura in ordine alla circostanza che il momento costitutivo del sodalizio viene individuato nell'anno 2013, nonostante Ferri entri in scena solo nel 2015, è sufficiente rilevare che la Corte territoriale ha evidenziato come lo stesso meccanismo criminoso si fondi sistematicamente sul continuo ingresso di nuove figure e sul cambio di ragione sociale delle varie imprese interessate nel tempo, al fine di sfuggire alle conseguenze legali degli illeciti compiuti. Dunque, appare del tutto irrilevante, alla luce di tale inalterato modus operandi, la circostanza che il compartecipe Ferri inizi ad operare successivamente. 1.5.2. Infine, la Corte d'appello ha ben chiarito - in totale continuità con il giudice di primo grado - la ragione per cui il fatto concreto non integra un mero concorso di persone, ma un reato associativo. Invero, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo cui l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma illecito, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (ex multis, Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 16/01/2019, Rv. 274442). La Corte territoriale, dando corretta applicazione a tale principio, ha evidenziato che nel caso di specie la cooperazione tra Belfanti, Ferri e gli altri sodali è perdurata negli anni e, grazie ai successivi apporti di nuovi compartecipi, ha consentito all'associazione criminosa di portare avanti nel tempo un programma indeterminato, sia nella sua scansione temporale, sia dal punto di vista del numero delle truffe e degli illeciti fiscali. Dunque, nel caso di specie non viene in rilievo un accordo o una convergenza di intenti transeunte, limitata ad una società o ad una partita di autovetture, ma sussiste una creazione di strutture e meccanismi stabilmente destinati alla perpetrazione di un numero non preventivabile di reati. 1.6. Il sesto motivo di ricorso - con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile per genericità. 1.6.1 La difesa, limitandosi a lamentare l'illogicità della motivazione della Corte d'appello per aver riconosciuto una riduzione della pena ma negato le attenuanti generiche all'imputato, non prospetta, con tale censura, alcun elemento concreto e specifico. In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera sufficiente e pienamente logica il diniego delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la totale assenza di manifestazione di resipiscenza e di proposte risarcitorie nei confronti delle vittime delle truffe e la gravità dei precedenti penali dell'imputato, che ne lumeggiano negativamente la personalità e sono indicativi della sua crescente pericolosità e della più accentuata colpevolezza. 1.6.2. Coi argomentando, i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio secondo cui l'accertamento della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio discrezionale di fatto e può essere escluso dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione; di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 2, n. 14970 del 27/03/2020; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010). Infatti, il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato anche sull'apprezzamento di un singolo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che il giudice consideri prevalente rispetto agli altri, come la gravità del fatto e la serialità dei comportamenti, così da formulare, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità dell'imputato (ex plurimis, Sez. 2