CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14612 del 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale presidente in carica, domiciliata in Roma, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1058/2020 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 20/11/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 14612/2021 Numero sezionale 2938/2022 Numero di raccolta generale 15019/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], con la sua autovettura, condotta da altra persona, la notte del 7/02/2014 impattò con un cinghiale sulla strada provinciale n. 34 nel tratto corrente nel Comune di Corridonia. Ella citò in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di Pace di Macerata, formulando la domanda ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. [OSCURATO:PERSONA] di Pace accolse integralmente la domanda e condannò la Regione al risarcimento dei danni liquidandoli in euro tremilanovantuno e novantotto centesimi. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza del primo giudice dinanzi al Tribunale di Macerata e l’appello venne, con rigetto della domanda formulata dalla Galloppa. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, su di un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore di manifesta inammissibilità del ricorso è stata ritualmente comunicata alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il ricorso è inammissibile. L’unico motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2052, 2697 cod. civ. e 113 e 115 cod. proc. civ. La qualificazione dell’azione era stata fatta dal giudice di prime cure ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. In mancanza di appello incidentale in ordine alla qualificazione dell’azione (essendo all’uopo irrilevante il riferimento F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 14612/2021 Numero sezionale 2938/2022 Numero di raccolta generale 15019/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 nella comparsa conclusionale di appello all’art. 2052 c.c.), deve ritenersi formato giudicato sulla proposizione della domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., come da questa Corte già affermato a proposito di altro ricorso (Cass. n. 25280 del 11 novembre 2020) “Nella specie, tuttavia, non può farsi riferimento all'ambito disegnato dall'art. 2052 cod. civ., in quanto l'azione venne proposta in primo grado con riferimento all'art. 2043 cod. civ. Sulla qualificazione dell'azione quale proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. si è formato giudicato interno, non risultando proposta alcuna impugnazione avverso detta statuizione del giudice di Pace, con la conseguenza che rimaneva fissata, per il Tribunale, la necessità di fare riferimento ai soli criteri di cui all'art. 2043 cod. civ.”. A tanto consegue l’inammissibilità del ricorso, per essersi formato giudicato sulla qualificazione dell’azione ai sensi della norma generale di cui all’art. 2043 cod. civ., non potendosi ulteriormente contestare, in questa fase di legittimità, la qualificazione dell’azione e far valere il diverso titolo risarcitorio di cui all’art. 2052 cod. civ. Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.700,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 14612/2021 Numero sezionale 2938/2022 Numero di raccolta generale 15019/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a