CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 14098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11898-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: francesco.ferroni©pec.avvocatilucca.it - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: pietro.cupido©pec.avvocatílucca.it - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 429/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.11 Tribunale di Lucca, con sentenza del 23/1/2018, pronunciando su cause riunite, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creditrici nei confronti della sorella [OSCURATO:PERSONA], volta a far valere la interposizione fittizia di un atto di compravendita immobiliare con il quale la figlia di Eliana, [OSCURATO:PERSONA], aveva acquistato, asseritamente con denaro della madre, un bene da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La stessa sentenza ha invece accolto la domanda di revocatoria ex art.2901 c.c. proposta dalle stesse sorelle Lari volta a far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita, sul presupposto che lo stesso costituisse atto di donazione indiretta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della figlia e che tale donazione fosse pregiudizievole nei confronti di esse creditrici. 2. La Corte d'Appello di Firenze fu adita da [OSCURATO:PERSONA] perché la sentenza di primo grado fosse riformata alla luce dell'accertamento di un debito pregresso della madre nei propri confronti, tale che la somma messa a disposizione per l'acquisto dell'immobile, in quanto adempimento di un debito scaduto, non potesse essere oggetto di revocatoria. La madre [OSCURATO:PERSONA] propose a sua volta appello sostenendo argomenti analoghi e facendo riferimento ad un atto di vendita di un bene intestato ad entrambe, il cui ricavato era stato integralmente trattenuto da essa Eliana in vista di un futuro acquisto immobiliare per la figlia. La Corte d'Appello adita, riuniti i giudizi, con sentenza n. 429 del 18/2/2021, ha rigettato entrambi i gravami ritenendo non provata la sussistenza di una causa giustificativa onerosa della madre nei confronti della figlia e ritenendo piuttosto provata la causa di liberalità, e la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza. La ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. con riferimento all'art. 2901, co. terzo c.c. (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.). La ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto che la dazione della somma avvenne a titolo di donazione, senza tenere conto, e dunque violando l'art. 115 c.p.c., del fatto che la Amoretti avesse tempestivamente e reiteratamente contestato la tesi della donazione indiretta, ad essa contrapponendo la diversa tesi dell'adempimento, da parte della madre, di un debito scaduto, derivante dal risalente atto di vendita di un immobile di proprietà di entrambe, il cui ricavato era stato interamente trattenuto dalla madre. 2. Con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'art. 2901, co. 3 c.c.- si censura la sentenza per aver posto l'onere della prova che il pagamento avesse una causa giustificativa onerosa a carico della ricorrente e non anche a carico dei creditori che agivano in revocatoria. Ad avviso della ricorrente, a fronte di tale comportamento processuale, le controparti presero posizione solo tardivamente, sicchè l'adempimento del debito scaduto avrebbe dovuto essere ritenuto dal giudice fatto non contestato. 1 -2 I motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono entrambi da disattendere. Il principio di non contestazione non può essere invocato in relazione a fatti che non sono noti alla parte che dovrebbe contestarli (e noti non potevano certo ritenersi i pretesi rapporti di debito e credito tra madre e figlia) sicchè il principio non é adeguatamente invocabile nel caso di specie. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è del tutto consolidata nel senso di affermare che l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti (Cass., 3, n. 3576 del 13/2/2013; Cass., 3, n. 14652 del 18/7/2016; Cass., 6-3 n. 18074 del 31/8/2020). In secondo luogo il primo motivo, nell'affermare che l'atto di donazione costituiva adempimento di un debito scaduto, contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale la datio in solutum - quale sarebbe da qualificare l'acquisto dell'immobile e la sua intestazione alla figlia, sarebbe sottratta al meccanismo esonerativo di cui all'art. 2901, co. 3 c.c. (Cass., 6-1, n. 26927 del 14/11/2017). Il secondo motivo -con cui si censura l'art. 2697 c.c. circa il riparto dell'onere della prova della causa onerosa del pagamento- resta assorbito. 3.Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2902 c.c. in ordine al concetto di atto di disposizione ed ai limiti dig-Uponsabilità del terzo non debitore (art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.)- la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe fatto corretta applicazione dell'art. 2901 c.c. nella parte in cui avrebbe sostanzialmente - per fictio iuris - supposto che - pur essendo non contestato che la Amoretti avesse acquistato l'immobile con il denaro della madre - la revocatoria avesse ad oggetto non il denaro ma l'immobile acquistato, con ciò implicitamente rendendo inefficace l'atto anche nei confronti dei terzi venditori del bene. 3.1 Il motivo è infondato. La sentenza sul punto è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "In caso di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ma con intestazione ad altro soggetto che il disponente stesso abbia inteso beneficiare, la vendita costituisce un mero strumento formale di trasferimento della proprietà del bene per l'attuazione di un complesso procedimento di arricchimento del destinatario per cui si ha donazione indiretta non già del denaro ma dell'immobile poiché quest'ultimo è il bene che entra nel patrimonio del beneficiario (Cass., 2, n. 29924 del 2020; sul punto si veda anche Cass., U, n. 9282 del 5/8/1992: "Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto"). 4. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 6.300 (oltre C 200 per esborsi). Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cas