CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13037/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA su ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PERLIGIAre procedimento a carico di: ¶C :[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] í_ ,( r;o l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIA LcLu ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 12tte le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento ! ridignato. [OSCURATO:PERSONA] FArrco 1. Con ordinanza del 21 luglio 2023, il Tribunale di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato estinta, per effetto dell'applicazione dell'indulto previsto dall'art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241 e sul postulato della sussistenza delle condizioni ivi previste, la pena di due anni di reclusione e 4.000 curo di multa, irrogata a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Noia del 31 ottobre 2012, divenuta irrevocabile il 23 marzo 2013. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vioiazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione dichiarato l'estinzione della pena senza considerare l'esistenza della causa ostativa, c:ostituita dalla commissione, da parte di Sodano ed in data 5 gennaio 2011 — e dunque entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della legge 31 luglio 2006, n. 241 — di altro reato, per il quale gli è stata inflitta, con sentenza del 27 ottobre 20: 5, divenuta irrevocabile il 14 marzo 2016, la pena detentiva di due anni di reclusione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve prendersi atto dell'irrituale proposizione di ricorso per cassazione avverso provvedimento reso, in fase esecutiva, in rniaeria di indulto. 2. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. sancisce la competenza del Giudice dell'esecuzione in materia, tra l'altro, di estinzione della pena (quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova ai servizio sociale) e rinvia, quanto al procedimento da seguire, all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione, senza formalità, di un'ordinanza, comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, avverso la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il puLblico ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, l'interessato e il difensore, nel qual caso si applicano le disposizioni dell'articolo 666, imperniate sull'instaurazione del contraddittorio camerale.La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha da tempo chiarito che «In materia di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, abbia il giudicante provveduto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., o, invece, irritualmente, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975 - 01; Sez., 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877 - 01). 3. Considerato che, nel caso in esame, il pubblico ministero avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. anziché ricorso per cassazione, deve, in conclusione, procedersi, in ossequio alla previsione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., alla qualificazione dell'impugnazione come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli att; al Tribunale