CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 09747/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36062/24 Udienza del 29 gennaio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena di condanna per il reato di furto monoaggravato. Rilevato che primo ed unico motivo di ricorso, - con cui si lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'alt 131 bis cod.pen.- è manifestamente infondato poiché la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag. 9), facendo riferimento al requisito ostativo — a prescindere dal giudizio sulla particolare tenuità — dell'abitualità della condotta, dal momento che si tratta di soggetto con plurimi precedenti specifici. A questo proposito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali I ver della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigli estensore [OSCURATO:PERSONA]