CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 41511/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato nel preamb olo il Tribunale di Milano , i n funzionedi giudice del riesame , ha confermato l'ordinanza con cui il G iudice per le indaginipreliminari aveva applicato a Y a ng [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia incarcere in ordine al delitto di tentato omicidio , aggravato dalla premeditazione . Secondo i Giudici del merito cautelare, YangJung, sulla scorta delle evidenze investigative, valutategravemente indizianti nei suoi confronti, aveva compiuto , in concorso con [OSCURATO:PERSONA] , atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarela morte di [OSCURATO:PERSONA] . In particolare , Y a ng [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopoessersi appostati nei pressi dell ’ abitazion e di [OSCURATO:PERSONA] per tendergli un a g guato , loavevano aggredito, ingaggiando una colluttazione ; quindi, [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso indirezione della persona offesa , da ta si alla fuga , almeno tre colpi di arma da fuocoa distanza ravvicinata , uno dei quali a veva a ttin to [OSCURATO:PERSONA] alla nuca . Nell’esaminarele eccezioni sollevate dalla difesa co n memoria di udienza , il Tribunaleha osservato, quanto l'istanza di differimento d ell’udienza , che essa era statapresentata intempestivamente da un soggetto , il difensore , non legittimato a mente del l'art . 309 , comma 9 bis , cod. proc. pen. , che attribuisce soltanto all'indagatoil diritto di chiedere , entro due giorni dalla notificazione dell'avviso , il differimentodell'udienza per giustificati motivi , peraltro nella specie insussistenti ; Con riferimento, invece,allamentato mancato esercizio da parte del difensore del diritto di estrazione delle copie degli atti depositati dal pubblico ministero, ha evidenziato che nella procedura di riesame , come precisato alla consolidata giurisprudenza di legittimità, alla difesaè garantito , in modo pieno ed assoluto , dall'art. 309, comma 8-bis,cod. proc. pen., soltanto il diritto di esaminare gli atti , mentreil diritto del difensore di ricever n e copia, anche mediante l’invio telematico , costituisceuna prerogativa meramente accessoria , subordinata alla presentazione diapposita istanza ed al pagamento degli oneri di cancelleria . 2.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, pe r il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] , sviluppando unico motivo c on cui denuncia violazione di legge nonchévizio di motivazione in relazione agli articoli 309 , comma 8 - bis , cod. proc. pen.,43 disp. att. cod. proc. pen., 116 e 178 , comma 1 let t. c ) , cod. proc. pen. Lamenta l’erroneità delle argomentazioni poste dall’ordinanza impugnata a fondamentodella decisione di rigetto delle eccezioni di nullità sollevate dalla difesa in merito alla violazione del diritto di difesa , sotto il profilo dell’oggettiva impossibilità per il difensore all'indagato di prendere conoscenza effettiva degli elementidi accusa , sia a causa del la mancata trasmissione degli atti da parte della cancelleria sia a causa del mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell'udienza. Contrariamentea questo ritenuto dal Tribunale , il rilascio di copia degli atti al difensore che li richiede con modalità telematica , previo pagamento dei diritti , costituisce nel l'attuale sistema processuale , specie a seguito dell'introduzione dell'articolo111-bis cod. proc. pen., il mezzo ordinario per assicurare l'effettività del diritto di difesa . Ne segue che la difesa ha correttamente optato per tale modalità di rilascio delle copie . Né vi era ragione per disattender e la richiesta difensivacosì formulata, posto che nell’istanza era stata assicurata la disponibilità alpagamento degli importi da versare per i diritti di copia . Ilrifiuto della cancelleria di inviare per via telematica alla difesa richiedente copiaintegrale degli atti rappresenta , in tale contesto , una palese violazione degli art.43 disp. att. cod. proc. pen. e 116 cod. proc. pen., oltre ledere il diritto di difesa. Né,d’altra parte, il difensore aveva la seriae concreta possibilità di estrarre copie degli atti recandosi personalmente presso la cancelleria c onsiderato c he l'avvisodi fissazione dell'udienza gli è stato notificato venerdì per l'udienza del successivomartedì. CONSIDERATOIN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] che s ono legittime sia la decisione di rigettare l’istanza di differimentodell’udienza avanzata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sia l’omesso rilascio dicopia integrale degli atti in forma telematica , pur tempestivamente richiest o , sicché il provvedimentoimpugnato non è affetto dalla eccepita n ullità . 1.Dalle allegazioni delle parti, incontestate nella loro portata, si evince che : -l'avviso dell'udienza ex art. 309 cod. proc. pen. , fissata per mart edì 8 luglio 2025,è stato notificato al difensore venerdì 4 luglio alle ore 11.06 ; -il difensore , lo stesso giorno della notifica , ha richiesto alla cancelleria l a trasmissioneper via te l ematica di copia integrale del fa sc icolo ; - il 5 luglio 2025 la cancelleria ha comunicato al difensore , via PEC , l’impossibilità di procedere all’invio telematico e la disponibilità consegnare al difensore o a un suo delegatocopie degli atti in f or m a cartace a ; -ricevuta la comunicazione il difensore , sempre il 5 luglio , ha formulato istanza di differimento dell’udienza attes o il contestuale impegno pro fessionale (interrogatorio di imputato detenuto) nell’unico giorno utile r i ma s to per recarsi personalmentein cancelleria ; -dopo le ore 13 del 5 luglio , un delegato del difensore si è recato presso l a cancelleria, dove, tuttavia , non ha potuto consultare il fascicolo processuale , regolarmente a sua disposizione,per ottenere copia informale degli atti perché gli ufficierano chiusi al pubblico . 2. Allaluce di tale r i cos t ru z ione non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa nella trattazione del procedimento camera l e dinanzi al Tribunale del riesame. 2.1. Il comma 9-bisdell'art. 309 cod. proc. pen., inserito dall'art. 11, comma 4, legge n. 47 del 2015, attribuisce all'imputato/persona sottoposta alle indagini, personalmente, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza «se vi siano giustificati motivi» e si limita a stabilire che il Tribunale a fronte di tale istanza «differisce la data dell'udienza...» La disposizione in esame non prevede né che la decisione sull ’ istanza di differimento sia adottata nelle forme disciplinate dall'art. 127 cod. proc. pen. né che siaobbligatoria (né facoltativa) la partecipazione del pubblico ministero né che l'istanza debba essere necessariamente delibata nell'udienza camerale fissata per la discussione dell'impugnazione cautelare. Ilprovvedimento, pertanto, deve essere adottato senza l'osservanza di forme particolari, trovando applicazione l'art. 125, ultimo comma, cod. proc. pen., il quale stabilisce che «tutti gli altri provvedimenti» (diversi dalle sentenze, dalle ordinanze e dai decreti da motivare nei casi in cui ciò è espressamente previsto ex lege). -«sono adottati senza l' osservanza di particolari formalità» (cfr . Sez. 2, n. 35659 del 27/06/2018, Rv.273601 - 01, in motivazione). E stato condivisibilmente osservato che, secondo il tenore letterale della disposizione (il Tribunale «differisce») il Tribunale, nel delibare l'istanza di differimento, non deve sindacare la qualità delle ragioni addotte ma solo considerare se le stesse rientrino nei «giustificati motivi». Il Tribunale dovrà, quindi, verificare: a) se siano stati indicati í motivi, b) se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale, c) se non siano meramente pretestuosi. La disposizione costituisce una eccezionale ipotesi di dilazione di un termine di decisione che è così breve ed assistito da forte sanzione processuale solo e soltanto nell'interesse del soggetto destinatario della misura cautelare ad avere una tempestiva decisione; è, quindi, ben ragionevole che al destinatario della misura venga riconosciuto il diritto ad una breve dilazione per le sue esigenze difensive. L'unico ambito di piena scelta discrezionale assegnato al Tribunale consiste nella valutazione del tempo di dilazione dell'udienza dai 5 ai 10 giorni: oltre ad essere ragionevole che a tale fine il Tribunale tenga conto della «qualità» dei giustificati motivi, è anche ragionevole che la scelta venga fatta (anche) in base ad esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario (cfr.in termini, Sez. 6, n. 13049 del 03/03/2016, Rv.266189 - 01). 2.2. Alla luce di tali principi l’ordinanza impugnata ha correttamente consideratol’istanza inaccoglibile per difetto di legittimazione attiva , oltre che non sostenutada giustificati motivi , tali non potendosi ritenere il mancato rilascio delle copie per via telematica,per quanto precisato nel successivo paragrafo. Né tale disciplina dell'art. 309, comma 9 - bis cod. proc. pen. può essere tacciatadi contrasto coi principi costituzionali in particolare con l'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell'indagato o dell'imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell'udienza posto che il procedimento di riesame delle ordinanze dispositivedi misura coercitiva è connotato da ragioni di urgenza, incidendo la decisione sulla libertà personale, sicché la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza, in presenza di giustificati motivi, non può che esserericonosciuta al solo indagato o imputato, unico soggetto che potrebbe essere leso dal protrarsi del procedimento incidentale. (Sez. 2 n. 14834del 03/04/2025, Rv. 287868 – 01 ). 3. Il procedimento camerale non risulta inficiato nemmeno da ll a violazione dell’art. 309, comma 8 ultima parte , cod. proc. pen. , a mente del quale nella procedura dinanzi al Tribunale del riesame, «Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria» ed il difensore ha « facoltà di esaminarli e di estrarne copia». 3.1. Comeevidenziatonell'ordinanza impugnata, la richiesta di acquisire copia degli atti è rimasta inevasa per inerzia difensiva, nel senso che gli atti erano visionabili, e tuttavia non risulta che la difesa si sia recata in cancelleria per consultaregli atti ed estrarne copia informale nei tempi in cui ciò era possibile . Ladifesa contesta la correttezza di tali rilievi , ma con argomentazioni non dirimenti, risultando pacificamente dagli atti che, al di là della tempistica del rilasciodelle copie e della scelta organizzativa di non proce de re al rilascio per via telematica,non è stata in alcun m odo inibita alla difesa la facoltà di consultazione degliatti. Ilrigetto dell'eccezione difensiva è, quindi , immune da censure, dovendosi richiamarein tal senso il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 31196 del16/09/2020, Rv. 280365), ricordato invero anche dal Tribunale del r iesame, secondo cui, nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari reali, il difensoreha diritto a consultare gli atti, che vanno tempestivamente depositati, manon ad estrarne copia, stante le esigenze di celerità del procedimento ostative al tempestivo espletamento dell'attività necessaria all'apprestamento di copie degliatti. n on sussiste , pertanto , un diritto della parte interessata ad ottenere "de plano" copia degli atti di indagine, bensì la possibilità di esaminare gli atti depositatiin cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale. D’altra parte, « il riconoscimento di un diritto in senso tecnico a ottenere copia degli atti del procedimento, oltre a essere escluso dalla lettera della legge, non contenendo l'art.127 cod. proc. pen. alcuna disposizione che autorizzi il rilascio di copie degli atti,urterebbe contro lo stesso interesse dell'indagato a una rapida decisione » (cfr.. Sez. 3, n. 31196 del 16/09/2020 , Cocciarelli, Rv. 280365 – 01 ; Sez. 2, n. 36191del 07/07/2017 , Stuppino, Rv. 270693 – 01 ; Sez. U, n. 4 del 03/02/1995, Rv.200711-01; Sez. 3, n. 342 del 07/11/2006 , dep. 2007 , Berardi, Rv. 235673 ; Sez.U, n. 4 del 03/02/199 5, Rv. Sciancalepore , Rv. 200711 – 01 ; Sez. 2, n. 3591 del02/08/1994, Manganelli, Rv. 201393 – 01 ). 3.2. D’altra parte,l’art. 309, comma 8, cit. non è l’unica norma individuat a dal codice di rito per garantire l'accesso della difesa agli atti in caso di applicazione misura cautelare, ma rappresenta l’ultimo strumento utile per ottenere tale risultatoche si aggiunge a quelli analoghi di cui il difensore può avvalersi nelle fasi precedenticosì da avere a disposizione uno spazio temporale maggiore per la consultazione degli atti ed un più proficuo esercizio del diritto di difesa. Nellaprocedura incidentale cautelare l'ordinanza genetica, una volta eseguita, aisensi dell'art. 293 cod. proc. pen., è depositata nella cancelleria del giudice che laha emessa insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con lastessa. Ildiritto di difesa, già nell'immediatezza dell'esecuzione, è garantito mediante l'avviso del deposito notificato al difensore, da cui decorre il termine per l'impugnazione, e dall'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. , che riconosce al difensore il diritto «... di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazionie conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1 ...» ed alla«... trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni...». Sindal momento dell'esecuzione dell'ordinanza, sussiste anche la facoltà per ildifensore di estrarre copia, per effetto della sentenza n. 192 del 17 giugno 1997 cheha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. (nel testo all'epoca in vigore); la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva la facoltà per il difensore di estrarre copia, dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare,dellarichiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa. SecondolaCorte costituzionale, la dichiarazione di incostituzionalità derivava dalla circostanzache la facoltà di acquisire le copie assicurava al difensore la più ampia eagevole conoscenza degli elementi su cui si è fondata la richiesta del pubblico ministero,«... al fine di rendere attuabile una adeguata e informata assistenza all'interrogatoriodella persona sottoposta alla misura cautelare ex art. 294 cod. proc. pen., nonché di valutare con piena cognizione di causa quali siano gli strumentipiù idonei per tutelare la libertà personale del proprio assistito, dalla richiestadi riesame ovvero di revoca o sostituzione della misura alla proposizione dell'appello...». Pertanto, il legislatore ha distinto, nell'art. 293, comma 3, cod. proc.pen., gli atti rispetto ai quali si riconosce il diritto di averne la copia da quelli incui vi è l'attribuzione di una mera facoltà. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 5. Va dato mandato alla cancelleria per la trasmissione di copia del provvedimento ai sensi dell'art. 94 comma 1-t