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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 13950/2022

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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26982 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L10 G371D) GRASSO Concetta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70S43 C351U) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L10 Z133J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P13 B202P) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore fallimentare -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tania n. 633/2020, pubblicata in data 17 marzo 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha pi- gnorato beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e Con- cetta Grasso.

I debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., assu- mendo l’impignorabilità di alcuni di tali immobili, in quanto co- Ric. n. 26982/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26982/2020 Numero sezionale 3906/2022 stituiti in fondo patrimoniale con atto trascritto anteriormente Numero di raccolta generale 13950/2022Data pubblicazione 03/05/2022 alla trascrizione del pignoramento.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania, in ac- coglimento dell’eccezione della curatela opposta, di simulazio- ne assoluta dell’atto costituzione dei suddetti beni in fondo pa- trimoniale.

La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono il Cavallaro e la Grasso, sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la curatela in- timata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato in parte manifestamente infondato, in parte inammissibi- le.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazio- ne agli articoli n. 1415, 1416 e 2729 c.c. con riferimento al capo della sentenza che ha individuato la sussistenza dei pre- supposti della simulazione».

I ricorrenti contestano l’accertamento svolto dalla corte di ap- pello con riguardo alla simulazione della costituzione in fondo patrimoniale dei beni immobili pignorati.

Sostengono che gli elementi indiziari a tal fine considerati dai giudici del merito non sarebbero in realtà dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., sia perché sarebbero costituiti da soli due ordini di argo- menti, sia perché si tratterebbe di circostanze di fatto succes- Ric. n. 26982/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26982/2020 Numero sezionale 3906/2022 sive all’atto di costituzione del fondo, senza che sia stata pro-Numero di raccolta generale 13950/2022Data pubblicazione 03/05/2022 vata una dolosa preordinazione finalizzata a frodare le ragioni dei creditori e, comunque, perché su tratterebbe di condotte non univoche, che potevano avere una ragionevole giustifica- zione e quindi non dimostravano l’inesistenza della volontà di costituire effettivamente gli immobili pignorati in fondo patri- moniale per i bisogni della famiglia.

Il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile.

La corte di appello, all’esito della valutazione di tutti gli ele- menti emergenti dall’istruttoria, ha ritenuto sufficiente prova indiziaria della dedotta simulazione la circostanza che appena due anni dopo la costituzione del fondo patrimoniale, i coniugi Cavallaro e Grasso – i quali peraltro già al momento di detta costituzione, quali amministratori della società poi fallita, pur non risultando avere ancora posto in essere atti di mala ge- stio, erano ben consapevoli di potere essere esposti in futuro ad eventuali azioni di responsabilità – avevano iniziato a di- smettere i beni del fondo stesso, ricavandone ingenti somme di danaro che non risultavano essere state impiegate per sod- disfare i bisogni familiari, trattandosi di una condotta incom- patibile con l’intenzione di sottoporre a gestione separata i beni del fondo allo scopo esclusivo di destinarli ai bisogni della famiglia.

Ha poi ritenuto che tali elementi indiziari trovassero conferma nel comportamento processuale degli stessi opponenti (valu- tabile ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.), i quali neanche nel corso del presente giudizio avevano fornito alcuna spiega- zione sulle concrete ragioni che li avevano spinti alla creazione del fondo, sulle modalità di gestione dello stesso, sulla effetti- va consistenza dei bisogni familiari e, soprattutto, sulle ragioni per cui il fondo era stato così rapidamente dissipato mediante Ric. n. 26982/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26982/2020 alienazioni, nonché sull’effettivo reimpiego delle ingenti som- Numero sezionale 3906/2022Numero di raccolta generale 13950/2022 me di danaro in tal modo ricavate.

Data pubblicazione 03/05/2022 Si tratta di una corretta valutazione degli elementi di prova indiziaria disponibili, sia sul piano analitico, con riferimento al- la pregnanza dei singoli fatti noti, sia sul piano della sintesi globale della loro complessiva concordanza, sostenuta del re- sto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabil- mente contraddittoria sul piano logico, come tale non censu- rabile nella presente sede.

In proposito, infatti, deve darsi continuità all’indirizzo di questa Corte secondo cui «in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un con- tratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sin- tomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo lo- gico e giuridico» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22801 del 28/10/2014, Rv. 633188 – 01; conf.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005, Rv. 580176 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 26/11/2008, Rv. 605871 – 01; Sez. 6 - 2, Ordi- nanza n. 29540 del 14/11/2019, Rv. 656242 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 36478 del 24/11/2021, Rv. 662946 – 01).

Sotto tale profilo, mentre va esclusa la dedotta violazione dell’art. 2729 c.c. (così come quella degli artt. 1415 e 1416 c.c.), le censure di cui al ricorso si risolvono, sostanzialmente, nella contestazione di incensurabili accertamenti di fatto riser- vati ai giudici del merito e nella richiesta di una nuova e diver- sa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

È infine appena il caso – a ulteriore confutazione dei contrari assunti, peraltro manifestamente infondati, dei ricorrenti –di ribadire, da una parte, il principio di diritto secondo cui «in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di Ric. n. 26982/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26982/2020 prova non debbono essere necessariamente più d’uno, ben Numero sezionale 3906/2022Numero di raccolta generale 13950/2022 potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo Data pubblicazione 03/05/2022 di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previ- sione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi» (ex multis, tra le più recenti: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021, Rv. 661227 – 02; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018, Rv. 650931 – 02; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014, Rv. 629325 – 01) e di precisare, dall’altra parte, che la dolosa preordinazione finaliz- zata alla frode dei creditori, al momento dell’atto dispositivo, è requisito normativo che riguarda l’azione revocatoria ma non quella di simulazione, la quale ha presupposti diversi.

2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell’art. 91 c.p.c. – riferimento art. 360 n.ro 3».

Il secondo motivo del ricorso è assorbito in conseguenza del mancato accoglimento del primo, in quanto con esso i ricor- renti si limitano a chiedere il favore delle spese processuali in virtù dell’auspicato accoglimento della presente impugnazione e della definizione del giudizio in senso a loro favorevole.

3. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- Ric. n. 26982/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26982/2020 Numero sezionale 3906/2022 bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quaterNumero di raccolta generale 13950/2022, Data pubblicazione 03/05/2022 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 26982/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26982 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L10 G371D) GRASSO Concetta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70S43 C351U) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65L10 Z133J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66P13 B202P) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore fallimentare -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ca- tania n. 633/2020, pubblicata in data 17 marzo 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha pi- gnorato beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e Con- cetta Grasso. I debitori hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., assu- mendo l’impignorabilità di alcuni di tali immobili, in quanto co- Ric. n. 26982/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26982/2020 Numero sezionale 3906/2022 stituiti in fondo patrimoniale con atto trascritto anteriormente Numero di raccolta generale 13950/2022Data pubblicazione 03/05/2022 alla trascrizione del pignoramento. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catania, in ac- coglimento dell’eccezione della curatela opposta, di simulazio- ne assoluta dell’atto costituzione dei suddetti beni in fondo pa- trimoniale. La Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il Cavallaro e la Grasso, sulla base di due motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la curatela in- timata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato in parte manifestamente infondato, in parte inammissibi- le. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazio- ne agli articoli n. 1415, 1416 e 2729 c.c. con riferimento al capo della sentenza che ha individuato la sussistenza dei pre- supposti della simulazione». I ricorrenti contestano l’accertamento svolto dalla corte di ap- pello con riguardo alla simulazione della costituzione in fondo patrimoniale dei beni immobili pignorati. Sostengono che gli elementi indiziari a tal fine considerati dai giudici del merito non sarebbero in realtà dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., sia perché sarebbero costituiti da soli due ordini di argo- menti, sia perché si tratterebbe di circostanze di fatto succes- Ric. n. 26982/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26982/2020 Numero sezionale 3906/2022 sive all’atto di costituzione del fondo, senza che sia stata pro-Numero di raccolta generale 13950/2022Data pubblicazione 03/05/2022 vata una dolosa preordinazione finalizzata a frodare le ragioni dei creditori e, comunque, perché su tratterebbe di condotte non univoche, che potevano avere una ragionevole giustifica- zione e quindi non dimostravano l’inesistenza della volontà di costituire effettivamente gli immobili pignorati in fondo patri- moniale per i bisogni della famiglia. Il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile. La corte di appello, all’esito della valutazione di tutti gli ele- menti emergenti dall’istruttoria, ha ritenuto sufficiente prova indiziaria della dedotta simulazione la circostanza che appena due anni dopo la costituzione del fondo patrimoniale, i coniugi Cavallaro e Grasso – i quali peraltro già al momento di detta costituzione, quali amministratori della società poi fallita, pur non risultando avere ancora posto in essere atti di mala ge- stio, erano ben consapevoli di potere essere esposti in futuro ad eventuali azioni di responsabilità – avevano iniziato a di- smettere i beni del fondo stesso, ricavandone ingenti somme di danaro che non risultavano essere state impiegate per sod- disfare i bisogni familiari, trattandosi di una condotta incom- patibile con l’intenzione di sottoporre a gestione separata i beni del fondo allo scopo esclusivo di destinarli ai bisogni della famiglia. Ha poi ritenuto che tali elementi indiziari trovassero conferma nel comportamento processuale degli stessi opponenti (valu- tabile ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.), i quali neanche nel corso del presente giudizio avevano fornito alcuna spiega- zione sulle concrete ragioni che li avevano spinti alla creazione del fondo, sulle modalità di gestione dello stesso, sulla effetti- va consistenza dei bisogni familiari e, soprattutto, sulle ragioni per cui il fondo era stato così rapidamente dissipato mediante Ric. n. 26982/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26982/2020 alienazioni, nonché sull’effettivo reimpiego delle ingenti som- Numero sezionale 3906/2022Numero di raccolta generale 13950/2022 me di danaro in tal modo ricavate. Data pubblicazione 03/05/2022 Si tratta di una corretta valutazione degli elementi di prova indiziaria disponibili, sia sul piano analitico, con riferimento al- la pregnanza dei singoli fatti noti, sia sul piano della sintesi globale della loro complessiva concordanza, sostenuta del re- sto da adeguata motivazione, non apparente, né insanabil- mente contraddittoria sul piano logico, come tale non censu- rabile nella presente sede. In proposito, infatti, deve darsi continuità all’indirizzo di questa Corte secondo cui «in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un con- tratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sin- tomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo lo- gico e giuridico» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22801 del 28/10/2014, Rv. 633188 – 01; conf.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11372 del 30/05/2005, Rv. 580176 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 26/11/2008, Rv. 605871 – 01; Sez. 6 - 2, Ordi- nanza n. 29540 del 14/11/2019, Rv. 656242 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 36478 del 24/11/2021, Rv. 662946 – 01). Sotto tale profilo, mentre va esclusa la dedotta violazione dell’art. 2729 c.c. (così come quella degli artt. 1415 e 1416 c.c.), le censure di cui al ricorso si risolvono, sostanzialmente, nella contestazione di incensurabili accertamenti di fatto riser- vati ai giudici del merito e nella richiesta di una nuova e diver- sa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. È infine appena il caso – a ulteriore confutazione dei contrari assunti, peraltro manifestamente infondati, dei ricorrenti –di ribadire, da una parte, il principio di diritto secondo cui «in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di Ric. n. 26982/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26982/2020 prova non debbono essere necessariamente più d’uno, ben Numero sezionale 3906/2022Numero di raccolta generale 13950/2022 potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo Data pubblicazione 03/05/2022 di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della “concordanza” ritenersi menzionato dalla legge solo in previ- sione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi» (ex multis, tra le più recenti: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021, Rv. 661227 – 02; Sez. 1, Ordinanza n. 23153 del 26/09/2018, Rv. 650931 – 02; Sez. 5, Sentenza n. 656 del 15/01/2014, Rv. 629325 – 01) e di precisare, dall’altra parte, che la dolosa preordinazione finaliz- zata alla frode dei creditori, al momento dell’atto dispositivo, è requisito normativo che riguarda l’azione revocatoria ma non quella di simulazione, la quale ha presupposti diversi. 2. Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell’art. 91 c.p.c. – riferimento art. 360 n.ro 3». Il secondo motivo del ricorso è assorbito in conseguenza del mancato accoglimento del primo, in quanto con esso i ricor- renti si limitano a chiedere il favore delle spese processuali in virtù dell’auspicato accoglimento della presente impugnazione e della definizione del giudizio in senso a loro favorevole. 3. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- Ric. n. 26982/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 26982/2020 Numero sezionale 3906/2022 bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quaterNumero di raccolta generale 13950/2022, Data pubblicazione 03/05/2022 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 aprile 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 26982/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 12 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5
Sentenza Cassazione n. 13950/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris