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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 24815/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7095/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E PAOLO DELL'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e d a ll ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' APPELLO di L ' AQUILA n. 1324/2023 depositata il 12/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SS [OSCURATO:PERSONA] e Paolo “[OSCURATO:PERSONA]” (d'ora in poi “[OSCURATO:PERSONA]) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Pescara, la A.S.L. di Pescara affinch é fossero accertate, riconosciute e dichiarate dovutetutte le prestazioni sani- tarie da quest'ultima erogate agli utenti nell'anno 2009; che fosse accertato, riconosciuto e dichiarato l'indebito arricchimento della A.S.L. di Pescara per essersi avvantaggiata delle prestazioni sanita- rie rese dalla [OSCURATO:PERSONA]” in favore degli utenti del S.S.R. e a oggi non pagate; con conseguente condanna dell' A.S.L. di Pescara a rimborsare in favore della [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di € 73.636,29, pari alla differenza tra quanto da essa effettivamente percepito a titolo di pagamento da parte della A.S.L. di Pescara, e quanto spettante per prestazioni rese in favore degli utenti nell'an- no 2009, oltre accessori di legge.

Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 608/2020, depositata il 16 giugno 2020, ha rigettato la domanda dell'attrice.

Per quanto ancora rileva, la Corte d'Appello di l'Aquila, con sen- tenza n. 1324/2023, depositata il 12.9.2023, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto all'appellan- te, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., l'importo corrispondente alla differenza tra il limite del budget annuale assegnato alla strut- tura per l'anno 2009 (pari ad € 145.721,00) e quanto corrisposto dalla A.S.L. alla struttura per le prestazioni rese nell'anno 2009 (pari ad € 90.427,54), per complessivi € 55.293,46.

Il giudice d'appello, nella determinazione dell'indebito arricchimento, non ha tenuto conto - come, invece, invocato dall ' [OSCURATO:PERSONA] - dei ticketversati alla struttura dai privati cui sono state erogate le pre- stazioni sanitarie.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazio- ne l'ASL di Pescara,affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno deposito la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2041 c.c., nonché dei principi di diritto in punto di quantificazione e liquidazione dell'indennizzo da ingiustificato ar- ricchimento, osservandosi che, contrariamente al dettame normati- vo, il Giudice di Appello ha disposto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] oltre il limiti dell'arricchimento, avendo omesso di considerare che in sede di ingiustificato arricchimento non può te- nersi conto solo del limite del budget annuale di spesa fissato dalle determinazioni programmatiche regionali, dovendosi, invece, con- siderare anche il mancato introito di quanto l'ASL avrebbe incassa- to ove avesse provveduto in proprio all'erogazione delle prestazio-

4. Il motivo è infondato.

Va osservato che la censura dell'ASL secondo cui, alfine di de- terminare l'indebito arricchimento, dovrebbe tenersi conto non solo del risparmio di spesa, ma anche del mancato introito, costituito dal ticket degli utenti che sarebbe stato incassato dalla A.S.L. ove avesse provveduto in proprio all'erogazione delle prestazioni - muove da un'ipotesi astratta, ovvero dell'introito del ticket che l'A.S.L. avrebbe incassato ove avesse erogato in proprio le presta- zioni, che è del tutto estranea a quanto effettivamente avvenuto, non avendo l'ASL erogato alcuna prestazione sanitaria.

L'importo dei ticketpagati dei privati deve essere, infatti, versa- to al soggetto che in concreto ha erogato la prestazione, con la conseguenza che l'ASL ha diritto a percepire i ticket pagati dai pri- vati, solo nell'ipotesi in cui abbia materialmente erogato essa stes- sa le prestazioni.

Dunque, l'arricchimento dell'ASL, pari al risparmio di spesa con- seguito per effetto dell'erogazione delle prestazioni da parte della struttura privata, non può essere decurtato di ticket che solo la stessa struttura, in quanto soggetto materialmente erogante le prestazioni, ha diritto di conseguire.

D'altra parte, l'opzione invocata dall'ASL viene incontestabil- mente ad incidere, in modo implicito, sul limite di spesa assegnato alla struttura sanitaria, che rappresenta un provvedimento autori- tativo di carattere discrezionale che non può in alcun modo essere eluso, stanti le insuperabili esigenze di carattere finanziario dello Stato e delle regioni (Cass. n. 36654/2021; Cass. n. 4757/2024; Cass. n. 13844/2020).

Sul punto, va osservato che, recentemente, questa Corte (cfr. Cass. n. 13779/2023; conf.

Cass. n. 33043/2023) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del priva- to, poiché tale computo è contrario alla "ratio" del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a carico dell'ASL, a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato.

E' stato, in particolare, condivisibilmente affermato che serve una espressa previsione affinché una spesa sopportata da un priva- to venga decurtata da quella a carico dell'ente pubblico, dunque di altro soggetto, atteso che il limite di spesa a carico del pubblico è naturalmente riferito all'esborso fatto da quest'ultimo.

Né, d'altra parte, la soluzione secondo cui le somme (ticket) pagate dai privati si sommano a quelle rimborsate dal pubblico può discendere, in as- senza di una previsione espressa, dal principio di efficienza della spesa pubblica, dato che il contenimento della spesa è un obiettivo che ovviamente riguarda la finanza pubblica, non le spese a carico dei privati.

In conclusione, posto che per le prestazioni rese oltre il tetto di spesa non può configurarsi un arricchimento per l'Amministrazione sanitaria che, proprio nel fissare tale tetto, ha inteso rilevare e sot- tolineare, già in via preventiva, che le prestazioni erogate al di fuori di esso vanno oltre i livelli essenziali di assistenza come dalla me- desima individuati e che è in grado di sostenere (Cass. n. 36654/ 2021), per le prestazioni rese - come nel caso di specie - entro il tetto di spesa, detrarre, ai fini della determinazione dell'indebito ar- ricchimento, dal risparmio di spesa dell'ASL l'importo dei ticket che la stessa struttura pubblica non avrebbe comunque mai incassato - non venendo in discussione l'astratta erogazione delle prestazioni da parte della stessa struttura pubblica, ma quella in concreto ef- fettuata dalla struttura privata - vuol dire solo surrettiziamente ri- durre il limite di spesa assegnato alla struttura privata, che è ope- rativo (facendosi riferimento a quello previsto nell'anno preceden- te) anche nell ' ipotesi in cui il soggetto accreditato abbia erogato le prestazioni sanitarie in mancanza del contratto ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992.

Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: “In tema di indebito arricchimento derivante dall'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la pubblica amministra- zione, l'arricchimento dell'ASL è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti”.

3. Con il secondo motivo è stato dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360,comma 1°, n. 5 c.p.c., avendo il Giudice di appello totalmente omesso di considerare, ai fini della quantifica- zione dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento, il contenuto delle fatture prodotte dall'[OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva che talune delle prestazioni fatturate erano riferite all'anno 2007 (fattura n. 40 del 09.02.2009 di € 9.631,00) ed altre invece eroga- te (per € 16.788,94) per pazienti non residenti presso il territorio di competenza della Asl di Pescara ma di altre Asl regionali, documen- ti che se correttamente analizzati avrebbero condotto ad una deci- sione diversa con una condanna per ingiustificato arricchimento di portata grandemente inferiore; omissione di motivazione e valuta- zione di elementi istruttori.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che, posto che delle circostanze di fatto dedotte nel presente motivo nella sentenza impugnata non vi è alcuna trac- cia, la ricorrente non ha adeguatamente assolto al proprio onere di allegazione, non dimostrando che la questione sollevata nel motivo rientrasse nel thema decidendumdel presente giudizio.

Infatti, posto che il richiamo (di due righe) alla propria compar- sa di risposta di primo grado è del tutto generico, la ricorrente ha allegato di aver diffusamente trattato la questione di cui al secondo motivo solo nella comparsa conclusionale in fase di appello, quando erano, tuttavia, inesorabilmente decorsi i termini previsti dal codice di rito per le allegazioni delle parti e per le richieste istruttorie.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater , del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7095/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E PAOLO DELL'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e d a ll ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' APPELLO di L ' AQUILA n. 1324/2023 depositata il 12/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SS [OSCURATO:PERSONA] e Paolo “[OSCURATO:PERSONA]” (d'ora in poi “[OSCURATO:PERSONA]) ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Pescara, la A.S.L. di Pescara affinch é fossero accertate, riconosciute e dichiarate dovutetutte le prestazioni sani- tarie da quest'ultima erogate agli utenti nell'anno 2009; che fosse accertato, riconosciuto e dichiarato l'indebito arricchimento della A.S.L. di Pescara per essersi avvantaggiata delle prestazioni sanita- rie rese dalla [OSCURATO:PERSONA]” in favore degli utenti del S.S.R. e a oggi non pagate; con conseguente condanna dell' A.S.L. di Pescara a rimborsare in favore della [OSCURATO:PERSONA] la complessiva somma di € 73.636,29, pari alla differenza tra quanto da essa effettivamente percepito a titolo di pagamento da parte della A.S.L. di Pescara, e quanto spettante per prestazioni rese in favore degli utenti nell'an- no 2009, oltre accessori di legge. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 608/2020, depositata il 16 giugno 2020, ha rigettato la domanda dell'attrice. Per quanto ancora rileva, la Corte d'Appello di l'Aquila, con sen- tenza n. 1324/2023, depositata il 12.9.2023, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto all'appellan- te, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., l'importo corrispondente alla differenza tra il limite del budget annuale assegnato alla strut- tura per l'anno 2009 (pari ad € 145.721,00) e quanto corrisposto dalla A.S.L. alla struttura per le prestazioni rese nell'anno 2009 (pari ad € 90.427,54), per complessivi € 55.293,46. Il giudice d'appello, nella determinazione dell'indebito arricchimento, non ha tenuto conto - come, invece, invocato dall ' [OSCURATO:PERSONA] - dei ticketversati alla struttura dai privati cui sono state erogate le pre- stazioni sanitarie. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazio- ne l'ASL di Pescara,affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno deposito la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2041 c.c., nonché dei principi di diritto in punto di quantificazione e liquidazione dell'indennizzo da ingiustificato ar- ricchimento, osservandosi che, contrariamente al dettame normati- vo, il Giudice di Appello ha disposto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] oltre il limiti dell'arricchimento, avendo omesso di considerare che in sede di ingiustificato arricchimento non può te- nersi conto solo del limite del budget annuale di spesa fissato dalle determinazioni programmatiche regionali, dovendosi, invece, con- siderare anche il mancato introito di quanto l'ASL avrebbe incassa- to ove avesse provveduto in proprio all'erogazione delle prestazio- 4. Il motivo è infondato. Va osservato che la censura dell'ASL secondo cui, alfine di de- terminare l'indebito arricchimento, dovrebbe tenersi conto non solo del risparmio di spesa, ma anche del mancato introito, costituito dal ticket degli utenti che sarebbe stato incassato dalla A.S.L. ove avesse provveduto in proprio all'erogazione delle prestazioni - muove da un'ipotesi astratta, ovvero dell'introito del ticket che l'A.S.L. avrebbe incassato ove avesse erogato in proprio le presta- zioni, che è del tutto estranea a quanto effettivamente avvenuto, non avendo l'ASL erogato alcuna prestazione sanitaria. L'importo dei ticketpagati dei privati deve essere, infatti, versa- to al soggetto che in concreto ha erogato la prestazione, con la conseguenza che l'ASL ha diritto a percepire i ticket pagati dai pri- vati, solo nell'ipotesi in cui abbia materialmente erogato essa stes- sa le prestazioni. Dunque, l'arricchimento dell'ASL, pari al risparmio di spesa con- seguito per effetto dell'erogazione delle prestazioni da parte della struttura privata, non può essere decurtato di ticket che solo la stessa struttura, in quanto soggetto materialmente erogante le prestazioni, ha diritto di conseguire. D'altra parte, l'opzione invocata dall'ASL viene incontestabil- mente ad incidere, in modo implicito, sul limite di spesa assegnato alla struttura sanitaria, che rappresenta un provvedimento autori- tativo di carattere discrezionale che non può in alcun modo essere eluso, stanti le insuperabili esigenze di carattere finanziario dello Stato e delle regioni (Cass. n. 36654/2021; Cass. n. 4757/2024; Cass. n. 13844/2020). Sul punto, va osservato che, recentemente, questa Corte (cfr. Cass. n. 13779/2023; conf. Cass. n. 33043/2023) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del priva- to, poiché tale computo è contrario alla "ratio" del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a carico dell'ASL, a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato. E' stato, in particolare, condivisibilmente affermato che serve una espressa previsione affinché una spesa sopportata da un priva- to venga decurtata da quella a carico dell'ente pubblico, dunque di altro soggetto, atteso che il limite di spesa a carico del pubblico è naturalmente riferito all'esborso fatto da quest'ultimo. Né, d'altra parte, la soluzione secondo cui le somme (ticket) pagate dai privati si sommano a quelle rimborsate dal pubblico può discendere, in as- senza di una previsione espressa, dal principio di efficienza della spesa pubblica, dato che il contenimento della spesa è un obiettivo che ovviamente riguarda la finanza pubblica, non le spese a carico dei privati. In conclusione, posto che per le prestazioni rese oltre il tetto di spesa non può configurarsi un arricchimento per l'Amministrazione sanitaria che, proprio nel fissare tale tetto, ha inteso rilevare e sot- tolineare, già in via preventiva, che le prestazioni erogate al di fuori di esso vanno oltre i livelli essenziali di assistenza come dalla me- desima individuati e che è in grado di sostenere (Cass. n. 36654/ 2021), per le prestazioni rese - come nel caso di specie - entro il tetto di spesa, detrarre, ai fini della determinazione dell'indebito ar- ricchimento, dal risparmio di spesa dell'ASL l'importo dei ticket che la stessa struttura pubblica non avrebbe comunque mai incassato - non venendo in discussione l'astratta erogazione delle prestazioni da parte della stessa struttura pubblica, ma quella in concreto ef- fettuata dalla struttura privata - vuol dire solo surrettiziamente ri- durre il limite di spesa assegnato alla struttura privata, che è ope- rativo (facendosi riferimento a quello previsto nell'anno preceden- te) anche nell ' ipotesi in cui il soggetto accreditato abbia erogato le prestazioni sanitarie in mancanza del contratto ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: “In tema di indebito arricchimento derivante dall'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la pubblica amministra- zione, l'arricchimento dell'ASL è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti”. 3. Con il secondo motivo è stato dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360,comma 1°, n. 5 c.p.c., avendo il Giudice di appello totalmente omesso di considerare, ai fini della quantifica- zione dell'indennizzo da ingiustificato arricchimento, il contenuto delle fatture prodotte dall'[OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva che talune delle prestazioni fatturate erano riferite all'anno 2007 (fattura n. 40 del 09.02.2009 di € 9.631,00) ed altre invece eroga- te (per € 16.788,94) per pazienti non residenti presso il territorio di competenza della Asl di Pescara ma di altre Asl regionali, documen- ti che se correttamente analizzati avrebbero condotto ad una deci- sione diversa con una condanna per ingiustificato arricchimento di portata grandemente inferiore; omissione di motivazione e valuta- zione di elementi istruttori. 4. Il motivo è inammissibile. Va osservato che, posto che delle circostanze di fatto dedotte nel presente motivo nella sentenza impugnata non vi è alcuna trac- cia, la ricorrente non ha adeguatamente assolto al proprio onere di allegazione, non dimostrando che la questione sollevata nel motivo rientrasse nel thema decidendumdel presente giudizio. Infatti, posto che il richiamo (di due righe) alla propria compar- sa di risposta di primo grado è del tutto generico, la ricorrente ha allegato di aver diffusamente trattato la questione di cui al secondo motivo solo nella comparsa conclusionale in fase di appello, quando erano, tuttavia, inesorabilmente decorsi i termini previsti dal codice di rito per le allegazioni delle parti e per le richieste istruttorie. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater , del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppo