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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 24265/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15019 del 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – Lega per l’abolizione della caccia – Onlus, Sezione Toscana, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per l’abolizione della caccia [OSCURATO:PERSONA] (LAC) convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale R.G. 15019/2022 Cron.

Rep.

C.C. 22/5/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. di Siena, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni, richiesti in via equitativa nella somma di euro 20.000, per essere stato sorpreso dalla Polizia provinciale con quattro uccelli da lui uccisi, appartenenti a due specie protette delle quali era vietata la caccia.

Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo la carenza di legittimazione attiva della Lega attrice e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.

Il Tribunale, disattesa l’eccezione preliminare suindicata, rigettò la domanda, dando atto che il Lunghini aveva provveduto a pagare l’oblazione in relazione alla contestazione di reato e che la conseguente estinzione del reato non aveva effetti civili.

Oltre a ciò, il Tribunale ritenne che la LAC non avesse assolto l’onere della prova, gravante a suo carico, sul fatto che le specie di uccelli abbattuti rientrassero tra quelle per le quali la caccia è vietata.

2. La sentenza è stata impugnata dalla Lega soccombente e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 9 dicembre 2021, ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

Ha osservato la Corte territoriale che l’ordinanza del Tribunale doveva essere confermata, anche se con una diversa motivazione.

Dopo aver premesso di condividere la decisione di primo grado in ordine all’irrilevanza, in sede civile, della pronuncia di estinzione del reato per intervenuta oblazione, la Corte d’appello ha richiamato la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e il d.P.C.m. 22 novembre 1993, aggiungendo che non si poteva dare per provata la fattispecie di reato.

In punto di fatto la sentenza – dopo aver ricordato che il Lunghini era stato fermato dalla Polizia provinciale mentre era in possesso di quattro uccelli da lui abbattuti, due della famiglia delle paridae(cinciarelle) e due fringuelli – ha osservato che né il citato d.P.C.m. né la legge 11 febbraio 1992, n. 157, richiamano gli uccelli della famiglia delle paridae, ma solo quelli della famiglia dei fringilla coelebs (cioè i fringuelli).

Ciò posto, la Corte di merito ha osservato che né la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] né il citato d.P.C.m. del 1993 contengono norme riguardanti il divieto di abbattere specie di uccelli protetti, avendo solo invitato gli enti preposti a provvedere in tal senso.

Esaminando, poi, l’art. 30, lettere b) e h), della legge n. 157 del 1992, la Corte fiorentina ha rilevato che da tale norma si evince che il reato sussiste solo – i n relazione alla lettera h ), unica fatta propria dal P.M. –nel caso in cui vengano catturati uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o, in relazione ai fringuelli, se il numero di esemplari abbattuti sia in numero superiore a cinque.

Doveva perciò affermarsi che per le specie paridae (cioè la cinciallegra) non era stata emessa alcuna norma né statale né regionale, mentre per i fringuelli il reato non sussisteva, posto che il Lunghini ne aveva catturato solo due esemplari.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre la Lega per l’abolizione della caccia con atto affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 18 e 30, lettera h), della legge n. 157 del 1992.

La ricorrente ricorda che l’art. 2, comma 1, dellalegge n. 157 del 1992 prevede una generale tutela di tutte le specie di fauna selvatica presenti nel territorio nazionale; ne consegue che l’abbattimento di esemplari delle specie selvatiche è consentito solo nei limiti tassativamente previsti dalla legge stessa, il cui art. 18 riporta un elenco di specie nominativamente indicate, stabilendo anche i periodi dell’anno nei quali possono essere catturate.

In quell’elenco non sono comprese le specie appartenenti alla famiglia delle paridae; ragione per cui per la cinciarella e la cinciallegra la caccia non è mai consentita e l’uccisione di uno dei suddetti esemplari implica il reato di cui al successivo art. 30.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 30, lettera b), della legge n. 157 del 1992.

Sostiene la Lega ricorrente che l’art. 2 della legge n. 157 del 1992 individua una serie di specie protette anche sotto il profilo sanzionatorio, fra cui gli uccelli richiamati alla lettera b ). [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] indica nell’Allegato II, rubricato col titolo “Specie rigorosamente protette”, tutte le specie di paridae, tra cui anche la cinciallegra (oggetto dell’odierno ricorso).

Ne consegue che, per effetto del richiamo operato dall’art. 2, comma 1, lettera c), cit. alla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], la cinciarella e la cinciallegra rientrerebbero tra le specie protette, con la conseguenza che, oltre a non essere cacciabili, il loro abbattimento e la loro cattura integrerebbero fattispecie di reato ai sensi dell’art. 30, lettera b), della legge stessa, come confermato anche da pronunce della Cassazione penale.

L’errore commesso dalla Corte d’appello, quindi, risiederebbe nell’aver omesso il richiamo contenuto nell’art. 2 della legge n. 157 del 1992 alla citata Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente riconoscimento del divieto di prelievo venatorio delle specie delle paridae.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 30, lettera h), della legge n. 157 del 1992 in relazione alle specie dei fringillidi.

Secondo la parte ricorrente, non sarebbe condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’abbattimento dei fringuelli assume rilievo solo se in numero superiore a cinque.

Alla data di commissione del fatto (31 gennaio 2015), infatti, il fringuello era una specie non cacciabile in base all’art. 18, comma 1, cit.; per uncattivo coordinamento, però, tra l’art. 2 del d.P.C.m. 22 novembre 1993 – che esclude tra le specie cacciabili la peppola e il fringuello – e l’art. 30, comma 1, lettera h ), della legge n. 157 del 1992, la soglia della rilevanza penale è rimasta ferma al numero minimo di cinque esemplari abbattuti, ma la giurisprudenza penale ha stabilito che la specie dei fringillidi non è mai cacciabile, nemmeno in un solo esemplare.

Il che conferma, secondo la ricorrente, la sussistenza del reato e del conseguente diritto al risarcimento dei danni.

4. La Corte osserva, innanzitutto, che l’eccezione formulata nel controricorso secondo cui la LAC sarebbe priva di interesse ad agire e di legittimazione attiva è inammissibile, posto che il Tribunale si è pronunciato in argomento respingendo l’eccezione (già formulata in primo grado) e non c’è stata impugnazione (incidentale condizionata), sul punto, da parte dell’odierno controricorrente.

Il che viene a significare che su questo profilo preliminare si è perfezionato il giudicato interno, per cui la questione non è più esaminabile.

5. Passando al merito, la Corte rileva che i tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché investono una serie di problemi che meritano una trattazione unitaria.

5.1. Per prima cosa è necessario compiere un esame delle norme. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 19 settembre 1979 sulla conservazione della fauna e della flora, entrata in vigore il 6 giugno 1982, è stata ratificata dal nostro Paese con la legge 5 agosto 1981, n. 503, ed è tuttora vigente, come risulta indirettamente dal richiamo ad essa contenuto nell’art. 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992, la quale si autodichiara attuativa, fra l’altro, di quella Convenzione.

Ne consegue che le disposizioni di quest’ultima sono state recepite nel nostro ordinamento e devono essere tenute presenti nella ricostruzione complessiva.

L’Allegato II di quella Convenzione prevede un elenco delle specie di fauna «rigorosamente protette», tra le quali rientrano tutte le specie di Paridaee alcune specie di fringillidae ivi elencate.

L’art. 2, comma 1, della legge n. 157 del 1992 contiene un elenco delle specie definite come «particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio».

Fra queste, alla lettera b), sono indicati una serie di uccelli, mentre la lettera c) fa richiamo a «tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione».

Ciò significa che all’elenco (chiuso) della lettera b) devono intendersi affiancate le ulteriori specie, ivi non previste, ma tuttavia rientranti nelle normative europee, nelle Convenzioni internazionali o, anche, in appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; per cui la legge quadro in esame consente espressamente, con il meccanismo del rinvio ora richiamato, che gli elenchi delle specie protette siano periodicamente aggiornati con una fonte di rango inferiore a quella legislativa.

Il che è confermato in modo indiscutibile anche dall’art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

E che per le specie protette sussista il divieto di caccia risulta evidente, oltre che dall’impianto complessivo della legge, dalla previsione dell’art. 1, comma 2, della stessa, secondo cui l’esercizio dell’attività venatoria «è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole».

Proprio in relazione ad una delle specie oggetto del presente ricorso – e ci oè il fringuello ( fringilla coelebs ) – si è verificato un mutamento normativo, perché mentre il testo originario della legge ne prevedeva la cacciabilità dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (art. 18, comma 1, lettera b, della legge n. 157 del 1992), il successivo d.P.C.m. 22 novembre 1993 ne ha escluso totalmente la cacciabilità.

D’altra parte, se è vero che l’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 consente alle Regioni di prevedere deroghe in materia, non risulta che la Regione Toscana abbia disposto in questo senso ampliamenti delle specie cacciabili; le leggi della Regione Toscana 8 ottobre 2004, n. 51, e 30 settembre 2005, n. 57 –che prevedevano, tra l’altro, il prelievo in deroga del fringuello – sono state infatti abrogate dalla successiv a legge regionale 23 luglio 2009, n. 40.

La ricognizione del quadro normativo nei termini ora indicati consente di pervenire ad una prima conclusione, e cioè che la caccia del fringuello è da ritenere sempre preclusa in base alla normativa interna ora richiamata, mentre la caccia della cinciarella e della cinciallegra è parimenti vietata dalla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] la quale, come si è visto, vieta la caccia di tutte le specie di paridae, famiglia nella quale rientrano le specie di uccelli in ultimo indicate.

Devono infine essere richiamati gli artt. 30 e 31 della citata legge n. 157 del 1992, contenenti l’uno le sanzioni penali e l’altro le sanzioni amministrative.

In particolare, l’art. 30, comma 1, lettera b), prevede la pena dell’arresto da due a otto mesi o l’ammenda da euro 774 a euro 2.065 «per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. 2» (e quindi, in base a quanto si è detto, tutte le specie di paridae , fra cui, appunto, le due cinciarelle trovate in possesso dell’odierno controricorrente); mentre la successiva lettera h) punisce con l’ammenda fino a euro 1.549 «chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque».

5.2. Così correttamente inquadrati i termini normativi del problema, la Corte ritiene che il ricorso sia fondato e meriti, quindi, accoglimento.

Ed infatti, mentre è corretta la premessa della Corte fiorentina là dove osserva che è irrilevante in sede civile la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta oblazione – in relazione, a quanto pare, alla sola fattispecie della lettera h) cit., contestata al Lunghini – risulta invece smentita dalla ricostruzione sistematica delle norme l’argomentazione della Corte di merito secondo cui non vi sarebbero disposizioni espresse che vietano la caccia delle specie di uccelli qui in esame.

Deve essere affermato, come si è visto, che la caccia è da ritenere vietata in relazione ad entrambe le specie di uccelli abbattute dal Lunghini; mentre appare irrilevante, in sede civile, il fatto che l’art. 30, comma 1, lettera h), cit. preveda la sussistenza del reato per il solo abbattimento di fringillidi in numero superiore a cinque, posto che la caccia di tali uccelli è da ritenere ormai assolutamente vietata.

Ed è parimenti irrilevante la circostanza che il P.M. abbia contestato, a quanto risulta, la sola fattispecie di reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992.

Da tanto consegue che nonpuò essere condivisa la sentenza impugnata là dove afferma che il reato sussiste solo, in relazione ai fringillidi, qualora il numero degli esemplari abbattuti sia superiore a cinque e fa discendere da questa premessa il rigetto della domanda di risarcimento danni in sede civile; nonché là dove afferma che non vi sarebbe alcuna norma che si occupa della caccia delle paridae.

La bontà di tale approdo interpretativo, del resto, è confermata dalle conclusioni raggiunte dalla più recente giurisprudenza penaledi questa Corte, correttamente indicata dalla parte ricorrente.

È opportuno richiamare, tra le altre, le seguenti pronunce: la sentenza 1° dicembre 2005, n. 11111, secondo cui in tema di disposizioni sulla caccia, la cattura, l’abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare di volatile appartenente alla famiglia dei fringillidi configura il reato di divieto assoluto di caccia in qualsiasi periodo dell’anno, in quanto questi sono stati esclusi dall’elenco delle specie cacciabili dal d.P.C.m. 22 novembre 1993, attuativo delle modifiche intervenute in ambito comunitario relativamente all’elenco delle specie cacciabili ai sensi dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992; la sentenza 16 marzo 2011, n. 16441, secondo cui ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera b ), della legge n. 157 del 1992, rientrano tra le specie particolarmente protette ex art. 2, comma 1, lettera c ) della legge citata, gli esemplari di animali a rischio di estinzione inclusi nell’Allegato II della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 19 settembre 1979; la sentenza 26 giugno 2013, n. 40982, secondo cui in tema di caccia, le condotte di abbattimento, cattura o detenzione di un unico esemplare appartenente alla famiglia dei fringillidi integrano il reato previsto dall’art. 30, lett. b), della legge n. 157 del 1992, se il volatile appartiene ad una delle specie della famiglia di cui è fatto divieto assoluto di caccia, mentre configurano la fattispecie di cui all’art. 30, lett. h), della medesima legge, se si tratta di esemplare appartenente ad altra delle specie della medesima famiglia di cui è ammessa la caccia in deroga, fermo restando che, in questa ipotesi, la legislazione regionale può rendere lecito l’abbattimento fino ad un massimo di cinque unità (v. pure la più recente sentenza 10 ottobre 2018, n. 734).

6. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla stessa Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello alla luce delle indicazioni della presente sentenza e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15019 del 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – Lega per l’abolizione della caccia – Onlus, Sezione Toscana, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l’abolizione della caccia [OSCURATO:PERSONA] (LAC) convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale R.G. 15019/2022 Cron. Rep. C.C. 22/5/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. di Siena, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni, richiesti in via equitativa nella somma di euro 20.000, per essere stato sorpreso dalla Polizia provinciale con quattro uccelli da lui uccisi, appartenenti a due specie protette delle quali era vietata la caccia. Si costituì in giudizio il convenuto, eccependo la carenza di legittimazione attiva della Lega attrice e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale, disattesa l’eccezione preliminare suindicata, rigettò la domanda, dando atto che il Lunghini aveva provveduto a pagare l’oblazione in relazione alla contestazione di reato e che la conseguente estinzione del reato non aveva effetti civili. Oltre a ciò, il Tribunale ritenne che la LAC non avesse assolto l’onere della prova, gravante a suo carico, sul fatto che le specie di uccelli abbattuti rientrassero tra quelle per le quali la caccia è vietata. 2. La sentenza è stata impugnata dalla Lega soccombente e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 9 dicembre 2021, ha rigettato l’appello e ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese di lite. Ha osservato la Corte territoriale che l’ordinanza del Tribunale doveva essere confermata, anche se con una diversa motivazione. Dopo aver premesso di condividere la decisione di primo grado in ordine all’irrilevanza, in sede civile, della pronuncia di estinzione del reato per intervenuta oblazione, la Corte d’appello ha richiamato la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e il d.P.C.m. 22 novembre 1993, aggiungendo che non si poteva dare per provata la fattispecie di reato. In punto di fatto la sentenza – dopo aver ricordato che il Lunghini era stato fermato dalla Polizia provinciale mentre era in possesso di quattro uccelli da lui abbattuti, due della famiglia delle paridae(cinciarelle) e due fringuelli – ha osservato che né il citato d.P.C.m. né la legge 11 febbraio 1992, n. 157, richiamano gli uccelli della famiglia delle paridae, ma solo quelli della famiglia dei fringilla coelebs (cioè i fringuelli). Ciò posto, la Corte di merito ha osservato che né la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] né il citato d.P.C.m. del 1993 contengono norme riguardanti il divieto di abbattere specie di uccelli protetti, avendo solo invitato gli enti preposti a provvedere in tal senso. Esaminando, poi, l’art. 30, lettere b) e h), della legge n. 157 del 1992, la Corte fiorentina ha rilevato che da tale norma si evince che il reato sussiste solo – i n relazione alla lettera h ), unica fatta propria dal P.M. –nel caso in cui vengano catturati uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o, in relazione ai fringuelli, se il numero di esemplari abbattuti sia in numero superiore a cinque. Doveva perciò affermarsi che per le specie paridae (cioè la cinciallegra) non era stata emessa alcuna norma né statale né regionale, mentre per i fringuelli il reato non sussisteva, posto che il Lunghini ne aveva catturato solo due esemplari. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre la Lega per l’abolizione della caccia con atto affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 18 e 30, lettera h), della legge n. 157 del 1992. La ricorrente ricorda che l’art. 2, comma 1, dellalegge n. 157 del 1992 prevede una generale tutela di tutte le specie di fauna selvatica presenti nel territorio nazionale; ne consegue che l’abbattimento di esemplari delle specie selvatiche è consentito solo nei limiti tassativamente previsti dalla legge stessa, il cui art. 18 riporta un elenco di specie nominativamente indicate, stabilendo anche i periodi dell’anno nei quali possono essere catturate. In quell’elenco non sono comprese le specie appartenenti alla famiglia delle paridae; ragione per cui per la cinciarella e la cinciallegra la caccia non è mai consentita e l’uccisione di uno dei suddetti esemplari implica il reato di cui al successivo art. 30. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 30, lettera b), della legge n. 157 del 1992. Sostiene la Lega ricorrente che l’art. 2 della legge n. 157 del 1992 individua una serie di specie protette anche sotto il profilo sanzionatorio, fra cui gli uccelli richiamati alla lettera b ). [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] indica nell’Allegato II, rubricato col titolo “Specie rigorosamente protette”, tutte le specie di paridae, tra cui anche la cinciallegra (oggetto dell’odierno ricorso). Ne consegue che, per effetto del richiamo operato dall’art. 2, comma 1, lettera c), cit. alla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], la cinciarella e la cinciallegra rientrerebbero tra le specie protette, con la conseguenza che, oltre a non essere cacciabili, il loro abbattimento e la loro cattura integrerebbero fattispecie di reato ai sensi dell’art. 30, lettera b), della legge stessa, come confermato anche da pronunce della Cassazione penale. L’errore commesso dalla Corte d’appello, quindi, risiederebbe nell’aver omesso il richiamo contenuto nell’art. 2 della legge n. 157 del 1992 alla citata Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente riconoscimento del divieto di prelievo venatorio delle specie delle paridae. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, e dell’art. 30, lettera h), della legge n. 157 del 1992 in relazione alle specie dei fringillidi. Secondo la parte ricorrente, non sarebbe condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’abbattimento dei fringuelli assume rilievo solo se in numero superiore a cinque. Alla data di commissione del fatto (31 gennaio 2015), infatti, il fringuello era una specie non cacciabile in base all’art. 18, comma 1, cit.; per uncattivo coordinamento, però, tra l’art. 2 del d.P.C.m. 22 novembre 1993 – che esclude tra le specie cacciabili la peppola e il fringuello – e l’art. 30, comma 1, lettera h ), della legge n. 157 del 1992, la soglia della rilevanza penale è rimasta ferma al numero minimo di cinque esemplari abbattuti, ma la giurisprudenza penale ha stabilito che la specie dei fringillidi non è mai cacciabile, nemmeno in un solo esemplare. Il che conferma, secondo la ricorrente, la sussistenza del reato e del conseguente diritto al risarcimento dei danni. 4. La Corte osserva, innanzitutto, che l’eccezione formulata nel controricorso secondo cui la LAC sarebbe priva di interesse ad agire e di legittimazione attiva è inammissibile, posto che il Tribunale si è pronunciato in argomento respingendo l’eccezione (già formulata in primo grado) e non c’è stata impugnazione (incidentale condizionata), sul punto, da parte dell’odierno controricorrente. Il che viene a significare che su questo profilo preliminare si è perfezionato il giudicato interno, per cui la questione non è più esaminabile. 5. Passando al merito, la Corte rileva che i tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché investono una serie di problemi che meritano una trattazione unitaria. 5.1. Per prima cosa è necessario compiere un esame delle norme. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 19 settembre 1979 sulla conservazione della fauna e della flora, entrata in vigore il 6 giugno 1982, è stata ratificata dal nostro Paese con la legge 5 agosto 1981, n. 503, ed è tuttora vigente, come risulta indirettamente dal richiamo ad essa contenuto nell’art. 1, comma 4, della legge n. 157 del 1992, la quale si autodichiara attuativa, fra l’altro, di quella Convenzione. Ne consegue che le disposizioni di quest’ultima sono state recepite nel nostro ordinamento e devono essere tenute presenti nella ricostruzione complessiva. L’Allegato II di quella Convenzione prevede un elenco delle specie di fauna «rigorosamente protette», tra le quali rientrano tutte le specie di Paridaee alcune specie di fringillidae ivi elencate. L’art. 2, comma 1, della legge n. 157 del 1992 contiene un elenco delle specie definite come «particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio». Fra queste, alla lettera b), sono indicati una serie di uccelli, mentre la lettera c) fa richiamo a «tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione». Ciò significa che all’elenco (chiuso) della lettera b) devono intendersi affiancate le ulteriori specie, ivi non previste, ma tuttavia rientranti nelle normative europee, nelle Convenzioni internazionali o, anche, in appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; per cui la legge quadro in esame consente espressamente, con il meccanismo del rinvio ora richiamato, che gli elenchi delle specie protette siano periodicamente aggiornati con una fonte di rango inferiore a quella legislativa. Il che è confermato in modo indiscutibile anche dall’art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992. E che per le specie protette sussista il divieto di caccia risulta evidente, oltre che dall’impianto complessivo della legge, dalla previsione dell’art. 1, comma 2, della stessa, secondo cui l’esercizio dell’attività venatoria «è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole». Proprio in relazione ad una delle specie oggetto del presente ricorso – e ci oè il fringuello ( fringilla coelebs ) – si è verificato un mutamento normativo, perché mentre il testo originario della legge ne prevedeva la cacciabilità dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (art. 18, comma 1, lettera b, della legge n. 157 del 1992), il successivo d.P.C.m. 22 novembre 1993 ne ha escluso totalmente la cacciabilità. D’altra parte, se è vero che l’art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 consente alle Regioni di prevedere deroghe in materia, non risulta che la Regione Toscana abbia disposto in questo senso ampliamenti delle specie cacciabili; le leggi della Regione Toscana 8 ottobre 2004, n. 51, e 30 settembre 2005, n. 57 –che prevedevano, tra l’altro, il prelievo in deroga del fringuello – sono state infatti abrogate dalla successiv a legge regionale 23 luglio 2009, n. 40. La ricognizione del quadro normativo nei termini ora indicati consente di pervenire ad una prima conclusione, e cioè che la caccia del fringuello è da ritenere sempre preclusa in base alla normativa interna ora richiamata, mentre la caccia della cinciarella e della cinciallegra è parimenti vietata dalla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] la quale, come si è visto, vieta la caccia di tutte le specie di paridae, famiglia nella quale rientrano le specie di uccelli in ultimo indicate. Devono infine essere richiamati gli artt. 30 e 31 della citata legge n. 157 del 1992, contenenti l’uno le sanzioni penali e l’altro le sanzioni amministrative. In particolare, l’art. 30, comma 1, lettera b), prevede la pena dell’arresto da due a otto mesi o l’ammenda da euro 774 a euro 2.065 «per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’art. 2» (e quindi, in base a quanto si è detto, tutte le specie di paridae , fra cui, appunto, le due cinciarelle trovate in possesso dell’odierno controricorrente); mentre la successiva lettera h) punisce con l’ammenda fino a euro 1.549 «chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque». 5.2. Così correttamente inquadrati i termini normativi del problema, la Corte ritiene che il ricorso sia fondato e meriti, quindi, accoglimento. Ed infatti, mentre è corretta la premessa della Corte fiorentina là dove osserva che è irrilevante in sede civile la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta oblazione – in relazione, a quanto pare, alla sola fattispecie della lettera h) cit., contestata al Lunghini – risulta invece smentita dalla ricostruzione sistematica delle norme l’argomentazione della Corte di merito secondo cui non vi sarebbero disposizioni espresse che vietano la caccia delle specie di uccelli qui in esame. Deve essere affermato, come si è visto, che la caccia è da ritenere vietata in relazione ad entrambe le specie di uccelli abbattute dal Lunghini; mentre appare irrilevante, in sede civile, il fatto che l’art. 30, comma 1, lettera h), cit. preveda la sussistenza del reato per il solo abbattimento di fringillidi in numero superiore a cinque, posto che la caccia di tali uccelli è da ritenere ormai assolutamente vietata. Ed è parimenti irrilevante la circostanza che il P.M. abbia contestato, a quanto risulta, la sola fattispecie di reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992. Da tanto consegue che nonpuò essere condivisa la sentenza impugnata là dove afferma che il reato sussiste solo, in relazione ai fringillidi, qualora il numero degli esemplari abbattuti sia superiore a cinque e fa discendere da questa premessa il rigetto della domanda di risarcimento danni in sede civile; nonché là dove afferma che non vi sarebbe alcuna norma che si occupa della caccia delle paridae. La bontà di tale approdo interpretativo, del resto, è confermata dalle conclusioni raggiunte dalla più recente giurisprudenza penaledi questa Corte, correttamente indicata dalla parte ricorrente. È opportuno richiamare, tra le altre, le seguenti pronunce: la sentenza 1° dicembre 2005, n. 11111, secondo cui in tema di disposizioni sulla caccia, la cattura, l’abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare di volatile appartenente alla famiglia dei fringillidi configura il reato di divieto assoluto di caccia in qualsiasi periodo dell’anno, in quanto questi sono stati esclusi dall’elenco delle specie cacciabili dal d.P.C.m. 22 novembre 1993, attuativo delle modifiche intervenute in ambito comunitario relativamente all’elenco delle specie cacciabili ai sensi dell’art. 18 della legge n. 157 del 1992; la sentenza 16 marzo 2011, n. 16441, secondo cui ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 30, comma 1, lettera b ), della legge n. 157 del 1992, rientrano tra le specie particolarmente protette ex art. 2, comma 1, lettera c ) della legge citata, gli esemplari di animali a rischio di estinzione inclusi nell’Allegato II della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 19 settembre 1979; la sentenza 26 giugno 2013, n. 40982, secondo cui in tema di caccia, le condotte di abbattimento, cattura o detenzione di un unico esemplare appartenente alla famiglia dei fringillidi integrano il reato previsto dall’art. 30, lett. b), della legge n. 157 del 1992, se il volatile appartiene ad una delle specie della famiglia di cui è fatto divieto assoluto di caccia, mentre configurano la fattispecie di cui all’art. 30, lett. h), della medesima legge, se si tratta di esemplare appartenente ad altra delle specie della medesima famiglia di cui è ammessa la caccia in deroga, fermo restando che, in questa ipotesi, la legislazione regionale può rendere lecito l’abbattimento fino ad un massimo di cinque unità (v. pure la più recente sentenza 10 ottobre 2018, n. 734). 6. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla stessa Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione personale, la quale deciderà l’appello alla luce delle indicazioni della presente sentenza e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giu
Sentenza Cassazione n. 24265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris