CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10871/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ludoil [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e AssociatiLombardo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4507/2023 depositata il 24/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20983/2023Numero sezionale 8686/2025Numero di raccolta generale 10871/2026Data pubblicazione 23/04/2026Con ricorso del 3 giugno 2021, la società [OSCURATO:SOCIETA]., titolare dinumerosi impianti di distribuzione di carburante in Campania, impugnavadinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli il diniego oppostodalla Regione Campania alla propria istanza di rimborso dell’ImpostaRegionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA), versata per gli annid’imposta dal 2016 al 2020, per un importo complessivo di euro1.179.350,52. La contribuente deduceva l’illegittimità del provvedimentoimpugnato per contrasto con l’art. 1, par. 2, della Direttiva UE 2008/118 econ l’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 (T.U. Accise), che prevede il rimborsodelle accise indebitamente pagate, nonché la violazione di legge e il difettodi motivazione.[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n.977/2022, depositata il 24 gennaio 2022, rigettava il ricorso, ritenendolegittima la normativa regionale istitutiva dell’IRBA e affermando che ilcontribuente non aveva titolo al rimborso, in quanto l’imposta era statatraslata sul consumatore finale e non era rimasta a suo carico; inoltre,dichiarava la decadenza dal diritto al rimborso per gli anni 2016-2018, aisensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 504/1995.Avverso tale decisione, la società proponeva appello alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania che, con sentenza n.4507/2023, pronunciata il 23 giugno 2023, depositata il 24 luglio 2023 enotificata il 26 luglio 2023, accoglieva parzialmente il gravame,riconoscendo il diritto al rimborso per gli anni 2019 e 2020, percomplessivi euro 398.993,21 oltre interessi, e compensando le spese dilite. La Corte territoriale riteneva illegittima la disposizione regionaleistitutiva dell’IRBA per contrasto con il diritto dell’Unione e affermava cheil rimborso spettava al soggetto passivo che aveva effettuato ilversamento, senza necessità di provare la mancata traslazionedell’imposta sul consumatore finale.Numero registro generale 20983/2023Numero sezionale 8686/2025Numero di raccolta generale 10871/2026Data pubblicazione 23/04/2026Avverso la sentenza di appello, la Regione Campania ha proposto ricorsoper cassazione, notificato il 23 ottobre 2023, affidandolo a due motivi. Lasocietà ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità el’infondatezza del ricorso.Nel corso del giudizio di legittimità, il Consigliere delegato ha formulatoproposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in data16 giugno 2025, ravvisando l’inammissibilità del ricorso per difetto dilegittimazione passiva della Regione Campania, in quanto, secondo lagiurisprudenza di legittimità, l’azione di rimborso dell’IRBA deve essereproposta esclusivamente nei confronti dell’Agenzia delle Dogane; laRegione Campania ha depositato memoria ex art. 380-bis, comma 2,c.p.c., chiedendo la fissazione dell’udienza per la decisione; la societàLudoil [OSCURATO:SOCIETA]. ha, a sua volta, depositato istanza di decisione ai sensidell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., insistendo per il rigetto del ricorso.La società ha depositato ulteriore memoria e documentazione.MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 18, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 2697c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per averela sentenza impugnata ritenuto che il contribuente avesse diritto alrimborso dell’IRBA per il solo fatto di aver effettuato il versamento, senzaconsiderare che, secondo il principio consolidato, grava sul contribuenteche chiede il rimborso l’onere di provare di essere rimastoeconomicamente inciso dal prelievo, dimostrando che l’imposta non èstata traslata sul consumatore finale.Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.18, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 17 del d.lgs. n.398/1990 e dell’art. 3 della legge regionale Campania n. 28/2003, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territorialeNumero registro generale 20983/2023Numero sezionale 8686/2025Numero di raccolta generale 10871/2026Data pubblicazione 23/04/2026erroneamente ritenuto incompatibile la normativa regionale istitutivadell’IRBA con l’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, trascurando chela legge regionale prevedeva una specifica destinazione del gettito e nonperseguiva un mero scopo di bilancio.Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile, per difetto di interesse(art. 100 c.p.c.), l’istanza di decisione depositata dal controricorrente nonricorrente incidentale, non essendo questi legittimato a richiedere ladecisione ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 2815/2026).Tanto premesso, è necessario pronunciarsi sull’odierno ricorso atteso ildifetto di legittimazione passiva della Regione Campania sulla domanda dirimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA),proposta nei confronti dell’ente regionale.Questa Corte, con plurime decisioni, ha chiarito che la legittimazionepassiva nell’azione di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina perautotrazione incassata dalle Regioni spetta in via esclusiva all’[OSCURATO:PERSONA], in considerazione della natura erariale del prelievo, istituitodal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamentodegli enti territoriali (Cass. n. 3098 del 2025; v. anche Cass. nn. 3101 del2025, 3109 del 2025, 3111 del 2025, 3768 del 2025, 3771 del 2025, 3773del 2025, 3774 del 2025, 3777 del 2025, 3779 del 2025, 3783 del 2025,3786 del 2025, 6616 del 2025, 6617 del 2025, 6618 del 2025, 6619 del2025, 6621 del 2025).Tale qualificazione comporta che il rapporto giuridico dedotto in giudizionon si instaura tra il contribuente e la Regione, ma tra il contribuente el’amministrazione statale competente alla gestione del tributo.La questione, benché non affrontata dai giudici di merito, è rilevabiled’ufficio, poiché attiene alla verifica preliminare della coincidenza tra leparti del processo e i soggetti che, secondo la disciplina del rapportodedotto, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Si tratta diun controllo che investe il corretto instaurarsi del contraddittorio e cheNumero registro generale 20983/2023Numero sezionale 8686/2025Numero di raccolta generale 10871/2026Data pubblicazione 23/04/2026mira a prevenire l’adozione di una sentenza inutiliter data, priva di effettisul piano sostanziale. Tale verifica, come affermato da questa Corte, puòessere compiuta in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limitederivante dalla formazione di un giudicato interno sulla questione (Cass.Sez. Un. n. 26019 del 2008; Cass. Sez. Un. n. 1912 del 2012; Cass. n.29505 del 2020).Va disatteso quanto dedotto dalla controricorrente nella memoria.Invero, la circostanza che il difetto di legittimazione passiva della RegioneCampania non sia stato scrutinato nei precedenti gradi di merito non nepreclude il rilievo officioso in questa sede, trattandosi di profilo attinentealla corretta instaurazione del contraddittorio e volto ad evitare unapronuncia inutiliter data; secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite, lequestioni processuali “fondanti” restano rilevabili anche nei gradisuccessivi (Cass., Sez. Un., n. 24172/2025).Del pari irrilevante è la convenzione richiamata dalla società, poiché attomeramente inter partes, inidoneo a incidere sulla legittimazione nelgiudizio, che discende dalla disciplina legale del rapporto tributario e, nellaspecie, individua nell’Agenzia delle Dogane l’unico soggetto passivamentelegittimato rispetto all’azione di rimborso dell’IRBA.È comunque appena il caso di osservare che nel primo “Considerato” didetta convenzione si afferma espressamente che «gli Uffici delle Doganeeffettuano l’accertamento e la liquidazione delle imposte» e, nel secondo,che «l’attività di accertamento e di liquidazione dell’imposta, la riscossionecoattiva e la gestione del contenzioso sono di competenza dell’Ufficio delleDogane».Quanto fin qui detto esclude, con tutta evidenza, la sussistenza sub speciedi qualsiasi profilo di legittimo affidamento, pure addotto dallacontroricorrente, alla quale, peraltro, nulla impediva di promuovere ilgiudizio tributario anche nei confronti dell’agenzia doganale.Numero registro generale 20983/2023Numero sezionale 8686/2025Numero di raccolta generale 10871/2026Data pubblicazione 23/04/2026La declaratoria sulla legittimazione passiva della Regione, infine, pecludeall’esame del merito dei motivi sopra indicati.Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnatava cassata con una pronuncia sul ricorso, non potendo l’originario ricorsodella società contribuente essere proposto nei confronti dell’odiernaricorrente, sicché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso.Atteso l’esito del giudizio e l’evoluzione degli orientamenti dellagiurisprudenza, formatisi successivamente alla proposizione del ricorso percassazione, vanno integralmente compensate le spese dell’intero giudizio. P.Q.MPronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso originario della contribuente.Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]