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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 28971/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la prima doglianza del primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dei termini prescrizionali che sarebbero maturati in riferimento agli episodi contestati nel capo d'imputazione, non tiene conto dell'estensione dei termini correlata al legittimo (v. infra) riconoscimento della recidiva; ritenuto che la seconda doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso che contesta genericamente la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (pag. 1 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto ritenuto che il secondo motivo di ricorso„ che contesta la correttezza della motivazione posta a base della sussistenza dell'elemento soggettivo per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.2 della sentenza impugnata dove la Corte ha correttamente ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato contestato confermando anche le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente ritenuto che le condizioni soggettive dell'imputato e la reiterazione del reato contestato non permettono di applicare né la causa di non punibilità né la derubricazione del fatto richiesti), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 28/05/2024 Il consigliere est.

Il Presidente / ndr71,RecLiione Piero Mi4ssitri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la prima doglianza del primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dei termini prescrizionali che sarebbero maturati in riferimento agli episodi contestati nel capo d'imputazione, non tiene conto dell'estensione dei termini correlata al legittimo (v. infra) riconoscimento della recidiva; ritenuto che la seconda doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso che contesta genericamente la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (pag. 1 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto ritenuto che il secondo motivo di ricorso„ che contesta la correttezza della motivazione posta a base della sussistenza dell'elemento soggettivo per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.2 della sentenza impugnata dove la Corte ha correttamente ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato contestato confermando anche le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente ritenuto che le condizioni soggettive dell'imputato e la reiterazione del reato contestato non permettono di applicare né la causa di non punibilità né la derubricazione del fatto richiesti), dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. Il Presidente / ndr71,RecLiione Piero Mi4ssitri
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