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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10293/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla recidiva, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 16 marzo 2021 la Corte d'appello di Bologna, prendendo atto della rinuncia ai primi due motivi di impugnazione, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen. (capo a, commessi in data 2 gennaio 2012 e 10 gennaio 2012) e di cui agli art. 489 e 477 cod. pen. (capo c, commesso in data successiva e prossima al 10 gennaio 2012), e, respinte le doglianze con le quali si invocava l'esclusione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e il riconoscimento delle circostanze generiche, ha rideterminato la pena per effetto dell'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo b per intervenuta depenalizzazione.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen., per avere i giudici di merito applicato la recidiva reiterata, sebbene le condanne precedenti riportate dall'imputato riguardassero processi nei quali non era stata contestata né avrebbe potuto essere contestata la recidiva, dal momento che nessuno dei reati era stato commesso quando era divenuta irrevocabile una precedente condanna.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali per non avere la Corte territoriale istituito una argomentata correlazione tra il fatto oggetto del presente procedimento i reati pregressi, piuttosto cogliendo una presunta maggiore pericolosità del Capacci in relazione a fatti giudicati con sentenze divenute irrevocabili in data successiva a quella del delitto per cui è processo e senza considerare che i fatti precedentemente giudicati risalivano quantomeno a sei anni prima.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare che la rinuncia a due motivi di appello esprimeva un chiaro ravvedimento dell'imputato rispetto a condotte assai risalenti nel tempo.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla recidiva, con rideterminazione del trattamento sa nzionatorio.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello e che, peraltro, presuppone accertamenti che non possono essere demandati al giudice di legittimità.

Va aggiunto che il tema dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva non costituisce profilo concernente la legalità della pena, ossia questione rilevabile d'ufficio, destinata a sottrarsi ai limiti di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., come dimostrano le conclusioni raggiunte da questa Corte, sia con riguardo al concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti: Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 - 01), sia con riferimento al patteggiamento (in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile il ricorso in cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti: Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018, Zidane, Rv. 273392 - 01).

2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, diversamente da quanto genericamente lamentato dal ricorrente, la Corte territoriale ha affrontato, in termini che non esibiscono alcuna manifesta illogicità, il tema del significato dell'illecito oggetto del presente procedimento, alla luce della personalità del ricorrente emergente dai suoi precedenti.

3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione (le plurime sentenze di condanna del ricorrente, che rendono recessivo il dato rappresentato dalla rinuncia ad alcuni motivi di impugnazione) esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).4.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla recidiva, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 marzo 2021 la Corte d'appello di Bologna, prendendo atto della rinuncia ai primi due motivi di impugnazione, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen. (capo a, commessi in data 2 gennaio 2012 e 10 gennaio 2012) e di cui agli art. 489 e 477 cod. pen. (capo c, commesso in data successiva e prossima al 10 gennaio 2012), e, respinte le doglianze con le quali si invocava l'esclusione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e il riconoscimento delle circostanze generiche, ha rideterminato la pena per effetto dell'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo b per intervenuta depenalizzazione. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 99 cod. pen., per avere i giudici di merito applicato la recidiva reiterata, sebbene le condanne precedenti riportate dall'imputato riguardassero processi nei quali non era stata contestata né avrebbe potuto essere contestata la recidiva, dal momento che nessuno dei reati era stato commesso quando era divenuta irrevocabile una precedente condanna. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali per non avere la Corte territoriale istituito una argomentata correlazione tra il fatto oggetto del presente procedimento i reati pregressi, piuttosto cogliendo una presunta maggiore pericolosità del Capacci in relazione a fatti giudicati con sentenze divenute irrevocabili in data successiva a quella del delitto per cui è processo e senza considerare che i fatti precedentemente giudicati risalivano quantomeno a sei anni prima. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare che la rinuncia a due motivi di appello esprimeva un chiaro ravvedimento dell'imputato rispetto a condotte assai risalenti nel tempo. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla recidiva, con rideterminazione del trattamento sa nzionatorio. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello e che, peraltro, presuppone accertamenti che non possono essere demandati al giudice di legittimità. Va aggiunto che il tema dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva non costituisce profilo concernente la legalità della pena, ossia questione rilevabile d'ufficio, destinata a sottrarsi ai limiti di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., come dimostrano le conclusioni raggiunte da questa Corte, sia con riguardo al concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti: Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 - 01), sia con riferimento al patteggiamento (in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile il ricorso in cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti: Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018, Zidane, Rv. 273392 - 01). 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, diversamente da quanto genericamente lamentato dal ricorrente, la Corte territoriale ha affrontato, in termini che non esibiscono alcuna manifesta illogicità, il tema del significato dell'illecito oggetto del presente procedimento, alla luce della personalità del ricorrente emergente dai suoi precedenti. 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione (le plurime sentenze di condanna del ricorrente, che rendono recessivo il dato rappresentato dalla rinuncia ad alcuni motivi di impugnazione) esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in f
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