CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00991/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per il reato di evasione, accertato in Silvi il 16 luglio 2019 (capo A) e per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., così riqualificato il fatto in origine ricondotto all'art. 495 cod. pen. (capo B); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce la violazione del ne bis in idem rispetto al capo A, è generico: si cita un procedimento, non meglio individuato, per il reato di evasione, che sarebbe stato incardinato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in epoca precedente alla contestazione avvenuta in Silvi il 16 luglio 2019; una tale indeterminatezza impedisce qualunque verifica e si riverbera in termini di aspecificità del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14