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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 32873/2025

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6096-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentat a e difes a da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difes o dall’AvvocatoDANIELE [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 879 /2024 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 25/11/2025; Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Roma, con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha revocato l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al concordato preventivo e, a mezzo di contestuale sentenza , ha dichiarato, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il fallimento della società proponente.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto reclamo contestando gli addebitiche avevano comportato la revoca della sua ammissione al concordatopreventivo.

1.3. La reclamante, in particolare: a) quanto alla prima censura, e cioè di avere indicato in €. 2.840.847,70 i crediti complessivamente vantati nei confronti del Comune di Siderno invece che al loro reale valore di €. 3.263.009,52 (di cui €. 1.510.146,30 accertato con sentenza n. 1320/2017 del tribunale di Locri ed €. 1.752.863,22 in corso di accertamento nel giudizio introdotto nell’anno 2021 dinanzi allo stesso tribunale), ha dedotto che: -la differenza di €. 402.671,82 era, per una parte , dovutaalla necessità di decurtare dal totale del credito l ’ importo di €. 300.000,00 versato dal Comune di Locri in pendenza del giudizio, per un’altra parte, determinata d all ’ intervenuto pignoramento del credito da parte di un terzo, per somma pari ad €. 40.610,10, e , per il resto , pari ad €. 62.061,82 , alla prudente svalutazione del credito, operata dalla ricorrente già dall’anno 2018; b) quanto all ’ ulteriore addebito , e cioè la mancata consegna di alcuni degli atti del processo conclusosi con la sentenza n. 1320/17 emessa dal tribunale di Locri e di quelli del giudizio d’appello avverso la suddetta pronuncia, ha Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 rilevato che talidocumenti erano stati consegnati al commissario prima dell’udienza fissata dal tribunale.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al reclamo e, dopo aver evidenziato che: - l ’ intervenuto pagamento della somma di €. 300.000,00 da parte del Comune di Locri era stato tardivamente confessato solo nella memoria depositata in vista dell’udienza ex art. 173 l.fall.; -le richieste di produzione della documentazione relativa agli ulteriori giudizi pendenti eranostate evase in modo frammentario e comunque incompleto; ha dedotto c ome non potesse ritenersi dubbia la frode processuale perpetrata dalla società in concordato, anche perché , a fronte di un piano il cui attivo era pressoché integralmente costituito dal credito prima indicato, era stata del tutto omessa la comunicazione della pendenza del giudizio finalizzato al recupero di oltre la metà del suo importo (€. 1.752.863,22), così ingenerandosi nei creditori la falsa convinzione che l’unico credito in contenzioso fosse quello di €. 1.510.146,30, in relazione al quale era stata emessa sentenza favorevole dal tribunale di Locri, impugnata dal Comune di Siderno.

1.5. [OSCURATO:PERSONA], infine, ha dedotto la sussistenza di ulteriori motiviidonei a fondare la revoca del concordato ai sensi dell’art. 173 l.fall., come il compimento di un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato, e cioè la contrazione di un prestito nei confronti della controllante, la quale aveva versato le somme dovute a titolo di deposito cauzionale e ne aveva chiestoil rimborso in prededuzione.

1.6. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.

1.7. La corte, in particolare, ha ritenuto: a) quanto al primo rilievo, che, pur dovendo prendersi atto del precedente pagamento, da parte del Comune di Locri, della somma di €.

Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 300.000,00 in pendenza del giudizio, con corrispondente riduzione del credito litigioso, e del pignoramento di parte del suddetto credito (€. 40.610,10) e della sua assegnazione in favore di un terzo in epoca anteriore all’iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese, tali circostanze non erano state in precedenza portate a conoscenza dei creditori, del commissario e del tribunale, “il che già potrebbe di per sé integrare un elemento di frode, quantomeno con riguardo alla parte di credito incassata in contanti e la cui sorte non è nota”; b) quanto al secondo rilievo, che la mancata consegna delle “memorie ex art. 183 c.p.c. con gli eventuali ulteriori documenti prodotti, la comparsa conclusionale e memoria di replica” e degli “atti processuali e i documenti depositati da tutte le parti costituite in giudizio (Comune di Siderno, Comune di Locri, Comune di Antonimina, Comune di Gerace, Comune di Canolo, [OSCURATO:PERSONA], Comune di Grotteria)” oltre che dei “verbali di causa", non era irrilevante, come la reclamante ha dedotto: - a fronte dell ’ impugnazione della suddetta pronuncia e della pendenza del giudizio d’appello, infatti, “la conoscenza degli atti del giudizio (ed in primis delle difese svolte dagli enti locali convenuti e dei documenti prodotti) sarebbe stata all’evidenza dirimente al fine della necessaria valutazione del fumus di fondatezza del gravame e ciò, tra l’altro, al fine della completa informativa nei confronti dei terzi possibili concorrenti in sede di cessione del credito ex art. 163 bis L.F., che dovevano essere posti in condizione di valutare l’alea processuale, dopo integrale disamina degli atti”; c) agli effetti della necessaria piena “disclosure” cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dare corso nei confronti dei creditori, doveva essere, poi, valorizzata l’omessa informativa circa l’intervenuta proposizione di un giudizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], volto al recupero del Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 credito di €. 1.752.863,22 , e cioè di una delle due poste creditorie che costituivano la pressoché integrale componente dell’attivo concordatario: anche sotto questo aspetto, sarebbe stato, infatti, determinante, ai fini della corretta informazione dei terzi potenziali concorrenti in sede di procedura competitiva per l’acquisto del credito ed ai fini del consapevole esercizio del voto da parte dei creditori, sapere che il suddetto credito avesse natura litigiosa, il che avrebbe influito sulle effettive possibilità della sua realizzazione.

1.8. La corte, quindi, ha ritenuto che tali condotte decettive erano sussumibili nell’ipotesi di atti in frode ai sensi dell’art. 173 l.fall.sul rilievo che “ l ’ omessa informazione circa le effettive prospettive di successo del contenzioso pendente e relativo alla metà del credito costituente l’attivo concordatario (per la cui valutazione sarebbero stati necessari i documenti richiesti e pacificamente non forniti dall’odierna reclamante) ed il totale occultamento della pendenza di altro contenzioso per il recupero dell’altra metà del credito (e della condotta ivi tenuta dal destinatario della pretesa, che come incidentalmente osservato dalla curatela aveva formulato una proposta transattiva di ingente ammontare, che ove coltivata avrebbe potuto apportare di per sé sola una somma pari a quella oggetto della proposta irrevocabile d’acquisto del totale dei crediti vantati dalla ricorrente, tale da rendere non conveniente l’offerta d’acquisto suddetta) hanno certamente impedito ai possibili concorrenti in sede di offerta competitiva ed alla massa dei creditori la piena e corretta valutazione dellaconvenienza della proposta concordataria”.

1.9. La corte, infine, ha dato rilievo, quale ulteriore ragione di revoca del concordato, al compimento da parte della Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 [OSCURATO:PERSONA] diun atto di straordinaria amministrazione i n assenza della necessaria autorizzazione giudiziale.

1.10. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che la capogruppo aveva fornito a [OSCURATO:PERSONA] la provvista necessaria al pagamento del deposito cauzionale di 30.000,00 euro, ha ritenuto che: -tale “ pagamento”, a fronte della richiesta di rimborso in prededuzione da parte della capogruppo sottesa all’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere qualificato a titolo gratuito , configurandosi, piuttosto, come la “contrazione di un prestito ” e , dunque , un tipico atto di straordinaria amministrazione ex art. 167 l.fall., compiuto dalla società in concordato preventivo in assenza della necessaria autorizzazione giudiziale; - t ale circostanza sarebbe di per sé sola idonea a giustificare la revoca ai sensi dell’art. 173,comma 3°, l.fall.; - “ il pagamento non autorizzato dal giudice di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, determina”, infatti, “ai sensi dell’art. 173, comma 3, l.fall., la revoca dell’ammissione alla procedura, salvo che l’imprenditore dimostri nel relativo procedimento di revoca che tale pagamento non sia stato pregiudizievole per l’interesse dei creditori, essendo ispirato al criterio della loro migliore soddisfazione, né sia stato diretto a frodarne le ragioni, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato”; -l’atto di straordinaria amministrazione in oggetto, seppure non consistito in un pagamento, è stato , invece, certamente pregiudizievole per la massa dei creditori, posto che l’assunzione del corrispondente debito , da soddisfare in via prededucibile per la somma di €. 30.000,00, ha pregiudicato le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato, determinando l ’ impossibilità di Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 rispettare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, imposta dalla legge, trattandosi di concordato liquidatorio, nella misura minima del 20%.

1.11. La corte ha, inoltre, rilevato che: - erano emersi ulteriori costi in prededuzione connessi al contenzioso di cui era stata completamente taciuta l ’ esistenza, di entità non prevedibile ma potenzialmente rilevante considerato il valore della controversia (1,7 mln. di euro), e, precisamente, costi che la società ammessa al concordato avrebbe dovuto sostenere almeno fino alla cessione del credito litigioso; - tali costi, di cui non è stata fornita alcuna menzione nella domanda di concordato, nella quale non era previsto alcun fondo neppure con riguardo all’“unico giudizio pendente ” ( e cioè quello già definito in primo grado con la sentenza del tribunale di Locri e pendente in appello), né successivamente, prima del rilievo formulato dal commissario ai sensi dell’art. 173l.fall., avrebbero anch’essi determinato l’aumento delle spese prededucibili in misura non prevedibile, e come tale di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di ritenere “garantito” ilsoddisfacimento del ceto chirografario nella percentuale minima del 20%, come di contro imposto dalla legge ; - la totale omissione di fondi connessi alcontenzioso già pendente, come l’imposta di registro sulla sentenza di primo grado emessa nell ’ anno 2017 (che avrebbe determinato un esborso pari a 45.000,00 euro, considerato il valoredella controversia) e la segnalata erronea indicazione dei compensi pattuiti nei confronti dell ’ attestatore, che il commissario giudiziale ha da ultimo verificato non essere corrispondenti alla somma di €. 10.400,00 indicata nel piano bensì al maggior importo di €. 20.000,00 ; - i n tale contesto, l’attivo messo a disposizione dei creditori chirografari, indicato nel piano in €. 810.162,05, dovrebbe essere ridotto, Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 quantomeno, di €. 40.000,00 (non volendo considerare i costi connessi al giudizio già pendente ed a quello sottaciuto, in ipotesi a carico dell’acquirente del credito), così ottenendosi l’importo di €. 760.162,05, che già sarebbe insufficiente a garantire il soddisfacimento del 20% dei crediti chirografari, il cui ammontare era indicato nel piano di complessivi €. 3.854.528,68, di cui €. 3.290.082,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - l ’ [OSCURATO:PERSONA] è stata , del resto, ammessa al passivo per la maggior somma di €. 3.754.254,82, con un surplus di €. 465.000,00 rispetto al credit o indicato nella proposta e nel piano di concordato; - è , di conseguenza, inequivocabile l’impossibilità di rispettarela previsione di legge relativa alla percentuale minima disoddisfacimento dei creditori chirografari; - risulta, pertanto, integrata l ’ ipotesi di cui all ’ art. 173, comma 3°,l.fall., ovvero il sopravvenuto accertamento del difetto delle condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato, cui consegue per legge la revoca del concordato preventivo.

1.12. La corte d’appello ha, quindi, respinto il reclamo.

1.13. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 6/3/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

1.14. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con controricorsi.

Quest’ultima, in particolare, ha, tra l’altro, dedotto che già all’epoca del deposito domanda di concordato cd. in bianco, ovvero alla data del 19/10/2020, ed a maggior ragione alla data di presentazione del “piano contenente la descrizione analitica della proposta concordataria”, ovvero alla data del 23/2/2021, il credito di [OSCURATO:PERSONA] per capitale ed interessi era già indiscutibilmente pari all’importo di €.3.630.792,41 e che in tale misura, in luogo del Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 maggiore importo inizialmente domandato di €. 3.754.254,82, è stato poi ammesso allo statopassivo del fallimento.

1.15. Il Pubblico Ministero, con memoria del 3/11/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.

1.16. La ricorrente e il Fallimento hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 173 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza d i un atto di frode ai creditori , e cioè l’occultamento parziale dell ’ a ttivo , sul rilievo che la società aveva indicato i crediti vantati nei confronti di alcuni Comuni per l’importo di €. 2.840.847,70, vale a dire in una misurainferiore rispetto a quella effettiva, pari ad €. 3.263.009,52 , senza, tuttavia, considerare che: -l’indicazione di un importo inferiore (per €. 402.671,82), come già eccepito nel corso del giudizio, era stata imposta sia dalla circostanza che uno dei C omuni debitori, e cioè il Comune di Locri, aveva pagato , in epoca anteriore all’iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese,una parte del debito complessivo, nella misura di €. 300.000,00 (che non costituiva, dunque, più un credito riportabile nell’attivo della società), sia dal fatto che era intervenuto ilpignoramento del credito da parte di un terzo (per un importo pari ad €. 40.610,10,assegnato al terzo pignorante), sia, infine , per una prudente valutazione della effettiva recuperabilità del credito; - l ’ indicazione del credito per la sua effettiva entità residua rispetto al l ’ intervenuto pagamento parziale e al l ’ assegnazione parziale di cui si è detto , era , pertanto,l’unico comportamento corretto che avrebbe potuto (e Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 dovuto) essere tenuto; -si tratta, dunque, di un comportamento che, per le ragioni indicate, non può essere considerato come “decettivo” nei confronti dei creditori concordatari, come sarebbe stato invece, senza dubbio, indicare una posta dell’attivo per un importo maggiore di quello effettivo ; - l ’ art.173 l.fall., del resto, quando indica,tra i possibili “ atti di frode ” da parte del debitore che possono portare alla revoca dell’ammissione al concordato, l ’ “ occultamento di parte dell’attivo”, si riferisce al caso in cui non venga dichiarato (ossia venga tenuto nascosto), in tutto o in parte, un elemento dell’attivo, come un credito, che è invece esistente; -nel caso in esame, al contrario, la società debitrice non ha nascosto/occultato una parte del suocredito ma ne ha indicato “l’ammontare effettivo al momento della presentazione della domanda di concordato”, e cioè l’importo “che non poteva non tener conto che una partedel credito era stata pagata, e dunque si era estinta”; - n é , d ’ altra parte , si potrebbe pensare che, in realtà, l’“atto di frode” sia stato quello di aver “ occultato ” il pagamento ricevuto;- tale pagamento è , in effetti, avvenuto con regolare bonifico ed è stato regolarmente riportato nella contabilità della società; - a fronte di crediti difficilmente recuperabili (e che avrebbero comunque subito una pesante falcidia per lo “stato didissesto” dichiarato dagli e nti debitori, falcidia stimata in circa l’80% dell’importonominale del credito), il vero dato sul quale veniva chiesto ai creditori di valutare la proposta concordataria era, del resto, la disponibilità , manifestata dal socio unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , di rendersi cessionario dei suddetti crediti per l’importo di 900.000,00euro.

2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza di una “frode ai creditori” sul rilievo che la società debitrice, in violazione degli obblighi informativi che gravano sulla stessa, non aveva fornito tutti gli e i documenti relativi al giudizio definito con la sentenza n. 1320/2017 del tribunale di Locri, né aveva segnalato che gli ulteriori crediti (diversi da quelliaccertati nella suddetta sentenza), in quanto oggetto di un secondo giudizio, dovevano essere considera t i anch’essi come crediti “litigiosi”, omettendo, per contro , di considerare che: - la società istante , sin dal momento della presentazione della domanda di ammissione al concordato, aveva depositato la sentenza n. 1320/2017 del tribunale diLocri, che l’aveva riconosciuta creditrice nei confronti di vari Comuni per l’importo complessivo di €. 1.510.146,30; - la società, inoltre, prima della definizione del procedimento di revoca, ha provveduto a trasmettere al commissario giudiziale, relativamente al giudizio definito con l’indicata sentenza, anche i documenti che lo stessoaveva chiesto con pec del 31/5/2021, e cioè le memorie ex art. 183 c.p.c., le comparse conclusionali e le memorie di replica delle varie parti del giudizio, onde consentire ai creditori (e prima ancora al commissariogiudiziale) di rendersi più compiutamente conto dell’effettiva sussistenza del credito riportato nell’attivo e di valutare il fumus di fondatezza dell ’ appello proposto dai debitori soccombenti ; - d’altra parte, non può condividersi l’assunto per cui l’“informazione dovuta ai creditori” comprende non solo l a sentenza di primo grado e le valutazioni in essa formulate dal giudice di primo grado ma anche, ondeconsentire ai creditori la formazione del proprio convincimento intorno alla proposta concordataria, tutti gli atti del giudizio relativo a questa o a Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 quella voce dell’attivo ( o del p assivo) concordatario ; - la mancata produzione, al momento di presentazione della domanda di ammissione al concordato, degli atti in questione non risponde, del resto, ad un intento “ fraudolento ” da parte della società, la quale, invece, ha semplicemente ritenuto , del tutto plausibilmente e ragionevolmente, che il deposito della sentenza del tribunale di Locri (che aveva riconosciuto il suo credito) superassee assorbisse la produzione di altri documenti processuali (relativial giudizio di primo grado) ; - il giudizio per l’accertamento dell’(ulteriore) credito verso alcuni Comuni, introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con l’intento di ottenere la condanna degli stessi al pagamento di quanto dovuto , era stato, infine, segnalato in un allegato alla relazione dell’attestatore, la quale dà testualmente atto che “l a causa relativa al rimborso dei costi riferiti al periodo successivo all’ottobre 2012 (oggetto delgiudizio oggi in grado di appello) e fino a tutto marzo 2016, è stata appena avviata, e le controparti sono ancora in termini per lo svolgimento delle proprie difese"; - la proposizione di tale giudizio, peraltro, non implica affatto che i crediti in questione siano (contestati, e dunque) “ litigiosi ” ma semplicemente che si trattava di crediti inadempiutie che il creditore (ossia la [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva la condanna dei debitori al relativi pagamento (nella forma nei limiti del c.d.

“ingiustificato arricchimento”); - d ’ altra parte, la mancata segnalazione del carattere “litigioso” di un credito può avere valenza “decettiva” solo nella misura in cui faccia credere inuna valutazione dello stesso superiore a quella effettiva , così traducendosi in una “sopravvalutazione” dell’attivo; -nel caso in esame, al contrario, nel piano e nella proposta di concordato, i crediti in questione sono stati considerati ai fini concordatari, Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 tenendo conto delle possibilità effettive della loro riscossione , con una svalutazione dell’80%.

2.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la società istante aveva compi u to , senza autorizzazione giudiziale, un atto di straordinaria amministrazione, consistito nell’aver accettato la messa a disposizione da parte della capogruppo della provvista necessaria al pagamento del deposito cauzionale, pari a €. 30.000,00, senza, per contro, considerare che, una volta esclusa la natura “ prededucibile ” d i tale credito , tale vicenda doveva essere qualificata o come un “finanziamento di un socio”, postergato ai sensi dell ’ art. 2467 c.c. , o come un “ mero pagamento del terzo”, qual è il socio rispetto alla società, effettuato senza una delega da parte del debitore ; - tali qualificazioni, invero, comportando l’esclusione del debito in questione dal fabbisogno concordatario, escluderebbe ro la configurazione dell ’ atto come “ atto di straordinaria amministrazione” de lla società in concordato e , quindi , l’applicabilità dell’art. 173 l.fall., trattandosi di un atto non pregiudizievole per i creditori; - l a società , del resto, non ha effettuato alcun pagamento (in violazione delle regole concordatarie); - il pagamento del deposito cauzionale (che è necessariamente successivo al deposito della domanda concordataria) è stato effettuato da un terzo (il socio della [OSCURATO:PERSONA]) per venire incontro a una insufficiente liquidità della società che avrebbe dovuto effettuare il versamento; -gli eventuali costi per le spese legali connesse ai giudizi, inoltre, sono, invece, a carico della società che ha Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 formulato proposta irrevocabile di acquisto dei predetti crediti e che sarebbe subentrata nei relativi contenziosi; - q uanto , poi , alla “totale omissione di fondi connessi al contenzioso già pendente” al momento della presentazione della domanda di concordato, come l’importo di 45.000 euro atitolo di imposta di registro sulla sentenza di primogrado, non risulta che sia stata formulata una richiesta a [OSCURATO:PERSONA] (vittoriosa nel giudizio de quo) di pagamento dell ’ imposta di registro in questione; - il suo eventuale pagamento (ove dovuto e d ove richiesto) da parte diSiderno Ambiente, le attribuisce, del resto, un credito di rivalsa nei confronti delle parti soccombenti nel giudizio; - quanto, infine, a l fatto che il debito verso [OSCURATO:PERSONA], indicato nel pianoconcordatario per €. 3.290.082,72 , è stato ammessoal passivo del fallimento apert o si a seguito della revoca del concordatoper il maggior importo di €. 3.754.254,82 , con un aumento delle passività pari ad €. 465.000,00, il dato in questione, al momento della revoca dell’ammissione al concordato,non era emerso, essendosi manifestato solo in sede diformazione dello stato passivo d ella procedura fallimentare, né aveva formato oggetto di rilievo da parte del c ommissario giudiziale in sede di relazione ex art. 172 L. fall.; - se tale circostanza fosse emersa prima, il debitore avrebbe potuto, del resto,modificare/integrare il piano e la proposta concordataria, prevedendo, in particolare, l ’ apporto di finanza nuova per rispettare i limiti di soddisfacimento (minimo) dei creditori chirografari previsti dallalegge.

2.4. I motiv i, da trattare congiuntamente, sono, nei termini che seguono, inammissibili, con assorbimento di tutte le altre censure.

2.5. La corte d’appello, infatti, hadato (tra l ’ altro) rilievo, quali legittime ragioni di revoca del concordato preventivo ai Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 sensi dell’art. 173 l.fall., al fatto che: (a) la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto il pagamento, da parte del Comune di Locri, della somma di €. 300.000,00, sul rilievo che tale circostanza , non essendo stata portata a conoscenza dei creditori, del commissario e del tribunale, integrava “ un elemento di frode, quantomeno con riguardo alla parte di credito incassata in contanti e la cui sorte non è nota”; (b) la società istante non aveva provveduto alla consegna del le “ memorie ex art. 183 c.p.c. con gli eventuali ulteriori documenti prodotti, la comparsa conclusionale e memoria di replica” e degli “atti processuali e i documenti depositati da tutte le parti costituite in giudizio”, sul rilievo che, a fronte dell’appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Locri che aveva definito il relativo giudizio, “la conoscenza degli atti del giudizio (ed in primis delle difese svolte dagli enti locali convenuti e dei documenti prodotti) sarebbe stata all’evidenza dirimenteal fine della necessaria valutazione del fumus di fondatezza del gravame”; (c) la società aveva omesso di fornire la necessaria informativa circa l’intervenuta proposizione di un giudizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], volto al recupero del credito di €. 1.752.863,22, e cioè di una delle due poste creditorie che costituivano l’attivo concordatario, sul rilievo che la consapevolezza circa la natura litigiosa di tale pretesa era necessaria ai fini del consapevole esercizio del voto da parte dei creditori, trattandosi di circostanza che può influire sulle effettive possibilità della sua realizzazione; (d ) l ’ [OSCURATO:PERSONA] era statariconosciuta creditrice di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, ammessa al passivo del fallimento per la maggior somma di €. 3.754.254,82, con un surplus di €. 465.000,00 rispetto al credito indicato nella proposta e nel piano di concordato (pari ad €. 3.290.082,72), sul rilievo che un debito di tale misura non consente dirispettare la previsione di legge Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 in tema di percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari.

2.6. La corte, inoltre, ha ritenuto che il concordato preventivo di [OSCURATO:PERSONA] era stato correttamente revocato anche in ragione del fatto che: - la società , come si evince dalla richiesta di rimborso in prededuzione della somma erogata da parte della capogruppo, aveva contratto con quest’ultima, nel corso della procedura,“un prestito” di 30.000 euro ed aveva, dunque, compi uto , dopo il decreto di ammissione, un atto di straordinaria amministrazione ma senza munirsi dell’autorizzazione giudiziale prevista dall’art. 167 l.fall; -tale atto è stato certamente pregiudizievole per la massa dei creditori, posto che l’assunzione del corrispondente debito, da soddisfare in via prededucibile, ha pregiudicato le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di ammissione al concordato.

2.7. Tali statuizioni, insindacabili quanto agli accertamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette.

2.8. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che, in tema di concordato preventivo, il tribunale (al pari, evidentemente, della corte d’appello in sede di reclamo: Cass. n. 16970 del 2024, in motiv.), in sede di valutazione dell’ammissibilità della domanda, se non può controllare direttamente la regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili del proponente, deve nondimeno svolgere, in sede di ammissione, di revoca ovvero di omologazione, un sindacatosulla completezza dei dati aziendali esposti nella proposta (o nei suoi allegati, come l’attestazione del professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 2°, l.fall.) e la comprensibilità dei criteri di giudizio ivi adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (cfr. Cass. n. 5653 del 2019).

2.9. Si tratta di una valutazione (da compiere, peraltro, tanto in sede di ammissione o omologazione del concordato, quanto, com’è accaduto nel caso in esame, in sede di revoca dell’ammissione) che, senon consente al tribunale di procedere direttamente al controllo della regolarità e dell’attendibilità delle scritture contabili, gli impone comunque di verificare (anche attraverso accertamenti extracontabili: Cass. n. 7878 del 2025) la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità̀ dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 2°, l.fall. (e, prima ancora, nella domanda di ammissione alla procedura), in modo tale da assicurare la rispondenza di tali atti alla finalità cui sono preordinati, consistenti (tra l’altro) nel fornire, attraverso la verifica dell’effettiva consistenza degli elementi patrimoniali (Cass. n. 7878 del 2025), una corretta informazione ai creditori, onde consentire agli stessi l’espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 2130 del 2014).

2.10. La giurisprudenza di legittimità, nel ricostruire la disciplina (risultante da modificazioni normative dai contenuti lacunosi susseguitesi in breve volgere di tempo e fra loro non sempre coordinate) del concordato preventivo, ha, in particolare, affermato che: - le informazioni che la proposta, il piano e la relazione del professionista attestante la veridicità dei “dati aziendali” e la fattibilità del piano, devono (alla luce del contenuto dei documenti depositati dal richiedente l’ammissione) necessariamente fornire ai creditori del proponente, hanno un ruolo centrale, e cioè di consentire a Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 costoro un consapevole esercizio del diritto di voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento, dell’accesso del loro debitore a tale procedura; - il giudice, anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione, deve, pertanto, controllare, sotto il profilo dell’adeguatezza a tale scopo, del contenuto di tali informazioni (cfr., per tutte: Cass.

SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv); - tali informazioni, in particolare, oltre ad essere oggettivamente chiare, devono riguardare non solo fatti risultanti al momento del deposito della domanda di concordato preventivo ma anche gli accadimenti, anteriori a tale momento, che, in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della propria crisi offerta dal proponente, abbiano causalmente determinato la consistenza del proprio patrimonio, nelle sue componenti del passivo ed in quelle dell’attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, onde consentire ai suoi creditori una consapevole scelta in ordine all’approvazione della proposta mediante l’espressione del voto (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.).

2.11. Si è, di conseguenza, ritenuto che: - costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall’art. 173 l.fall. i fatti che sono stati “accertati” dal commissario giudiziale (rientrando in tale categoria non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati) e che siano potenzialmente idonei a pregiudicare, in ragione della loro valenza potenzialmente decettiva, il consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento così come esposte nella proposta concordataria, a prescindere tanto dal pregiudizio ad essi Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 concretamente arrecato, quanto della dolosa preordinazione degli stessi da parte del debitore, essendo sufficiente la consapevole volontarietà della condotta da parte di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 12115 del 2022; Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - gli atti di frode devono essere, dunque, intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione (Cass. n. 15013del 2018; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); -gli atti di frode, pertanto, si sostanziano in fatti o atti la cui esistenza è stata non solo taciuta o mistificata dal proponente il concordato, ma anche (e solo) indicata in modo inadeguato o incompiuto alla luce delle verifiche e analisi compiute dal commissario giudiziale (Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - la revoca dell’ammissione prevista dall’art. 173 l.fall. è volta, infatti, “a neutralizzare il valore decettivo delle omissioni, alterazioni, incompletezze o inadeguatezze delle informazioni fornite ai creditori con la proposta di concordato, da valutare al momento del deposito della domanda (a prescindere da eventuali “ravvedimenti postumi” del debitore che si trasfondano in modifiche della proposta, specie se al cospetto di verifiche degli organi concorsuali: cfr. Cass 22663/2021), che quindi copre non solo l’area delle condotte Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche … quelle dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata” (Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono, pertanto, integrati tutte le volte in cui si riscontri l’esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell’impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere (come pacificamente è avvenuto nel caso in esame) anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo, per contro, necessaria la volontaria preordinazione dell’omissione al conseguimento dell’effetto decettivo (Cass. n. 30537 del 2018); -rientrano, in definitiva, tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato (Cass. n. 25458 del 2019, la quale ha affermato che l’omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode; conf., Cass. n. 34385 del 2024, in motiv., che ha cassato la pronuncia con la quale il giudice di merito non aveva dato rilievo alla “omessa informazione della pendenza di un giudizio per sua natura Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 destinato a incidere sul valore dell’attivo”, senza, per contro, considerare che “l’informazione riguardava un accadimento storico (il contenzioso pendente) tale da poter incidere sull’entità stessa dell’attivo, e proprio per questo doveva essere rappresentata con compiutezza fin dalla domanda, pur essendo rimasti riservati la proposta e il piano ”); - le mancanze informative, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione inadeguata, integrano, dunque, l’atto di frode purché siano caratterizzate, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, senza necessità di una dolosa preordinazione (Cass. n. 15013 del 2018; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); - costituiscono, in definitiva, fatti idonei a consentire la revoca prevista dall’art. 173 l.fall. tutti i fatti accertati dal commissario giudiziale: sia quelli scoperti perché prima ignoti nella loro materialità, sia quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati (Cass. n. 12115 del 2022), che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, con la conseguenza che tali fatti, se taciuti già al momento della domanda, come nella specie, non cessano di rapportarsi al concetto di frode, e come tali giustificano l’arresto del procedimento concordatario (Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.).

2.12. La sentenza impugnata, procedendo al doveroso riscontro della sussistenza di atti rilevanti ai fini della revoca ex art. 173 l.fall., ha, come detto, rilevato: - per un verso, l’inattendibilità̀della rappresentazione della situazione aziendale emergente dallaproposta di concordato (quanto all ’ attivo, non Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 avendo rappresentato la ricezione in pagamento della somma di €. 300.000,00 né, anche in ragione del tempo dell’incasso, la sorte impressa a tale importo, e, quanto al passivo, avendo esposto il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in misura inferiore rispetto aquella effettiva quale emerge dalla sua ammissione al passivo); -per altro verso, l ’ inidoneità de lle informazioni esposte a fornire un quadro preciso della situazione patrimoniale della società debitrice ( posto che “ l’omessa informazione circa le effettive prospettive di successo del contenzioso pendente e relativo alla metà del credito costituente l’attivo concordatario (per la cui valutazione sarebbero stati necessari i documenti richiesti e pacificamente non forniti dall’odierna reclamante) ed il totale occultamento della pendenza di altro contenzioso per il recupero dell’altra metà del credito … hanno certamente impedito … alla massa dei creditori la piena e corretta valutazione della convenienza della proposta concordataria”); ed ha, per l’effetto, correttamente ritenuto, sul fondamento di tali accertamenti in fatto, che il tribunale aveva legittimamente revocato, come impone l’art. 173 l.fall., l’ammissione della società proponente al concordato preventivo.

2.13. Quanto al resto , questa Corte ha , di recente, affermato (Cass. n.36370 del 2023, in motiv.) che: - la concreta riconducibilità di un atto alla categoria generale e residuale degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, contemplati dall’art. 167, comma 2°, ultima parte, l.fall., dev’essere calibrata, ai fini della necessità della previa autorizzazione giudiziale, su connotati analoghi a quelli delle figure negoziali tipizzate dalla norma a titolo soltanto esemplificativo; -l’eccedenza in concreto dall’ordinaria amministrazione viene, pertanto, a dipendere dall’oggettiva idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, per come ormai vocato all’obiettivo Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 concorsuale, pregiudicandone la consistenza o, comunque, compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è infatti predisposta; - pertanto, se sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell ’ impresa strettamente aderenti alle finalità e alle dimensioni del suo patrimonio e quelli che (ancorché comportanti una spesa) lo migliorino o anche solo lo conservino, ricadono, per contro, nell’area dell’amministrazione straordinariagli atti suscettibili di ridurlo o di gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali e prevalenti; - milita in questa direzione il testo dell’art. 167 l.fall., e, in particolare, il comma 3°, che non a caso rimette al tribunale la facoltà di determinare un limite di valore degli atti al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione; - l ’ art. 167, comma 2°, l.fall. presidia, in definitiva, l’interesse della massa con la conseguenza che “la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto deve dunque tener conto esclusivamente dell’interesse dei creditori e non già di quello dell’imprenditore insolvente” (Cass.

SU n. 42093 del 2021, in motiv., punto 17) e dev’essere, pertanto, svolta, caso per caso, in relazione alla specifica finalità che l’atto compiuto risulta perseguire rispetto all’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori (in termini, proprio in relazione all’art. 173 l.fall., Cass.n. 26646 del 2018).

2.14. La valutazione in ordine al carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell’atto dev’essere, dunque, compiuta, come ha indubbiamente fatto la corte d’appello, avendo riguardo all’interesse della massa dei creditori.

2.15. La sentenza impugnata ha ritenuto che il “prestito” di €. 30.000 contratto dalla società in concordato dopo il decreto Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 di ammissione aveva investito, in ragione dell’assunzione di un ulteriore debito (come quello alla restituzione della somma), gli interessi del ceto creditorio.

2.16. Ed una volta che l’atto, in ragione dell’incidenza negativa che ha avuto sull’integrità o il valore del patrimonio della società debitrice, sia stato correttamente qualificatocome atto di straordinaria amministrazione, il suo compimento da parte della proponente senza la necessaria autorizzazione giudiziale comporta, come ha altrettanto correttamente affermato la corte d’appello, la revoca, a norma degli artt. 173, comma 3°, e 167, comma 2°, l.fall., della sua ammissione al concordato preventivo.

Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è a sua volta inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte così provvede:dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6096-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentat a e difes a da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difes o dall’AvvocatoDANIELE [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 879 /2024 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 25/11/2025; Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Roma, con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha revocato l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al concordato preventivo e, a mezzo di contestuale sentenza , ha dichiarato, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il fallimento della società proponente. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto reclamo contestando gli addebitiche avevano comportato la revoca della sua ammissione al concordatopreventivo. 1.3. La reclamante, in particolare: a) quanto alla prima censura, e cioè di avere indicato in €. 2.840.847,70 i crediti complessivamente vantati nei confronti del Comune di Siderno invece che al loro reale valore di €. 3.263.009,52 (di cui €. 1.510.146,30 accertato con sentenza n. 1320/2017 del tribunale di Locri ed €. 1.752.863,22 in corso di accertamento nel giudizio introdotto nell’anno 2021 dinanzi allo stesso tribunale), ha dedotto che: -la differenza di €. 402.671,82 era, per una parte , dovutaalla necessità di decurtare dal totale del credito l ’ importo di €. 300.000,00 versato dal Comune di Locri in pendenza del giudizio, per un’altra parte, determinata d all ’ intervenuto pignoramento del credito da parte di un terzo, per somma pari ad €. 40.610,10, e , per il resto , pari ad €. 62.061,82 , alla prudente svalutazione del credito, operata dalla ricorrente già dall’anno 2018; b) quanto all ’ ulteriore addebito , e cioè la mancata consegna di alcuni degli atti del processo conclusosi con la sentenza n. 1320/17 emessa dal tribunale di Locri e di quelli del giudizio d’appello avverso la suddetta pronuncia, ha Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 rilevato che talidocumenti erano stati consegnati al commissario prima dell’udienza fissata dal tribunale. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al reclamo e, dopo aver evidenziato che: - l ’ intervenuto pagamento della somma di €. 300.000,00 da parte del Comune di Locri era stato tardivamente confessato solo nella memoria depositata in vista dell’udienza ex art. 173 l.fall.; -le richieste di produzione della documentazione relativa agli ulteriori giudizi pendenti eranostate evase in modo frammentario e comunque incompleto; ha dedotto c ome non potesse ritenersi dubbia la frode processuale perpetrata dalla società in concordato, anche perché , a fronte di un piano il cui attivo era pressoché integralmente costituito dal credito prima indicato, era stata del tutto omessa la comunicazione della pendenza del giudizio finalizzato al recupero di oltre la metà del suo importo (€. 1.752.863,22), così ingenerandosi nei creditori la falsa convinzione che l’unico credito in contenzioso fosse quello di €. 1.510.146,30, in relazione al quale era stata emessa sentenza favorevole dal tribunale di Locri, impugnata dal Comune di Siderno. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], infine, ha dedotto la sussistenza di ulteriori motiviidonei a fondare la revoca del concordato ai sensi dell’art. 173 l.fall., come il compimento di un atto di straordinaria amministrazione non autorizzato, e cioè la contrazione di un prestito nei confronti della controllante, la quale aveva versato le somme dovute a titolo di deposito cauzionale e ne aveva chiestoil rimborso in prededuzione. 1.6. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 1.7. La corte, in particolare, ha ritenuto: a) quanto al primo rilievo, che, pur dovendo prendersi atto del precedente pagamento, da parte del Comune di Locri, della somma di €. Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 300.000,00 in pendenza del giudizio, con corrispondente riduzione del credito litigioso, e del pignoramento di parte del suddetto credito (€. 40.610,10) e della sua assegnazione in favore di un terzo in epoca anteriore all’iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese, tali circostanze non erano state in precedenza portate a conoscenza dei creditori, del commissario e del tribunale, “il che già potrebbe di per sé integrare un elemento di frode, quantomeno con riguardo alla parte di credito incassata in contanti e la cui sorte non è nota”; b) quanto al secondo rilievo, che la mancata consegna delle “memorie ex art. 183 c.p.c. con gli eventuali ulteriori documenti prodotti, la comparsa conclusionale e memoria di replica” e degli “atti processuali e i documenti depositati da tutte le parti costituite in giudizio (Comune di Siderno, Comune di Locri, Comune di Antonimina, Comune di Gerace, Comune di Canolo, [OSCURATO:PERSONA], Comune di Grotteria)” oltre che dei “verbali di causa", non era irrilevante, come la reclamante ha dedotto: - a fronte dell ’ impugnazione della suddetta pronuncia e della pendenza del giudizio d’appello, infatti, “la conoscenza degli atti del giudizio (ed in primis delle difese svolte dagli enti locali convenuti e dei documenti prodotti) sarebbe stata all’evidenza dirimente al fine della necessaria valutazione del fumus di fondatezza del gravame e ciò, tra l’altro, al fine della completa informativa nei confronti dei terzi possibili concorrenti in sede di cessione del credito ex art. 163 bis L.F., che dovevano essere posti in condizione di valutare l’alea processuale, dopo integrale disamina degli atti”; c) agli effetti della necessaria piena “disclosure” cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dare corso nei confronti dei creditori, doveva essere, poi, valorizzata l’omessa informativa circa l’intervenuta proposizione di un giudizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], volto al recupero del Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 credito di €. 1.752.863,22 , e cioè di una delle due poste creditorie che costituivano la pressoché integrale componente dell’attivo concordatario: anche sotto questo aspetto, sarebbe stato, infatti, determinante, ai fini della corretta informazione dei terzi potenziali concorrenti in sede di procedura competitiva per l’acquisto del credito ed ai fini del consapevole esercizio del voto da parte dei creditori, sapere che il suddetto credito avesse natura litigiosa, il che avrebbe influito sulle effettive possibilità della sua realizzazione. 1.8. La corte, quindi, ha ritenuto che tali condotte decettive erano sussumibili nell’ipotesi di atti in frode ai sensi dell’art. 173 l.fall.sul rilievo che “ l ’ omessa informazione circa le effettive prospettive di successo del contenzioso pendente e relativo alla metà del credito costituente l’attivo concordatario (per la cui valutazione sarebbero stati necessari i documenti richiesti e pacificamente non forniti dall’odierna reclamante) ed il totale occultamento della pendenza di altro contenzioso per il recupero dell’altra metà del credito (e della condotta ivi tenuta dal destinatario della pretesa, che come incidentalmente osservato dalla curatela aveva formulato una proposta transattiva di ingente ammontare, che ove coltivata avrebbe potuto apportare di per sé sola una somma pari a quella oggetto della proposta irrevocabile d’acquisto del totale dei crediti vantati dalla ricorrente, tale da rendere non conveniente l’offerta d’acquisto suddetta) hanno certamente impedito ai possibili concorrenti in sede di offerta competitiva ed alla massa dei creditori la piena e corretta valutazione dellaconvenienza della proposta concordataria”. 1.9. La corte, infine, ha dato rilievo, quale ulteriore ragione di revoca del concordato, al compimento da parte della Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 [OSCURATO:PERSONA] diun atto di straordinaria amministrazione i n assenza della necessaria autorizzazione giudiziale. 1.10. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che la capogruppo aveva fornito a [OSCURATO:PERSONA] la provvista necessaria al pagamento del deposito cauzionale di 30.000,00 euro, ha ritenuto che: -tale “ pagamento”, a fronte della richiesta di rimborso in prededuzione da parte della capogruppo sottesa all’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere qualificato a titolo gratuito , configurandosi, piuttosto, come la “contrazione di un prestito ” e , dunque , un tipico atto di straordinaria amministrazione ex art. 167 l.fall., compiuto dalla società in concordato preventivo in assenza della necessaria autorizzazione giudiziale; - t ale circostanza sarebbe di per sé sola idonea a giustificare la revoca ai sensi dell’art. 173,comma 3°, l.fall.; - “ il pagamento non autorizzato dal giudice di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo, determina”, infatti, “ai sensi dell’art. 173, comma 3, l.fall., la revoca dell’ammissione alla procedura, salvo che l’imprenditore dimostri nel relativo procedimento di revoca che tale pagamento non sia stato pregiudizievole per l’interesse dei creditori, essendo ispirato al criterio della loro migliore soddisfazione, né sia stato diretto a frodarne le ragioni, così pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato”; -l’atto di straordinaria amministrazione in oggetto, seppure non consistito in un pagamento, è stato , invece, certamente pregiudizievole per la massa dei creditori, posto che l’assunzione del corrispondente debito , da soddisfare in via prededucibile per la somma di €. 30.000,00, ha pregiudicato le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato, determinando l ’ impossibilità di Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 rispettare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, imposta dalla legge, trattandosi di concordato liquidatorio, nella misura minima del 20%. 1.11. La corte ha, inoltre, rilevato che: - erano emersi ulteriori costi in prededuzione connessi al contenzioso di cui era stata completamente taciuta l ’ esistenza, di entità non prevedibile ma potenzialmente rilevante considerato il valore della controversia (1,7 mln. di euro), e, precisamente, costi che la società ammessa al concordato avrebbe dovuto sostenere almeno fino alla cessione del credito litigioso; - tali costi, di cui non è stata fornita alcuna menzione nella domanda di concordato, nella quale non era previsto alcun fondo neppure con riguardo all’“unico giudizio pendente ” ( e cioè quello già definito in primo grado con la sentenza del tribunale di Locri e pendente in appello), né successivamente, prima del rilievo formulato dal commissario ai sensi dell’art. 173l.fall., avrebbero anch’essi determinato l’aumento delle spese prededucibili in misura non prevedibile, e come tale di per sé sufficiente ad escludere la possibilità di ritenere “garantito” ilsoddisfacimento del ceto chirografario nella percentuale minima del 20%, come di contro imposto dalla legge ; - la totale omissione di fondi connessi alcontenzioso già pendente, come l’imposta di registro sulla sentenza di primo grado emessa nell ’ anno 2017 (che avrebbe determinato un esborso pari a 45.000,00 euro, considerato il valoredella controversia) e la segnalata erronea indicazione dei compensi pattuiti nei confronti dell ’ attestatore, che il commissario giudiziale ha da ultimo verificato non essere corrispondenti alla somma di €. 10.400,00 indicata nel piano bensì al maggior importo di €. 20.000,00 ; - i n tale contesto, l’attivo messo a disposizione dei creditori chirografari, indicato nel piano in €. 810.162,05, dovrebbe essere ridotto, Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 quantomeno, di €. 40.000,00 (non volendo considerare i costi connessi al giudizio già pendente ed a quello sottaciuto, in ipotesi a carico dell’acquirente del credito), così ottenendosi l’importo di €. 760.162,05, che già sarebbe insufficiente a garantire il soddisfacimento del 20% dei crediti chirografari, il cui ammontare era indicato nel piano di complessivi €. 3.854.528,68, di cui €. 3.290.082,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - l ’ [OSCURATO:PERSONA] è stata , del resto, ammessa al passivo per la maggior somma di €. 3.754.254,82, con un surplus di €. 465.000,00 rispetto al credit o indicato nella proposta e nel piano di concordato; - è , di conseguenza, inequivocabile l’impossibilità di rispettarela previsione di legge relativa alla percentuale minima disoddisfacimento dei creditori chirografari; - risulta, pertanto, integrata l ’ ipotesi di cui all ’ art. 173, comma 3°,l.fall., ovvero il sopravvenuto accertamento del difetto delle condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato, cui consegue per legge la revoca del concordato preventivo. 1.12. La corte d’appello ha, quindi, respinto il reclamo. 1.13. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 6/3/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 1.14. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con controricorsi. Quest’ultima, in particolare, ha, tra l’altro, dedotto che già all’epoca del deposito domanda di concordato cd. in bianco, ovvero alla data del 19/10/2020, ed a maggior ragione alla data di presentazione del “piano contenente la descrizione analitica della proposta concordataria”, ovvero alla data del 23/2/2021, il credito di [OSCURATO:PERSONA] per capitale ed interessi era già indiscutibilmente pari all’importo di €.3.630.792,41 e che in tale misura, in luogo del Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 maggiore importo inizialmente domandato di €. 3.754.254,82, è stato poi ammesso allo statopassivo del fallimento. 1.15. Il Pubblico Ministero, con memoria del 3/11/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. 1.16. La ricorrente e il Fallimento hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell ’ art. 173 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza d i un atto di frode ai creditori , e cioè l’occultamento parziale dell ’ a ttivo , sul rilievo che la società aveva indicato i crediti vantati nei confronti di alcuni Comuni per l’importo di €. 2.840.847,70, vale a dire in una misurainferiore rispetto a quella effettiva, pari ad €. 3.263.009,52 , senza, tuttavia, considerare che: -l’indicazione di un importo inferiore (per €. 402.671,82), come già eccepito nel corso del giudizio, era stata imposta sia dalla circostanza che uno dei C omuni debitori, e cioè il Comune di Locri, aveva pagato , in epoca anteriore all’iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese,una parte del debito complessivo, nella misura di €. 300.000,00 (che non costituiva, dunque, più un credito riportabile nell’attivo della società), sia dal fatto che era intervenuto ilpignoramento del credito da parte di un terzo (per un importo pari ad €. 40.610,10,assegnato al terzo pignorante), sia, infine , per una prudente valutazione della effettiva recuperabilità del credito; - l ’ indicazione del credito per la sua effettiva entità residua rispetto al l ’ intervenuto pagamento parziale e al l ’ assegnazione parziale di cui si è detto , era , pertanto,l’unico comportamento corretto che avrebbe potuto (e Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 dovuto) essere tenuto; -si tratta, dunque, di un comportamento che, per le ragioni indicate, non può essere considerato come “decettivo” nei confronti dei creditori concordatari, come sarebbe stato invece, senza dubbio, indicare una posta dell’attivo per un importo maggiore di quello effettivo ; - l ’ art.173 l.fall., del resto, quando indica,tra i possibili “ atti di frode ” da parte del debitore che possono portare alla revoca dell’ammissione al concordato, l ’ “ occultamento di parte dell’attivo”, si riferisce al caso in cui non venga dichiarato (ossia venga tenuto nascosto), in tutto o in parte, un elemento dell’attivo, come un credito, che è invece esistente; -nel caso in esame, al contrario, la società debitrice non ha nascosto/occultato una parte del suocredito ma ne ha indicato “l’ammontare effettivo al momento della presentazione della domanda di concordato”, e cioè l’importo “che non poteva non tener conto che una partedel credito era stata pagata, e dunque si era estinta”; - n é , d ’ altra parte , si potrebbe pensare che, in realtà, l’“atto di frode” sia stato quello di aver “ occultato ” il pagamento ricevuto;- tale pagamento è , in effetti, avvenuto con regolare bonifico ed è stato regolarmente riportato nella contabilità della società; - a fronte di crediti difficilmente recuperabili (e che avrebbero comunque subito una pesante falcidia per lo “stato didissesto” dichiarato dagli e nti debitori, falcidia stimata in circa l’80% dell’importonominale del credito), il vero dato sul quale veniva chiesto ai creditori di valutare la proposta concordataria era, del resto, la disponibilità , manifestata dal socio unico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , di rendersi cessionario dei suddetti crediti per l’importo di 900.000,00euro. 2.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza di una “frode ai creditori” sul rilievo che la società debitrice, in violazione degli obblighi informativi che gravano sulla stessa, non aveva fornito tutti gli e i documenti relativi al giudizio definito con la sentenza n. 1320/2017 del tribunale di Locri, né aveva segnalato che gli ulteriori crediti (diversi da quelliaccertati nella suddetta sentenza), in quanto oggetto di un secondo giudizio, dovevano essere considera t i anch’essi come crediti “litigiosi”, omettendo, per contro , di considerare che: - la società istante , sin dal momento della presentazione della domanda di ammissione al concordato, aveva depositato la sentenza n. 1320/2017 del tribunale diLocri, che l’aveva riconosciuta creditrice nei confronti di vari Comuni per l’importo complessivo di €. 1.510.146,30; - la società, inoltre, prima della definizione del procedimento di revoca, ha provveduto a trasmettere al commissario giudiziale, relativamente al giudizio definito con l’indicata sentenza, anche i documenti che lo stessoaveva chiesto con pec del 31/5/2021, e cioè le memorie ex art. 183 c.p.c., le comparse conclusionali e le memorie di replica delle varie parti del giudizio, onde consentire ai creditori (e prima ancora al commissariogiudiziale) di rendersi più compiutamente conto dell’effettiva sussistenza del credito riportato nell’attivo e di valutare il fumus di fondatezza dell ’ appello proposto dai debitori soccombenti ; - d’altra parte, non può condividersi l’assunto per cui l’“informazione dovuta ai creditori” comprende non solo l a sentenza di primo grado e le valutazioni in essa formulate dal giudice di primo grado ma anche, ondeconsentire ai creditori la formazione del proprio convincimento intorno alla proposta concordataria, tutti gli atti del giudizio relativo a questa o a Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 quella voce dell’attivo ( o del p assivo) concordatario ; - la mancata produzione, al momento di presentazione della domanda di ammissione al concordato, degli atti in questione non risponde, del resto, ad un intento “ fraudolento ” da parte della società, la quale, invece, ha semplicemente ritenuto , del tutto plausibilmente e ragionevolmente, che il deposito della sentenza del tribunale di Locri (che aveva riconosciuto il suo credito) superassee assorbisse la produzione di altri documenti processuali (relativial giudizio di primo grado) ; - il giudizio per l’accertamento dell’(ulteriore) credito verso alcuni Comuni, introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con l’intento di ottenere la condanna degli stessi al pagamento di quanto dovuto , era stato, infine, segnalato in un allegato alla relazione dell’attestatore, la quale dà testualmente atto che “l a causa relativa al rimborso dei costi riferiti al periodo successivo all’ottobre 2012 (oggetto delgiudizio oggi in grado di appello) e fino a tutto marzo 2016, è stata appena avviata, e le controparti sono ancora in termini per lo svolgimento delle proprie difese"; - la proposizione di tale giudizio, peraltro, non implica affatto che i crediti in questione siano (contestati, e dunque) “ litigiosi ” ma semplicemente che si trattava di crediti inadempiutie che il creditore (ossia la [OSCURATO:PERSONA]) chiedeva la condanna dei debitori al relativi pagamento (nella forma nei limiti del c.d. “ingiustificato arricchimento”); - d ’ altra parte, la mancata segnalazione del carattere “litigioso” di un credito può avere valenza “decettiva” solo nella misura in cui faccia credere inuna valutazione dello stesso superiore a quella effettiva , così traducendosi in una “sopravvalutazione” dell’attivo; -nel caso in esame, al contrario, nel piano e nella proposta di concordato, i crediti in questione sono stati considerati ai fini concordatari, Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 tenendo conto delle possibilità effettive della loro riscossione , con una svalutazione dell’80%. 2.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 173 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la società istante aveva compi u to , senza autorizzazione giudiziale, un atto di straordinaria amministrazione, consistito nell’aver accettato la messa a disposizione da parte della capogruppo della provvista necessaria al pagamento del deposito cauzionale, pari a €. 30.000,00, senza, per contro, considerare che, una volta esclusa la natura “ prededucibile ” d i tale credito , tale vicenda doveva essere qualificata o come un “finanziamento di un socio”, postergato ai sensi dell ’ art. 2467 c.c. , o come un “ mero pagamento del terzo”, qual è il socio rispetto alla società, effettuato senza una delega da parte del debitore ; - tali qualificazioni, invero, comportando l’esclusione del debito in questione dal fabbisogno concordatario, escluderebbe ro la configurazione dell ’ atto come “ atto di straordinaria amministrazione” de lla società in concordato e , quindi , l’applicabilità dell’art. 173 l.fall., trattandosi di un atto non pregiudizievole per i creditori; - l a società , del resto, non ha effettuato alcun pagamento (in violazione delle regole concordatarie); - il pagamento del deposito cauzionale (che è necessariamente successivo al deposito della domanda concordataria) è stato effettuato da un terzo (il socio della [OSCURATO:PERSONA]) per venire incontro a una insufficiente liquidità della società che avrebbe dovuto effettuare il versamento; -gli eventuali costi per le spese legali connesse ai giudizi, inoltre, sono, invece, a carico della società che ha Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 formulato proposta irrevocabile di acquisto dei predetti crediti e che sarebbe subentrata nei relativi contenziosi; - q uanto , poi , alla “totale omissione di fondi connessi al contenzioso già pendente” al momento della presentazione della domanda di concordato, come l’importo di 45.000 euro atitolo di imposta di registro sulla sentenza di primogrado, non risulta che sia stata formulata una richiesta a [OSCURATO:PERSONA] (vittoriosa nel giudizio de quo) di pagamento dell ’ imposta di registro in questione; - il suo eventuale pagamento (ove dovuto e d ove richiesto) da parte diSiderno Ambiente, le attribuisce, del resto, un credito di rivalsa nei confronti delle parti soccombenti nel giudizio; - quanto, infine, a l fatto che il debito verso [OSCURATO:PERSONA], indicato nel pianoconcordatario per €. 3.290.082,72 , è stato ammessoal passivo del fallimento apert o si a seguito della revoca del concordatoper il maggior importo di €. 3.754.254,82 , con un aumento delle passività pari ad €. 465.000,00, il dato in questione, al momento della revoca dell’ammissione al concordato,non era emerso, essendosi manifestato solo in sede diformazione dello stato passivo d ella procedura fallimentare, né aveva formato oggetto di rilievo da parte del c ommissario giudiziale in sede di relazione ex art. 172 L. fall.; - se tale circostanza fosse emersa prima, il debitore avrebbe potuto, del resto,modificare/integrare il piano e la proposta concordataria, prevedendo, in particolare, l ’ apporto di finanza nuova per rispettare i limiti di soddisfacimento (minimo) dei creditori chirografari previsti dallalegge. 2.4. I motiv i, da trattare congiuntamente, sono, nei termini che seguono, inammissibili, con assorbimento di tutte le altre censure. 2.5. La corte d’appello, infatti, hadato (tra l ’ altro) rilievo, quali legittime ragioni di revoca del concordato preventivo ai Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 sensi dell’art. 173 l.fall., al fatto che: (a) la [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto il pagamento, da parte del Comune di Locri, della somma di €. 300.000,00, sul rilievo che tale circostanza , non essendo stata portata a conoscenza dei creditori, del commissario e del tribunale, integrava “ un elemento di frode, quantomeno con riguardo alla parte di credito incassata in contanti e la cui sorte non è nota”; (b) la società istante non aveva provveduto alla consegna del le “ memorie ex art. 183 c.p.c. con gli eventuali ulteriori documenti prodotti, la comparsa conclusionale e memoria di replica” e degli “atti processuali e i documenti depositati da tutte le parti costituite in giudizio”, sul rilievo che, a fronte dell’appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Locri che aveva definito il relativo giudizio, “la conoscenza degli atti del giudizio (ed in primis delle difese svolte dagli enti locali convenuti e dei documenti prodotti) sarebbe stata all’evidenza dirimenteal fine della necessaria valutazione del fumus di fondatezza del gravame”; (c) la società aveva omesso di fornire la necessaria informativa circa l’intervenuta proposizione di un giudizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], volto al recupero del credito di €. 1.752.863,22, e cioè di una delle due poste creditorie che costituivano l’attivo concordatario, sul rilievo che la consapevolezza circa la natura litigiosa di tale pretesa era necessaria ai fini del consapevole esercizio del voto da parte dei creditori, trattandosi di circostanza che può influire sulle effettive possibilità della sua realizzazione; (d ) l ’ [OSCURATO:PERSONA] era statariconosciuta creditrice di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, ammessa al passivo del fallimento per la maggior somma di €. 3.754.254,82, con un surplus di €. 465.000,00 rispetto al credito indicato nella proposta e nel piano di concordato (pari ad €. 3.290.082,72), sul rilievo che un debito di tale misura non consente dirispettare la previsione di legge Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 in tema di percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari. 2.6. La corte, inoltre, ha ritenuto che il concordato preventivo di [OSCURATO:PERSONA] era stato correttamente revocato anche in ragione del fatto che: - la società , come si evince dalla richiesta di rimborso in prededuzione della somma erogata da parte della capogruppo, aveva contratto con quest’ultima, nel corso della procedura,“un prestito” di 30.000 euro ed aveva, dunque, compi uto , dopo il decreto di ammissione, un atto di straordinaria amministrazione ma senza munirsi dell’autorizzazione giudiziale prevista dall’art. 167 l.fall; -tale atto è stato certamente pregiudizievole per la massa dei creditori, posto che l’assunzione del corrispondente debito, da soddisfare in via prededucibile, ha pregiudicato le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di ammissione al concordato. 2.7. Tali statuizioni, insindacabili quanto agli accertamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette. 2.8. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che, in tema di concordato preventivo, il tribunale (al pari, evidentemente, della corte d’appello in sede di reclamo: Cass. n. 16970 del 2024, in motiv.), in sede di valutazione dell’ammissibilità della domanda, se non può controllare direttamente la regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili del proponente, deve nondimeno svolgere, in sede di ammissione, di revoca ovvero di omologazione, un sindacatosulla completezza dei dati aziendali esposti nella proposta (o nei suoi allegati, come l’attestazione del professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 2°, l.fall.) e la comprensibilità dei criteri di giudizio ivi adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (cfr. Cass. n. 5653 del 2019). 2.9. Si tratta di una valutazione (da compiere, peraltro, tanto in sede di ammissione o omologazione del concordato, quanto, com’è accaduto nel caso in esame, in sede di revoca dell’ammissione) che, senon consente al tribunale di procedere direttamente al controllo della regolarità e dell’attendibilità delle scritture contabili, gli impone comunque di verificare (anche attraverso accertamenti extracontabili: Cass. n. 7878 del 2025) la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità̀ dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 2°, l.fall. (e, prima ancora, nella domanda di ammissione alla procedura), in modo tale da assicurare la rispondenza di tali atti alla finalità cui sono preordinati, consistenti (tra l’altro) nel fornire, attraverso la verifica dell’effettiva consistenza degli elementi patrimoniali (Cass. n. 7878 del 2025), una corretta informazione ai creditori, onde consentire agli stessi l’espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 2130 del 2014). 2.10. La giurisprudenza di legittimità, nel ricostruire la disciplina (risultante da modificazioni normative dai contenuti lacunosi susseguitesi in breve volgere di tempo e fra loro non sempre coordinate) del concordato preventivo, ha, in particolare, affermato che: - le informazioni che la proposta, il piano e la relazione del professionista attestante la veridicità dei “dati aziendali” e la fattibilità del piano, devono (alla luce del contenuto dei documenti depositati dal richiedente l’ammissione) necessariamente fornire ai creditori del proponente, hanno un ruolo centrale, e cioè di consentire a Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 costoro un consapevole esercizio del diritto di voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento, dell’accesso del loro debitore a tale procedura; - il giudice, anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione, deve, pertanto, controllare, sotto il profilo dell’adeguatezza a tale scopo, del contenuto di tali informazioni (cfr., per tutte: Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv); - tali informazioni, in particolare, oltre ad essere oggettivamente chiare, devono riguardare non solo fatti risultanti al momento del deposito della domanda di concordato preventivo ma anche gli accadimenti, anteriori a tale momento, che, in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della propria crisi offerta dal proponente, abbiano causalmente determinato la consistenza del proprio patrimonio, nelle sue componenti del passivo ed in quelle dell’attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, onde consentire ai suoi creditori una consapevole scelta in ordine all’approvazione della proposta mediante l’espressione del voto (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.). 2.11. Si è, di conseguenza, ritenuto che: - costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall’art. 173 l.fall. i fatti che sono stati “accertati” dal commissario giudiziale (rientrando in tale categoria non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati) e che siano potenzialmente idonei a pregiudicare, in ragione della loro valenza potenzialmente decettiva, il consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento così come esposte nella proposta concordataria, a prescindere tanto dal pregiudizio ad essi Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 concretamente arrecato, quanto della dolosa preordinazione degli stessi da parte del debitore, essendo sufficiente la consapevole volontarietà della condotta da parte di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 12115 del 2022; Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - gli atti di frode devono essere, dunque, intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione (Cass. n. 15013del 2018; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); -gli atti di frode, pertanto, si sostanziano in fatti o atti la cui esistenza è stata non solo taciuta o mistificata dal proponente il concordato, ma anche (e solo) indicata in modo inadeguato o incompiuto alla luce delle verifiche e analisi compiute dal commissario giudiziale (Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - la revoca dell’ammissione prevista dall’art. 173 l.fall. è volta, infatti, “a neutralizzare il valore decettivo delle omissioni, alterazioni, incompletezze o inadeguatezze delle informazioni fornite ai creditori con la proposta di concordato, da valutare al momento del deposito della domanda (a prescindere da eventuali “ravvedimenti postumi” del debitore che si trasfondano in modifiche della proposta, specie se al cospetto di verifiche degli organi concorsuali: cfr. Cass 22663/2021), che quindi copre non solo l’area delle condotte Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche … quelle dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata” (Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono, pertanto, integrati tutte le volte in cui si riscontri l’esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell’impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere (come pacificamente è avvenuto nel caso in esame) anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo, per contro, necessaria la volontaria preordinazione dell’omissione al conseguimento dell’effetto decettivo (Cass. n. 30537 del 2018); -rientrano, in definitiva, tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato (Cass. n. 25458 del 2019, la quale ha affermato che l’omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode; conf., Cass. n. 34385 del 2024, in motiv., che ha cassato la pronuncia con la quale il giudice di merito non aveva dato rilievo alla “omessa informazione della pendenza di un giudizio per sua natura Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 destinato a incidere sul valore dell’attivo”, senza, per contro, considerare che “l’informazione riguardava un accadimento storico (il contenzioso pendente) tale da poter incidere sull’entità stessa dell’attivo, e proprio per questo doveva essere rappresentata con compiutezza fin dalla domanda, pur essendo rimasti riservati la proposta e il piano ”); - le mancanze informative, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione inadeguata, integrano, dunque, l’atto di frode purché siano caratterizzate, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, senza necessità di una dolosa preordinazione (Cass. n. 15013 del 2018; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); - costituiscono, in definitiva, fatti idonei a consentire la revoca prevista dall’art. 173 l.fall. tutti i fatti accertati dal commissario giudiziale: sia quelli scoperti perché prima ignoti nella loro materialità, sia quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati (Cass. n. 12115 del 2022), che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, con la conseguenza che tali fatti, se taciuti già al momento della domanda, come nella specie, non cessano di rapportarsi al concetto di frode, e come tali giustificano l’arresto del procedimento concordatario (Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.). 2.12. La sentenza impugnata, procedendo al doveroso riscontro della sussistenza di atti rilevanti ai fini della revoca ex art. 173 l.fall., ha, come detto, rilevato: - per un verso, l’inattendibilità̀della rappresentazione della situazione aziendale emergente dallaproposta di concordato (quanto all ’ attivo, non Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 avendo rappresentato la ricezione in pagamento della somma di €. 300.000,00 né, anche in ragione del tempo dell’incasso, la sorte impressa a tale importo, e, quanto al passivo, avendo esposto il debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in misura inferiore rispetto aquella effettiva quale emerge dalla sua ammissione al passivo); -per altro verso, l ’ inidoneità de lle informazioni esposte a fornire un quadro preciso della situazione patrimoniale della società debitrice ( posto che “ l’omessa informazione circa le effettive prospettive di successo del contenzioso pendente e relativo alla metà del credito costituente l’attivo concordatario (per la cui valutazione sarebbero stati necessari i documenti richiesti e pacificamente non forniti dall’odierna reclamante) ed il totale occultamento della pendenza di altro contenzioso per il recupero dell’altra metà del credito … hanno certamente impedito … alla massa dei creditori la piena e corretta valutazione della convenienza della proposta concordataria”); ed ha, per l’effetto, correttamente ritenuto, sul fondamento di tali accertamenti in fatto, che il tribunale aveva legittimamente revocato, come impone l’art. 173 l.fall., l’ammissione della società proponente al concordato preventivo. 2.13. Quanto al resto , questa Corte ha , di recente, affermato (Cass. n.36370 del 2023, in motiv.) che: - la concreta riconducibilità di un atto alla categoria generale e residuale degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, contemplati dall’art. 167, comma 2°, ultima parte, l.fall., dev’essere calibrata, ai fini della necessità della previa autorizzazione giudiziale, su connotati analoghi a quelli delle figure negoziali tipizzate dalla norma a titolo soltanto esemplificativo; -l’eccedenza in concreto dall’ordinaria amministrazione viene, pertanto, a dipendere dall’oggettiva idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, per come ormai vocato all’obiettivo Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 concorsuale, pregiudicandone la consistenza o, comunque, compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, alla cui tutela la misura della preventiva autorizzazione è infatti predisposta; - pertanto, se sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell ’ impresa strettamente aderenti alle finalità e alle dimensioni del suo patrimonio e quelli che (ancorché comportanti una spesa) lo migliorino o anche solo lo conservino, ricadono, per contro, nell’area dell’amministrazione straordinariagli atti suscettibili di ridurlo o di gravarlo di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali e prevalenti; - milita in questa direzione il testo dell’art. 167 l.fall., e, in particolare, il comma 3°, che non a caso rimette al tribunale la facoltà di determinare un limite di valore degli atti al di sotto del quale non è dovuta l’autorizzazione; - l ’ art. 167, comma 2°, l.fall. presidia, in definitiva, l’interesse della massa con la conseguenza che “la valutazione della natura di ordinaria o straordinaria amministrazione dell’atto deve dunque tener conto esclusivamente dell’interesse dei creditori e non già di quello dell’imprenditore insolvente” (Cass. SU n. 42093 del 2021, in motiv., punto 17) e dev’essere, pertanto, svolta, caso per caso, in relazione alla specifica finalità che l’atto compiuto risulta perseguire rispetto all’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori (in termini, proprio in relazione all’art. 173 l.fall., Cass.n. 26646 del 2018). 2.14. La valutazione in ordine al carattere di ordinaria o di straordinaria amministrazione dell’atto dev’essere, dunque, compiuta, come ha indubbiamente fatto la corte d’appello, avendo riguardo all’interesse della massa dei creditori. 2.15. La sentenza impugnata ha ritenuto che il “prestito” di €. 30.000 contratto dalla società in concordato dopo il decreto Ric. 2024n. 6096 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 di ammissione aveva investito, in ragione dell’assunzione di un ulteriore debito (come quello alla restituzione della somma), gli interessi del ceto creditorio. 2.16. Ed una volta che l’atto, in ragione dell’incidenza negativa che ha avuto sull’integrità o il valore del patrimonio della società debitrice, sia stato correttamente qualificatocome atto di straordinaria amministrazione, il suo compimento da parte della proponente senza la necessaria autorizzazione giudiziale comporta, come ha altrettanto correttamente affermato la corte d’appello, la revoca, a norma degli artt. 173, comma 3°, e 167, comma 2°, l.fall., della sua ammissione al concordato preventivo. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è a sua volta inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede:dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in
Decreto Cassazione n. 32873/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris