CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 00522/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18111/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ordinanza di Giudice di [OSCURATO:PERSONA] n. 498/2021 depositata il 9.4.2021. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Questore di Campobasso ha adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadino gambiano, provvedimento di revoca del permesso di soggiorno e conseguentemente il Prefetto di Campobasso con decreto notificato il 24.2.2021 ha ingiunto l’espulsione e l’acccompagnamento alla frontiera del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al Giudice di pace di Campobasso, che con ordinanza del 9.4.2021 ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto di espulsione. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ritenuto il provvedimento illegittimo per la violazione della Direttiva 2008/115/CE su i rimpatri , che consentivano l’accompagnamento coattivo solo in diverse ipotesi tassativamente previste e in caso di pericolo di fuga dello straniero; ha osservato che nel caso il pericolo di fuga non era stato accertato correttamente, non constando la pericolosità sociale dello straniero; ha aggiunto che il provvedimento non era stato tradotto nella lingua madre del sig. [OSCURATO:PERSONA] , in difetto di prova di adeguate ricerche di un interprete; ha osservato che in caso di rimpatrio sussisteva il serio rischio di esposizione a trat tamenti inumani o degradanti; ha concluso dando atto della presentazione da parte dell’interessato di richiesta di protezione speciale ai sensi della legge n.173 del 2020 in data 19.3.2021. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso la Prefettu ra di Campobasso con atto notificato il 2-6.7.2021, proponendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, proposto ex art.360, n.3, c.p.c. la ricorrente deduce violazione di norme di diritto e in particolare dell’art.27 d.lgs.25/2008 e dell’art.13 d.lgs.286/1998. Con il secondo motivo, proposto ex art.360, n.3, c.p.c. la ricorrente deduce violazione di norme di diritto e in particolare dell’art.13, comma 7, d.lgs.286/1998 e dell’art.3, comma 3, d.p.r. 394/1999. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, n .4, c.p.c. la ricorrente deduce vizio di omessa e/o apparente motivazione e violazione del principio del contraddittorio ai sensi degli artt.24 e 111 Cost. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso ha depositato memoria illustrativa del 2.12.2022. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il secondo motivo , relativo alla mancata traduzione in lingua nota del provvedimento espulsivo, la ricorrente sostiene che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di parlare e comprendere perfettamente la lingua italiana e aveva comunque indicato l’inglese come lingua preferita perle notifiche. Il motivo è inammissibile perché basato su di un documento ( ossia il foglio notizie prodotto sub 3 come allegato al decreto di espulsione 18/21) che non consta che sia stato prodotto nel giudizio di merito, il che ne preclude la produzione in sede di legittimità ai sensi dell’art.372 c.p.c. In ogni caso, il documento, in violazione dell’art.366, n.6, c.p.c. neppure viene debitamente “ localizzato ” negli atti processuali , dando cioè specificamente conto di come e quando fosse stato prodotto in giudizio e sottoposto alla dialettica del contraddittorio. 4. In memoria illustrativa la ricorrente sub § 4, pag.2, ha osservato che il foglio notizie offerto in comunicazione era stato prodotto “soltanto ad colorandum”: il che non supera, da un lato, l’inammissibilità della produzione per la prima volta in cassazione di un documento di cui non è dimostrata l’ostensione al giudice di merito, dall’altro priva di base probatoria e argomentativa la deduzione critica del secondo motivo. La ricorrente sempresub § 4, pag.2, della memoria sostiene che il sig.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe confessato giudizialmente con il ricorso (e cioè con il ricorso al Giudice di pace) di comprendere abbastanza bene la lingua italiana, come certificato dagli studi compiuti in Italia. Tuttavia di tale deduzione non v’è traccia nel ricorso per cassazione, che è invece basato sulla dichiarazione di conoscenza, asseritamente “perfetta” (ricorso, pag.7) della lingua italiana ritratta dal predetto foglio notizie. E’ ben noto, al proposito che nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378, 380 bis e 380 bis - 1 cod.proc.civ., destinate esclusivamente ad illustrare e a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (Sez. 2, n. 24007 del 12.10.2017, Rv. 645587 – 01; Sez. 1, n. 26332 del 20.12.2016, Rv. 642766 – 01; Sez. 6 - 3, n. 3780 del 25.2.2015, Rv. 634440 – 01; Sez. 2, n. 30760 del 28.11.2018, Rv. 651598 -01). La ricorrente osserva ancora che la lingua inglese è la lingua ufficiale del Gambia, circostanza di fatto anche questa del tutto estranea al contenuto del ricorso e che incorre quindi nella stessa precedente obiezione. Infine la ricorrente sostiene con la memoria (ma in questo caso legittimamente, riprendendo analoga censura contenuta in ricorso) che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai indicato la propria lingua madre: ciò, però, è in palese contrasto con l’ordinanza impugnata laddove viene riferito che il decreto espulsivo affermava non essersi potuto procedere alla traduzione in lingua madre per l’impossibilità di reperire un interprete malgrado le ricerche effettuate nell’ambito della comunità del cittadino straniero, e quindi per una ragione diversa che presupporrebbe invece l’identificazione della lingua madre dell’espellendo. E l’assunto del ricorso circa la mancata indicazione della lingua madre è affidato al foglio notizie non prodotto nel giudizio di merito, per cui valgono le precedenti considerazioni. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta. (Sez. 6- 1, n. 13323 del 28 .5. 2018, Rv. 649327 -01). 5. Il primo motivo, che aggredisce una concorrente ratio decidendi, perde conseguentemente di decisività perché la decisione impugnata si reggerebbecomunque su altra ratio, autonoma e non efficacemente censurata, e cioè quella della mancata traduzione del provvedimento espulsivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il motivo rivolto nei confronti di una concorrente ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si fon da anche su di altra ragione, distinta e autonoma, di per sé idonea a sorreggerlo sul piano logico e giuridico, censurata ma non confutata. In tal caso, infatti, poiché la decisione di merito si fonda su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 5, n. 11493 del 11.5.2018; Sez. 1, n. 18641 del 27.7.2017; Sez. 3, n. 15350 del 21.6.2017; Sez. 6- 5, n. 9752 del 18.4.2017). 6. Il terzo motivo, con cui la ricorrente sostiene che il Giudice di pace si era limitato a una trascrizione mediante copia e incolla di interi passaggi del ricorso della controparte, è inammissibile per difetto di autosufficienza e decisività. Da un lato, la censura non trascrive le parti del ricorso che sarebbero state “copiate”, dall’altro il percorso logico seguito dal giudice nell’ordinanza impugnata è chiaro e suscettibile di essere compreso e seguito, incluse le ragioni esposte a suo sostegno, mutuate o meno che fossero pedissequamente dagli atti del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]. A pagina 3 sub 5 della memoria la ricorrente dichiara di voler riportare un piccolo stralcio del ricorso al fine di consentire alla Corte la verifica. A parte l’obiezione sopra esposta dell’impossibilità di utilizzare la memoria a fini integrativi e non meramente illustrativi delle censure già svolte, il virgolettato trascritto si riferisce al ricorso per cassazione, e non al ricorso al Giudice di pace di controparte posto in relazione al provvedimento del Giudice. 6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, trattandosi di materia esente per legge e di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dello Stato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibilei