CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il difensore e procuratore speciale del condannato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 49802 del 4 luglio 2023 con cui la prima sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile un precedente ricorso straordinario proposto dal medesimo condannato avverso la sentenza n. 37249 del 6 giugno 2022 pronunciata dalla quinta sezione della Corte di cassazione in ordine a vari reati di bancarotta fraudolenta commessi il 27 ottobre 2009; Premesso che il ricorso straordinario denuncia un preteso errore di fatto sul computo del termine prescrizionale in cui sarebbe incorsa sia la quinta sezione che, nel rigettare il ricorso dell'imputato, non avrebbe rilevato l'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione alla data del 6 giugno 2022 sia la prima sezione penale che, nel ritenere manifestamente infondato il primo ricorso straordinario proposto al riguardo, sarebbe incorsa nella medesima svista, posto che era stata la Corte di appello di Ancona a indicare la data del 27 ottobre 2021 come quella di prescrizione del reato; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto, come ha già correttamente osservato la prima sezione della Corte di cassazione con la sentenza qui impugnata: - il termine massimo di prescrizione dei reati in questione è pari ad anni dodici e mesi sei (pena massima anni dieci, con l'aumento di un quarto ex art. 161 cod. pen.), sì da pervenire al 27 aprile 2022 e non al 27 ottobre 2021 come invece indicato dalla Corte di appello di Ancona che, per mero errore di calcolo, ha computato dodici anni invece di dodici anni e sei mesi; - a detto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di sessanta giorni conseguente al rinvio dell'udienza del 23 giugno 2020 per legittimo impedimento del difensore del coimputato di Montagna, sospensione che, secondo ius receptum, si estende al Montagna stesso per le ragioni già esposte dalla prima sezione della Corte di cassazione nella sentenza impugnata; - si perviene quindi al 26 giugno 2022 (27 aprile 2022 + 60 giorni di sospensione), data successiva alla pronuncia della sezione quinta n. 37249 del 6 giugno 2022 che ha reso definitiva la decisione di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa in ragione dell'elevato grado di colpa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme